Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/04/1965 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 177-bisd.P.R. 447/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177 bis del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 aprile

1964 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento penale a

carico di Thiesmann Bernard Karl, iscritta al n. 102 del Registro

ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,

n. 157 del 27 giugno 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Thiesmann Bernard Karl;

udita nell'udienza pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito l'avv. Emanuele Solenni, per il Thiesmann.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Thiesmann Bernard Karl, il

Tribunale di Bassano del Grappa, con ordinanza del 16 aprile 1964, ha

sollevato - su richiesta della difesa - la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale in

quanto dispone che il Pubblico Ministero od il Pretore, nel dare avviso

del procedimento all'imputato dimorante all'estero, lo invita "a

dichiarare od eleggere domicilio per la notificazione degli atti nel

luogo ove si procede". Poiché, ai sensi dell'art. 171 stesso codice,

l'elezione di domicilio può farsi in qualsiasi luogo del territorio

nazionale, la norma impugnata creerebbe disparità per i cittadini

residenti all'estero e per gli stranieri non residenti in Italia,

rispetto al trattamento previsto "per la generalità dei cittadini

imputati in procedimenti penali". Secondo l'ordinanza la norma

impugnata violerebbe il precetto dell'art. 3 della Costituzione, che

sancisce l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, senza

distinzione di condizioni personali, e violerebbe altresì il precetto

dell'art. 10, che implicitamente imporrebbe equiparazione di

trattamento tra il cittadino straniero e quello italiano.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 157 del 27

giugno 1964.

Nel presente giudizio si è costituito soltanto il Thiesmann

rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Solenni, depositando in

cancelleria le proprie deduzioni. Nelle quali, si osserva che la

formalità cui viene sottoposto l'imputato dimorante all'estero (sia

esso cittadino italiano o straniero) pone in essere una limitazione dei

suoi diritti e provoca altresì un ostacolo al libero svolgimento della

professione forense, garantito dalla Costituzione. Obbligando

l'imputato dimorante all'estero ad eleggere domicilio nel luogo in cui

si procede, che il più delle volte è diverso da quello da cui egli

proviene ed in cui ha conoscenze, od anche diverso da quello in cui

risiede il difensore prescelto, si creerebbe la necessità di un doppio

affidamento, o quanto meno di un incarico domiciliare ad una persona,

che difficilmente accetterà tale incombenza senza essere compensata.

Il diritto di ogni individuo di recarsi liberamente ovunque creda nel

territorio nazionale od all'estero verrebbe - se non contrastato od

impedito - reso più difficile per tutti coloro che stabiliscano la

loro residenza all'estero.

La norma impugnata violerebbe pertanto gli artt. 2 e 3 della

Costituzione, e cioè la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo

come singolo in relazione alla eguaglianza di tutti i cittadini davanti

alla legge. La illegittimità costituzionale della stessa norma si

profilerebbe inoltre in relazione al principio di reciprocità

enunciato nell'art. 10 della Costituzione, in quanto allo straniero

residente fuori del territorio della Repubblica Italiana verrebbe

praticato un trattamento diverso - ai fini della notificazione di atti

penali - di quello che, ad esempio, la Repubblica federale tedesca, o

il Regno d'Olanda od il Regno di Danimarca, riservano ai cittadini

italiani residenti in Italia (perciò all'estero) cui debba essere

contestata, in tali paesi, una imputazione. E la difesa conclude

sollevando perfino il dubbio che possa sussistere anche una violazione

del principio di libera circolazione dentro e fuori del territorio

della Repubblica, dato che al cittadino che stabilisce la sua

temporanea dimora all'estero viene imposto un obbligo che prima di

questo trasferimento non gli incombeva. Considerato in diritto :

Secondo l'ordinanza di rimessione la norma dell'art. 177 bis del

Codice di procedura penale, la quale per l'imputato dimorante

all'estero limita la facoltà di elezione di domicilio al "luogo in cui

si procede" sarebbe in contrasto col principio di eguaglianza dei

cittadini di fronte alla legge ed altresì col principio,

implicitamente ammesso dall'art. 10 della Costituzione, di

equiparazione del trattamento dello straniero a quello del cittadino

italiano.

Esaminata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

questione è fondata. Stabilendo che gli imputati dimoranti all'estero

(siano essi cittadini italiani o stranieri) hanno facoltà di eleggere

domicilio soltanto nel luogo ove si procede, la norma impugnata detta

per costoro una disciplina diversa rispetto agli altri imputati, i

quali possono eleggere domicilio in qualsiasi località del territorio

nazionale, ai sensi dell'art. 171 del Codice di procedura penale.

Siffatto diverso trattamento non è sorretto da una diversità di

situazioni, che valga a legittimarlo, apparendo evidente che, nella

materia regolata dalle norme in esame, gli imputati si trovano in

condizioni soggettive ed Oggettive identiche, dovunque essi abbiano

dimora.

Ed invero, l'elezione di un domicilio speciale per le notifiche ha

lo scopo di consentire all'ufficio che procede di portare a conoscenza

dell'imputato determinati atti, onde metterlo in condizioni di

adempiere ai suoi obblighi verso la giustizia, di provvedere alla sua

difesa e di tutelare in genere i suoi interessi. Queste essendo le

finalità dell'atto, la libertà di scelta del luogo, che l'interessato

preferisce per ricevere le notifiche, a seconda delle sue esigenze,

delle sue relazioni, dei rapporti di affari e di altri contingenti

motivi, è elemento essenziale in quanto rappresenta il mezzo più

idoneo perché la elezione di domicilio raggiunga in pieno i suoi

effetti. Dal che deriva che ogni limitazione in proposito che non sia

collegata ad altre apprezzabili esigenze, finisce col menomare

inutilmente la portata e l'efficienza del mezzo stesso.

Orbene, non è dato individuare quali siano le ragioni per le quali

siffatta libertà di scelta viene negata all'imputato dimorante

all'estero. La norma assume quale criterio di differenziazione la

dimora all'estero, ma questo è elemento secondario, accidentale ed

ininfluente rispetto alla manifestazione di volontà e rispetto agli

scopi ed agli effetti, che l'atto deve raggiungere. Non militano

ragioni di sorta a favore dell'Ufficio che procede, per il quale è

indifferente notificare l'atto in un luogo piuttosto che in un altro

del territorio nazionale; non si può ritenere che la dimora all'estero

sia considerata con disfavore; né sussistono altri ragionevoli motivi,

idonei a dare una giustificazione della disposizione per la quale

l'imputato dimorante all'estero, può eleggere domicilio soltanto nel

luogo "in cui si procede".

Pertanto, appare fuor di dubbio che - sotto questo profilo - tutti

gli imputati, ovunque abbiano dimora, sono in condizioni di perfetta

parità, quando, rispettando il principio generale della

territorialità della giurisdizione penale, eleggono domicilio

nell'ambito del territorio nazionale; e la diversità di trattamento

giuridico, non giustificata da plausibili motivi, ma fondata su una

irrilevante differenza di situazione, viola il principio costituzionale

di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Rimane assorbita l'altra questione, proposta dall'ordinanza di

rimessione, in riferimento all'art. 10 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis del

Codice di procedura penale, nella parte "nel luogo in cui si procede",

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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