Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/04/1964 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 11

dicembre 1961, n. 1642, promossi con due ordinanze emesse il 24 agosto

1963 dal Pretore di Palermo nei procedimenti penali rispettivamente a

carico di Barresi Ernesto e di Costantino Giuseppe, iscritte ai nn. 195

e 196 del Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 299 del 16 novembre 1963.

Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio penale avanti il Pretore di Palermo a

carico di Barresi Ernesto, imputato della contravvenzione prevista

dall'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, per non avere

accantonato presso la Cassa edile palermitana le somme dovute per 29

operai da lui impiegati per lavori edilizi, in base alla clausola 9

dell'accordo collettivo provinciale di lavoro del 30 settembre 1959, è

stata sollevata eccezione di incostituzionalità del D.P.R. 11 dicembre

1961, n. 1642, per la parte relativa al riconoscimento dell'obbligo di

iscrizione a detta Cassa. Il Pretore, affermata la rilevanza della

questione sollevata, ebbe a ritenerla fondata nella considerazione che

l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nello stabilire

che i rapporti di lavoro costituiti per le attività edili, per le

quali, relativamente agli operai, è stato stipulato, per la Provincia

di Palermo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, sono regolati da

norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto stesso, e quindi

anche a quella consacrata nel n. 9, che istituisce una Cassa edile, in

conformità all'art. 62 del contratto collettivo nazionale, ha

sorpassato, ponendosi in contrasto con gli artt. 76 e 77 della

Costituzione, i limiti della delega conferita al Governo dalla citata

legge n. 741, in quanto l'obbligo erga omnes di iscrizione alla Cassa

non rientra nel compito ad esso assegnato di fissare i minimi salariali

e normativi. In conseguenza ha emesso ordinanza di rinvio a questa

Corte, in data 24 agosto 1963.

2. - Con altra ordinanza in pari data emessa dallo stesso Pretore

nel corso del giudizio contro Costantino Giuseppe, anch'egli imputato

di analoga contravvenzione, veniva sollevata per gli stessi motivi

questione di eccesso di delega e, previa sospensione del giudizio, sono

stati trasmessi gli atti a questa Corte.

Le due ordinanze, debitamente notificate e comunicate, sono state

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1963, n. 299.

Nessuna delle parti si è costituita avanti alla Corte, e pertanto, ai

sensi dell'art. 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, il

giudizio si è svolto in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - L'identità delle questioni sottoposte dalle due ordinanze

induce a deciderle con unica sentenza.

2. - Con sentenza 13 luglio 1963, n. 129, questa Corte ha ritenuto

che gli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio 1959, n. 741, nel prescrivere

al Governo di uniformarsi, nell'esercizio del potere delegato ad esso

conferito, a tutte le clausole dei contratti collettivi nonché dei

contratti integrativi, stipulati dalle associazioni sindacali, non

hanno inteso includere anche quelle fra esse che impongono ai non

appartenenti alle associazioni stipulanti l'obbligo dell'iscrizione

alle Casse edili, istituite per gestire i contributi dovuti dai

lavoratori edili a titolo di compenso per gratifiche, ferie e

festività, nonché per prestazioni previdenziali e assistenziali, ed

ha quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo

unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende

obbligatori per tutti i lavoratori edili gli artt. 34 (per il

riferimento alle Casse edili ivi contenuto) e 62 (che disciplina

l'istituzione e il funzionamento di tali Casse) del contratto

collettivo nazionale di lavoro relativo a detti lavoratori, e

conseguentemente l'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, per

la parte in cui rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa edile

costituita dall'art. 6 del contratto collettivo integrativo per la

Provincia di Salerno.

Che nella specie il decreto del Presidente della Repubblica 11

dicembre 1961, n. 1642, denunciato dalle ordinanze in esame, rende

obbligatorio per la Provincia di Palermo, l'accordo collettivo

stipulato il 30 settembre 1959 fra associazioni di imprenditori e di

lavoratori edili, in ogni sua parte, e perciò pure nella costituzione

di una Cassa edile, consacrata nella clausola 9, in riferimento

all'art. 62 del citato contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959,

sicché deve dichiararsene l'invalidità, sulla base delle stesse

considerazioni svolte nella precedente sentenza n. 129 del 1963.

Non può ritenersi che l'annullamento effettuato con tale sentenza

della parte del D.P.R. n. 1032 del 1960 che estendeva ai lavoratori non

iscritti ai sindacati stipulanti l'art. 62 di detto contratto nazionale

abbia fatto, di per sé, cadere anche le clausole di tutti i contratti

integrativi provinciali emesse sulla base dell'art. 62 medesimo.

Infatti questo si limita a conferire il potere di istituire, laddove si

rendesse possibile, le Casse edili, ed ogni contratto collettivo

provinciale, espressione della potestà propria delle relative

organizzazioni locali, presenta una sua propria autonomia, ed assume di

fatto aspetti differenti da Provincia a Provincia.

Trattandosi pertanto di norme diverse (sia pure a contenuto in

tutto o in parte identico) si rende necessaria un apposita pronuncia di

illegittimità costituzionale che faccia venire meno l'efficacia erga

omnes delle norme stesse;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

previa riunione dei due giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, per la parte in cui rende

obbligatorio erga omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30

settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all'art. 1

della legge 14 luglio 1959, n. 741, per violazione degli artt. 76 e 77,

primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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