Corte costituzionale

Sentenza n. 309/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 778/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

secondo, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con

modificazioni nella legge 23 dicembre 1977, n. 928 (Provvedimenti

urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli

immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1981 dal

Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Tieghi Mario e

Gabardi Camilla, iscritta al n. 663 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 1982;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento di sfratto per finita locazione instaurato,

relativamente ad immobile locato per uso di abitazione, da Tieghi

Mario nei confronti di Gabardi Camilla, controvertendosi sulla

computabilità, ai fini della determinazione del reddito utile per

beneficiare della proroga del contratto, anche del reddito di

Magnaghi Silvia, la quale, pur abitando stabilmente

nell'appartamento, non aveva in esso residenza anagrafica, il Pretore

di Roma, con ordinanza emessa il 12 maggio 1981, ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1, comma secondo, del

decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 dicembre 1977, n. 928 (Provvedimenti urgenti sulla

proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili

urbani).

La suindicata disposizione sancisce, nel prorogare al 31 marzo

1978 i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in

corso alla data del 31 ottobre 1977, che "per gli immobili urbani

adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai

contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un

reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire. Il

reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi

imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano

residenza anagrafica nell'alloggio in locazione".

Ad avviso del giudicante, la norma in questione, con l'espressione

"residenza anagrafica", intende riferirsi esclusivamente alla

situazione formale quale risulta dai registri anagrafici a seguito

delle dichiarazioni rese dall'interessato ai sensi dell'art. 31 disp.

att. c.c. e non anche alla situazione di fatto, eventualmente diversa

da quella risultante dai registri stessi.

Né varrebbe obiettare che le risultanze anagrafiche hanno valore

di semplici presunzioni, suscettibili di prova contraria, perché

nella specie la legge, nel fare esclusivo riferimento alla situazione

anagrafica, ha posto una presunzione assoluta, stabilendo una sorta

di prova legale della residenza che non può quindi essere dimostrata

diversamente.

Poiché, quindi, il locatore non è ammesso a fornire la prova che

la residenza anagrafica di chi occupa stabilmente

l'immobile non coincide con quella effettiva, sorge il dubbio sulla

legittimità costituzionale della norma in questione per

violazione degli artt. 24 e 3 Cost., sia perché lede il diritto del

locatore alla difesa, sia perché realizza una ingiustificata

disparità di trattamento e tra i locatori e tra i conduttori in

relazione ad una situazione meramente formale, subordinando, in

sostanza, all'arbitrio del conduttore o degli altri occupanti

l'immobile - i quali, per negligenza o per dolo, non abbiano

provveduto alle prescritte variazioni anagrafiche - il diritto del

locatore di opporsi alla proroga legale del contratto.

Del resto - prosegue l'ordinanza - analoghe considerazioni hanno

indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 56 del 22 aprile

1980, a dichiarare la illegittimità dell'art. 3, comma primo, del

decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 luglio 1967 n. 628, nella parte in cui non riconosce

al locatore il diritto di provare la diversa composizione della

famiglia anagrafica del conduttore e subconduttore rispetto a quella

risultante dai registri anagrafici.

Quanto alla rilevanza della questione, osserva il giudice a quo

che, ove dovesse computarsi anche il reddito della Magnaghi, la

convenuta non avrebbe diritto alla proroga del contratto per essere

il reddito complessivo netto delle persone occupanti l'immobile

superiore al limite massimo legale.

2. - Non vi è stata costituzione delle parti private, né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Roma prospetta la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 1,

comma secondo, del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito,

con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1977, n. 928

(Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e

sublocazione degli immobili urbani), nella parte in cui, nel

prevedere la proroga legale dei contratti di locazione per uso di

abitazione stipulati con conduttori titolari di un reddito

complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire, riferito

alla somma dei redditi dei soggetti di imposta aventi "residenza

anagrafica" nell'appartamento, non riconoscerebbe al locatore il

diritto di fornire la prova di una situazione di fatto difforme dalle

risultanze anagrafiche.

2. - Il problema sottoposto all'esame della Corte non è nuovo.

Le norme in materia di locazioni di immobili urbani hanno spesso

fatto riferimento, per individuare i requisiti di applicazione di

determinati benefici per i conduttori (come la proroga legale del

contratto o il blocco del canone) o altri dati obbiettivi rilevanti

ai fini della disciplina del rapporto (come la quantificazione

dell'equo canone), ad elementi di prova precostituiti: all'iscrizione

nei ruoli delle imposte e alle attestazioni dei soggetti erogatori di

retribuzioni o pensioni, per l'accertamento del reddito del

conduttore; alle risultanze anagrafiche, per individuare le persone

occupanti l'immobile; alla classificazione catastale dell'immobile,

quale coefficiente correttivo del costo base.

Ma le norme stesse, nella parte concernente tali riferimenti, sono

state impugnate davanti a questa Corte, in quanto non riconoscevano

al controinteressato la facoltà di prova contraria, così violando

gli artt. 3 e 24 Cost.

Orbene, dalla giurisprudenza di questa Corte emerge un consolidato

indirizzo volto ad affermare l'esigenza, rientrante in quella più

ampia della effettività della tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24

Cost.), di non escludere, nell'eventualità di controversie sulla

corrispondenza alla realtà delle suindicate risultanze, la facoltà

del controinteressato di fornire la prova contraria (cfr. sentt. n.

132 del 1972; n. 225 del 1976; n. 56 del 1980; n. 84 del 1983).

Tale indirizzo, in alcune sentenze, si è espresso in pronunce

caducatorie, ravvisandosi nelle fattispecie normative nelle quali

appariva preclusa l'ammissibilità della prova contraria altrettanti

casi di violazione del suindicato precetto costituzionale (cfr.

sentt. n. 132 del 1972; n. 225 del 1976 e n. 56 del 1980), mentre in

altra decisione (sent. n. 84 del 1983) esso è stato utilizzato in

via interpretativa, ritenendosi che il princìpio della pienezza

della tutela giurisdizionale fosse fatto salvo dalla fattispecie

normativa considerata (nel caso, l'art. 16 della legge 27 luglio

1978, n. 392).

3. - Soluzione analoga a quella per ultima richiamata (sent. n. 84

del 1983) va prescelta in ordine alla questione oggetto del presente

giudizio.

Va infatti notato che la norma denunciata (art. 1, comma secondo,

decreto-legge n. 778 del 1977) risulta emanata successivamente alle

sentenze n. 132 del 1972 e n. 225 del 1976, che al princìpio della

piena garanzia della tutela giurisdizionale sul diritto controverso

avevano dato ampia e significativa attuazione, dichiarando

illegittime varie norme del regime vincolistico delle locazioni, in

quanto non riconoscevano facoltà di prova contraria sull'entità del

reddito risultante dall'iscrizione nei ruoli delle imposte o da

attestazioni del datore di lavoro o dell'ente erogatore.

Ciò induce a ritenere che con la norma ora censurata - della

quale si adotta in tal modo interpretazione conforme a Costituzione -

sia stato fatto salvo il princìpio chiaramente manifestatosi

attraverso le concordanti sentenze sopra richiamate, nel senso che il

riferimento alle risultanze anagrafiche è da considerare vincibile

mediante la prova che queste non corrispondono a realtà.

L'interpretazione adottata non trova ostacolo nella circostanza

che successivamente all'entrata in vigore della

norma ora impugnata sia stata emanata una pronuncia caducatoria

(sent. n. 56 del 1980) nei riguardi di norma analoga

(l'art. 3 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con

modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, dichiarato

illegittimo nella parte in cui non riconosce al locatore il diritto

di provare la diversa composizione della famiglia anagrafica del

conduttore rispetto a quella risultante dai registri anagrafici)

trattandosi di norma risalente ad epoca notevolmente anteriore.

La questione va pertanto dichiarata non fondata nei sensi di cui

in motivazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del

decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito, con modificazioni,

nella legge 23 dicembre 1977, n. 928 (Provvedimenti urgenti sulla

proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili

urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal

Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella Sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Relatore: CORASANITI

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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