Corte costituzionale

Sentenza n. 308/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge

20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1986

dal T.A.R. della Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Giuntini

Silvia contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri,

iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 5 novembre 1986 (pervenuta alla Corte il 26

ottobre 1988), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana,

ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 Cost. - questione

di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio

1982, n. 270, nella parte in cui - ai fini dell'ammissione alla

sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione

all'insegnamento - non prevede una deroga alla normativa generale

sulle classi di abilitazione a favore dei docenti in possesso di un

titolo di studio che, già valido e poi escluso ad opera del decreto

ministeriale 2 marzo 1972, sia stato conseguito in data anteriore

alla pubblicazione di detto decreto nella Gazzetta Ufficiale (24

marzo 1972).

Il giudizio a quo era sorto a seguito dei ricorsi proposti da

Giuntini Silvia che, laureata in scienze politiche nell'anno

accademico 1968-1969, e insegnante supplente di lingua e letteratura

francese presso un Istituto tecnico parificato, aveva superato gli

esami di abilitazione indetti ai sensi della norma impugnata, ma si

era successivamente vista annullare d'ufficio dal Sovrintendente

scolastico per la Toscana sia il provvedimento di inclusione nella

graduatoria degli abilitati sia il relativo certificato di

abilitazione, sulla base dell'assunto secondo il quale il titolo di

studio da essa posseduto non era più idoneo per il conseguimento

dell'abilitazione in lingue straniere.

Il Tribunale ritiene corretto tale assunto, ricordando che in

effetti il titolo di studio posseduto dalla ricorrente era stato

escluso - in occasione della sostituzione del sistema dei corsi

abilitanti al precedente esame di Stato - da quelli utili per

conseguire l'abilitazione in lingue straniere dal decreto

ministeriale 2 marzo 1972, e che ad esso era stata conservata

validità per l'ammissione ai detti corsi, purché conseguito prima

della pubblicazione del detto decreto in Gazzetta Ufficiale (24 marzo

1972), ad opera dell'art. 3 legge 14 agosto 1974, n. 358. Tale

disposizione però era stata successivamente abrogata dalla legge n.

463 del 1978, che, abolendo i corsi abilitanti - peraltro organizzati

una sola volta e non annualmente, come in origine previsto (art. 2

legge n. 358 del 1974) - ha introdotto il sistema dell'abilitazione

mediante concorso. Il Tribunale pertanto lamenta che previsione

identica a quella abrogata non sia contenuta nella legge impugnata,

contenente una nuova disciplina della materia del reclutamento degli

insegnanti. Questa legge, sarebbe intesa, a suo avviso, ad una

generale sanatoria della situazione dei docenti precari, conseguente

alle disfunzioni del precedente sistema di reclutamento, e ciò

tenendo conto anche e soprattutto della loro esperienza didattica;

essa pertanto, escludendo dal beneficio i docenti - come quello del

caso di specie - che proprio da tali disfunzioni sarebbero stati

particolarmente penalizzati, porrebbe una irragionevole

discriminazione a loro danno, non consentirebbe a costoro, pure con

numerosi anni di servizio, di mantenere il posto di lavoro

dimostrando di aver acquisito nella specifica disciplina insegnata

una preparazione sufficiente ad ottenere l'abilitazione

all'insegnamento, e permetterebbe che siano espulsi dalla scuola

docenti con una notevole esperienza didattica, compromettendo il buon

andamento dell'amministrazione.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che

sostiene essere del tutto razionale la scelta del legislatore di

lasciare impregiudicato il principio - comune peraltro a tutte le

abilitazioni professionali - della corrispondenza dei contenuti

formativi che il titolo di studio certifica con la funzione cui il

titolo stesso abilita; tanto più considerando che la Costituzione

appresta una apposita tutela del cittadino, che si trovi a dover fare

affidamento su prestazioni altrui che esigono la sussistenza di

particolari abilità professionali, prescrivendo un esame di Stato

(v. art. 33, quinto comma, Cost.).

Per quanto in particolare concerne il caso di specie, l'Avvocatura

rileva ancora che l'evoluzione della normativa sarebbe nel senso di

garantire una preparazione specifica per l'insegnamento delle lingue

straniere, data la loro crescente importanza nella società moderna;

sostiene che la transitoria conservazione della validità dei vecchi

titoli di studio non più idonei, di cui alla abrogata legge n. 358

del 1974, era giustificata perché volta a disciplinare con la

necessaria gradualità il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento,

mentre il difetto di formazione dei possessori di tali titoli poteva

comunque essere integrato dai corsi abilitanti: ciò che, una volta

aboliti tali corsi e ripristinato il sistema degli esami, non sarebbe

più possibile. Nega inoltre che la legge impugnata abbia la

finalità di una sanatoria indiscriminata di tutte le situazioni

pregresse anche quando ciò possa pregiudicare la funzionalità della

scuola e dei valori costituzionali che vi si connettono. Infine, nota

che l'indiretta funzione agevolativa delle sessioni riservate di

esame - come quella prevista dalla norma impugnata - richiederebbe di

rendere più rigoroso il requisito relativo al titolo di studio, data

la sua minore attitudine selettiva rispetto ai normali esami di

abilitazione. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata. Considerato in diritto

1. - L'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della

disciplina del reclutamento del personale docente della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli

organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di

precariato e sistemazione del personale precario esistente) dispone

l'indizione di apposite sessioni di esami, ai soli fini del

conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle suddette

scuole, riservate agli insegnanti sprovvisti di abilitazione che

siano stati in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 in

qualità di supplenti nelle scuole statali ovvero, con nomina di

durata almeno annuale, negli istituti e scuole non statali pareggiati

o legalmente riconosciuti.

Giudicando sull'annullamento dell'ammissione a tali sessioni

riservate di esami di un insegnante supplente di lingua e letteratura

francese presso un istituto tecnico parificato, motivata dall'essere

costei in possesso di un titolo di studio (laurea in scienze

politiche) non idoneo - in base al decreto ministeriale 2 marzo 1972

- al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle lingue

straniere, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha

sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, una questione di

legittimità costituzionale del citato art. 76, assumendone il

contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost..

A sostegno dell'impugnativa, il giudice a quo richiama la norma di

cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 358 che, introducendo

il sistema dei corsi abilitanti in luogo dell'esame di Stato,

consentì l'ammissione ad essi, ai fini dell'abilitazione in lingue

straniere, dei soggetti in possesso di titoli di studio (lauree in

giurisprudenza, scienze politiche ecc.) riconosciuti validi - in base

ai dd.P.R. 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 -

anteriormente al decreto ministeriale 2 marzo 1972, purché

conseguiti (come nel caso di specie) anteriormente alla pubblicazione

di questo. A suo avviso, la mancata inclusione, nell'impugnato art.

76, di un'analoga disposizione di deroga alla normativa generale

sulle classi di abilitazione, da un lato contraddice all'intento di

ampia e generale sanatoria delle posizioni dei docenti precari

perseguite dal legislatore del 1982; dall'altro determina la perdita

del posto di lavoro da parte di soggetti con numerosi anni di

servizio e perciò dotati di notevole esperienza didattica, impedendo

loro di dimostrare di aver acquisito, pur in carenza di specifico

titolo di studio, una preparazione sufficiente ad ottenere

l'abilitazione all'insegnamento: il che, realizzerebbe, ad un tempo,

un'irragionevole discriminazione in loro danno e la compromissione

del buon andamento dell'amministrazione.

2. - La questione non è fondata.

La regola della necessaria, "stretta attinenza" tra i titoli di

studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline

oggetto dell'insegnamento è oggi nell'ordinamento scolastico un

principio generale, affermato dal legislatore già con la legge 6

dicembre 1971, n. 1074 (art.1, settimo comma); ed è in attuazione di

esso che si è provveduto, col decreto ministeriale 2 marzo 1972, ad

escludere che all'insegnamento delle lingue straniere potesse

pervenirsi in base a titoli, come la laurea in giurisprudenza o

scienze politiche, rispetto ai quali tale nesso è palesemente

carente.

Tale principio è espressione dell'esigenza di ragione che vuole

che la validità dell'insegnamento - e quindi dell'apprendimento dei

discenti - sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea, specifica

preparazione culturale dei docenti. Il fatto, perciò, che nel caso

qui in esame il legislatore abbia salvaguardato tale esigenza non

confligge, ma è anzi pienamente coerente col precetto di buon

andamento dell'amministrazione dettato nell'art. 97 Cost..

Né può dirsi leso il principio di tutela del lavoro (art. 35

Cost.), genericamente invocato dal giudice a quo, dato che esso, nel

caso in esame, va coordinato con quello del buon andamento del

servizio scolastico (artt. 33 e 97 Cost.). Del resto, lo stesso

T.A.R. rimettente ammette che un affidamento sulla continuità

dell'insegnamento precario di lingue straniere non poteva

fondatamente nutrirsi da parte di chi era munito di titolo di studio

dichiarato invalido fin dal 1972 e che, dopo la transitoria deroga

introdotta con l'art. 3 della legge n. 358 del 1974, tale era restato

in proseguo di tempo, per effetto della legge 9 agosto 1978, n. 463,

abrogativa di quest'ultimo disposto (art. 33).

Né maggior fondamento ha la censura, se riferita all'art. 3

Cost.. Innanzitutto, non giova alla tesi del giudice a quo il

richiamo all'ora ricordato art. 3 della legge del 1974. Trattasi,

invero, di norma dichiaratamente provvisoria (cfr. artt. 1, 2 e 5,

legge n. 358 cit.) e per di più strettamente correlata - come

sottolinea l'Avvocatura e la giurisprudenza amministrativa (cfr.

Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 1982, n. 570) - alla funzione di

integrazione della formazione iniziale degli abilitandi cui era

preordinato il sistema dei corsi abilitanti, introdotto dalla citata

legge del 1974 e poi abrogato con la legge n. 463 del 1978.

Tale disposizione perciò, sia perché transitoria ed inserita in

un sistema di reclutamento diverso da quello della legge n. 270 del

1982, sia perché derogatoria rispetto ad un principio da questa

mantenuto, non può essere assunta a parametro né acquisire valore

di principio cui l'ulteriore norma derogatoria contenuta nell'art. 76

di tale legge debba necessariamente attenersi.

Sul piano, poi, del rapporto tra le due fattispecie - quella

contenuta e quella esclusa dal testo dell'impugnato art. 76 - è

evidente la loro disomogeneità, dato che esse si differenziano

proprio in relazione al possesso, o meno, di un titolo di studio

specifico per l'insegnamento cui la conseguenda abilitazione è

preordinata. La razionalità di tale differenziazione emerge dal già

cennato rilievo che alla preparazione culturale specifica va

assegnato nel quadro di un ordinato assetto della funzione docente.

Se, in quali casi ed in che misura essa sia surrogabile con

l'esperienza didattica è questione che non può che essere rimessa

alla ponderata e non arbitraria valutazione del legislatore.

Questa Corte ha d'altra parte già sottolineato (cfr. sentenza n.

209 del 1986 e ordinanza n. 687 del 1988) i caratteri, oltre che di

transitorietà, di eccezionalità dell'impugnato art. 76, segnalati

anche dal suo travagliato iter parlamentare (assente nel progetto

originario ed introdotto dal Senato, esso aveva in una prima fase

suscitato diffuse perplessità ed era stato perciò soppresso dalla

Camera). Da una norma siffatta, per sua natura delimitata alle

ipotesi espressamente previste, non può perciò desumersi - come

pretende il giudice a quo - l'intenzione del legislatore di pervenire

ad un'indiscriminata sanatoria di tutte le pregresse posizioni di

precariato; e conseguentemente, non può ascriversi a difetto di

coerenza il fatto che si sia voluto tenere fermo il principio della

specificità del titolo di studio ai fini dell'abilitazione

all'insegnamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della

disciplina del reclutamento del personale docente della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli

organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di

precariato e sistemazione del personale precario esistente)

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione

dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con ordinanza

del 5 novembre 1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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