Corte costituzionale

Sentenza n. 307/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/06/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3

della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della

vaccinazione antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 23

febbraio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile

vertente tra Oprandi Iside e il Ministero della Sanità, iscritta al

n. 461 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42 prima serie speciale dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Oprandi Iside conveniva innanzi al Tribunale di Milano il

Ministero della sanità per ottenere il risarcimento del danno

derivatole da poliomelite contratta per contatto con il figlio

Davide, sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica,

lamentando che gli organi sanitari, in tale occasione, non l'avevano

messa al corrente del pericolo né istruita su particolari cautele da

osservare nel contatto con feci e muco del bambino vaccinato, da lei

personalmente accudito.

Espletata consulenza tecnica - che confermava l'eziologia della

forma morbosa contratta dall' attrice -, il Tribunale, con ordinanza

emessa il 23 febbraio 1989, sollevava questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, della

legge 4 febbraio 1966 n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione

antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3, in

quanto non prevedono un sistema di indennizzo e/o di provvidenze

precauzionali e/o assistenziali per i danni all'integrità fisica

conseguenti alla vaccinazione.

Osserva il giudice a quo che nel caso in esame non sarebbe

ravvisabile responsabilità della Pubblica Amministrazione ai sensi

dell'art. 2043 c.c., neppure sotto il profilo dell'omessa adozione di

sistemi precauzionali incentrati su comunicazioni diffuse -

difficilmente conciliabili d'altronde con i fini della vaccinazione

obbligatoria, essendo, allo stato delle conoscenze, percentualmente

minimo il rischio del contagio.

Esclusa, quindi, la responsabilità da fatto illecito, osserva il

Tribunale che non è neppur configurabile, nella specie, una

responsabilità della P.A. per atti legittimi, poiché la previsione

del ristoro indennitario del diritto soggettivo del singolo,

sacrificato nel perseguimento del pubblico interesse, è eccezionale

e tassativa, e non è contemplata da alcuna specifica disposizione in

riferimento alla lesione dell'integrità fisica, come invece avviene

per la lesione del diritto di proprietà, ex art. 46 della legge 25

giugno 1865 n. 2359.

Osserva peraltro il giudice a quo che l'art. 32 della Costituzione

tutela la salute non solo come interesse della collettività, ma

anche e soprattutto come diritto primario ed assoluto del singolo

(Corte cost. n. 88/1979), e che siffatta tutela si realizza nella

duplice direzione di apprestare misure di prevenzione e di assicurare

cure gratuite agli indigenti, anche mediante intervento solidaristico

(Corte cost. n. 202/1981). Laddove, quindi, manchino del tutto

provvidenze del genere, né sia dato ricorrere a forme risarcitorie

alternative, la garanzia costituzionale di tutela dell'integrità

fisica della persona risulta vanificata. Ed in particolare ciò

avviene nel caso in esame, nel quale tale fondamentale diritto

dell'individuo può essere sacrificato in conseguenza dell'esercizio

da parte dello Stato di attività legittima a favore della

collettività (trattamento vaccinale obbligatorio), senza previsione

di un compenso equivalente, od altro equipollente proporzionato al

sacrificio eventualmente occorso al singolo nell'adempimento di un

obbligo imposto nell'interesse della sanità pubblica. Al riguardo,

infatti, nessuna previsione in tal senso è contenuta nella legge n.

51 del 1966.

2. - Non vi è stata costituzione di parti private né ha spiegato

intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di rimessione ha messo in dubbio la legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 32 della Costituzione, della

legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione

antipoliomielitica) con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3.

La normativa è impugnata in quanto - mentre pone l'obbligo della

vaccinazione antipoliomielitica per i bambini entro il primo anno di

età, considerando responsabile (anche penalmente) dell'osservanza

dell'obbligo l'esercente la patria potestà (oggi la potestà

genitoriale) o la tutela sul bambino (o il direttore dell'Istituto di

pubblica assistenza in cui il bambino è ricoverato, o la persona cui

il bambino sia stato affidato da un Istituto di pubblica assistenza),

e attribuendo al Ministero della sanità il compito di provvedere a

proprie spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino - "non

prevede un sistema di indennizzo e/o di provvidenze precauzionali e/o

assistenziali per gli incidenti vaccinali".

Nel corso di un giudizio civile intentato nei confronti del

Ministro della sanità in relazione ai danni riportati da una madre

per avere contratto la poliomielite, con paralisi spinale

persistente, in quanto a lei trasmessa per contagio dal figlio,

sottoposto a vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, il giudice

a quo, considerato che non sembravano ricorrere estremi di

responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha prospettato il

possibile contrasto della denunciata carenza di previsione di rimedi

come quelli suindicati per l'evenienza di lesioni derivanti da un

trattamento sanitario obbligatorio, da parte della norma che lo

introduce, con il principio, espresso nell'art. 32 della

Costituzione, della piena tutela dell'integrità fisica

dell'individuo.

2. - La questione è fondata.

La vaccinazione antipoliomielitica per bambini entro il primo anno

di vita, come regolata dalla norma denunciata, che ne fa obbligo ai

genitori, ai tutori o agli affidatari, comminando agli obbligati

l'ammenda per il caso di inosservanza, costituisce uno di quei

trattamenti sanitari obbligatori cui fa riferimento l'art. 32 della

Costituzione.

Tale precetto nel primo comma definisce la salute come

"fondamentale diritto dell'individuo e interesse della

collettività"; nel secondo comma, sottopone i detti trattamenti a

riserva di legge e fa salvi, anche rispetto alla legge, i limiti

imposti dal rispetto della persona umana.

Da ciò si desume che la legge impositiva di un trattamento

sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione se il

trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato

di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato

di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo,

attinente alla salute come interesse della collettività, a

giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo

che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto

fondamentale.

Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario può essere

imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo

stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle

sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità,

appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto

tollerabili.

Con riferimento, invece, all'ipotesi di ulteriore danno alla

salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi

compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione

profilattica - il rilievo costituzionale della salute come interesse

della collettività non è da solo sufficiente a giustificare la

misura sanitaria. Tale rilievo esige che in nome di esso, e quindi

della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato,

restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione, a un

dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio

specifico, ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per

la tutela della salute degli altri. Un corretto bilanciamento fra le

due suindicate dimensioni del valore della salute - e lo stesso

spirito di solidarietà (da ritenere ovviamente reciproca) fra

individuo e collettività che sta a base dell'imposizione del

trattamento sanitario - implica il riconoscimento, per il caso che il

rischio si avveri, di una protezione ulteriore a favore del soggetto

passivo del trattamento. In particolare finirebbe con l'essere

sacrificato il contenuto minimale proprio del diritto alla salute a

lui garantito, se non gli fosse comunque assicurato, a carico della

collettività, e per essa dello Stato che dispone il trattamento

obbligatorio, il rimedio di un equo ristoro del danno patito.

E parimenti deve ritenersi per il danno - da malattia trasmessa

per contagio dalla persona sottoposta al trattamento sanitario

obbligatorio o comunque a questo ricollegabile - riportato dalle

persone che abbiano prestato assistenza personale diretta alla prima

in ragione della sua non autosufficienza fisica (persone anche esse

coinvolte nel trattamento obbligatorio che, sotto il profilo

obbiettivo, va considerato unitariamente in tutte le sue fasi e in

tutte le sue conseguenze immediate).

Se così è, la imposizione legislativa dell'obbligo del

trattamento sanitario in discorso va dichiarata costituzionalmente

illegittima in quanto non prevede un'indennità come quella

suindicata.

3. - La dichiarazione di illegittimità, ovviamente, non concerne

l'ipotesi che il danno ulteriore sia imputabile a comportamenti

colposi attinenti alle concrete misure di attuazione della norma

suindicata o addirittura alla materiale esecuzione del trattamento

stesso. La norma di legge che prevede il trattamento non va incontro,

cioè, a pronuncia di illegittimità costituzionale per la mancata

previsione della tutela risarcitoria in riferimento al danno

ulteriore che risulti iniuria datum. Soccorre in tal caso nel sistema

la disciplina generale in tema di responsabilità civile di cui

all'art. 2043 c.c.

La giurisprudenza di questa Corte è infatti fermissima nel

ritenere che ogni menomazione della salute, definita espressamente

come (contenuto di un) diritto fondamentale dell'uomo, implichi la

tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. Ed ha chiarito come tale tutela

prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando, come nel

caso, la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale

(sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986).

È appena il caso di notare, poi, che il suindicato rimedio

risarcitorio trova applicazione tutte le volte che le concrete forme

di attuazione della legge impositiva di un trattamento sanitario o di

esecuzione materiale del detto trattamento non siano accompagnate

dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle

conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua

natura. E fra queste va ricompresa la comunicazione alla persona che

vi è assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere

decisioni per essa e/o ad assisterla, di adeguate notizie circa i

rischi di lesione (o, trattandosi di trattamenti antiepidemiologici,

di contagio), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo

stato delle conoscenze scientifiche, siano rispettivamente

verificabili e adottabili.

Ma la responsabilità civile opera sul piano della tutela della

salute di ciascuno contro l'illecito (da parte di chicchessia) sulla

base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti

risarcitori pieni previsti dal detto art. 2043 c.c.

Con la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale,

invece, si introduce un rimedio destinato a operare relativamente al

danno riconducibile sotto l'aspetto oggettivo al trattamento

sanitario obbligatorio e nei limiti di una liquidazione equitativa

che pur tenga conto di tutte le componenti del danno stesso. Rimedio

giustificato - ripetesi - dal corretto bilanciamento dei valori

chiamati in causa dall'art. 32 della Costituzione in relazione alle

stesse ragioni di solidarietà nei rapporti fra ciascuno e la

collettività, che legittimano l'imposizione del trattamento

sanitario.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio

1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica)

nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa

indennità per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi

di cui all'art. 2043 c.c., da contagio o da altra apprezzabile

malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria

antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro

soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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