Corte costituzionale

Sentenza n. 304/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge

della Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la

prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per

l'inserimento nella vita sociale), dell'articolo unico della legge

della Regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai

cittadini residenti nella Regione Campania per cure presso case di

cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale), degli

artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della Regione Campania 27

ottobre 1978, n. 46 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella

Regione Campania per cure presso strutture ospedaliere site in Paesi

non regolamentati da accordi C.E.E. con lo Stato italiano) e

dell'art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1993

dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso

proposto da Mazzone Osvaldo contro la U.S.L. n. 4 di Avellino ed

altra, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Campania;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il giudizio di legittimità costituzionale sottoposto a

questa Corte con l'ordinanza indicata in epigrafe proviene dal

Tribunale amministrativo regionale della Campania, al quale si era

rivolto il Signor Osvaldo Mazzone per ottenere dalla Unità sanitaria

locale competente il rimborso delle spese o, quantomeno, un

contributo per far fronte ai costi sostenuti dal ricorrente a seguito

del ricovero della propria figlia, affetta da sclerosi a placche,

presso un centro di riabilitazione non convenzionato con il servizio

sanitario nazionale. Più precisamente, il giudice rimettente, in

riferimento agli artt. 2, 3, 32, 97 e 117 della Costituzione, dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della

Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la prevenzione, cura

e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita

sociale), dell'articolo unico della legge della stessa Regione 8

marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella

Regione Campania per cure presso case di cura non convenzionate

operanti sul territorio nazionale), degli artt. 1, 2, 5 e 6, primo

comma, della legge della medesima Regione 27 ottobre 1978, n. 46

(Autorizzazione ai cittadini residenti nella Regione Campania per

cure presso strutture ospedaliere site in Paesi non regolamentati da

accordi C.E.E. con lo Stato italiano) e dell'art. 7 della legge

statale 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Il giudice a quo premette che l'art. 14 della legge regionale n.

11 del 1984 prevede, in materia di riabilitazione, la possibilità di

ricorrere a strutture esterne soltanto per consulenze sul programma

terapeutico-riabilitativo e per interventi specifici sul paziente,

con esplicita esclusione delle prestazioni curative con carattere di

continuità e prolungate nel tempo, anche se si riferiscono, come nel

caso, a una grave patologia la cui cura non è peraltro

caratterizzata da assoluta urgenza. Nello stesso tempo, l'articolo

unico della legge regionale n. 12 del 1985 e gli artt. 1, 2, 5 e 6,

primo comma, della legge regionale n. 46 del 1978 prevedono la

possibilità di rivolgersi a strutture non convenzionate ed operanti

nel territorio nazionale, ma limitano tale possibilità soltanto alle

cure mediche e chirurgiche. Secondo il tribunale rimettente, il

citato art. 14, nella parte in cui prevede l'esclusione

dell'assistenza indiretta per le prestazioni curative con carattere

di continuità e prolungate nel tempo, e le altre disposizioni di

legge regionale prima ricordate, nella parte in cui limitano il

ricorso a strutture esterne al servizio nazionale soltanto alle cure

mediche e chirurgiche, con esclusione di quelle riabilitative,

contrasterebbero con l'art. 117 della Costituzione, per violazione

del principio fondamentale della materia contenuto nell'art. 3 della

legge statale 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione

sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988). Quest'ultimo

articolo, infatti, nell'affermare che di norma le prestazioni

sanitarie debbono essere erogate in forma diretta, demanda alle leggi

regionali di stabilire quali prestazioni possano essere erogate in

forma indiretta in relazione ai casi in cui sia impossibile per il

servizio nazionale e per le strutture convenzionate erogarle in modo

tempestivo e nei limiti della spesa prevista per le cure erogate

presso strutture convenzionate.

Oltre agli articoli di legge regionale prima indicati, il giudice

a quo contesta la legittimità costituzionale dell'art. 7, primo

comma, della legge statale 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in

cui non prevede l'eseguibilità degli interventi di cura e di

riabilitazione anche presso strutture non convenzionate, quando le

strutture pubbliche e quelle convenzionate siano nell'impossibilità

di assicurare tempestivamente prestazioni indispensabili per la

tutela della salute. L'insieme delle norme legislative contestate

contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 32 della Costituzione, il

quale, pur garantendo con norma programmatica il diritto alla salute

come diritto condizionato dall'attuazione che il legislatore ne dà

attraverso il bilanciamento con altri interessi costituzionali

(inclusi quelli inerenti all'equilibrio del bilancio), risulterebbe

in ogni caso violato quando, come nel caso, le leggi escluderebbero

in assoluto le prestazioni riabilitative.

In secondo luogo, le stesse norme contestate si porrebbero in

contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal momento che

l'esclusione dall'assistenza indiretta delle prestazioni

riabilitative comporterebbe, oltreché la violazione degli

inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale, un'ingiusta

ed irragionevole discriminazione in danno delle persone più deboli e

vulnerabili a causa della propria invalidità. In particolare,

l'irragionevolezza dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 1984,

nella parte contestata, risulterebbe evidente allorché condiziona

l'esclusione dall'assistenza indiretta al mero ed estrinseco

presupposto del carattere continuativo e prolungato nel tempo delle

prestazioni.

Secondo il giudice a quo, anche l'art. 7 della legge statale n.

104 del 1992 appare irragionevole, laddove esclude il ricorso a

strutture esterne o non convenzionate, tanto più ove si raccordi

tale previsione con il successivo art. 11 della stessa legge, il

quale consente alle persone handicappate l'assistenza in forma

indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero. La

stessa norma contenuta nell'art. 7 appena citato violerebbe, poi,

l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del principio di buon

andamento della pubblica amministrazione, poiché costringerebbe il

servizio sanitario ad assicurare in via diretta le prestazioni

riabilitative anche nel caso in cui sarebbe più conveniente lasciare

agli utenti l'opportunità di avvalersi dell'iniziativa privata senza

maggiori oneri per lo Stato.

2. - È intervenuta in giudizio la Regione Campania, la quale,

premesso che l'art. 3 della legge statale n. 595 del 1985 demanda

alla legge regionale la disciplina delle prestazioni sanitarie

erogabili in forma indiretta, chiede che le questioni sollevate siano

dichiarate inammissibili, poiché, in sostanza, il giudice rimettente

domanderebbe alla Corte una sentenza additiva in un'ipotesi in cui

manca la possibilità di una soluzione unica. In ogni caso, precisa

la Regione, le questioni sarebbero anche infondate, dal momento che,

nel loro complesso, presupporrebbero una nozione di diritto alla salute contrastante con il consolidato orientamento della Corte

costituzionale, per il quale il diritto del cittadino a ottenere

trattamenti sanitari è condizionato alle determinazioni del

legislatore circa i tempi, gli strumenti e i modi di attuazione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Campania solleva,

in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale nei confronti dei seguenti articoli di

legge: a) l'art. 14 della legge della Regione Campania 15 marzo 1984,

n. 11 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale), nella parte in cui

prevede l'esclusione dall'assistenza indiretta delle prestazioni

sanitarie con caratteri di continuità e prolungate nel tempo; b)

l'articolo unico della legge della Regione Campania 8 marzo 1985, n.

12 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella Regione Campania per

cure presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio

nazionale) e gli artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della

Regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46 (Autorizzazione ai cittadini

residenti nella Regione Campania per cure presso strutture

ospedaliere site in Paesi non regolamentati da accordi C.E.E. con lo

Stato italiano), nella parte in cui, limitando il ricorso a strutture

esterne al servizio sanitario soltanto riguardo alle cure mediche e

chirurgiche, escludono la medesima possibilità per le prestazioni di

riabilitazione; c) l'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti

delle persone handicappate), nella parte in cui non prevede

l'eseguibilità degli interventi di cura e di riabilitazione anche

presso strutture private non convenzionate quando le strutture

pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilità di assicurare

tempestivamente prestazioni di carattere indispensabile per la tutela

della salute.

Quest'ultimo articolo, inoltre, è ritenuto di dubbia

compatibilità con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Sotto il

primo profilo, il giudice a quo prospetta un'irragionevole disparità

di trattamento con la fattispecie regolata dall'art. 11 della stessa

legge n. 104 del 1992, che consente l'assistenza indiretta per cure

presso centri di altissima specializzazione, mentre la norma

contestata escluderebbe le prestazioni riabilitative da qualsiasi

forma di assistenza indiretta. Sotto il secondo profilo, lo stesso

giudice ritiene violato il principio del buon andamento della

pubblica amministrazione, poiché l'impugnato art. 7 costringerebbe

il servizio pubblico a erogare prestazioni riabilitative anche nei

casi in cui sarebbe più conveniente lasciare agli utenti

l'opportunità di avvalersi dell'iniziativa privata senza maggiori

oneri per lo Stato.

Infine, le norme di legge regionali indicate sopra alle lettere a)

e b) sono sospettate d'illegittimità costituzionale per violazione

dell'art. 117 della Costituzione, poiché appaiono al giudice a quo

in contrasto con il principio fondamentale della materia contenuto

nell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la

programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale

1986-1988), secondo il quale le leggi regionali debbono determinare

le prestazioni da erogare eccezionalmente in forma indiretta,

allorché sia impossibile per le strutture pubbliche e per quelle

convenzionate erogare in modo tempestivo prestazioni indispensabili

per la tutela della salute.

2. - Tutte le questioni sollevate non sono fondate.

Questa Corte ha ripetutamente affermato - e il giudice a quo non

contesta affatto tale affermazione - che, nell'ambito della tutela

costituzionale accordata al "diritto alla salute" dall'art. 32 della

Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari "è garantito a ogni

persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione

che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento

dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi

costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo

stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in

relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al

momento" (v. sent. n. 455 del 1990; v. anche sentt. nn. 218 del 1994,

247 del 1992, 40 del 1991, 1011 del 1988, 212 del 1983, 175 del

1982). Ciò comporta, come questa Corte ha precisato nelle decisioni

appena menzionate, che, al pari di ogni altro diritto costituzionale

a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari, essendo

basato su norme programmatiche che impongono al legislatore un

obbligo costituzionale all'attuazione della tutela della salute,

diviene per il cittadino "pieno e incondizionato" nei limiti in cui

lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di

bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli

obiettivi conseguentemente determinati alle risorse esistenti,

predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni

sanitarie.

Analizzando l'attuazione che il legislatore ha conferito al

diritto costituzionale all'assistenza sanitaria, occorre precisare,

innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre

1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), le

prestazioni riabilitative sono considerate prestazioni sanitarie a

tutti gli effetti e che, in base all'art. 26 della medesima legge n.

833 del 1978, le stesse prestazioni sono erogate dalle unità

sanitarie locali attraverso i propri servizi ovvero, quando queste

non siano in grado di fornire direttamente le prestazioni, da

istituti convenzionati con le predette unità sanitarie, i quali

operino nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni.

Il quadro legislativo rilevante ai fini della decisione in esame è,

poi, completato dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 833 del

1978, il quale demandava alle Regioni di stabilire, per le sole

prestazioni di cura, "i casi nei quali potranno essere consentite

forme straordinarie di assistenza indiretta", e dall'art. 3 della

legge n. 595 del 1985, il quale dispone che "le prestazioni sanitarie

sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture

pubbliche o convenzionate" e, inoltre, prevede che "le leggi

regionali e provinciali stabiliscono quali tra dette prestazioni

possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le

strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di

erogarle tempestivamente in forma diretta", rinviando alle medesime

leggi per la determinazione delle modalità di accesso a tali

prestazioni e del concorso dell'utente alla spesa sostenuta (fermo

restando il limite massimo di questo concorso pari all'ammontare

della tariffa prevista per la medesima prestazione dalle convenzioni

vigenti).

3. - La Regione Campania, nell'esercizio delle proprie competenze

in materia, ha dettato il complesso di disposizioni, della cui

legittimità costituzionale dubita il giudice a quo.

In particolare, nell'individuare le prestazioni erogabili anche in

forma indiretta, l'art. 14 della legge regionale n. 11 del 1984

consente che le strutture sanitarie regionali possano autorizzare il

ricorso a strutture esterne altamente qualificate limitatamente alle

consulenze sul programma terapeutico-riabilitativo e ad interventi

specifici sul paziente, con esclusione delle prestazioni curative con

carattere di continuità e prolungate nel tempo. Con le altre norme

impugnate, poi, il legislatore della Regione Campania ha previsto la

medesima autorizzazione anche per le cure mediche e chirurgiche prestate presso le strutture ospedaliere e case di cura non

specificamente convenzionate operanti sul territorio nazionale

(articolo unico della legge n. 12 del 1985) e ha, inoltre, stabilito

che i cittadini residenti nella Regione aventi titolo all'assistenza

ospedaliera, in casi di comprovata necessità, possono essere

autorizzati dalla Giunta regionale a recarsi presso strutture

ospedaliere site in Stati ove non vigono accordi della Comunità

Europea al fine di sottoporsi a cure mediche e chirurgiche (artt. 1,

2, 5 e 6 della legge n. 46 del 1978).

Questo complesso di norme regionali, che, in alcuni casi,

escludono le prestazioni riabilitative da quelle erogabili in forma

indiretta e, in altri casi, ne limitano la fruizione a consulenze sul

programma terapeutico od a interventi specifici non aventi carattere

di continuità o prolungati nel tempo, non sono in contrasto con

l'art. 117 della Costituzione sotto il profilo della presunta

violazione del principio fondamentale posto dall'art. 25 della legge

n. 833 del 1978 e di quello successivamente affermato dall'art. 3

della legge n. 595 del 1985. Infatti, a differenza di quanto suppone

il giudice rimettente, quest'ultimo articolo non impone affatto che

tutte le prestazioni sanitarie, incluse quelle riabilitative, debbano

essere ammesse a forme di assistenza indiretta, né impone che le

medesime prestazioni siano ammesse allo stesso regime in un'identica

misura, ma demanda al legislatore regionale (o provinciale) di

stabilire "quali fra (le) dette prestazioni" possono essere erogate

in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o quelle

convenzionate siano nell'impossibilità di erogarle tempestivamente

in forma diretta. Nell'esercizio della indicata potestà, spetta

ovviamente allo stesso legislatore regionale fissare i limiti entro i

quali includere le prestazioni riabilitative fra quelle ammesse

all'assistenza indiretta, limiti la cui determinazione discrezionale

è soggetta allo scrutinio di ragionevolezza da parte di questa Corte

in riferimento all'esigenza costituzionale di tutela del diritto alla

salute, garantito a ogni cittadino dall'art. 32 della Costituzione,

compatibilmente con la protezione da accordare agli altri valori

costituzionali rilevanti.

4. - Anche sotto il profilo da ultimo menzionato risultano,

tuttavia, non fondate le questioni di legittimità costituzionale

sollevate dal giudice a quo tanto in relazione alle norme di legge

regionale citate nel punto precedente, quanto in relazione all'art. 7

della legge n. 104 del 1992.

Innanzitutto, occorre rilevare che il giudice rimettente muove da

una premessa interpretativa errata allorché presume che l'insieme

delle norme legislative oggetto di contestazione non prevedano la

possibilità di ricorso a strutture esterne al servizio sanitario e

alle case di cura convenzionate in relazione a prestazioni di

riabilitazione. In realtà, come si è già avuto modo di ricordare,

l'art. 14 della legge della Regione Campania n. 11 del 1984 consente

il predetto ricorso sia riguardo a consulenze sul programma

terapeutico-riabilitativo, sia riguardo a interventi specifici, con

esclusione delle prestazioni aventi carattere di continuità e

prolungate nel tempo. Pertanto, risulta non fondata la censura che il

giudice a quo ha ritenuto di proporre in riferimento all'art. 32

della Costituzione, sulla base dell'argomentazione che la totale

esclusione delle prestazioni riabilitative dal novero di quelle

ammesse all'assistenza in forma indiretta costituirebbe una

violazione dell'obbligo costituzionale gravante sul legislatore di

dare attuazione al "diritto condizionato" a trattamenti sanitari a

favore delle persone disabili.

Tale dichiarazione di non fondatezza assorbe altresì le censure

proposte dal giudice a quo in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione - concernenti, rispettivamente, la pretesa violazione

degli inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale e

l'asserita disparità di trattamento a danno delle persone disabili

-, dal momento che l'una e l'altra muovono dalla medesima premessa

interpretativa riconosciuta come errata.

5. - Resta, invece, da esaminare la questione attinente alla

pretesa irragionevolezza della esclusione dall'assistenza in forma

indiretta delle prestazioni sanitarie aventi carattere di continuità

e prolungate nel tempo, contenuta nell'art. 14 della legge della

Regione Campania n. 11 del 1984. In realtà, una volta che la

legislazione assicuri le prestazioni sanitarie indispensabili e

indifferibili ovvero ammetta, riguardo alle prestazioni

riabilitative, il ricorso a strutture esterne per consulenze sul

programma terapeutico-riabilitativo o per interventi specifici

autorizzati dalla competente unità sanitaria, non è manifestamente

irragionevole l'esclusione delle prestazioni continuative e

prolungate nel tempo, tenuto conto del rilevante onere finanziario

connesso alla fruizione di queste ultime prestazioni presso strutture

esterne al servizio sanitario, non convenzionate con quest'ultimo, e

alla contestuale possibilità di poter fruire delle medesime

prestazioni presso le strutture del servizio sanitario nazionale o

quelle convenzionate.

Come si è precedentemente ricordato, questa Corte ha

ripetutamente affermato che nel bilanciamento dei valori

costituzionali che il legislatore deve compiere al fine di dare

attuazione al "diritto ai trattamenti sanitari" (art. 32 della

Costituzione) entra anche la considerazione delle esigenze relative

all'equilibrio della finanza pubblica. Non v'è dubbio che, se queste

ultime esigenze, nel bilanciamento dei valori costituzionali operato

dal legislatore, avessero un peso assolutamente preponderante, tale

da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso

all'inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di

fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della

discrezionalità legislativa. Ma, se si considera la norma contestata

nell'ambito del complessivo ordinamento legislativo, si deve ritenere

che così non è, dal momento che, nel caso in cui la disabilità

dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili (caso che, a

detta del giudice a quo, non corrisponde a quello sottoposto al suo

esame), il nucleo essenziale del diritto alla salute sarebbe

salvaguardato da quelle disposizioni di legge (v. art. 3 della legge

n. 595 del 1985 nonché le norme regionali di attuazione) che

legittimano il ricorso a forme di assistenza indiretta, anche

all'estero, nelle ipotesi in cui le strutture del servizio sanitario,

incluse quelle convenzionate, non fossero in grado di assicurare un

tempestivo intervento sanitario, reso indifferibile dalle condizioni

di salute della persona bisognosa di prestazioni riabilitative.

Né, sempre al fine di negare la fondatezza delle censure relative

alla presunta irragionevolezza della esclusione contestata, è

inutile ricordare che l'ordinamento legislativo consente alle persone

disabili il ricorso a cure di altissima specializzazione presso

strutture esterne al servizio sanitario e alle strutture

convenzionate (v. art. 11 della legge n. 104 del 1992) e garantisce

alle medesime, nel caso in cui all'esigenza di prestazioni

riabilitative si accompagni uno stato d'invalidità grave, forme

particolari di intervento e di sostegno economico (v., ad esempio, le

leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18).

6. - Da ultimo, non può riconoscersi alcun fondamento alla

asserita irragionevole disparità di trattamento che il giudice a quo

individua fra l'art. 7 della legge n. 104 del 1992, nella parte in

cui limita gli interventi riabilitativi alle prestazioni erogate dal

servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o

convenzionate, e l'art. 11 della stessa legge, che, come si è già

ricordato, garantisce alle persone disabili cure di altissima

specializzazione presso strutture esterne al servizio stesso. Le due

situazioni poste a confronto, infatti, non sono omogenee e non

possono, quindi, essere utilmente comparate, dal momento che gli

interessi sottostanti alle prestazioni aventi carattere di

continuità e prolungate nel tempo sono sostanzialmente diversi da

quelli connessi alle prestazioni non ottenibili nel nostro Paese

tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso

clinico (v. art. 3, quinto comma, della legge n. 595 del 1985, come

attuato dal decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989).

Tantomeno, poi, si può sostenere che il citato art. 7 della legge

n. 104 del 1992 contrasti con il principio del buon andamento della

pubblica amministrazione, contenuto nell'art. 97 della Costituzione,

nella parte in cui non consente per le prestazioni riabilitative la

facoltà del cittadino di utilizzare strutture private non

convenzionate con conseguente vantaggio per le finanze dello Stato.

Infatti, pur a non voler considerare il fatto che la questione è

prospettata dal giudice a quo in modo meramente ipotetico, non

risulta irragionevole che il legislatore, ferma restando la libertà

del privato di ricorrere a strutture esterne al servizio sanitario,

abbia ritenuto il ricorso a strutture proprie del servizio sanitario

nazionale e a quelle in regime di convenzionamento meno oneroso per

le finanze pubbliche del ricorso a strutture esterne private nella

forma dell'assistenza indiretta. Ciò tanto più vale in quanto

l'eventuale ricorso a forme di assistenza indiretta, come quelle

auspicate dal giudice a quo, non farebbe, comunque, venir meno

l'obbligo dello Stato di mantenere strutture per la erogazione delle

prestazioni sanitarie in favore dei cittadini meno abbienti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 14 della legge della Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11

(Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e

per l'inserimento nella vita sociale), dell'articolo unico della

legge della Regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai

cittadini residenti nella Regione Campania per cure presso case di

cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale), degli

artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della Regione Campania 27

ottobre 1978, n. 46 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella

Regione Campania per cure presso strutture ospedaliere site in Paesi

non regolamentati da accordi C.E.E. con lo Stato italiano),

sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania, per violazione dell'art. 117

della Costituzione, in relazione all'art. 3 della legge 23 ottobre

1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano

sanitario triennale 1986-1988);

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli articoli di legge regionale menzionati al capo precedente e

dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della

Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale

amministrativo regionale della Campania;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 7 della citata legge n. 104 del 1992, sollevate, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza

indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale della

Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari