Corte costituzionale

Sentenza n. 302/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, commi

primo ed ultimo codice di procedura civile promosso con ordinanza

emessa il 24 marzo 1980 dal Pretore di Nardò nel procedimento civile

vertente tra Tondo Gregorio e Patti-AI Confezioni Giuliana iscritta

al n. 656 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 24 marzo 1980 (notificata il 10 e

comunicata il 18 luglio; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 311

del 12 novembre 1980 e iscritta al n. 656 R.O. 1980) emessa nella

controversia di lavoro tra Tondo Gregorio e PATTY-AI Confezioni

Giuliana, il Pretore di Nardò sollevò d'ufficio questione di

costituzionalità dell'art. 420 co. 1 e u. l. 11 agosto 1973 n. 533

(Disciplina delle controversie individuali di lavoro, ecc.), in

relazione agli artt. 24 co. 1 e 2 Cost., 97 e 101 e segg. e 3 Cost.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si costituì; spiegò

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura

generale dello Stato argomentando e concludendo con atto depositato

il 2 dicembre 1980 per la infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nell'adunanza dell'11 dicembre 1986 in camera di consiglio

il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto

3. - Dopoché all'udienza di discussione del 2 gennaio 1980 avanti

il Pretore di Nardò erano comparsi i procuratori delle parti, i

quali avevano chiesto d'accordo un breve rinvio in quanto pendevano

trattative di bonario componimento, alla successiva udienza del 24

marzo 1980 comparve il procuratore dell'attore, che, dopo aver preso

visione di una lettera del procuratore della convenuta con la quale

si evidenziava che per gravi motivi familiari non poteva presenziare

e ribadito che pendevano e stavano per concludersi le trattative di

bonario componimento, chiese ulteriore rinvio. Nella stessa udienza

il Pretore sollevò d'ufficio questione di illegittimità

costituzionale degli artt. 420 co. 1 ("Nell'udienza fissata per la

discussione della causa, il giudice interroga liberamente le parti

presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione

personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce

comportamento valutabile dal giudice al fine della decisione del

giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le

domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa

autorizzazione del giudice") e ultimo ("Le udienze di mero rinvio

sono vietate") l. 11 agosto 1973, n. 533 (rectius: art. 420 co. 1 e

ultimo c.p.c. sostituiti in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533),

ma nessuna delle norme della Carta costituzionale, assunte a

parametro, si appalesa violata.

Non l'art. 3 perché diversi sono i dettami sistematici cui si

ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro, né

l'art. 24 co. 1 e 2 perché la pendenza di trattative stragiudiziali

costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero"

della udienza di discussione, né gli artt. 101 e segg. perché il

giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge

(artt. 101 e 108) se applica le disposizioni del rito speciale del

lavoro, così come novellate nel 1973, laddove esula

dai compiti del giudice chiamato ad esercitare il proprio magistero,

e non già ad esprimere il proprio avviso

in convegni, la constatazione della scarsezza dei mezzi strutturali e

in genere materiali che non consente di applicare in tutto i

princìpi della concentrazione e dell'immediatezza cui è informata

la l. n. 533/1973.

D'altro canto non va lasciato in non cale che la più parte delle

leggi che han visto la luce negli ultimi anni fan capo alla l. n.

533/1973 (art. 46 l. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle

locazioni di immobili urbani); art. 3 co. 6 d.l. 30 gennaio 1979, n.

26 (Provvedimenti urgenti per la A.S. delle grandi imprese in crisi

inserito con l. 3 aprile 1979, n. 35 di conversione), art. 31 d.P.R.

21 marzo 1981, n. 145 Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza

al volo per il traffico aereo generale; art. 47 l. 3 maggio 1982, n.

203 (Norme sui contratti agrari); art. 28 l. 29 marzo 1983, n. 93

(Legge quadro sul pubblico impiego)).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata, in riferimento agli artt. 24 co. 1 e 2, 97, 101 segg. e 3

Cost., dell'art. 420 co. 1 e ultimo c.p.c. dal Pretore di Nardò con

ordinanza 24 marzo 1980 (n. 656 R.O. 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore di cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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