Corte costituzionale

Sentenza n. 301/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/09/1987 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3d.P.R. 643/1972
  • art. 6d.P.R. 643/1972
  • art. 14d.P.R. 643/1972
  • art. 15d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promossi con due ordinanze

emesse il 12 dicembre 1983 dalla Commissione Tributaria di secondo

grado di Roma nei ricorsi proposti dall'Ufficio del Registro di

Velletri c/ l'Istituto dei Ciechi di S. Alessio, iscritte ai nn. 989

e 990 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con due identiche ordinanze emesse in due procedimenti

vertenti tra le stesse parti, in data 12 dicembre 1983, la

Commissione tributaria di secondo grado di Roma ha sollevato, su

eccezione di parte, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Adito in entrambi i procedimenti dall'Ufficio del registro di

Velletri che aveva interposto appello avverso la decisione della

locale Commissione tributaria di primo grado con la quale era stato

parzialmente accolto il ricorso proposto dall'opera pia "Istituto dei

ciechi di S.Alessio" contro l'avviso di accertamento di valore di

taluni immobili che erano stati oggetto di dichiarazione INVIM per

decorso decennio, il giudice a quo dubita che per gli enti il cui

solo fine sia l'assistenza e la beneficenza la redditività di un

bene possa essere considerata fonte di ricchezza e, dunque, sintomo

di capacità contributiva, posto che tali enti destinano tutto il

loro patrimonio (incluso il ricavato dall'eventuale vendita di

immobili) al raggiungimento dei fini istituzionali. Fini che, per la

loro diversità rispetto a quelli perseguiti dagli altri enti

assoggettati alla stessa imposta, varrebbero a rendere altresì

evidente l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate per

l'uniforme trattamento che esse riservano a situazioni profondamente

diverse.

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione

sia dichiarata, in via principale, innammissibile per difetto di

rilevanza e, in linea subordinata, infondata.

Il difetto di rilevanza viene prospettato in riferimento

all'intervenuta formazione di un giudicato interno in ordine

all'assoggettabilità degli immobili dell'ente alla INVIM decennale

giacché la decisione di primo grado, che riducendo il valore

accertato tale implicita statuizione conteneva, non sembrava essere

stata oggetto d'appello sul punto; ed alla conseguente ininfluenza

dell'emananda decisione della Corte costituzionale.

Nel merito - si osserva sostanzialmente in atto d'intervento - è

estremamente discutibile che i redditi in genere, e quelli degli

immobili in particolare, non debbano essere assoggettati a tassazione

quando siano di pertinenza di un ente non avente fini di lucro. Ed è

comunque certo che non esiste un principio generale di esenzione

dalla imposizione tributaria per gli enti che si propongono fini di

pubblico interesse, come il trattamento fiscale dello Stato vale a

dimostrare.

Si nega comunque che il legislatore abbia trascurato la

particolare natura di alcuni enti morali e dell'attività da essi

svolta, stanti le particolari previsioni di cui all'art. 25 del

d.P.R. n. 643 del 1972, del tutto trascurate dal giudice a quo, il

quale - conclude l'Avvocatura - nessuna particolare argomentazione ha

svolto in ordine agli artt. 6, 14 e 15, la cui legittimità (salvo

che per l'art. 14, già dichiarato incostituzionale con sentenza n.

126 del 1979) non può non essere conseguente a quella da

riconoscersi all'art. 3. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643: tali norme riguardano, rispettivamente, l'ambito di

applicazione dell'INVIM per decorso del decennio, nonché la

definizione dell'imponibile e delle aliquote; l'art. 14 è stato

abrogato dall'articolo 1 del d.-l. 12 novembre 1979, n. 571.

Il ragionamento seguito nell'ordinanza di rimessione muove dalla

premessa che l'imposizione tributaria de qua si basa su di un

criterio di redditività dell'immobile, ma agli enti di assistenza e

beneficenza, si osserva subito dopo, sarebbe del tutto estraneo il

concetto di reddito, poiché tali persone giuridiche perseguono un

interesse pubblico e non già un fine di lucro, così che gli

incrementi di valore degli immobili in argomento, entrando a far

parte del patrimonio degli enti, resterebbero vincolati alla medesima

destinazione di quest'ultimo. Da tale asserita circostanza

deriverebbe un primo profilo di illegittimità costituzionale delle

norme oggetto della censura: l'applicazione dell'INVIM a tali

immobili trasformerebbe la medesima in imposta patrimoniale così

concretando un contrasto con l'art. 53 Cost.

Resterebbe altresì vulnerato il principio di eguaglianza per

essere assoggettati alla stessa normativa enti fra loro del tutto

diversi.

L'Avvocatura dello Stato ha richiesto la declaratoria di

inammissibilità per difetto di rilevanza, in quanto sulla questione

dell'assoggettabilità al tributo degli immobili avrebbe già

statuito, con efficacia di giudicato, il giudice di primo grado.

Nel merito, l'Avvocatura, onde sostenere la tesi della

infondatezza, rileva come anche lo Stato sia soggetto ad imposta e

richiama l'art. 25 del d.P.R. in oggetto, ove vengono previste talune

esenzioni e riduzioni di imposta in ragione della qualità di ente

morale del proprietario.

2. - Va anzitutto escluso che si sia formato il giudicato interno

in punto di assoggettabilità all'INVIM dell'ente morale che ha

appellato dinanzi al giudice a quo la decisione di primo grado,

chiedendo in via preliminare che fosse sollevata la presente

questione. Si tratta infatti del presupposto stesso di applicabilità

della imposta (che la parte intende veder ridotta attraverso la

diminuzione di un parametro di calcolo), del quale ben può essere

prospettata l'illegittimità costituzionale in sede di gravame, a

maggior ragione in quanto l'ente ha proposto controricorso in appello

ed anche appello incidentale.

3. - Nel merito la questione è infondata.

Tra i presupposti applicativi dell'INVIM decennale non rientra

invero la destinazione a fini di lucro del reddito ricavabile dagli

immobili appartenenti agli enti assoggettati all'imposta, sì che il

fine di pubblico interesse che essi si propongono non può essere

efficacemente invocato in senso esonerativo dalla imposizione.

Quest'ultima è, appunto, collegata all'incremento dei valori

immobiliari, "che di per sé costituisce sicuro indice di capacità

contributiva" (sentenza n. 126 del 1979), idonea, come tale, ad

esprimere l'esistenza di un reddito, a prescindere dal fatto che il

cespite produttivo di ricchezza sia o meno strumentalmente collegato

con i fini dell'ente. È se mai la destinazione dell'immobile in

rapporto all'esercizio delle attività istituzionali a determinare le

esenzioni dall'imposta di cui all'art. 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643, mentre la diversa ipotesi di riduzione dell'INVIM, di cui al

capoverso della norma citata, si realizza in virtù della scelta del

legislatore, volta a privilegiare discrezionalmente finalità proprie

di taluni enti, e non già perché il reddito espresso dagli immobili

di loro proprietà venga ad "incorporarsi" nel patrimonio degli

stessi, come apoditticamente affermato dal giudice a quo.

Sono perciò prive di fondamento sia la tesi prospettante

l'inesistenza di capacità contributiva in capo alle persone

giuridiche private aventi scopi assistenziali e benefici, sia quella

- logicamente conseguenziale - secondo la quale la norma

irragionevolmente equiparerebbe, ai fini applicativi dell'INVIM

decennale, situazioni giuridiche fra loro del tutto diverse in

relazione alla ratio del presupposto impositivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Roma con due identiche ordinanze del

12 dicembre 1983, (r.o. 989 e 990/1984), degli artt. 3, 6, 14 e 15

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 ("Istituzione dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili").

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Relatore: FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 settembre 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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