Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1985 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 27r.d. 148/1931

citata

  • art. 3r.d. 148/1931
  • art. 4r.d. 148/1931
  • art. 38r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a,

del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del

personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in

regime di concessione), promosso con la ordinanza emessa il 12 aprile

1978 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Lisi

Stefano c/ Amministrazione Provinciale di Taranto ed altri, iscritta al

n. 359 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'anno 1978;

udito nella camera di consiglio dell'1 ottobre 1985 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso in data 17 marzo 1977 Lisi Stefano conveniva dinanzi al

Pretore di Taranto la locale Amministrazione Provinciale e, premesso

che aveva prestato la sua opera alle dipendenze della convenuta durante

la sua gestione provvisoria del servizio di trasporto extraurbano con

qualifica e mansioni di bigliettaio e che era stato licenziato con

decorrenza dal 1 gennaio 1977 sul presupposto del superamento del

sessantesimo anno di età, sebbene non fosse in possesso dei requisiti

per il godimento della pensione di vecchiaia, chiedeva la

reintegrazione nel posto di lavoro, oltre il risarcimento del danno.

Il giudice adito, esteso il contraddittorio nei confronti della

Regione Puglia, che la convenuta indicava come titolare della

legittimazione passiva, con ordinanza in data 12 aprile 1978 sollevava

l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a del

Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento

agli artt. 3, 4 e 38, primo capoverso, Cost. nella parte in cui

consente il licenziamento dell'agente autoferrotramviario che abbia

raggiunto il sessantesimo anno di età, anche se non sia in possesso

dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo osservava

che la fattispecie sottoposta al suo esame non era suscettibile di

decisione senza preventiva risoluzione del dubbio di illegittimità

della norma denunciata, posto che questa consente il licenziamento del

dipendente ultrasessantenne pur non dotato dei requisiti per il

pensionamento e che, nella fattispecie, il Lisi effettivamente, alla

data dell'impugnato provvedimento, risultava privo di tali requisiti,

non potendo far valere né l'anzianità contributiva (15 anni: art. 9

D.L. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dalla legge 4 aprile 1952,

n. 218) per la pensione di vecchiaia, né quella (di pari entità) per

la pensione definita di anzianità prevista dall'art. 10 della legge 28

luglio 1961, n. 830.

Osservava che la ratio della sentenza n. 174 del 1971 della Corte

Costituzionale giustificava anche il sospetto di illegittimità della

disposizione impugnata, trattandosi anche qui di rimuovere una

situazione di discriminazione fondata sul solo fatto dell'età;

aggiungeva, poi, che la disposizione denunciata violava il principio di

uguaglianza sotto il duplice profilo: a) perché il discrezionale

potere di recesso attribuito al datore di lavoro nei confronti di

lavoratori ultrasessantenni impediva una disciplina conforme di

situazioni identiche, o differenziata di situazioni non assimilabili e

poteva, in ipotesi, determinare la assurda conseguenza del

licenziamento di uno di tali lavoratori in luogo di altro che avesse,

invece, maturato il diritto a pensione, senza che sulla scelta di parte

datoriale fosse consentito alcun sindacato giurisdizionale; b) perché

si operava una discriminazione nei confronti degli addetti al pubblico

servizio di trasporto rispetto agli altri lavoratori del settore

privato: senza, infatti, che la diversità di disciplina trovasse

giustificazione nelle peculiarità di tale servizio in quanto solo per

i primi il solo fatto dell'età assumeva rilievo legittimante del

recesso ad nutum, indipendentemente dal fatto che il raggiungimento del

relativo limite fosse accompagnato dal conseguimento del diritto a

pensione.

Lo stesso giudice a quo considerava che, quand'anche si volesse

attribuire rilievo alla presunzione di una sopravvenuta inidoneità

fisica all'ulteriore espletamento del servizio come naturale

conseguenza dell'età avanzata del lavoratore, lo stesso art. 27 del

citato regolamento prevedeva specificamente l'esonero dell'agente per

inidoneità, ma a tal fine apprestava una serie di garanzie e cautele

che invece non esistevano per il lavoratore ultrasessantenne non

pensionabile, con conseguente ulteriore discriminazione in danno del

medesimo, ma con violazione anche del principio di cui all'art. 4

Cost..

Se, infatti, era vero che il diritto al lavoro ivi garantito non

può essere inteso come diritto assoluto al conseguimento di

un'occupazione o alla conservazione di quella ottenuta, non era men

vero che, quando la risoluzione del rapporto di lavoro sia, in

determinati casi, circondata da particolari limitazioni o garanzie in

favore del lavoratore (come nella suddetta ipotesi di esonero

dell'agente per inidoneità), l'eliminazione di queste in altri casi

può risultare in contrasto con il testé citato precetto

costituzionale solo in presenza di giustificate ragioni, quali

certamente non sono ravvisabili nel solo fatto della diversa età degli

interessati.

Infine, la norma che, come quella denunciata, costituisce un sicuro

ostacolo alla continuazione del lavoro fino al conseguimento del

diritto a pensione, si pone anche in contrasto con l'art. 38, capoverso

primo, Cost. e con il diritto ivi garantito ai lavoratori a che siano

assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di

infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.

L'ordinanza era regolarmente pubblicata nella G.U. dell'11 ottobre

1978, n. 285.

Nel giudizio introdotto con l'esposta ordinanza nessuno si è

costituito. Considerato in diritto :

Con l'ordinanza di rinvio sottoposta all'esame della Corte, il

Pretore di Taranto solleva il dubbio di legittimità costituzionale

dell'art. 27, lett. a, del "Regolamento" allegato A al R.D. 8 gennaio

1931, n. 148, nella parte in cui consente il licenziamento dell'agente

che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, anche se non in

possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia e ciò in

violazione:

a) dell'art. 3 Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento

così determinata fra i dipendenti ultrasessantenni, tutti soggetti ad

identico potere di recesso senza che abbia rilievo la circostanza della

sussistenza o meno del diritto a pensione; nonché fra i lavoratori

ultrasessantenni senza diritto a pensione, alle dipendenze di aziende

esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione ed altri

lavoratori dipendenti del settore privato, che versino in identica

situazione;

b) dell'art. 4 Cost., in quanto risulta ingiustificatamente

limitato il diritto al lavoro, pur nel contesto di una normativa che,

in caso di esonero del dipendente per inidoneità fisica, prevede

particolari garanzie a favore di questi, non operanti, invece, nei

confronti del lavoratore ultrasessantenne;

c) dell'art. 38, primo capoverso, Cost. perché, ostacolando la

protrazione del lavoro fino al conseguimento del diritto a pensione,

contrasta con il diritto del lavoratore di vedersi assicurati adeguati

mezzi di vita in caso di vecchiaia.

La questione non è fondata.

Questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 39/69; 130/70;

57/72; 168/73; 257/84) la piena legittimità della disciplina

particolare del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese

concessionarie dei pubblici servizi di trasporto di cui è fulcro il

R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e il regolamento allegato A al detto

decreto n. 148/1931, in quanto trattasi di un rapporto che, per alcuni

profili, può essere considerato alla stessa stregua di un rapporto di

lavoro subordinato privatistico e per altri (vedasi ad es. il previsto

procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari) è

qualificabile come rapporto di impiego pubblico dandosi maggiore

risalto all'interesse pubblico relativo al servizio di trasporto in

concessione.

Ma anche per quanto riguarda i profili privatistici, siccome il

rapporto in massima parte è finalizzato alla realizzazione di

interessi pubblici, la disciplina resta particolare e, quello che più

rileva, compiutamente attuata dalle norme speciali apprestate dal

legislatore a regolarlo e rimane differenziata da quella del rapporto

di lavoro subordinato, dovendosi valutare, nel loro complesso, gli

oneri ed i vantaggi.

Questi principi sono costantemente applicati anche dai giudici di

merito e dalla stessa Corte di cassazione.

Quest'ultima, più volte ed anche di recente (25 febbraio 1982, n.

1216; 28 giugno 1984, n. 3794 e n. 3798; 16 luglio 1984, n. 4152; 18

ottobre 1984, n. 5272; 14 gennaio 1985, n. 51) ha ribadito che il R.D.

8 gennaio 1931, n. 148 ed il relativo allegato, con le successive leggi

di interpretazione, modificazione ed estensione, costituiscono un

compiuto "corpus" normativo per la disciplina del rapporto di lavoro

degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di

concessione; che il detto rapporto nella sua costituzione e nelle sue

vicende, si distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato

poiché il personale gode di uno speciale "status" costituito da una

posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e quella

dell'impiegato privato e che, pertanto, ad esso, siccome garantito da

una disciplina sostanzialmente più favorevole, non si applicano né la

legge sui licenziamenti individuali (la n. 604 del 1966, relativa ai

rapporti di lavoro di diritto comune a tempo indeterminato, non forniti

della garanzia di stabilità) né lo statuto dei lavoratori (legge n.

300 del 1970).

In tale situazione non hanno fondamento i motivi addotti dal

giudice a quo a sostegno dell'illegittimità costituzionale della norma

denunciata. Anzitutto non è pertinente il richiamo alla sentenza n.

174 del 1971 di questa Corte in quanto essa è stata emessa in una

fattispecie di lavoro subordinato con un'azienda privata e per una

particolare causa posta a base del licenziamento (motivi politici e

religiosi di un licenziamento di dipendente ultrasessantacinquenne da

un ospedale, all'epoca privato).

Inoltre, tutti i motivi hanno come presupposto l'applicabilità

della legge sui licenziamenti individuali che presuppone la disciplina

del rapporto di lavoro subordinato con imprese private e, a sostegno

del licenziamento, richiede una giusta causa o un giustificato motivo.

Trattandosi di situazioni non omogenee (quella cioè del dipendente

delle aziende di concessione di pubblico servizio di trasporto e quella

del dipendente di imprese private) non sussiste la denunciata

violazione dell'art. 3 Cost..

Parimenti infondato è il profilo della dedotta diversità di

trattamento, con conseguente impossibilità di sindacato della scelta

operata dall'azienda che, ad avviso del giudice a quo, si

verificherebbe in seno alla stessa (azienda) tra lavoratore

ultrasessantenne con diritto a pensione e lavoratore ultrasessantenne

senza diritto a pensione.

Invero, l'attenta lettura della norma e la sua interpretazione

letterale portano a ritenere che non sussiste alcuna possibilità di

scelta, tanto meno affidata alla discrezione dell'azienda, sul punto

esonero dal lavoro, tra le due categorie di lavoratori in quanto nella

richiamata disciplina particolare del rapporto è posto, in ogni caso,

come limite massimo della sua durata, il compimento del sessantesimo

anno di età.

Il verbo "può" usato dal legislatore nell'articolo oggetto della

denuncia sta ad indicare non una scelta discrezionale del datore di

lavoro ma solo l'esercizio del suo potere-dovere, anche perché nella

stessa regolamentazione del rapporto non è prevista alcuna

possibilità di impiego dei dipendenti ultrasessantenni a differenza di

quelli ultracinquantacinquenni.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 4 Cost., la Corte

rileva che essa deve intendersi dedotta in relazione all'art. 3 Cost.

in quanto è denunciata, in sostanza, una disparità di trattamento tra

dipendenti esonerati per inidoneità fisica, per i quali la norma di

previsione dà una serie di garanzie, e dipendenti esonerati per il

raggiungimento del limite di sessanta anni di età per i quali, per una

presunzione di una loro inidoneità fisica, non sarebbe apprestata

alcuna garanzia.

Per disattendere la effettuata denuncia di legittimità

costituzionale così intesa è sufficiente richiamare il costante

indirizzo di questa Corte. Essa ha più volte affermato che a ciascun

cittadino non è garantito il diritto al conseguimento di una

occupazione così come non gli è garantito il diritto alla

conservazione del lavoro e che là dove non sono previsti i casi, i

tempi, i modi dei licenziamenti, la disciplina, per essere conforme

alla Costituzione, deve rispecchiare l'esigenza di un trattamento

giuridico eguale per situazioni eguali che, in relazione a queste, esso

può essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni

(sent. n. 15/83).

La situazione di colui che è licenziato per inidoneità fisica

indipendentemente dall'età non è identica a quella dell'esonerato per

raggiunto limite di età che, come si è detto, in nessun caso può

superare il sessantesimo anno di età.

Del resto, si tratta di uno degli aspetti della particolare

regolamentazione del rapporto per i ferrotramvieri, affidata alla

discrezione del legislatore e che, in via generale, stante la

compensazione tra i vantaggi e gli svantaggi, non più deve

considerarsi irrazionale e quindi costituzionalmente legittima.

La stessa presunzione di inidoneità al sessantesimo anno sarebbe

razionale e pienamente giustificata attesi gli elementi pubblicistici

del rapporto di lavoro de quo.

Non è fondata nemmeno la dedotta violazione dell'art. 38 Cost..

L'assunto poggia sul rilievo secondo cui l'ostacolo alla protezione

del lavoro fino al conseguimento del diritto a pensione contrasta con

il diritto del lavoratore di vedersi assicurati adeguati mezzi di vita

in caso di vecchiaia.

Nella fattispecie è certamente prevista la cessazione del rapporto

di lavoro del dipendente al compimento del sessantesimo anno di età ma

i dipendenti che a quel momento non avessero diritto a pensione non

sono sprovvisti di mezzi adeguati. Anzitutto, secondo l'art. 27 del

R.D. n. 148/31, agli agenti esonerati è corrisposta l'indennità di

buonuscita di cui ai precedenti quinto e sesto commi dell'art. 26 (un

mese di stipendio o paga per i primi cinque anni e 15 giorni per i

restanti anni).

L'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830 prevede poi la

pensione di anzianità per coloro che siano iscritti al fondo di

previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (D.L.

28 maggio 1945, n. 402) che abbiano almeno quindici anni di

contribuzione ma il successivo art. 25 faculta gli agenti esonerati dal

servizio, che non abbiano conseguito il diritto a pensione al momento

della cessazione o della modificazione del rapporto di lavoro, a

continuare in forma volontaria la loro iscrizione al fondo predetto se

vi abbiano contribuito almeno per cinque anni.

Infine, l'art. 33 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 consente, per

coloro che non si avvalgono della detta facoltà, la costituzione, per

il periodo corrispondente a quello di iscrizione al fondo, di una

posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, valida a tutti gli effetti

dell'assicurazione stessa e, quindi, anche con la possibilità di

contribuzione volontaria.

Questa regolamentazione esclude certamente il dedotto contrasto con

gli invocati precetti costituzionali così come interpretati da questa

Corte e di essi, quindi, nella situazione, non può ritenersi la

violazione.

Invero, secondo questa Corte, l'art. 38 Cost., comma secondo,

contiene un principio di natura politica che esaurisce i suoi effetti e

la sua portata nell'affermazione del dovere dello Stato di provvedere

all'assistenza sociale e pone un principio di ordine generale che

riguarda tutte le situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali

ma non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che

meglio si adeguano in concreto alle particolarità delle varie

situazioni predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari

(sentenze nn. 22/76; 23/73; 164/74).

Alla stregua di questa valutazione non può essere esclusa una

certa discrezionalità del legislatore nella scelta dei modi, dei

tempi, degli strumenti di applicazione del precetto costituzionale

purché non si giunga allo svuotamento ed alla elusione in concreto del

precetto (sent. n. 28 del 1984). Il che non è avvenuto nella

fattispecie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio

1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 - primo cpv. - Cost.,

sollevata dal Pretore di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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