Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 154legge 312/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 154, quarto

comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di

Brescia, nei ricorsi riuniti proposti da Venditti Alfonsino contro il

Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritta al n. 536 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due giudizi riuniti, promossi da un magistrato

per ottenere che l'equo indennizzo concessogli venisse calcolato

sulla base dello stipendio, già conseguito, di magistrato nominato

alle funzioni direttive superiori, anziché sulla base dello

stipendio di magistrato di cassazione, il Tribunale amministrativo

regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, con

ordinanza in data 30 marzo 1990 ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 154, quarto comma, della legge

11 luglio 1980, n. 312.

Nell'ordinanza si rileva che l'amministrazione ha rispettato il

principio secondo il quale l'equo indennizzo non si calcola in base

allo stipendio concretamente spettante all'interessato in virtù

delle sue personali vicende di carriera e di progressione economica,

bensì in base allo stipendio virtualmente spettante ad un ipotetico

impiegato della medesima carriera che si trovi nella posizione

iniziale di una determinata qualifica o livello retributivo. Tale

posizione, per il personale di magistratura, è individuata dall'art.

154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, in quella del

magistrato di cassazione.

Il giudice remittente ha sollevato dubbi circa la legittimità

costituzionale di tale disciplina, deducendo che la norma in esame,

in combinazione con l'art. 49, secondo comma, del d.P.R. 3 maggio

1957, n. 686, in virtù del quale "l'indennizzo è ridotto del 25 per

cento se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50

per cento se ha superato il sessantesimo anno di età", pone in

essere un meccanismo irrazionale, non ponderato adeguatamente dal

legislatore. Infatti, se si tiene conto che la carriera del

magistrato si può svolgere sino a settanta anni e che, inoltre,

successivamente alla qualifica di consigliere di cassazione, essa

può, teoricamente, svilupparsi su altre tre qualifiche (funzioni

direttive superiori, Presidente aggiunto, Primo Presidente), si

rileva che a mano a mano che il magistrato di cassazione consegue la

promozione alle qualifiche superiori nell'eventualità che egli

incorra in una delle menomazioni dell'integrità fisica, riconosciute

dipendenti da causa di servizio e che, quindi, danno titolo alla

concessione dell'equo indennizzo egli da un lato, vedrebbe arrestarsi

la base di calcolo di quest'ultimo ad un livello stipendiale

inferiore a quello in godimento; dall'altro lato, subirebbe la

decurtazione, sino alla metà, dell'importo spettantegli, proprio in

corrispondenza di quel periodo della vita (dai cinquanta ai settanta

anni di età) in cui è più concretamente possibile che egli

raggiunga le suddette promozioni.

Siffatta iniqua concomitanza di fattori riduttivi non si verifica,

al contrario, per gli altri dipendenti statali, rispetto ai quali

l'art. 154, secondo comma, della legge n. 312 del 1980 fissa quale

indice di riferimento, per la determinazione dell'equo indennizzo,

"la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di

appartenenza", senza, quindi, porre limiti in caso di conseguimento

(per promozione, per concorso, per sanatoria o altri titoli idonei al

passaggio di qualifica o di livello) di posizioni funzionali

superiori.

Sussistono quindi dubbi - ad avviso del Tribunale amministrativo

regionale - di contrasto dell'art. 154, quarto comma, della legge n.

312 del 1980, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, da un lato,

esso introduce un'ingiustificata disparità di trattamento di una

categoria di personale rispetto alla generalità dei dipendenti

statali; dall'altro lato, la norma realizza un irragionevole e

perverso congegno di riduzione del beneficio in parola, in senso

inversamente proporzionale alla progressione di carriera del

magistrato.

La norma si porrebbe inoltre in conflitto con l'art. 32 della

Costituzione, sulla tutela della salute, intesa non quale bene

astratto, indifferenziato e fine a se stesso, quanto, piuttosto, come

reale attitudine psico-fisica che permette all'individuo di agire

utilmente nei rapporti sociali e di lavoro.

Infine, sarebbe dubbia la conformità dell'impugnato art. 154 al

dettato dell'art. 38 della Costituzione, che garantisce la tutela

della salute e l'incolumità dei lavoratori, anche mediante la

predisposizione di misure e rimedi successivi, in caso di malattia e

di infortuni non totalmente invalidanti.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, secondo il quale il legislatore, con l'art. 154, quarto comma,

della legge n. 312 del 1980, ha dettato una disciplina unitaria, ai

fini della misura dell'equo indennizzo, per il personale della

magistratura, riconoscendo a tutti i magistrati un identico

trattamento (con l'attribuzione dell'indennizzo in misura pari a due

volte lo stipendio del magistrato di cassazione), indipendentemente

dalle funzioni esercitate dal singolo.

Detto trattamento (che, se può pregiudicare i magistrati che

esercitano funzioni superiori a quelle di magistrato di cassazione,

avvantaggia coloro che svolgano funzioni inferiori), secondo

l'Avvocatura generale dello Stato, è il frutto di una scelta del

legislatore che non appare irragionevole rispetto alla generalità

dei pubblici dipendenti (per i quali il calcolo dell'equo indennizzo

si basa sullo stipendio della qualifica di appartenenza). Sono da

tener presenti, infatti, il particolare status che la Costituzione

riserva ai magistrati (rispetto ai quali possono operarsi distinzioni

soltanto in relazione alle funzioni), nonché i maggiori livelli

retributivi del personale della magistratura rispetto alle diverse

categorie di pubblici dipendenti.

La questione sarebbe manifestamente infondata anche con

riferimento agli artt. 32 e 38 della Costituzione, dato che la natura

indennitaria del compenso di cui al citato art. 154, riferito ad una

menomazione verificatasi, non può avere alcuna attinenza, proprio

per la sua funzione riparatoria, con la tutela da parte dello Stato

del diritto dei singoli alla salute (art. 32), né con

l'assicurazione di mezzi adeguati per la garanzia di esigenze di vita

in caso di malattia, infortunio o invalidità (art. 38): diritti per

la salvaguardia dei quali l'ordinamento appresta sistemi specifici

come quello dell'assistenza sanitaria e della previdenza. Considerato in diritto

1. - Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la

Lombardia - Sezione staccata di Brescia, l'art. 154, quarto comma,

della legge 11 luglio 1980, n. 312 - nella parte in cui prevede che

l'equo indennizzo riconosciuto al magistrato che fruisce di stipendio

superiore a quello di consigliere di cassazione venga calcolato sulla

base dello stipendio iniziale del magistrato di cassazione, anziché

sulla base del più elevato stipendio percepito al momento della

liquidazione - si pone in contrasto con gli artt. 3, 32 e 38 della

Costituzione.

2. - La questione deve ritenersi infondata in riferimento a tutti

i parametri costituzionali invocati.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione viene sostenuta con

riguardo a due aspetti. La mancata previsione di un incremento

dell'indennizzo, rapportato al crescere della retribuzione in

conseguenza degli avanzamenti nella carriera, comporterebbe una

ingiustificata disparità di trattamento del magistrato rispetto alla

generalità dei dipendenti statali, per i quali nella determinazione

dell'equo indennizzo si fa riferimento al trattamento economico da

considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello

retributivo di appartenenza del dipendente al momento di

presentazione della domanda.

Il secondo motivo di censura concerne l'irragionevole meccanismo

di riduzione del beneficio, che agisce in senso inverso alla

progressione di carriera del magistrato.

L'art. 49, secondo comma, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,

dispone infatti che l'indennizzo è ridotto del 25 per cento se

l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50 per cento

se ha superato il sessantesimo anno di età. Tali riduzioni,

collegate con l'agganciamento fisso dell'indennizzo alla retribuzione

del consigliere di cassazione, comportano - osserva il giudice a quo

- una accentuata decurtazione del beneficio proprio negli anni in cui

è più probabile l'avanzamento del magistrato nelle qualifiche.

Quest'ultima argomentazione, per la parte che può rilevare,

coincide in realtà con la prima.

La riduzione dell'indennizzo in rapporto al crescere dell'età è

comune a tutti i possibili beneficiari, siano o non magistrati. Essa

trova comprensibile fondamento nel rilievo che la menomazione

comporta tanto più danno quanto più giovane è l'età

dell'interessato, e viceversa; non può dunque non essere di

applicazione generale. Indubbiamente, la riduzione percentuale,

collegata con la mancata crescita della base di calcolo, può

comportare effetti relativamente più sensibili nei confronti del

magistrato. Ma è evidente che si ha qui riguardo ad uno solo dei

diversi effetti del particolare meccanismo indennitario, il quale va

invece considerato nel suo complesso e non limitatamente a quel

segmento che trova applicazione nel singolo caso.

Il quesito da porsi è dunque soltanto se sia censurabile, in

riferimento al principio di eguaglianza, la previsione che impone di

rapportare sempre l'entità dell'indennizzo da liquidarsi al

magistrato a due volte l'importo dello stipendio del magistrato di

corte di cassazione.

Invero, il quinto comma dell'art. 154 contempla la disciplina

relativa al personale dirigente dello Stato e agli ufficiali

superiori (colonnelli e generali delle Forze armate e dei Corpi di

polizia). Per tutti costoro, in modo analogo a quanto disposto per i

magistrati, l'equo indennizzo è sempre pari a due volte lo stipendio

del dirigente generale.

Se si ha riguardo anche a tale previsione, risulta ancor più

evidente lo scopo che si è perseguito con la particolare disciplina.

Si è inteso cioè assicurare un trattamento nel suo complesso

privilegiato rispetto all'esterno e uniforme invece all'interno di

categorie caratterizzate per un verso da una posizione di particolare

rilievo nell'organizzazione statuale e per l'altro dall'elevato grado

di omogeneità e quindi dalla pari dignità dei rispettivi

appartenenti.

Detti criteri risultano attagliarsi in modo particolare ai

magistrati, i quali, secondo il dettato dell'art. 107, terzo comma,

della Costituzione, si distinguono fra loro soltanto per diversità

di funzioni.

Nell'ambito di tali valutazioni, non si presta quindi a censure

una normativa che dispone un trattamento nel suo complesso più

vantaggioso, sulla base della particolare posizione e dello speciale

statuto riconosciuti alla magistratura; che non distingue il

trattamento tra i diversi componenti in ragione della pari dignità

di tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario; che trova peraltro

puntuali corrispondenze nella disciplina prevista per corpi

professionali provvisti anch'essi, come i magistrati, di un loro

statuto particolare.

Del resto, la norma in esame ha già superato il vaglio

dell'applicazione da parte della giurisdizione amministrativa, la

quale si è limitata a statuire che l'equo indennizzo concesso ai

magistrati deve essere determinato sulla base dello stipendio del

consigliere di cassazione, quale risulta dall'applicazione della

legge 6 agosto 1984, n. 425, e quindi con il computo dell'anzianità

pregressa minima, necessaria e sufficiente per l'accesso alla detta

posizione (Cons. Stato, Sez. IV, 20 maggio 1987).

3. - Il richiamo agli artt. 32 e 38 della Costituzione risulta a

sua volta di scarsa pertinenza.

Come osserva puntualmente l'Avvocatura generale dello Stato, alla

tutela del diritto dei singoli alla salute (art. 32) e

all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in casi di

infortunio, malattia o invalidità (art. 38) l'ordinamento provvede

con gli appositi sistemi dell'assistenza sanitaria e della

previdenza. Il beneficio previsto dall'impugnato art. 154 ha invece

natura indennitaria e risponde ad una funzione soltanto riparatoria.

Come in riferimento all'art. 3 della Costituzione, così in

relazione agli artt. 32 e 38, la sollevata questione va dunque

dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 154, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312

(Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare

dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

- Sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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