Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1971 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, quarto,

quinto e sesto comma, del Concordato stipulato tra la Santa Sede e

l'Italia, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, promosso con

ordinanza emessa il 22 febbraio 1969 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Gualtieri Ferdinando, iscritta al n.

190 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 il Giudice

relatore Michele Fragali;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Francesco Agro e

Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Oggetto della presente causa è la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del

Concordato stipulato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con

legge 27 maggio 1929, n. 810.

La questione è stata sollevata dal pretore di Torino con ordinanza

22 febbraio 1969, in relazione all'art. 102, secondo comma, della

Costituzione, nell'occasione di un procedimento penale contro

Ferdinando Gualtieri per violazione degli obblighi di assistenza

familiare. Il pretore ha rilevato: a) che pendeva davanti al tribunale

ecclesiastico di Palermo giudizio per nullità del matrimonio celebrato

dal Gualtieri, in riferimento al quale era stata elevata l'imputazione

predetta; b) che la pendenza di questa causa atteneva all'accertamento

dello stato del coniuge, che, ove il matrimonio venisse dichiarato

nullo, verrebbe a mancare, in conseguenza facendo venir meno anche gli

obblighi di assistenza predetti; c) che peraltro la giurisdizione dei

tribunali ecclesiastici in materia di nullità di matrimonio è

giurisdizione di tribunali speciali colpiti dal divieto di cui all'art.

102, secondo comma, della Costituzione; d) che le norme del Concordato

non legittimano la giurisdizione stessa perché sono vigenti in quanto

non contrastino con le norme costituzionali.

2. - Innanzi a questa Corte l'imputato non è comparso ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Il quale in via

pregiudiziale ha osservato che la questione è irrilevante perché per

giurisprudenza costante, l'annullamento del matrimonio non costituisce

una causa esimente del delitto di cui all'art. 570 del codice penale.

Nel merito il Presidente del Consiglio ha ritenuto che la questione

sia infondata, perché l'art. 102, secondo comma, della Costituzione

intende affermare il principio della unità della funzione

giurisdizionale dello Stato e non si riferisce pertanto ai tribunali

ecclesiastici, organi dell'ordinamento canonico. Sotto un secondo

aspetto il Presidente del Consiglio ha rilevato che la norma è una

regola del Concordato che implica rinuncia dello Stato ad esercitare la

sua giurisdizione; rinunzia consacrata dall'art. 7, e che, come

analoghe rinunzie, non concreta l'ipotesi dell'istituzione di un

giudice speciale.

3. - La causa, con ordinanza 18 giugno 1970, n. 120, fu riunita a

quelle iscritte ai nn. 171 del registro ordinanze 1968, 34 del registro

ordinanze 1969 e 105 del registro ordinanze 1970.

Venne trattata all'udienza pubblica dell'11 novembre 1970 su unica

relazione; l'Avvocatura dello Stato svolse le sue tesi difensive e

insistette nelle conclusioni già prese.

Successivamente la causa passò a decisione separata, avendo la

Corte rinviato al giudice di merito la causa relativa all'ordinanza di

cui al n. 105 del registro ordinanze 1970, per un nuovo esame della

rilevanza delle questioni proposte. Considerato in diritto :

1. - In contrasto con quanto chiede l'Avvocatura dello Stato, la

Corte non ritiene di dover rimettere la causa al giudice a quo per un

nuovo esame della rilevanza della questione proposta.

È vero che la giurisprudenza nega che l'annullamento del

matrimonio abbia valore esimente dal delitto di cui all'art. 570 del

codice penale quando l'obbligo di assistenza familiare violato concerne

i rapporti coniugali; ma il pretore, sollevando la questione che è

all'esame di questa Corte, ha implicitamente dissentito da quella

giurisprudenza. Tale dissenso attiene ad una particolare

interpretazione del sistema, e, potendo essere soltanto non plausibile,

non porta ad una evidente mancanza di nesso fra questione di merito e

questione di legittimità costituzionale.

2. - Nel merito la Corte osserva che la denuncia del pretore di

Torino, per quanto diretta espressamente contro taluni commi dell'art.

34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con la

legge 27 maggio 1929, n. 810, deve ritenersi riferita a questa legge,

nella sua relatio con le sopra indicate clausole del Concordato.

Infatti, nell'attuale causa, il giudice a quo, nei motivi della sua

ordinanza, richiama la predetta legge 27 maggio 1929, n. 810, che

contiene disposizioni per l'applicazione del Concordato, di per sé

estraneo all'ordinamento giuridico dello Stato, come atto formato da

due soggetti di pari situazione sovrana e indipendente.

3. - Le menzionate disposizioni della legge del 1929 sono state

sottoposte al controllo di questa Corte soltanto con riferimento

all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, in quanto cioè i

tribunali ecclesiastici competenti a pronunziarsi sulla nullità dei

matrimoni concordatari sarebbero giudici speciali non previsti dalla

Costituzione stessa.

La questione riguarda la celebrazione del matrimonio, e il suo

esame non è precluso, come invece opina l'Avvocatura dello Stato,

dall'art. 7 della Costituzione.

È vero che questo articolo non sancisce solo un generico principio

pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la

Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al

Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha

prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla

Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di

sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi

dell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Nondimeno, la questione promossa dal pretore di Torino, pur

collocata nel quadro delle considerazioni su esposte, si prospetta

infondata, perché non è esatto che la giurisdizione dei tribunali

ecclesiastici abbia una natura speciale nel senso indicato nella norma

costituzionale che il pretore invoca. Tale norma vuole assicurare

l'unità della giurisdizione dello Stato; e il rapporto fra organi

della giurisdizione ordinaria e organi della giurisdizione speciale

deve ricercarsi nel quadro dell'ordinamento giuridico interno, al quale

i tribunali ecclesiastici sono del tutto estranei. Analoghi concetti

sono stati espressi nella sentenza 16 dicembre 1965 n. 98, a proposito

della Corte di giustizia delle comunità europee, investita di

giurisdizione su atti prodotti fuori dell'orbita giuridica dello Stato;

che possono perciò costituire, secondo la detta sentenza, soltanto

materia di ulteriore qualificazione giuridica da parte dell'ordinamento

statale, nei limiti in cui esista un obbligo di non disconoscerne gli

effetti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge 27 maggio 1929, n. 810, sollevata dal pretore di Torino, in

riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, per la

parte della legge predetta che ha immesso nell'ordinamento dello Stato

l'art. 34, quarto, quinto e sesto comma, del Concordato fra la Santa

Sede e l'Italia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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