Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1958 · relatore Biagio Petrocelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, 13,

14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e degli artt. 3 e 23

della legge 19 gennaio 1955, n. 25, promosso con l'ordinanza del 10

dicembre 1956 del Pretore di Arzignano, emessa nei procedimenti penali

a carico di Folco Giancarlo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27 del 30 gennaio 1957 ed iscritta al n. 3 del Registro

ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1957 la relazione del

Giudice Biagio Petrocelli:

udito il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di due procedimenti penali pendenti dinanzi al Pretore di

Arzignano a carico di Folco Giancarlo, imputato di contravvenzione agli

artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per

avere assunto al lavoro senza il prescritto nullaosta del competente

Ufficio di collocamento n. 11 lavoratori, e di contravvenzione agli

artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per avere assunto al

lavoro, senza rivolgersi al competente Ufficio di collocamento, n. 11

apprendisti, alla udienza del 10 dicembre 1956, dopo che il Pretore

aveva disposta la riunione dei due procedimenti, il P. M. sollevò

questione di legittimità costituzionale dei menzionati articoli in

riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 della Costituzione.

Il Pretore, ritenuta non manifestamente infondata la questione,

sospendeva il giudizio e rinviava gli atti a questa Corte, "potendosi

ravvisare un contrasto tra le citate leggi e gli artt. 2, 3, 4 e 16

della Costituzione".

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato e

al Presidente del Consiglio, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

30 gennaio 1957, n. 27. L'8 gennaio 1957 si costituì in giudizio, con

atto di intervento e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il

Presidente del Consiglio dei Ministri. Il 26 febbraio 1958 l'Avvocatura

dello Stato presentava memoria illustrativa.

L'Avvocatura, tanto nell'atto di intervento che nella memoria

illustrativa. richiama la sentenza n. 53 del 1957 di questa Corte e

"due recenti decisioni della Camera di consiglio del 25 febbraio 1958

(Cutolo e Guccione)"; fa rilevare che la presente causa differisce dai

detti precedenti perché si tratta anche di assunzione di apprendisti,

in confronto dei quali sussistono ragioni anche più rilevanti di

quelle riflettenti i lavoratori in genere; e conclude richiedendo che

si dichiari non fondata la eccezione di illegittimità costituzionale. Considerato in diritto :

L'ordinanza del Pretore di Arzignano, riferendosi all'una e

all'altra delle imputazioni contestate, pone come oggetto del giudizio

di legittimità costituzionale tanto gli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27

della legge 29 aprile 1949, n. 264, relativi all'assunzione dei

lavoratori in genere, quanto agli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio

1955, n. 25, che riguardano l'assunzione degli apprendisti, con

riferimento, per l'uno e per l'altro gruppo, agli artt. 2, 3, 4 e 16

della Costituzione.

La questione sulla legittimità costituzionale delle norme della

legge 29 aprile 1949 è stata già decisa da questa Corte con sentenza

n. 53 del 1957, che dichiarò non fondata la questione stessa; e anche

per la presente causa la Corte non può che riportarsi ai motivi della

sua precedente sentenza sullo stesso oggetto.

Per quanto riguarda l'art. 3, della legge 19 gennaio 1955, il

quale, al secondo comma, stabilisce a carico dei datori di lavoro

l'obbligo, penalmente sanzionato dall'art. 23 della stessa legge, di

assumere gli apprendisti per il tramite degli Uffici di collocamento,

deve del pari ritenersi insussistente l'asserito contrasto con le

indicate norme della Costituzione. E da escludere in primo luogo che la

norma in questione possa dirsi lesiva dei diritti inviolabili

dell'uomo, riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione; e

della pari dignità sociale e della eguaglianza dei cittadini davanti

alla legge, dichiarate dall'art. 3. Egualmente è da escludere un

contrasto con l'art. 16 della Costituzione, poiché, analogamente a

quanto fu osservato per i lavoratori nella citata sentenza n. 53, la

norma che fa obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite degli

Uffici di collocamento non incide in sé e per sé sulla libertà di

circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio

nazionale, garantita in via generale dall'art. 16.

E infine, venendo a considerare fra le invocate norme della

Costituzione l'art. 4, con cui la norma impugnata presenta una più

diretta correlazione, deve riconoscersi che neanche con tale norma

l'art. 3 della legge del 19 gennaio 1955 può dirsi in contrasto.

Si ritenne da questa Corte, con la citata sentenza n. 53, che le

norme della legge 29 aprile 1949 relative all'assunzione dei

lavoratori, non sono in contrasto con l'art. 4 della Costituzione

perché dirette a disciplinare praticamente la soddisfazione delle

esigenze dei lavoratori. Questa considerazione deve ritenersi ancora

più valida per l'art. 3 della legge del 1955. Se infatti sono state

ritenute costituzionalmente legittime le norme che disciplinano i modi

e le condizioni per l'assunzione dei lavoratori adulti, a più forte

ragione devono esserlo quelle relative agli apprendisti, i quali

costituiscono una categoria indubbiamente più bisognosa dei limiti e

delle garanzie della legge. Basti considerare a tal proposito che

l'art. 4 della legge stabilisce che l'assunzione dell'apprendista deve

essere preceduta da visita sanitaria diretta ad accertare se le sue

condizioni consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve

essere assunto; che l'art. 5 dispone che l'assunzione dell'apprendista

può essere preceduta da esame psico-fisiologico e che l'art. 6 fissa

rigorosi limiti di età per l'assunzione.

Di tali norme limitative e protettive, evidentemente dettate a

favore degli apprendisti, l'impugnato art. 3 garantisce appunto

l'attuazione, col disporre che gli apprendisti siano assunti al lavoro

soltanto per il tramite degli Uffici di collocamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione, proposta dal Pretore di

Arzignano con l'ordinanza del 10 dicembre 1956, sulla legittimità

costituzionale degli artt. 7, 8, 13, 14, 18 e 27 della legge 29 aprile

1949, n. 264, e degli artt. 3 e 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25,

in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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