Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/01/1998 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere

professioniste), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 dal

pretore di Livorno sul ricorso proposto dall'Associazione Cassa

nazionale del notariato contro Cocchini Roberta iscritta al n. 1377

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione cassa nazionale

del notariato e di Cocchini Roberta;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani e Maurizio Pinnaro' per

l'Associazione cassa nazionale del notariato.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una controversia promossa dall'Associazione Cassa

nazionale del notariato nei confronti del notaio Cocchini Roberta, il

pretore di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 32 e 37 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 11 dicembre

1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste).

Ad avviso del rimettente la norma impugnata, nel prevedere che alla

lavoratrice libera professionista venga corrisposta un'indennità di

maternità per i due mesi antecedenti la data presunta del parto

nonché per i tre mesi successivi, non impone come condizione per

l'erogazione di tale somma che la lavoratrice si astenga

effettivamente dal lavoro. Ne deriva che, mentre per le lavoratrici

subordinate la legge n. 1204 del 1971 impone l'astensione dal lavoro

nei cinque mesi sopra indicati, altrettanto non è stato previsto per

le lavoratrici autonome e per le libere professioniste, il cui

trattamento è regolato da altre leggi. A conferma della esattezza di

tale interpretazione, il pretore rileva sia che il legislatore

avrebbe potuto imporre anche a queste categorie un periodo di

astensione obbligatoria, sia che l'indennità deve essere corrisposta

anche nei casi di aborto o di adozione.

Il giudice a quo osserva poi che un simile impianto normativo urta

contro gli altri precetti costituzionali sopra indicati: in primo

luogo, perché consente alle lavoratrici in questione di duplicare il

proprio reddito, percependo l'indennità a carico della Cassa di

previdenza e continuando nel frattempo a lavorare; in secondo luogo

perché, incentivando la donna a proseguire nell'attività lavorativa

anche in un momento così delicato della vita, finisce col ledere il

diritto alla salute della madre e del bambino, con ciò vulnerando

gli artt. 32 e 37 della Costituzione.

In punto di rilevanza, infine, il rimettente osserva che tale

requisito sussiste poiché nella controversia sottoposta al suo esame

la Cassa del notariato si rifiutava di corrispondere l'indennità al

notaio proprio in considerazione della mancata astensione dal lavoro

durante una parte del periodo in contestazione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituita l'associazione Cassa nazionale del notariato, chiedendo di

dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata

nella parte in cui non prevede che l'indennità ivi descritta sia

corrisposta a condizione ed in proporzione ai periodi di effettiva

astensione dal lavoro.

La Cassa del notariato premette che la tutela delle lavoratrici

madri è affidata a tre leggi sostanzialmente connesse: la legge 30

dicembre 1971, n. 1204, che riguarda il lavoro subordinato e che

prevede espressamente il divieto di adibire la lavoratrice alle

mansioni per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per

i tre mesi successivi; la legge 29 dicembre 1987, n. 546, relativa

alle lavoratrici autonome, e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che

estende l'indennità di maternità anche alle libere professioniste.

Rileva la parte privata che l'interpretazione censurata dal

rimettente rende palese l'illegittimità costituzionale della norma

in esame, alla luce delle numerose pronunce di questa Corte

sull'argomento.

In particolare, con le sentenze n. 1 del 1987, n. 132 del 1991, n.

179 del 1993 e n. 181 del 1993, è stato chiarito che l'indennità di

maternità è finalizzata soprattutto alla protezione della vita

nascente, fornendo alla madre un sussidio economico che le consenta

di non diminuire in maniera eccessiva il proprio precedente tenore di

vita.

Per la Cassa è evidente che attribuire tale provvidenza economica

anche alla lavoratrice madre che non si astiene dal lavoro si

risolverebbe in una totale vanificazione degli obiettivi fissati dal

legislatore e riconosciuti da questa Corte, che sono quelli di

disincentivare il lavoro, in vista di una maggiore tutela della

salute della donna e del bambino. Nel caso del notaio, in

particolare, non sussisterebbe alcuna difficoltà di verifica

dell'effettività dell'astensione, in considerazione della

particolare struttura della professione notarile, per la quale è

prevista obbligatoriamente la nomina di un sostituto nel caso di un

qualsiasi impedimento del titolare (art. 44 della legge 16 febbraio

1913, n. 89).

Rileva inoltre la Cassa del notariato che la questione in esame è

speculare a quella decisa con la recente sentenza n. 407 del 1996 in

materia di indennità giudiziaria alle donne magistrato. In

quell'occasione, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione il

principio in base al quale la percezione dell'indennità è

condizionata all'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie; nel

presente caso, quindi, la provvidenza economica deve essere

subordinata all'effettiva astensione dal lavoro. D'altronde, se è

vero che la Corte ha sempre ribadito la diversità tra lavoro

subordinato e lavoro autonomo, è altrettanto vero che la

ragionevolezza del diverso trattamento deve essere di volta in volta

valutata; e di fronte all'evento maternità, che coinvolge principi

costituzionali fondamentali quali il diritto alla salute, le due

categorie di lavoratrici debbono essere poste sullo stesso piano. In

tal senso si orienta, anche, la direttiva CEE del Consiglio n. 86/613

dell'11 dicembre 1986, la quale espressamente ricollega la

possibilità delle lavoratrici autonome di "ricevere prestazioni in

denaro ... nel caso di interruzioni di attività per gravidanza o per

maternità".

3. - In prossimità dell'udienza la Cassa nazionale del notariato

ha presentato un'articolata memoria, richiamando numerose altre

sentenze di questa Corte ed insistendo per l'accoglimento delle già

rassegnate conclusioni.

Ribadisce innanzitutto la parte che l'attribuzione dell'indennità

di maternità alle libere professioniste che abbiano continuato a

svolgere attività lavorativa si risolve in un'indebita regalia a

favore delle stesse, in aperto contrasto con gli artt. 32 e 37 della

Costituzione. Ed infatti, se è indubbio che non è possibile

costringere le lavoratrici autonome e le libere professioniste ad

astenersi dal lavoro, è pure giusto che, ove sia accertato che la

donna ha continuato a lavorare, in quel periodo non le venga

consentito di lucrare un secondo reddito.

Osserva poi la Cassa che la disciplina in esame non può

giustificarsi neppure alla luce del principio di solidarietà,

poiché l'attribuzione alle libere professioniste di somme di denaro

senza la corrispondente astensione dal lavoro - e quindi senza una

adeguata tutela della salute del bambino - determina un aggravio di

costi per tutti i componenti della categoria, i quali vedono

sottrarsi risorse che potrebbero essere meglio impiegate.

Rileva infine la parte privata che un cospicuo orientamento della

giurisprudenza di merito, accogliendo la lettura della norma

impugnata conforme a quella proposta dalla stessa Cassa, ha ritenuto

di dover interpretare tale norma nel senso che l'indennità viene

riconosciuta alle donne notaio solo a condizione che le stesse si

astengano effettivamente dal lavoro; con ciò seguendo il canone

ermeneutico più volte propugnato da questa Corte secondo cui la

norma va interpretata, in caso di diverse possibili letture, secundum

Constitutionem. A parere della Cassa, tuttavia, la delicatezza della

materia e le esigenze di certezza del diritto dovrebbero suggerire

alla Corte - una volta investita della questione - una sentenza di

accoglimento o una sentenza additiva di principio nel senso più

favorevole alla centralità dell'interesse del bambino.

4. - In prossimità dell'udienza il notaio Cocchini Roberta ha

depositato, ma fuori termine, atto di costituzione e memoria. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Livorno dubita che l'art. 1 della legge 11

dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere

professioniste), nella parte in cui prevede - secondo

l'interpretazione proposta dallo stesso rimettente - che l'indennità

di maternità ivi stabilita venga corrisposta alla libera

professionista (nella specie, notaio) indipendentemente

dall'effettiva astensione dal lavoro, sia in contrasto con gli artt.

3, 32 e 37 della Costituzione.

2. - Il giudice a quo riconduce alla disposizione contestata una

plausibile interpretazione che egli ritiene di fare propria, ma di

cui sospetta l'incostituzionalità; e ciò è sufficiente - come più

volte affermato (sentenza n. 58 del 1995; sentenza n. 463 del 1994;

sentenza n. 103 del 1993 e altre) - ad investire validamente questa

Corte del compito di valutare se la norma così interpretata

contrasti con la Costituzione.

Allo scopo di inquadrare la censura nei suoi esatti confini, va

subito precisato che il parametro dell'art. 37 della Costituzione è

stato impropriamente richiamato, poiché lo stesso, come già

affermato in altra occasione (sentenza n. 181 del 1993), attiene

soltanto alla tutela del lavoro subordinato, restando del tutto

estraneo al lavoro autonomo ed a quello dei liberi professionisti.

3. - La questione, peraltro, è infondata anche in rapporto agli

altri parametri costituzionali invocati.

Circa la dedotta disparità di trattamento è opportuno richiamare

le pronunce (v. sentenze n. 31 del 1986, n. 181 del 1993 e n. 150 del

1994) in cui questa Corte ha ravvisato una netta differenza tra

lavoro subordinato e lavoro autonomo. Pur trattandosi, infatti, di

due tipi del medesimo fenomeno, evidentemente essi hanno peculiari

caratteristiche, sicché gli strumenti di tutela che le leggi

ordinarie apprestano per l'uno non possono ritenersi automaticamente

applicabili anche all'altro. E questo, se vale come criterio generale

per la legislazione del lavoro, si riscontra in particolare nella

tutela della maternità, materia in cui il legislatore è intervenuto

dettando normative specifiche.

La disciplina concernente le lavoratrici madri è in gran parte

affidata a tre diverse fonti normative: la legge 30 dicembre 1971, n.

1204, che riguarda il lavoro subordinato e che prevede il divieto di

adibire la lavoratrice alle mansioni per i due mesi antecedenti la

data presunta del parto e per i tre mesi successivi; la legge 29

dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici

autonome), e la legge 11 dicembre 1990, n. 379, che riguarda le

libere professioniste. Queste ultime due leggi, anche se in linea di

continuità con la prima (come risulta dai lavori parlamentari) nel

prevedere il diritto della donna lavoratrice a percepire detta

indennità, non hanno recepito integralmente tutte le provvidenze

contenute nella legge n. 1204 del 1971; tant'è che, già con la

sentenza n. 181 del 1993, questa Corte è stata chiamata a valutare

la legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 546 del

1987 nella parte in cui tale norma non prevede anche per le

lavoratrici autonome il diritto all'indennità per astensione

anticipata dal lavoro, di cui all'art. 5 della legge n. 1204 del

1971, in caso di provvedimento dell'Ispettorato del lavoro.

La diversità tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, riflessa

nelle leggi citate e posta a fondamento delle menzionate sentenze n.

181 del 1993 e n. 150 del 1994, non può che essere ribadita

nell'odierna decisione. Mentre infatti, per le lavoratrici

dipendenti, soggette ad una etero-direzione della loro attività, la

legge ha dovuto imporre ai datori il divieto di impegnare le gestanti

negli ultimi due mesi di gravidanza e nei tre mesi successivi al

parto, il diverso sistema di autogestione dell'attività consente

alle donne professioniste di scegliere liberamente modalità di

lavoro tali da conciliare le esigenze professionali con il prevalente

interesse del figlio. In proposito questa Corte ha già affermato

(nella citata sentenza n. 181 del 1993) che "non mancano certo delle

differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle autonome, non

trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche

psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività

obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo

e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle

difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare

la normale attività lavorativa".

D'altra parte, proprio in considerazione dei diversi ritmi delle

libere professioni, sarebbe complesso esigere e verificare

l'osservanza di una norma che prevedesse anche per tale categoria di

lavoratrici l'obbligo di astensione dal lavoro nel periodo

immediatamente precedente e successivo al parto.

Dalle considerazioni svolte si deve, dunque, concludere che nel

caso di specie non sussiste violazione del principio di eguaglianza,

stante la non comparabilità delle situazioni poste a raffronto.

4. - Infondate risultano anche le censure mosse alla norma

impugnata sotto il profilo dell'art. 32 della Costituzione, e ciò

anche alla luce dei principi fondamentali enucleati in proposito

dalla giurisprudenza costituzionale.

Fin dalla sentenza n. 1 del 1987 la Corte ha sottolineato il

profondo collegamento esistente tra la protezione della maternità ed

il ruolo fondamentale che la madre esercita nel periodo cruciale per

la vita del bambino. In quell'occasione è stato affermato che la

tutela della madre "non si fonda solo sulla condizione di donna che

ha partorito, ma anche sulla funzione che essa esercita nei confronti

del bambino: sì che la norma protegge i diritti di entrambi, e di

entrambi tutela la personalità e la salute". Tali indicazioni,

sostanzialmente riprese nelle sentenze n. 276 del 1988, n. 332 del

1988 e n. 61 del 1991, hanno trovato un'ulteriore esplicitazione

nella sentenza n. 132 del 1991; qui la Corte, chiamata a scrutinare

la legittimità dell'indennità di maternità fissata dalla legge n.

1204 del 1971, ha avuto occasione di chiarire che la medesima "serve

ad assicurare alla madre lavoratrice la possibilità di vivere questa

fase della sua esistenza senza una radicale riduzione del tenore di

vita che il suo lavoro le ha consentito di raggiungere e ad evitare,

quindi, che alla maternità si ricolleghi uno stato di bisogno

economico".

In altri termini, il sostegno economico che la legge fornisce alla

lavoratrice gestante e poi madre ha un duplice obiettivo: tutelare la

salute della donna e del nascituro, soprattutto attraverso lo

strumento dell'astensione dal lavoro, ed evitare nel contempo che

alla maternità si colleghi uno stato di bisogno, o più

semplicemente una diminuzione del tenore di vita. L'essenziale,

quindi, è che la donna possa vivere questo delicato e fondamentale

momento in piena serenità, di modo che non vengano a frapporsi "né

ostacoli, né remore, alla gravidanza e alla cura del bambino nel

periodo di puerperio" (sentenza n. 423 del 1995).

Se questi sono i corretti presupposti dai quali prendere le mosse,

si osserva che, per assolvere in modo adeguato alla funzione materna,

la libera professionista non deve essere turbata da alcun pregiudizio

alla sua attività professionale. Ciò può avvenire lasciando che la

lavoratrice svolga detta funzione familiare conciliandola con la

contemporanea cura degli interessi professionali non confliggenti col

felice avvio della nuova vita umana. La probabile diminuzione del

reddito a motivo della sospensione o riduzione dell'attività

lavorativa non incide, comunque, sulla predetta necessaria serenità

se compensata dal sostegno economico proveniente dalla solidarietà

della categoria cui la donna appartiene.

Da tali considerazioni risulta pertanto che la norma impugnata, pur

interpretata nel senso che al giudice rimettente appare viziato da

incostituzionalità, non determinando oggettivi ostacoli allo

svolgimento del ruolo materno, non urta con il precetto dell'art. 32

della Costituzione. La tutela costituzionale del diritto alla salute

della donna e del bambino, infatti, non è vulnerata dall'esistenza

di una norma che, per una particolare categoria di lavoratrici,

stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari

caratteristiche della categoria medesima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di

maternità per le libere professioniste), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, dal pretore di Livorno con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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