Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1974 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti

delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),

promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1971 dal tribunale di Napoli

nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione nei

confronti di Mazzei Giuseppina, iscritta al n. 306 del registro

ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 259 del 13 ottobre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1973 il Giudice

relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 12 luglio 1971 nel procedimento per

l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale

di p.s. a carico di Mazzei Giuseppina, il tribunale di Napoli ha

sollevato questione di legittimità costituzionale per presunto

contrasto con gli artt. 13, 24 e 27 della Costituzione dell'art. 11

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui stabilisce

che, "se nel corso del termine di durata della misura predetta

stabilito dal giudice, il sorvegliato commette un reato per il quale

riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba

cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è

scontata la pena".

A sostegno della censura il tribunale premette in fatto che la

Mazzei era stata ripetutamente denunziata per contravvenzioni commesse

nel corso della applicazione della sorveglianza speciale, e di

conseguenza, "secondo una prassi interpretativa" della norma impugnata,

con decreto del tribunale stesso, era stata disposta la "sospensione

del termine di scadenza della sorveglianza speciale" (5 giugno 1968)

fino al termine del relativo procedimento penale, "per ricominciare a

decorrere, in caso di condanna" a norma del ripetuto art. 11.

Non essendo ancora espletati tutti i procedimenti penali pendenti a

carico della Mazzei, ancora sottoposta pertanto alla sorveglianza

speciale, che aveva così raggiunto la durata di quattro anni, rispetto

a quella di un anno determinata nel provvedimento originario, la

medesima, con istanza 21 aprile 1971 aveva chiesto determinarsi la

durata della misura di prevenzione in discorso. Ciò posto, il

tribunale rileva che, a seguito della istanza, era stato investito del

giudizio sulla legittimità dello stato di restrizione della libertà

personale, cui la Mazzei è tuttora sottoposta in forza della norma

citata, la cui interpretazione ed il cui raffronto con la Costituzione,

pertanto, sarebbero pregiudiziali alla definizione del procedimento

principale.

Al riguardo, il tribunale osserva che la duplicazione della misura

di prevenzione sarebbe prevista dalla norma impugnata ope legis senza

cioè ulteriore intervento e motivato provvedimento del giudice, e

pertanto in contrasto con la garanzia giurisdizionale prevista

dall'art. 13 Cost. nonché "ovviamente" con la garanzia del diritto di

difesa di cui all'art. 24 Cost. per la menomazione di tale diritto che

una consimile previsione comporterebbe. Ed in proposito l'ordinanza fa

richiamo alla giurisprudenza di questa Corte concernente la

dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme concernenti

l'ammonizione già contenute nel t.u. delle leggi di p.s. 18 giugno

1931, n. 773, artt. da 164 a 176, del quale ultimo la norma impugnata

costituirebbe una pressoché letterale riproduzione.

Ma, prosegue l'ordinanza, "la reale portata" del lamentato difetto

di costituzionalità emergerebbe evidente dalla interpretazione di cui

sarebbe suscettibile la norma impugnata stessa, secondo cui appunto,

come nel caso in esame, si giungerebbe ad escludere la cessazione della

applicazione della misura nel periodo intermedio fra l'originaria

scadenza e il momento in cui, verificandosi le condizioni (commissione

di un reato nel corso del termine originariamente stabilito, successiva

condanna ed espiazione della pena relativa), il termine debba

ricominciare a decorrere finendo con il sottoporre l'imputato ad una

restrizione di durata notevolmente più lunga di quella predeterminata

e, anzi, praticamente indeterminabile se non a posteriori.

Pur formulando ampie riserve sulla esattezza di tale

interpretazione, attraverso l'esame della giurisprudenza della

Cassazione, il tribunale osserva tuttavia che pregiudiziale rimarrebbe

in ogni caso l'esame delle censure sollevate in relazione ai richiamati

precetti costituzionali, cui si aggiungerebbe la violazione della

presunzione di innocenza posta dall'art. 27 Cost., nel caso in cui,

come nella specie, il protrarsi della misura di prevenzione senza

soluzione di continuità al di là del termine stabilito dovesse

intendersi conseguenziale alla semplice denunzia per un fatto - reato,

cioè prima del relativo accertamento giudiziale.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 13 ottobre 1971.

Nel giudizio avanti a questa Corte si è costituito il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso come per legge

dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le proprie

deduzioni difensive il 29 settembre 1971.

L'Avvocatura osserva che il tribunale, pur esprimendo la propria

perplessità circa l'interpretazione della norma impugnata, avrebbe

ritenuto di sottoporre egualmente la questione alla Corte, mentre dalla

corretta soluzione del dubbio interpretativo sarebbero invece

necessariamente emerse l'irrilevanza e l'infondatezza delle questioni

stesse.

Invero, secondo l'Avvocatura, se per impedire la cessazione della

esecuzione della misura di prevenzione allo scadere del termine

originario non basta una semplice denunzia, il tribunale avrebbe potuto

senz'altro decidere sull'istanza della Mazzei, senza introdurre alcun

giudizio di costituzionalità.

L'Avvocatura argomenta poi a sostegno della ora esposta

interpretazione della norma, affermando, in sostanza, che essa

corrisponderebbe ai criteri generali fissati in materia di applicazione

delle misure di prevenzione dall'art. 4 della legge in esame, che ne

demanda la determinazione della durata al tribunale, e prospettando,

per le ipotesi di fatto analoghe a quella in esame, la possibilità, da

parte dell'autorità di p.s. che ha proceduto alla denuncia di persona

sottoposta a sorveglianza speciale, di riproporre l'applicazione di una

nuova misura alla scadenza di quella originaria, con la procedura

giudiziaria all'uopo prevista e le debite garanzie di difesa.

Così ridimensionata la portata della norma impugnata, apparirebbe

chiara, secondo l'Avvocatura, l'infondatezza della questione sollevata

in relazione all'art. 13 Cost., poiché sarebbe solo la commissione di

un reato giudizialmente accertata a provocare la decorrenza ex novo

delle misure di prevenzione, in vista della conferma della

pericolosità del condannato che tale accertamento comporta, mentre il

termine fissato nell'originario provvedimento giustamente non scadrebbe

a causa della elusione delle norme di esecuzione della misura stessa.

Infondata altresì sarebbe la questione sollevata in relazione

all'art. 24 Cost., poiché la persona sottoposta alla misura di

prevenzione potrebbe sempre chiedere la revoca o la modifica del

provvedimento a norma dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956,

spiegando in tale sede validamente le sue difese.

Né infine vi sarebbe alcun contrasto con l'art. 27 Cost. poiché

l'evento interruttivo del termine di scadenza della misura di

prevenzione sarebbe pur sempre collegato all'accertamento definitivo

della responsabilità penale, ed anzi alla espiazione della pena.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi infondate le sopra esposte

questioni di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - L'eccezione pregiudiziale di irrilevanza, sollevata

dall'Avvocatura dello Stato, è infondata.

Il giudice a quo chiamato a decidere sull'istanza della Mazzei,

tendente ad ottenere la determinazione della durata del periodo di

applicazione della sorveglianza speciale cui essa istante si trova

sottoposta in applicazione dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423, interpretata nei sensi esposti nell'ordinanza di rinvio, ha

dubitato della legittimità costituzionale della detta norma, che,

d'altra parte, regola indubbiamente il rapporto in esame ed in base

alla quale, pertanto, deve essere emessa la richiesta pronunzia; quindi

innegabile il nesso di pregiudizialità fra il presente giudizio di

costituzionalità e la definizione del giudizio principale, e tanto

basta, per ritenere insussistente nella specie il lamentato difetto di

rilevanza.

2. - Il primo comma dell'art. 11 della citata legge n. 1423 del

1956 dispone testualmente che la sorveglianza speciale "cessa di

diritto allo scadere del termine" stabilito nel decreto con cui è

stata inflitta "se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo,

commesso un reato". Il secondo comma, aggiunge che, se, nel corso del

suddetto termine "il sorvegliato commette un reato per il quale riporti

successivamente condanna, e la sorveglianza speciale non debba cessare,

il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la

pena".

La legge ha così apprestato un meccanismo in forza del quale, per

il caso previsto nel primo comma, la cessazione dell'applicazione della

sorveglianza alla scadenza originaria avviene ipso iure, in virtù del

decorso del tempo, e, per il caso previsto dal secondo comma, in vista

della pervicacia del sorvegliato nell'infrangere la legge, si procede

invece ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura, la

cui nuova decorrenza è espressamente indicata dalla norma, nel giorno

successivo alla espiazione della condanna, e quindi, evidentemente, in

un momento successivo al passaggio in giudicato della relativa

sentenza.

Secondo la tesi interpretativa accennata dal giudice a quo la

descritta disciplina comporterebbe la reiterazione della misura

originariamente inflitta come un effetto automatico della condanna,

indipendentemente da una pronunzia del giudice al riguardo, nonché la

sospensione, pure automatica e senza intervento del giudice, del

termine originario di scadenza, per effetto della sola esistenza di una

denunzia relativa ad un reato che si assume commesso nel periodo

suddetto; tale sospensione, sempre secondo il giudice a quo, si

protrarrebbe fino al verificarsi della condizione per la reiterazione

automatica della misura. Di qui, le denunziate violazioni degli artt.

13, 24 e 27 della Costituzione.

3. - Ritiene peraltro la Corte che questa interpretazione della

norma impugnata non possa essere condivisa.

È da rilevare, infatti, anzitutto, che, se pure la formula del

secondo comma della legge sancisce l'automatismo della reiterazione

della sorveglianza, l'accertamento dell'esistenza delle condizioni

perché tale meccanismo possa e debba funzionare è indubbiamente di

stretta competenza del magistrato, trattandosi di limitazione della

libertà personale che l'art. 13 della Costituzione affida appunto ad

atto motivato dell'autorità giudiziaria, ed essendo canone ermeneutico

comunemente accettato il ricercare nelle norme il senso più conforme

alla Costituzione, s'intende ove ciò, come nella specie, sia

consentito dalla lettera e dallo spirito della disposizione.

Ed è di conforto a tale conclusione il rilievo che i criteri

generali, regolanti l'applicazione delle misure di prevenzione,

segnatamente desumibili dal complesso delle disposizioni di cui agli

artt. da 1 a 4 della legge in esame, sono conformi al rispetto del

citato principio costituzionale. Invero l'adozione delle misure stesse

è affidata all'autorità giudiziaria, attraverso un procedimento in

cui operano i principi fondamentali del processo penale, dalla

contestazione dell'accusa, all'esercizio del diritto di difesa, al

doppio grado di giurisdizione, al divieto di reformatio in peius in

difetto di impugnazione del pubblico ministero.

Pertanto, può sicuramente affermarsi che occorrerà sempre la

pronunzia del giudice che accerti il verificarsi delle condizioni

necessarie perché si possa procedere alla reiterazione della

sorveglianza, e che ne determini in concreto i limiti temporali.

È, d'altra parte, evidente che mal si concilierebbe con la

palesata cura del legislatore nel tracciare i criteri di garanzia

processuale sopra richiamati, la sospensione del termine originario di

scadenza della sorveglianza nel senso supposto dal giudice a quo, cioè

per effetto della mera esistenza di una denunzia, dovendosi invece

ragionevolmente ritenere che, là dove la legge prevede come condizione

essenziale per la cessazione di diritto dell'applicazione della

sorveglianza la circostanza che il sorvegliato non abbia "commesso" un

reato, intende che l'esclusione della condizione medesima, cioè la

commissione del reato, risulti da sentenza passata in giudicato,

parallelamente a quanto, come si è visto, è disposto ai fini della

reiterazione della misura. Diversamente opinando, si opererebbe, in

definitiva, una sostanziale equiparazione fra l'esistenza di una

denunzia e il giudizio definitivo sul fatto denunziato, ai fini

dell'applicazione di provvedimenti restrittivi della libertà

personale, istituendo una ingiustificabile differenziazione tra la

disciplina del caso di reiterazione della sorveglianza e quello della

cessazione di diritto, che sarebbe impedita dalla mera pendenza di una

denunzia.

Pertanto, tale pendenza, in mancanza di una definitiva sentenza al

riguardo, non può produrre alcun effetto sul termine primitivo di

scadenza della sorveglianza, il quale continua a decorrere normalmente,

e se viene a spirare prima che si abbia il giudicato e l'esecuzione

della sorveglianza, deve senz'altro cessare.

4. - Così interpretate le norme impugnate, vengono evidentemente a

cadere i motivi delle doglianze sollevate dal giudice a quo. Infatti,

la reiterazione dell'applicazione della sorveglianza in caso di

condanna consegue ad un provvedimento del giudice emanato nei modi di

legge previa contestazione dei necessari presupposti, e sono quindi

osservate le esigenze formali della previsione legale e dell'atto

motivato dell'autorità giudiziaria, poste dall'art. 13 Cost. a

garanzia della tutela della libertà personale.

Esclusa la fondatezza della censura suddetta, cade altresì quella

attinente alla presunta violazione del diritto di difesa logicamente

subordinata alla prima, come è, del resto, espressamente riconosciuto

nella stessa ordinanza di rinvio.

Infine, esclusa la lamentata incidenza delle denunzie o delle

pendenze relative ai reati riferiti al periodo di applicazione

originaria sulla scadenza del termine di applicazione della misura,

appare evidentemente insussistente il contrasto con l'art. 27 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 27 dicembre

1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone

pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata con

l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 13, 24 e 27

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

LUIGI BROSIO - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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