Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1973 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, ultima

parte, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla

pesca), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di

Vicenza nel procedimento penale a carico di Minchio Giuseppe, iscritta

al n. 383 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di tale Minchio

Giuseppe, imputato del reato previsto dagli artt. 9 e 36 del r.d. 8

ottobre 1931, n. 1604, per aver scaricato rifiuti industriali in acque

pubbliche senza la prescritta autorizzazione, il pretore di Vicenza ha

sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 41, ultima parte, del citato testo unico sulla pesca, per

contrasto con gli artt. 102, primo e secondo comma, e 24, secondo

comma, della Costituzione.

Osserva il pretore che la norma impugnata - secondo cui il prefetto

(come verificatosi nella fattispecie) può respingere la domanda di

oblazione "avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla

personalità del contravventore" - attribuendo ad un organo della

pubblica Amministrazione una funzione sostanzialmente giurisdizionale,

contrasterebbe con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, che

riserva l'esercizio di tale funzione alla magistratura, e con l'art.

102, secondo comma - contenente il divieto d'istituzione di giudici

speciali - qualora si ritenesse di qualificare come esercizio di

giurisdizione speciale l'attività così esplicata dal prefetto.

Secondo tale configurazione, risulterebbe nel contempo violato

l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non essendo assicurata

alcuna forma di difesa del contravventore nella procedura dinanzi al

prefetto.

È intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto depositato il 4 febbraio 1971, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione proposta.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che il potere di ammettere o meno

il contravventore alla conciliazione amministrativa, previsto da

numerosi leggi speciali sanzionate penalmente, costituisce, secondo la

comune interpretazione e la giurisprudenza della stessa Corte

costituzionale, esercizio di funzione amministrativa esplicantesi prima

ed al di fuori del processo.

Pertanto il richiamo agli artt. 102, primo e secondo comma, e 24,

secondo comma, della Costituzione appare del tutto fuori luogo perché

essi attengono allo svolgimento di funzioni giurisdizionali. Considerato in diritto :

La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli artt.

24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione,

l'art. 41, ultima parte, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico

sulla pesca), secondo cui il prefetto può respingere la domanda di

oblazione del contravventore a certe norme del suddetto testo unico,

"avuto riguardo alla particolare gravità del fatto, o alla

personalità del colpevole.

L'ordinanza si fonda interamente sul presupposto che le competenze

attribuite al prefetto dalla norma impugnata diano luogo all'esercizio

di un'attività giurisdizionale ordinaria o speciale.

Si tratta di un presupposto erroneo. Questa Corte ha ripetutamente

riconosciuto (sentenze nn. 25 e 95 del 1967, 55 e 141 del 1969), ed è

pacifico anche in dottrina, che "non può dirsi esercizio di funzione

giurisdizionale il potere di valutazione che, come nel caso di istanza

di oblazione, viene attribuito all'autorità amministrativa; potere

che, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura

amministrativa e si svolge prima e al di fuori del processo

giurisdizionale".

Tali considerazioni bastano ad escludere che gli invocati articoli

della Costituzione possano essere riferiti al caso in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 41, ultima parte, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo

unico sulla pesca), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, con

l'ordinanza 30 ottobre 1970 del pretore di Vicenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI -GIULIO

GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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