Corte costituzionale

Sentenza n. 293/1987

Altra decisione · depositata il 28/07/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata l'8

maggio 1984 e riapprovata il 24 settembre 1984 dal Consiglio

Regionale della Regione Lazio recante "Interpretazione autentica

della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 6, concernente

"Disposizioni di attuazione legge regionale 24 marzo 1980, n. 18"

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,

notificato il 13 ottobre 1984, depositato in cancelleria il 22

successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1984;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 13 ottobre 1984, e depositato il 22

ottobre 1984, il Governo ha impugnato la legge della Regione Lazio

approvata l'8 maggio 1984, riapprovata il 24 settembre 1984 e

comunicata il 28 settembre successivo, avente ad oggetto:

"Interpretazione autentica della legge regionale 17 gennaio 1981, n.

6 concernente "Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 e della

tabella A) della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18", per i

seguenti motivi:

a) la legge impugnata non costituirebbe un provvedimento di

interpretazione autentica in quanto attribuisce a numerosi dipendenti

regionali, con efficacia retroattiva, benefici economici e di

carriera non previsti dall'accordo sindacale relativo al personale

delle regioni a statuto ordinario, stipulato nell'aprile 1984:

risulterebbero conseguentemente violati l'art. 117 Cost., in

relazione agli artt. 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge

quadro sul pubblico impiego) che hanno introdotto il principio della

disciplina dell'ordinamento del personale regionale in base ad

accordi, l'art. 4 della stessa legge (principio della

omogeneizzazione delle posizioni giuridiche) nonché gli articoli 51

e 97 Cost.;

b) la legge impugnata, proprio perché non costituisce un

provvedimento di interpretazione autentica ma una legge innovativa

che comporta nuove spese, violerebbe l'art. 81, quarto comma Cost.,

in quanto non è indicato l'onere finanziario, né i mezzi per la

relativa copertura.

2. - La Regione Lazio, costituitasi il 27 aprile 1985, al di là

del termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle "Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale", ha

contestato la fondatezza della premessa dalla quale muove il ricorso,

e cioè che la legge impugnata non costituisce una legge di

interpretazione autentica ma una legge innovativa. La Regione ha

altresì contestato la fondatezza delle altre censure mosse

dall'Avvocatura, rilevando, da un lato, che esiste la disponibilità

nel bilancio regionale e, dall'altro, che il giudizio

sull'adeguatezza delle modificazioni apportate agli accordi sindacali

rispetto alle esigenze degli uffici costituisce giudizio di merito,

come tale sottratto al sindacato della Corte.

3. - All'udienza del 13 gennaio 1987, la Corte Costituzionale ha

disposto il rinvio a nuovo ruolo della discussione del ricorso di cui

in epigrafe.

4. - Con atto depositato il 4 febbraio 1987 hanno spiegato

intervento nel giudizio i Sigg.ri Mario Pennacchini, Francesco Mazza

e Pietro Papale, dipendenti della Regione Lazio, aderendo alla

richiesta di dichiarazione della illegittimità costituzionale della

legge impugnata, formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e chiedendo alla Corte Costituzionale di esaminare, ex officio, i

vizi di costituzionalità della legge impugnata in riferimento agli

artt. 3, 35 e 36 Cost. e di conoscere, sempre ex officio, se i vizi

stessi non si ripercuotessero anche sulla legge regionale oggetto

d'interpretazione autentica da parte della legge impugnata.

5. - Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20

marzo 1987, è stata pubblicata la legge regionale 2 marzo 1987, n.

24, vistata dal Commissario del Governo il 28 febbraio 1987, avente

ad oggetto l' eliminazione della legge impugnata. Considerato in diritto

1. - Va, in primo luogo, dichiarata inammissibile la costituzione

della Regione Lazio, avvenuta in data 27 aprile 1985, e cioè oltre

il termine fissato dall'articolo 23, ultimo comma, delle "Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale" per la

costituzione delle parti.

Va, altresì, dichiarato inammissibile l'intervento dei Sigg.

Mario Pennacchini, Francesco Mazza e Pietro Papale, in quanto, come

ritenuto da questa Corte con ordinanze dibattimentali del 30 maggio

1956 e del 15 giugno 1977, nonché con ordinanza n. 130 del 1977,

"nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via

principale non possono intervenire soggetti che non siano titolari di

potestà legislativa" e "non è ammissibile la figura del

controinteressato come parte, propria del procedimento

giurisdizionale amministrativo".

2. - Come riferito in narrativa, la Regione Lazio, con legge 2

marzo 1987, n. 24, ha eliminato la legge impugnata. Conseguentemente

(v. sent. n. 256 del 1984 e ord. n. 36 del 1987) deve dichiararsi

cessata la materia del contendere del presente giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,

l'8 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari