Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2,

della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione

dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18

febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense

dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e

del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale,

promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 dal Pretore di Trani,

sezione distaccata di Canosa di Puglia, sul ricorso ex art. 700 del

codice di procedura civile, proposto da Stillavato Carmine ed altri,

in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà nei

confronti dei figli minori, contro la Scuola elementare "Pietrocola"

del Circolo didattico di Minervino Murge ed altro, iscritta al n. 502

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Stillavato Carmine ed altri,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore

Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Carlo Mezzanotte e Corrado Mauceri per

Stillavato Carmine ed altri, e l'Avvocato dello Stato Antonio

Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 13 maggio 1991 sul ricorso proposto

da Stillavato Carmine ed altri contro la Scuola elementare

"Pietrocola" di Minervino Murge ed altro, il Pretore di Trani,

sezione distaccata di Canosa di Puglia, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34

della Costituzione, dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985,

n. 121, e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo Protocollo

addizionale, nella parte in cui non prevedono - almeno per la scuola

elementare - l'obbligatoria collocazione della religione cattolica

all'inizio o alla fine delle lezioni.

Rilevato che nella scuola elementare la collocazione

dell'insegnamento della religione in orario scolastico ordinario

ridurrebbe gli spazi riservati agli insegnamenti curriculari e

riconosciuto che un rilievo del genere è stato già sottoposto

all'attenzione di questa Corte (che, peraltro, lo ha disatteso con

sentenza n. 13 del 1991), il giudice rimettente osserva che la

questione richiede un'ulteriore meditazione con riguardo alla scuola

elementare, dove vigono il principio dell'uguale tempo-scuola (art. 7

della legge n. 148 del 1990) e quello dell'obbligatorietà

dell'istruzione inferiore (art. 34 Cost., nonché art. 1 della cit.

legge n. 148 del 1990): non è possibile - argomenta il giudice a quo

- inserire all'interno di un tempo-scuola obbligatorio uno stato di

non obbligo e d'altra parte, essendo obbligatoria, per il tempo

legislativamente previsto, tutta l'istruzione elementare, una

istruzione facoltativa "non può che essere prevista in aggiunta".

In particolare, secondo il giudice rimettente, la normativa

impugnata, privando i non avvalentisi - che decidano di allontanarsi

dall'edificio scolastico - di due ore dell'insegnamento obbligatorio

(stabilito per tutti, dall'art. 7 della legge n. 148 del 1990, in 27

o più ore settimanali, fino a 30) senza peraltro fornire alternative

(comunque in contrasto con lo stato di non obbligo), violerebbe

l'art. 34 della Costituzione che pone, con la garanzia

dell'istruzione obbligatoria uguale per tutti, un fondamentale

diritto sociale dello Stato laico e democratico affermato dal nuovo

accordo di modifica del 18 febbraio 1984.

Osserva poi il giudice a quo che la normativa impugnata,

costringendo i minori non avvalentisi, che non vogliano trattenersi

nell'istituto, ad un temporaneo allontanamento dall'edificio

scolastico, violerebbe gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione per il

danno che da tale organizzazione deriverebbe allo sviluppo della

personalità dello scolaro.

Inoltre la normativa impugnata contrasterebbe con gli artt. 3 e 34

della Costituzione, in quanto i non avvalentisi che scelgano di

allontanarsi dall'edificio, effettuando un orario di lezioni minore

di quello previsto dall'art. 7 della legge n. 148 del 1990, sarebbero

discriminati rispetto agli avvalentisi e ai non avvalentisi che

svolgano attività alternative.

Infine l'inserimento - previsto dalla normativa impugnata -

dell'insegnamento della religione cattolica nell'orario ordinario e

la parificazione di detta disciplina alle altre in una scuola come

quella elementare, ove l'insegnamento viene impartito unitariamente

(art. 5 della legge n. 148 del 1990), contraddirebbe la finalità -

propria di uno Stato laico - di promuovere il diritto di libertà di

scelta fra i valori religiosi, e quindi contrasterebbe con l'art. 19

della Costituzione, "espressione della libertà di religione

sostanziale".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, eccependo - anche

in una memoria presentata nell'imminenza dell'udienza -

l'inammissibilità e comunque la manifesta infondatezza delle

questioni, in quanto ripetitive di quelle esaminate da questa Corte e

decise con le sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991. L'Avvocatura

fa osservare, in particolare, che la collocazione - come suggerisce

il giudice a quo - dell'insegnamento religioso al principio o alla

fine delle lezioni lascerebbe inalterato il totale delle ore di

scuola frequentate dagli avvalentisi e dai non avvalentisi, totale

che, d'altronde, l'invocato art. 34 della Costituzione certamente non

indica.

3. - Si sono costituiti, i ricorrenti, rappresentati dagli

Avvocati Paolo Barile, Stefano Grassi, Carlo Mezzanotte e Corrado

Mauceri, presentando, anche nell'imminenza dell'udienza, memorie

difensive in cui chiedono, in tesi, che, affermato che le due ore di

IRC previste dalla normativa neoconcordataria per la scuola

elementare non sono comprese nel tempo-scuola minimo settimanale

previsto dagli ordinamenti vigenti per la scuola elementare e che

tali ore di IRC devono essere collocate all'inizio o alla fine

dell'orario giornaliero delle lezioni, siano ritenute non fondate le

questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'ordinanza di

rimessione; in ipotesi, che dette questioni siano ritenute fondate,

con conseguente decisione di accoglimento. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Trani, sezione distaccata di Canosa di Puglia,

con ordinanza del 13 maggio 1991 (R.O. n. 502 del 1991), solleva, in

riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25

marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con

Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che

apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio

1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5,

lett. b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, ove non

prevedono, quantomeno per la scuola elementare, la obbligatoria

collocazione dell'insegnamento della religione cattolica all'inizio

od alla fine delle lezioni e consentono la collocazione in ore

intercalari, così costringendo i minori non avvalentisi che non

vogliano permanere nell'istituto scolastico ad un anti-pedagogico

temporaneo allontanamento e successivo rientro e rendendo

obiettivamente e praticamente difficoltosa per le famiglie degli

anzidetti minori l'alternativa dell'allontanamento dall'edificio

scolastico del minore, determinando in sostanza un ostacolo di fatto

allo stato di non obbligo; nonché in riferimento all'art. 34 della

Costituzione, "perché l'inserzione di detto insegnamento nel quadro

dell'orario normale delle lezioni priva i non avvalentisi che

decidano di allontanarsi dall'edificio scolastico di due ore

dell'insegnamento obbligatorio senza fornire loro alternative (che

contrasterebbero con lo stato di non obbligo)".

2. - La questione è inammissibile.

Le censure in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione

sono state già esaminate da questa Corte con le sentenze n. 203 del

1988 e n. 13 del 1991 e dichiarate non fondate.

Gli inconvenienti di fatto lamentati sono privi di rilievo

costituzionale. Come questa Corte ha ribadito nella sentenza n. 13

del 1991: Lo stato di non obbligo vale a separare il momento

dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di

religione o dalla religione, da quello delle libere richieste

individuali alla organizzazione scolastica. Non hanno quindi rapporto

con la libertà religiosa modalità di impegno o disimpegno

scolastico connesse all'organizzazione interna della scuola.

Quanto al parametro, di cui all'art. 34, secondo comma, della

Costituzione, per la prima volta invocato nella ordinanza de qua,

esso statuisce nella disposizione e nella norma obbligatorietà e

gratuità della frequenza scolastica nell'istruzione inferiore, da

cui non è desumibile la figura reciproca del diritto soggettivo ad

una prestazione oraria determinata di dati insegnamenti. Le

problematiche sollevate, attenendo alla organizzazione didattica

della scuola, e versando interamente in profili amministrativi, non

riguardano il giudice della costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed

esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma

il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato

lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la

Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del relativo

Protocollo addizionale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19

e 34 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di

Canosa di Puglia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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