Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 482, primo

comma, e 382, primo comma, del codice di procedura penale del 1930

promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 dal Tribunale di

Trapani nel procedimento penale a carico di Cizio Giuseppe ed altro,

iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 il Tribunale di

Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 482,

primo comma - in relazione all'art. 382, primo comma - del codice di

procedura penale abrogato, nella parte in cui, nel caso di

proscioglimento dell'imputato da reato punibile a querela della

persona offesa, impone di condannare il querelante al pagamento delle

spese processuali anticipate dallo Stato anche in assenza di colpa

del querelante stesso.

2. - Il giudice a quo - premesso che nel caso sottoposto al suo

esame il proscioglimento degli imputati dal reato di diffamazione a

mezzo stampa consegue al riconoscimento del legittimo esercizio del

diritto di critica garantito dall'art. 21 Cost., e quindi con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - rileva che a siffatta

pronuncia dovrebbe inevitabilmente conseguire la condanna del

querelante al pagamento delle spese processuali in quanto, dal

combinato disposto degli artt. 482 e 382 dall'abrogato codice di

rito, ed eccettuati i casi di proscioglimento per perdono giudiziale

o per altra causa estintiva sopravvenuta alla querela, non è

consentita alcuna valutazione del suo comportamento.

Al querelante, pertanto, andrebbe addossata la responsabilità per

le spese quand'anche non sia ravvisabile nei suoi confronti alcun

profilo di colpa.

Il Tribunale di Trapani rammenta che già con le sentenze n. 284

(rectius: n. 165) del 1974 e n. 52 del 1975 questa Corte ha

dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme in

questione, individuando la ratio unitaria delle ipotesi di esenzione

del querelante dalla responsabilità per le spese nel fatto che

"l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili

al querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata", e

riconoscendo che contrastava col principio di eguaglianza la mancata

considerazione di quegli altri casi allora sottoposti al suo esame

(proscioglimento del non imputabile per incapacità di intendere e di

volere, querela contro ignoti per reato realmente verificatosi)

rispetto ai quali era ravvisabile la medesima ratio.

Ad avviso del remittente, però, detto intervento non può

ritenersi risolutivo degli accennati profili di incostituzionalità;

in particolare, l'equiparazione fra l'obbligo al pagamento delle

spese incombente sull'imputato riconosciuto colpevole e l'identico

obbligo del querelante, nel caso di assoluzione del primo,

apparirebbe irragionevole e contrastante con il principio di

eguaglianza poiché assoggetta alla medesima disciplina, per

l'aspetto in esame, due situazioni radicalmente differenti: quella di

chi viene condannato a seguito di giudizio necessariamente esteso

alla colpevolezza e quella di chi, invece, si vede addossata una

responsabilità di ordine patrimoniale prescindendo del tutto da ogni

considerazione sulla colpa.

Inoltre, il criterio dell'automaticità della condanna del

querelante alle spese (salve le tassative eccezioni prima rammentate)

evidenzierebbe un ulteriore profilo di irragionevolezza nella parte

in cui, escludendo ogni valutazione del comportamento di chi ha

esercitato il diritto di querela, impone di addossare egualmente

l'onere delle spese processuali tanto al querelante avventato o

temerario quanto a quello cui nessun addebito del genere possa

muoversi.

A ciò deve aggiungersi, ad avviso del remittente, un ulteriore

profilo di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, emergente dal fatto che la persona offesa da un

reato perseguibile a querela viene a trovarsi esposta al rischio di

responsabilità patrimoniale per circostanze a lui estranee; il che

importerebbe un'indebita ed ingiustificata compressione del diritto

di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Infine, i dubbi di illegittimità delle norme denunciate si

prospetterebbero ancor più fondati a seguito dell'entrata in vigore

del nuovo codice di rito penale, nel quale gli artt. 542 e 427, pur

mantenendo fermo il criterio dell'automatismo assoluzione-condanna

del querelante alle spese, hanno ristretto le ipotesi di condanna ai

soli casi di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché

l'imputato non l'ha commesso; con esclusione, quindi della

responsabilità per le spese nel caso di assoluzione con formula

"perché il fatto non costituisce reato".

Questa nuova e diversa normativa introdurrebbe quindi un ulteriore

profilo di irragionevole disparità di trattamento tra vari

querelanti a seconda che i relativi processi vengano celebrati - per

ragioni casuali, anche indipendenti dal tempo di presentazione della

querela - applicando l'una o l'altra disciplina processuale.

3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Ritiene l'Avvocatura che i richiami alle due sentenze con le quali

questa Corte ha già dichiarato la parziale incostituzionalità

dell'art. 382 del codice di procedura penale abrogato non siano

conferenti.

In quelle ipotesi la condotta del querelante non era meritevole di

essere sanzionata, mentre nel caso in esame non sarebbe comprensibile

per quali motivi il querelante risulterebbe esente da colpa. Ad

avviso della difesa del governo, infatti, la responsabilità del

querelante discenderebbe proprio dall'aver omesso di prendere in

considerazione, prima di formulare l'istanza punitiva, la sussistenza

a favore degli imputati di quel diritto di critica costituzionalmente

garantito ed i cui parametri sono sufficientemente ben definiti. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Trapani ritiene che il principio di

eguaglianza ed il diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3 e 24

della Costituzione, siano violati dalle disposizioni previste dagli

artt. 482, primo comma, e 382, primo comma, del codice di procedura

penale del 1930, nelle parti in cui prevedono la condanna del

querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche

in assenza di colpa del querelante stesso; vale a dire, per quanto

riguarda il giudizio a quo, nell'ipotesi di proscioglimento

dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

2. - In primo luogo il giudice remittente, premesso che nel caso

sottoposto al suo esame si impone il proscioglimento degli imputati

dal reato di diffamazione a mezzo stampa per l'esistenza di una causa

di giustificazione, sostiene che l'applicazione della norma impugnata

comporterebbe una irragionevole equiparazione, sotto il profilo della

responsabilità patrimoniale, del querelante avventato o temerario al

querelante cui nessun addebito possa muoversi.

Sotto questo profilo la questione è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (v. sentt. n. 165

del 1974 e 52 del 1975) che le indicate disposizioni, nel sancire,

anche al fine di evitare liti temerarie, la responsabilità del

querelante per il pagamento delle spese processuali nel caso di

proscioglimento dell'imputato, stabiliscono alcune eccezioni rette da

una ratio unitaria, che è quella di esentare dalla detta

responsabilità chi ha esercitato il diritto di querela allorquando

l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili

al querelante stesso al quale, quindi, nessuna colpa può essere

addebitata: "Ove ricorrano tali estremi - ha dichiarato la sentenza

n. 52 del 1975 - contrasta con il principio di eguaglianza la norma

giuridica, come quella denunciata, che egualmente imponga la condanna

alle spese processuali".

Anche nell'ipotesi in esame si realizza una simile situazione.

Invero la formula di proscioglimento "perché il fatto non

costituisce reato" deve essere adottata quando, pur affermandosi

l'esistenza del fatto nella sua materialità, manchi l'elemento

soggettivo del dolo o della colpa, ovvero quando sussista una causa

di giustificazione: circostanze tutte il cui accertamento non è in

alcun modo riconducibile al querelante; né la sussistenza delle

medesime può essere ritenuta sintomo di una avventatezza o

temerarietà della querela, tant'è che detta formula, in linea

generale, non è preclusiva dell'azione civile, ben potendo il fatto

lamentato non costituire illecito penale ma costituire invece

illecito civile.

Val la pena di sottolineare che nel nuovo codice di procedura

penale del 1988 il legislatore (seguendo alcune indicazioni contenute

nelle citate sentt. nn. 165 del 1974 e 52 del 1975 di questa Corte)

ha già adottato la medesima soluzione eliminando la formula di

proscioglimento in questione dal novero delle ipotesi che comportano

la condanna del querelante alle spese del procedimento.

Sussiste quindi il lamentato contrasto in ordine all'art. 3 della

Costituzione mentre rimane assorbita la questione proposta in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 382, primo

comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale del 1930,

nella parte in cui prevedono la condanna del querelante alle spese

del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di

proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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