Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1973 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge 18 marzo 1968, n. 431 (provvidenze per l'assistenza

psichiatrica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1970 dal tribunale di Ferrara su

richiesta di internamento dell'alienato Buzzoni Giulio, iscritta al n.

33 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1971 dal tribunale di Ferrara su

richiesta di internamento dell'alienata Muzzioli Berta, iscritta al n.

264 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1973 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il tribunale di Ferrara, nel corso di un procedimento in

camera di consiglio provocato dalla richiesta di internamento

definitivo in manicomio di tale Buzzoni, avanzata dal pubblico

ministero, sollevava questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, che ha

escluso ogni intervento dell'autorità giudiziaria per le richieste di

ammissione volontaria in ospedale psichiatrico, in riferimento alla

riserva di giurisdizione disposta dall'art. 13 della Costituzione in

tema di provvedimenti definitivi restrittivi della libertà personale.

In particolare, osserva l'ordinanza di remissione, il pericolo per

la libertà individuale, non più tutelata dal controllo

giurisdizionale, sarebbe costituito, da un lato, dalla mancata

previsione, nella norma impugnata, della facoltà del ricoverato

volontario di fare cessare liberamente l'internamento, e, d'altro

canto, dalla possibilità di trasformare in volontario un ricovero

originariamente autoritativo, dandosi così efficacia all'atto di

disposizione di un soggetto incapace.

È intervenuta in questa sede la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto di deduzioni depositato il 10 aprile 1971, chiedendo

dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che, a seguito della introduzione

del nuovo istituto del ricovero volontario a fini curativi, operata

dalla norma impugnata in accoglimento delle più moderne concezioni

terapeutiche, è possibile una netta contrapposizione tra la custodia

coattiva degli alienati pericolosi per sì e per gli altri o

determinanti pubblico scandalo, ed il ricovero volontario dei soggetti

bisognosi di cure tempestive. Mentre per la categoria dei ricoverati

pericolosi, venendo meno la loro libertà, è previsto il controllo

giurisdizionale, per i secondi, che sono liberi di lasciare il luogo di

cura, non trovano applicazione le norme sulle ammissioni e dimissioni

di autorità; ché se insorgessero elementi ostativi al rilascio, il

ricovero volontario dovrebbe essere trasformato in coatto, con

l'osservanza peraltro di tutte le garanzie stabilite dalla vecchia

legge sugli ospedali psichiatrici. Nulla impedirebbe poi, per il mutare

dei presupposti, la trasformazione del ricovero coatto in volontario.

2. - Il tribunale di Ferrara, riunitosi il 12 maggio 1971 in camera

di consiglio, su richiesta di internamento dell'alienata Muzzioli Berta

avanzata dal pubblico ministero, veniva a conoscenza che, nelle more,

la medesima, già ricoverata provvisoriamente d'autorità, era stata

successivamente dimessa in prova per guarigione (art. 64 r.d. 16 agosto

1909, n. 615) e nello stesso giorno ricoverata volontariamente ai

sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431. Conseguentemente,

il giudice a quo riconosceva che non vi sarebbe stato più luogo a

provvedere ai sensi del primo comma del predetto art. 4, che esclude

qualsiasi forma di controllo giudiziario sui ricoveri volontari di cui

alla legge n. 431 del 1968, ma che, ove tale norma fosse venuta meno a

seguito di dichiarazione d'illegittimità costituzionale, avrebbe

potuto ricevere applicazione l'art. 53 del r.d. 16 agosto 1909, n. 615,

prescrivente l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Pertanto il tribunale di Ferrara sollevava questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.

431, prospettando il dubbio che la combinazione del consenso di un

incapace con il provvedimento autorizzativo del sanitario, non potesse

validamente sostituire il controllo sulle restrizioni della libertà

personale affidato all'autorità giudiziaria dall'art. 13 della

Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Le cause vanno riunite, perché concernono la medesima

questione, e decise con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se l'art. 4

della legge 18 marzo 1968, n. 431, che ha introdotto nel nostro

ordinamento l'istituto del c.d. ricovero volontario in ospedale

psichiatrico, contrasti o meno con l'art. 13 della Costituzione, che

garantisce l'inviolabilità della libertà personale, e ne permette

restrizioni in via definitiva soltanto per atto motivato dell'autorità

giudiziaria.

La norma impugnata, infatti, secondo cui l'ammissione volontaria

del malato è autorizzata dal medico di guardia, senza intervento

successivo dell'autorità giudiziaria, sembrerebbe dare illegittima

efficacia all'atto di disposizione di un incapace, nulla prevedendo,

secondo l'interpretazione supposta dal giudice a quo, circa la facoltà

dell'alienato di far cessare volontariamente lo stato di ricovero, e

permettendo altresì la trasformazione in volontario di un ricovero

originariamente coatto.

Questa Corte ritiene che i dubbi prospettati nell'ordinanza di

remissione siano infondati, sol che si dia corretta interpretazione del

nuovo istituto, ora introdotto anche in Italia in accoglimento dei voti

espressi dagli ambienti scientifici più qualificati.

Va innanzitutto rilevato che non è assurdo concepire che gli

affetti da disturbi neuro-psichici possano esprimere il desiderio di

ricoverarsi in ospedale. È noto, infatti, che essi, entro certi

limiti, sono in grado di determinarsi volontariamente, e che lo stesso

ordinamento giuridico riconosce da tempo tale fenomeno, dettando

un'apposita disciplina, nel campo penale e civile, che tenga adeguato

conto degli stati mentali intermedi (ad es. artt. 89 del codice penale

e 415 del codice civile). Pertanto non può meravigliare l'ammissione

volontaria di un malato in ospedale psichiatrico, consentita dalla

nuova legge quando il ricoverando abbia, sotto il profilo

naturalistico, quel minimo di discernimento, controllato dal sanitario,

che gli consenta di determinarsi volontariamente e di chiedere d'essere

ricoverato. Discende quindi con certezza, dall'interpretazione logica e

teleologica della norma impugnata, che, come è libera l'entrata in

ospedale, così è altrettanto libera l'uscita. Invero appare evidente

che il ricovero previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431,

può essere consentito sempre che non ricorrano gli elementi della

pericolosità o del pubblico scandalo, la cui sussistenza impone il

ricovero coattivo ai sensi della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e la

cui eventuale sopravvenienza ugualmente esige la trasformazione del

ricovero volontario in ricovero coattivo, con l'osservanza delle

garanzie giurisdizionali disposte dalla citata normativa del 1904,

quale risulta dalla sentenza di questa Corte n. 74 del 1968.

Risulta quindi dimostrato che l'ammissione volontaria in ospedale

psichiatrico, essendo consentita nei limiti in cui è accompagnata

dalla persistenza di una valida volontà di rimanere in ospedale, non

menoma la libertà personale del malato tutelata dall'art. 13 della

Costituzione, mentre ad impedire eventuali abusi - che avverrebbero

comunque in violazione della norma impugnata - soccorrono sempre le

comuni disposizioni del codice penale, dirette ad assicurare il pieno

godimento della libertà personale.

Particolarmente delicato è il compito affidato dalla legge in

esame all'autorità sanitaria in tema di trasformazione del ricovero

originariamente coattivo in volontario: infatti per la cessazione

definitiva dello stato di custodia è indispensabile che, venuti meno i

presupposti della pericolosità o del pubblico scandalo, l'autorità

abbia revocato il provvedimento di ricovero coattivo e che nel contempo

il malato possegga quel minimo discernimento che gli abbia consentito

di manifestare il desiderio di rimanere ricoverato volontariamente. Ma

è ben comprensibile che il legislatore abbia affidato tale

valutazione, implicante particolarissime conoscenze tecniche, proprio

agli psichiatri dell'ospedale, il cui giudizio, se effettuato

correttamente, non dà luogo agli inconvenienti paventati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante "Provvidenze per

l'assistenza psichiatrica", sollevata, in riferimento all'art. 13 della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1973.

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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