Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/07/1999 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 60d.P.R. 335/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale

della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), promosso con

ordinanza emessa il 7 aprile 1998 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Crisci Antonio

contro il Ministero dell'interno ed altro, iscritta al n. 841 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con

ordinanza emessa il 7 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del d.P.R. 24 aprile

1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato, che

espleta funzioni di polizia), che esclude la riammissione in servizio

del personale dispensato per infermità.

Premette il giudice a quo che, nel caso al suo esame, il

ricorrente, ispettore della Polizia di Stato già dichiarato inidoneo

permanentemente al servizio di istituto per infermità, aveva

presentato, a seguito dell'intervenuto "decreto di dispensa dal

servizio per fisica inabilità", istanza di riammissione, motivando

con l'avvenuto recupero della piena integrità fisica all'esito di un

intervento chirurgico. Istanza che, però, veniva respinta con il

provvedimento oggetto di impugnazione.

2. - Il rimettente esclude, anzitutto, che la disposizione

sospettata di incostituzionalità possa reputarsi automaticamente

travolta dalla sentenza (n. 3 del 1994) con la quale la Corte

costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 132, primo

comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non

comprendeva, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego

in ordine alle quali era possibile la riammissione in servizio, la

dispensa dal servizio per motivi di salute.

Ciò, in quanto l'art. 60 del d.P.R. n. 335 del 1982, sebbene, nel

primo comma, richiami l'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, reca, nel

secondo comma, una espressa e specifica norma, la quale, nel ribadire

"esplicitamente, ma anche autonomamente" l'impossibilità della

riammissione in servizio del personale dispensato per infermità,

denota l'intenzione del legislatore di differenziare, in

considerazione del carattere di specialità, la disciplina per il

personale della Polizia da quella applicabile in generale per gli

impiegati civili dello Stato.

3. - Tanto precisato, il giudice a quo reputa la disposizione

denunciata in contrasto con l'art. 3 della Costituzione "per le

medesime considerazioni evidenziate nella decisione della Corte

costituzionale n. 3 del 1994", prospettando, in particolare, "la

possibile violazione del principio di uguaglianza" da parte di una

norma che, "in radice, sulla base evidentemente di una presunzione

assoluta di irreversibilità dello stato di infermità", esclude "la

possibilità di riammissione di chi sia stato dispensato dal servizio

per motivi di salute".

Secondo l'ordinanza, "l'irragionevolezza" di un siffatto divieto, a

fronte della concreta possibilità di un recupero pieno ed

incondizionato dell'idoneità al servizio, sussisterebbe anche a

voler considerare "la specialità dell'ordinamento del Corpo di

Polizia di Stato", come pure la circostanza che al relativo personale

"il legislatore possa richiedere il possesso e la conservazione di

requisiti di idoneità psico-fisica più rigorosi rispetto alla

generalità degli impiegati civili dello Stato".

Viene, al tempo stesso, denunciato il contrasto della norma

censurata, da un lato, con l'art. 35, primo comma, della

Costituzione, sotto il profilo della "violazione della tutela del

lavoro", che, per essere effettiva, deve farsi carico di reinserire

nell'attività il soggetto che, già infermo, abbia recuperato

pienamente la capacità lavorativa; dall'altro, con l'art. 97, primo

comma, della Costituzione, per violazione dei principi di

imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per

l'infondatezza della sollevata questione.

Quanto all'asserita disparità di trattamento, l'Avvocatura ne

esclude la sussistenza alla luce del carattere di specialità

dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, il quale

richiederebbe, in ragione della particolare posizione funzionale e

della delicatezza dei compiti da svolgere, "il possesso e la

conservazione di requisiti di idoneità psico-fisica più stringenti

rispetto alla generalità degli impiegati civili dello Stato".

E ciò a tacer del fatto che, anche per questi ultimi, non c'è

l'assoluta garanzia di riacquistare il posto di lavoro, non solo

perché l'accoglimento dell'istanza presentata dal pubblico impiegato

è comunque subordinata alla vacanza del posto in pianta organica

(art. 132, ultimo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957), ma, anche e

soprattutto, perché, nell'apprezzamento della sussistenza del

pubblico interesse alla riammissione in servizio, la pubblica

amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale.

Per le stesse ragioni, la difesa erariale ritiene infondata anche

la censura relativa al presunto contrasto con gli artt. 35 e 97 della

Costituzione.

5. - Con memoria illustrativa in data 4 marzo 1999, l'Avvocatura,

oltre a ribadire le argomentazioni svolte nell'atto di intervento,

evidenzia, altresì, che "il personale della Polizia di Stato, in

base ai dd.PP.RR. n. 339 del 1982 e n. 335 del 1982, se inidoneo per

motivi di salute può comunque essere riutilizzato presso altre

Amministrazioni dello Stato". Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita

della legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, del

d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della

Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), il quale esclude

che possa essere riammesso in servizio il personale della Polizia di

Stato dispensato per infermità.

Il rimettente, nel reputare la disposizione in contrasto, "per le

medesime considerazioni evidenziate nella decisione" di questa Corte

n. 3 del 1994, con il principio di eguaglianza previsto dall'art. 3

della Costituzione, rileva come, pur a considerare la specialità

dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, sia comunque

irragionevole un divieto che, sul presupposto di una presunzione

assoluta di irreversibilità dello stato di infermità, esclude in

radice la possibilità di riassunzione in servizio. Ritiene, al tempo

stesso, violato l'art. 35, primo comma, della Costituzione, dal

momento che la tutela del lavoro, per essere effettiva, esigerebbe il

reinserimento nell'attività lavorativa del soggetto che sia cessato

dallo stato di malattia e che abbia recuperato piena capacità; come

pure l'art. 97, primo comma, della Costituzione, per mancato

rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento della pubblica

amministrazione.

2. - La questione è fondata.

L'art. 60 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel richiamare, al

primo comma, la disciplina contenuta nell'art. 132 del d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3, in tema di riammissione in servizio degli

impiegati civili dello Stato, espressamente prevede, al secondo

comma, che "non può essere riammesso il personale dispensato dal

servizio per infermità".

Questa Corte, con la sentenza n. 3 del 1994, portata dallo stesso

rimettente a conforto del suo assunto, ha già dichiarato

incostituzionale il primo comma del predetto art. 132, nella parte in

cui non comprendeva, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di

impiego in ordine alle quali era possibile la riammissione in

servizio, la dispensa per motivi di salute. Con detta pronunzia si è

ritenuto che l'impedimento in radice della possibilità di

riammissione in servizio, sulla base di una presunzione assoluta di

irreversibilità dello stato di infermità, integrasse la violazione

del principio di uguaglianza, a causa del deteriore trattamento cui

andavano incontro i destinatari di una siffatta preclusione rispetto

a coloro che, già cessati dal servizio per le altre causali

contemplate dalla medesima norma, non risultavano privati di tale

possibilità.

Alle stesse conclusioni occorre pervenire anche per la disposizione

qui denunciata, senza che a ciò osti il suo carattere di

specialità, che se porta ad escluderne, come giustamente avverte il

giudice a quo, l'implicito travolgimento ad opera della precedente

decisione, non vale ad impedirne la caducazione, per le medesime

ragioni allora addotte.

La circostanza che la disciplina organizzativa del personale della

Polizia di Stato esiga il rigoroso controllo del possesso e della

conservazione dei necessari requisiti di idoneità psico-fisica, non

solo ai fini dell'assunzione, ma anche della permanenza in servizio

(art. 46 e seguenti della legge 1 aprile 1981, n. 121; d.P.R. 23

dicembre 1983, n. 904; d.P.R. 24 aprile 1983, n. 903), non può far

ignorare che, anche in un siffatto contesto ordinamentale,

l'interessato ben può recuperare nel tempo i predetti requisiti.

Sicché non può certo essere l'esigenza di un particolare rigore

nella scelta del personale a giustificare il divieto assoluto di

riammissione del dipendente, così come previsto dalla disposizione

censurata, prescindendo da qualsivoglia esame di merito circa le

attuali condizioni di salute dell'interessato.

3. - A sostegno delle conclusioni di infondatezza della questione,

la difesa erariale rileva, da un lato, che il personale della Polizia

di Stato, giudicato non idoneo per motivi di salute, può essere

riutilizzato presso altre amministrazioni dello Stato, e, dall'altro,

che l'eventuale possibilità di riassunzione non realizza un'assoluta

garanzia del posto di lavoro, essendo la riassunzione stessa pur

sempre subordinata, oltre che alla vacanza del posto, alla

discrezionalità dell'amministrazione.

Quanto al primo argomento, è sufficiente osservare che la

disciplina del passaggio ad altro impiego, segnatamente contenuta nel

d.P.R. n. 339 del 1982, attiene a situazioni non identificabili con

quella qui all'esame e comporta effetti non equivalenti a quelli cui

si mira con la sollecitata pronunzia di incostituzionalità.

Non maggiore peso può attribuirsi, poi, al secondo argomento, il

quale fa leva su principi che non solo non ostano alla caducazione

della disposizione, ma appaiono anzi perfettamente compatibili con un

siffatto esito. Al riguardo è sufficiente ricordare come proprio

questa Corte, con notazioni da ritenere valide anche per il caso qui

in esame, abbia avuto cura di precisare, nella precedente sentenza n.

3 del 1994, che, nel nuovo assetto normativo conseguente alla

caducazione della disposizione censurata, l'accoglimento dell'istanza

del pubblico impiegato resta comunque subordinato non solo al

rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti

dalla legge, ma anche all'apprezzamento della sussistenza del

pubblico interesse alla riammissione stessa, per il quale la pubblica

amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale. Tuttavia

altro è prevedere, sia pure nei termini ora precisati, la

possibilità di reinserimento nel posto di lavoro, altro è, invece,

porre una preclusione in radice ispirata ad un automatismo che,

fondandosi su un'assoluta presunzione di irreversibilità dello stato

di infermità, appare manifestamente privo di ragionevolezza, tanto

più alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica.

4. - A seguito dell'acclarata contrarietà della disposizione

denunciata all'art. 3 della Costituzione nei termini anzidetti, la

stessa va dichiarata incostituzionale con l'effetto di ricondurre la

fattispecie oggetto del giudizio a quo nella disciplina di cui al

primo comma dell'art. 60 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Restano

assorbiti gli ulteriori profili di censura prospettati dal

rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, secondo

comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale

della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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