Corte costituzionale

Sentenza n. 284/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92, sesto e

settimo comma, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (Norme sullo stato

giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola

materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato); art. 1,

ultimo comma, legge 8 agosto 1977 n. 583 (Modifiche ed integrazioni

alla legge 4 febbraio 1967 n. 37, concernente il riordinamento della

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e

miglioramenti dei trattamenti previdenziali e assistenziali); art. 7

legge 20 dicembre 1954 n. 1181; art. 130 r.d. 27 novembre 1924 n.

2367; artt. 4 e 7 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, promossi con le

seguenti ordinanze, tutte emesse dal Consiglio nazionale dei geometri;

1) 20 giugno 1978 sul ricorso proposto da Schettini Michele (n. 633 del

reg. ord. 1978), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52 dell'anno 1979; 2) 1 febbraio 1979, sul ricorso proposto da

Ferranti Secondo (n. 491 del reg. ord. 1979), in Gazzetta Ufficiale n.

237 dell'anno 1979; 3) 14 giugno 1979, sul ricorso proposto da Rossi

Rocco (n. 782 del reg. ord. 1979), in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'anno

1980; 4) 26 luglio 1979, sul ricorso proposto da Bruscantini Corrado

(n. 140 del reg. ord. 1980), in Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'anno

1980; 5) 18 dicembre 1979, sui ricorsi proposti da Lionetti Raffaele e

Titaro Andrea (nn. 342 e 343 del reg. ord. 1980), in Gazzetta Ufficiale

n. 180 dell'anno 1980; 6) 18 novembre 1981 sul ricorso proposto da

Biscione Donato Rocco (n. 466 del reg. ord. 1982), in Gazzetta

Ufficiale n. 303 dell'anno 1982; 7) 1 marzo 1983, sui ricorsi proposti

da Latini Franco, Ercole Gianni e Calvosa Terenzio (nn. 479, 480 e 481

del reg. ord. 1983) in Gazzetta Ufficiale n. 308 dell'anno 1983; 8) 3

maggio 1983 sui ricorsi proposti da Caputi Raffaele ed altro, Cozza

Giuseppe ed altro, Falvella Giuseppe ed altro, Sabbatella Raffaele ed

altro, Gay Luciano ed altro, Lagala Canio ed altro (n. da 446 a 451 del

reg. ord. 1984) in Gazzetta Ufficiale n. 280 dell'anno 1984; ed inoltre

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, secondo

comma, d.l.lgt. 23 novembre 1944 n. 382 (Norme sui Consigli degli

ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali), promosso

con l'ordinanza della Corte costituzionale in data 30 settembre 1983

(n. 907 reg. ord. 1983), in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore

Francesco Saja;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso del 25 novembre 1978 il geometra Rossi Rocco

impugnava davanti al Consiglio nazionale dei geometri il provvedimento

di cancellazione dall'albo professionale, adottato nei suoi confronti

dal Collegio provinciale di Frosinone con deliberazione del precedente

28 ottobre; in questa si osservava che il medesimo era insegnante

presso una scuola media statale della detta città e che il preside

della stessa scuola lo aveva, sempre secondo la deliberazione ora

citata, illegittimamente autorizzato all'esercizio della professione.

Nel corso del procedimento il Consiglio nazionale con ordinanza del

14 giugno 1979 (reg. ord. n. 782 del 1979) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 92, sesto comma, d.P.R. 31

maggio 1974 n. 417, che consente al personale docente della scuola di

Stato, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside,

l'esercizio di libere professioni non pregiudizievoli all'assolvimento

di tutte le attività inerenti alla funzione docente e compatibili con

l'orario di insegnamento e di servizio.

Al collegio rimettente sembrava che tale norma contrastasse

anzitutto col principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), stante

l'ingiustificato favore riservato agli insegnanti rispetto agli altri

impiegati dello Stato, ai quali l'art. 60 del testo unico approvato con

d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 vietava tra l'altro di "esercitare il

commercio, l'industria e alcuna professione". Tale disciplina più

favorevole pareva poter altresì ledere il principio di dedizione

esclusiva del pubblico dipendente agli interessi della collettività

(art. 98 Cost.).

2. - La stessa questione veniva sollevata dal medesimo Consiglio

nazionale con ordinanza del 20 giugno 1978 (reg. ord. n. 633 del 1978),

in cui oggetto dell'impugnativa erano gli artt. 130 r.d. 27 novembre

1924 n. 2367, contenente tra l'altro il regolamento sullo stato dei

professori degli istituti medi di istruzione, e 7 legge 20 dicembre

1954 n. 1181, contenente la delega al governo per l'emanazione delle

norme relative allo statuto degli impiegati civili e degli altri

dipendenti dello Stato. Il primo di questi due articoli dispone che

l'esercizio delle professioni libere da parte di qualsiasi professore

di ruolo è subordinato ad una denuncia, per via gerarchica, al

ministero; il secondo (lett. b) mantiene la detta facoltà "nei limiti

delle norme in vigore".

In questa ordinanza si faceva riferimento anche al principio di

buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

La stessa questione veniva sollevata ancora dal Consiglio con

ordinanze del 26 luglio 1979 (n. 140/1980),18 dicembre 1979 (n. 342 e

343/1980),18 novembre 1981 (n. 466/1982), 1 marzo 1983 (n. 479, 480,

481/1983), 3 maggio 1983 (n. 446, 447, 448, 449, 450, 451 del 1983)

emesse nei procedimenti riguardanti rispettivamente i geometri Corrado

Bruscantini, Raffaele Lionetti, Andrea Titaro, Donato Rocco Biscione,

Franco Latini, Gianni Ercoli, Terenzio Calvosa, Raffaele Caputi,

Giuseppe Cozza, Giuseppe Favella, Raffaele Sabatella, Luciano Gay,

Canio Lagala. In alcuni di questi provvedimenti il Consiglio poneva a

raffronto gli impugnati artt. 130 r.d. 2367/1924, 7 l. 1181/1954, 92

d.P.R. 417/1974, anche con l'art. 8, terzo comma, l. 20 marzo 1975 n.

70, secondo cui in materia di incompatibilità e di cumulo degli

impieghi del personale degli enti pubblici si applicano le disposizioni

stabilite per gli impiegati civili dello Stato, nonché con l'art. 241,

terzo comma, testo unico della legge comunale e provinciale approvato

con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, recante analoga disposizione per i

segretari comunali ed i dipendenti degli enti locali.

3. - La Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva.

Nel merito essa, premesso che la materia doveva ritenersi

attualmente regolata dal solo art. 92 d.P.R. 417/1974, da considerare

perciò come unico oggetto delle impugnative, sosteneva che la

facoltà, spettante agli insegnanti di scuola pubblica, di esercitare,

previa autorizzazione, una libera professione doveva ritenersi

giustificata, e quindi compatibile con gli artt. 3, 97 e 98 Cost.,

dall'opportunità di perseguire le finalità didattiche attraverso

l'apporto di cognizioni pratiche.

4. - Nel corso del giudizio concernente le dette questioni, questa

Corte sollevava davanti a se stessa questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14, secondo comma, d.l. lgt. 23 novembre 1944

n. 382 (reg. ord. n. 907 del 1983).

Dubitava la Corte che detta norma, nella parte in cui statuisce che

la Commissione centrale (ora Consiglio nazionale) dei geometri, di cui

agli artt. 10-17 del medesimo d.l. lgt., esercita le attribuzioni

giurisdizionali stabilite dal relativo ordinamento professionale,

potesse contrastare con l'art. 108 Cost. ossia col principio di

indipendenza della giurisdizione, attesa la composizione e le modalità

di funzionamento del collegio giudicante.

5. - Con deliberazione del 5 giugno 1978 il Consiglio del Collegio

provinciale dei geometri di Macerata respingeva la domanda di

iscrizione all'albo presentata da Secondo Ferranti, in precedenza

dipendente del Genio Civile di Ancona e del Comune di Tolentino, e in

quanto tale già fruente di una forma di previdenza obbligatoria. Il

Consiglio motivava la sua decisione osservando che ai sensi dell'art.

1, ultimo comma, l. 8 agosto 1977 n. 583 i professionisti già titolari

di forme di previdenza obbligatoria erano esonerati dall'obbligo di

iscriversi alla Cassa previdenziale del rispettivo ordine professionale

e quindi di versare i relativi contributi; ciò, insieme ad altre

posizioni di vantaggio derivanti dalla sua qualità di pensionato,

avrebbe posto il Ferranti in situazione di ingiustificato favore,

d'onde la necessità di rigettare la sua domanda di iscrizione

all'albo.

Avendo il medesimo proposto ricorso al Consiglio nazionale, questo

con ordinanza del 1 febbraio 1979 (reg. ord. n. 491 del 1979)

sollevava questione di legittimità costituzionale del cit. art. 1,

ultimo comma, l. n. 583 del 1977.

Il Consiglio osservava che tale norma, disponendo l'esonero di cui

sopra, poneva un'ingiustificata disparità di trattamento quanto

all'obbligo di contribuzione previdenziale nell'ambito dei geometri

iscritti all'albo, così sembrando contrastare col principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

La Federazione nazionale dell'ordine dei medici depositava una

memoria di costituzione nella causa n. 907 del 1983, memoria tuttavia

inammissibile per essere stata depositata tardivamente e per

l'estraneità del detto ente al giudizio a quo. Considerato in diritto :

1. - Le ordinanze in epigrafe sottopongono alla Corte tre questioni

di legittimità costituzionale, la prima delle quali ha carattere

pregiudiziale, mentre le altre due si riferiscono, sebbene sotto

profili diversi, alla normativa concernente l'iscrizione nel medesimo

albo professionale dei geometri: pertanto i relativi giudizi, in

dipendenza degli indicati nessi di pregiudizialità e di connessione,

vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione pregiudiziale, sollevata da questa stessa Corte,

muove dal presupposto della natura giurisdizionale delle attribuzioni

del Consiglio nazionale dei geometri quando decide sui ricorsi avverso

i provvedimenti amministrativi dei collegi provinciali in materia

disciplinare e di iscrizione nell'albo. Tale natura giuridica è

comune, per generale consenso, a tutti gli analoghi Consigli nazionali

previsti dalle normative che, anteriormente all'entrata in vigore della

Costituzione, hanno ordinato in enti autonomi alcune professioni, ossia

quelle indicate negli artt. 1 e 18 d.l. lgt. 23 novembre 1944 n. 382 e

successive modificazioni. Essa viene desunta principalmente dal fatto

che avverso le decisioni dei Consigli, inerenti alle attribuzioni

suddette (materia disciplinare e iscrizione all'albo), è direttamente

previsto il ricorso per cassazione, il quale nel nostro sistema è

diretto al controllo su provvedimenti di natura giurisdizionale (in

questo senso è anche la giurisprudenza di questa Corte: cfr. le sentt.

nn. 110/1967; 114/1970; 27/1972 e 175/1980).

Invece, per gli ordinamenti professionali posteriori alla

Costituzione, il legislatore ordinario non ha potuto adottare la

medesima disciplina, a causa del divieto, posto dall'art. 102 della

Carta fondamentale, di istituire nuove giurisdizioni, non solo

straordinarie, ma anche speciali: sicché ha previsto l'impugnazione

dei relativi provvedimenti con le forme dell'ordinario processo civile

(tribunale, corte di appello, cassazione), pure se talvolta con qualche

deviazione dal modello tradizionale, sulla quale non sarebbe qui utile

intrattenersi.

3. - Attualmente sussistono quindi due diversi tipi di

procedimenti, sopravvivendo il primo in forza della VI disposizione

transitoria della Costituzione, secondo cui gli organi di giurisdizione

speciale già esistenti nel nostro ordinamento continuano ad essere

operanti, ma sono soggetti, nel termine (non perentorio) di cinque

anni, a revisione da parte del legislatore ordinario: il quale dovrà

in quella sede valutare se sia conveniente sopprimerli, con l'eventuale

trasformazione in sezioni specializzate dei tribunali ordinari, ovvero

mantenerli con le opportune modificazioni, intuitivamente ispirate,

anche sul piano della legislazione ordinaria, a quei criteri

maggiormente garantistici che sono propri della più recente esperienza

giuridica.

Effettuata o no la revisione (nella fattispecie è mancato

qualsiasi intervento legislativo), la sopravvivenza delle giurisdizioni

speciali è pur sempre subordinata alla condizione che la relativa

disciplina non contrasti con i canoni costituzionali in materia: tra i

quali va annoverato quello sancito dall'art. 108 Cost., che impone

anche rispetto ai giudici speciali il fondamentale requisito

dell'indipendenza. In tali sensi è il costante orientamento della

Corte, la quale ha dichiarato non conformi al dettato costituzionale,

per mancanza del suddetto requisito, le giurisdizioni dei consigli

comunali in materia di contenzioso elettorale, dei consigli di

prefettura, delle giunte provinciali amministrative, delle sezioni del

contenzioso elettorale che sostituivano i consigli elettorali comunali

e provinciali, del c.d. ministro-giudice, dell'intendente di finanza,

nonché del comandante di porto (cfr. sent. n. 93/1965; n. 55/1966; n.

30/1967; n. 49/1968; n. 133/1963; n. 60/1969; nn. 121/1970 e

164/1976).

4. - In quest'ottica si pone coerentemente l'ordinanza di

rimessione, la quale dubita dell'indipendenza del Consiglio nazionale

suindicato, "attesa la composizione e le modalità di funzionamento del

collegio giudicante" ed appunto perciò solleva la questione di

legittimità costituzionale in discussione con riferimento al cit. art.

108 della Costituzione.

In relazione all'oggetto della proposta questione e quindi

all'ambito di questo giudizio di costituzionalità, la Corte deve

soffermarsi sui due profili sopra indicati per quell'approfondito esame

che non poteva certamente essere compiuto nel momento della pronuncia

del provvedimento di rimessione, perché in quella sede era consentito

accertare soltanto che la questione non fosse manifestamente infondata,

ossia che non sussistesse nemmeno un dubbio di legittimità

costituzionale.

Prima di affrontare lo specifico esame, si può peraltro brevemente

ricordare che l'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma

potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero

indirette provenienti dall'autorità di governo o da qualsiasi altro

soggetto. Essa concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso

(art. 104 Cost.) ma anche i singoli organi, ordinari (art. 107) e

speciali (art. 108), al fine di assicurare che l'attività

giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la sua intrinseca

essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne.

Anche se concettualmente distinta, l'indipendenza ha ricorrenti e

stretti legami con l'imparzialità, ed anzi i due termini vengono

talvolta promiscuamente usati, quasi che esprimano la medesima nozione

giuridica: ma è da notare che non sempre il difetto di imparzialità

consegue alla mancanza di indipendenza, potendo avere relazione causale

con alcune situazioni che stanno a base degli istituti dell'astensione

e della ricusazione, diretti ad assicurare l'imparzialità del giudice,

senza che di norma venga in discussione il requisito dell'indipendenza.

5. - Ciò posto, e iniziando dal primo profilo prospettato

nell'ordinanza di rimessione, ossia dalla composizione del collegio,

osserva la Corte che il Consiglio in questione è formato da undici

membri, eletti, tra gli appartenenti alla stessa categoria

professionale, dagli organi locali, i cui componenti sono a loro volta

scelti da tutti gli iscritti secondo l'appartenenza al rispettivo albo

provinciale. I componenti del Consiglio nazionale e quelli dei Consigli

provinciali durano in carica, i primi, tre e, i secondi, due anni, e

sono liberamente rieleggibili senza alcun limite.

Il criterio accolto, ossia quello elettivo, risulta indubbiamente

conforme ai canoni costituzionali ed è sufficiente osservare in

proposito che il medesimo principio ispiratore è recepito dalla Carta

fondamentale nell'art. 106, secondo comma: ovviamente qui non interessa

la sfera di applicazione della ora indicata norma costituzionale,

notevolmente circoscritta, per ragioni non riferibili alla presente

fattispecie; rileva soltanto, invece, che il criterio stesso, per

riconoscimento espresso del Costituente, ben si concilia nella sua

intrinseca portata con il requisito dell'indipendenza.

Né si potrebbe argomentare in senso contrario dalla possibilità

di rielezione, richiamando le decisioni di questa Corte (sent. n.

49/1968 e n. 25/1976), le quali, nei casi allora esaminati, hanno

ritenuto pregiudicata l'indipendenza dei collegi giudicanti in quanto

la legge prevedeva la rinnovazione del mandato. La ratio di tali

pronunce risiede, invero, nel fatto che la titolarità del potere di

rinnovazione spettava all'autorità amministrativa, rispetto alla quale

era configurabile un rapporto di soggezione, in quanto il timore di

perdere la carica poteva porre in pericolo l'indipendenza del giudice,

inducendolo a decisioni gradite alla stessa pubblica amministrazione (e

analoga considerazione, mutatis mutandis, è da fare per la sent. n.

11/1968 concernente l'Ordine dei giornalisti). Nel caso in esame, per

contro, la rielezione dipende da tutti i Consigli provinciali e quindi

in definitiva, anche se mediatamente, dall'intera categoria

professionale, sicché il componente rieleggibile non è condizionato

nell'esercizio delle sue funzioni da alcun altro soggetto, o gruppo di

soggetti, ma deve necessariamente ispirare la sua condotta ai canoni di

effettiva giustizia e di obbiettiva correttezza, così da procurarsi,

come esige il principio democratico, la stima e la considerazione della

maggioranza degli elettori. Giova ancora sottolineare come il limite

temporale del mandato dei consiglieri nazionali e di quelli provinciali

sia diverso, in quanto i primi durano in carica tre anni e gli altri

soltanto due: con la conseguenza che di norma questi ultimi, una volta

scaduta la loro carica, non possono rinnovare il mandato ai componenti

del Consiglio nazionale alla cui scelta hanno già concorso. Comunque,

l'illimitata e incondizionata rieleggibilità, attualmente possibile

sia rispetto ai Consigli locali che al Consiglio nazionale, potrebbe

cagionare in qualche situazione-limite una certa vischiosità: la

quale, ancorché non indicativa di violazione costituzionale in quanto

non incidente sul requisito dell'indipendenza, potrebbe tuttavia

indirettamente rifluire sulla limpidezza e trasparenza che gli organi

giurisdizionali debbono sempre possedere in massimo grado. Il rimedio

è però indubbiamente riservato al legislatore, il quale, procedendo

alla prescritta e tanto ritardata revisione, dovrebbe valutare

l'esigenza di modificare adeguatamente la normativa in discorso,

introducendo per la rielezione un'appropriata disciplina limitativa,

che escluda il rischio sopra rilevato.

5a. - Sul requisito dell'indipendenza non può neppure influire la

circostanza che i componenti del Consiglio siano appartenenti

all'ordine di professionisti nei confronti dei quali lo stesso organo

deve esercitare le sue funzioni. Il tratto caratteristico della c.d.

giurisdizione professionale è dato anzi da una vasta partecipazione

(che numericamente può assumere diverse varianti) dei soggetti

appartenenti alla categoria interessata. Partecipazione

tradizionalmente giustificata dalla specifica idoneità riconosciuta ai

medesimi professionisti nella materia disciplinare, attinente in

sostanza alle regole di deontologia professionale, nonché nella

materia relativa all'appartenenza all'ordine (la c.d. tenuta

dell'albo), da sempre collegata alla prima anche per l'incidenza dei

provvedimenti disciplinari che importino la sospensione o la

cancellazione dall'albo medesimo (quest'ultima, variamente definita nei

diversi ordinamenti professionali). Relativamente a detta appartenenza,

giova ricordare che il singolo, per communis opinio, è titolare di una

posizione di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente

protetta (art. 4 Cost.), spettando al Consiglio il mero accertamento

dei requisiti stabiliti dalla legge: ed anche rispetto alla c.d. buona

condotta, il potere del Consiglio rimane nell'ambito ora precisato, in

quanto si tratta pur sempre di accertare delle circostanze secondo le

comuni regole probatorie, fornendo un'adeguata motivazione, la cui

mancanza o insufficienza importa il vizio di cui all'art. 360 n. 5

cod. proc. civ.

Da ultimo, è interessante rilevare come nel nostro ordinamento

costituzionale esista un istituto intrinsecamente affine, giacché il

Consiglio Superiore della Magistratura, composto per due terzi da

magistrati, provvede attraverso la sua Sezione disciplinare (organo a

cui questa Corte ha riconosciuto natura giurisdizionale con la sent. n.

12/1971), all'irrogazione delle sanzioni disciplinari ai magistrati

(art. 105 Cost.): da tale previsione normativa consegue infatti un

ulteriore, sicuro elemento per dedurre come l'appartenenza alla

medesima categoria professionale non basti a pregiudicare

l'indipendenza del giudice.

5b. - Alla fattispecie esaminata non è certo riferibile la

giurisprudenza di questa Corte relativa alle norme sulla potestà

giurisdizionale dei consigli comunali in materia di contenzioso

elettorale (sent. n. 93/1965), norme dichiarate costituzionalmente

illegittime perché i giudizi da esse previsti coinvolgevano sempre

l'interesse personale dei consiglieri che componevano il collegio, e

precisamente (come si esprime la cit. sent. n. 93/1965) "l'interesse di

alcuni, se di costoro personalmente è contestata l'elezione; della

maggioranza, se è in gioco la sorte della maggioranza; di tutti, se si

denunciano irregolarità delle operazioni elettorali".

Nella materia qui considerata, per contro, il Consiglio non giudica

in cause che siano proprie dei suoi membri, bensì in controversie

relative a soggetti estranei all'organo giurisdizionale, alla stessa

maniera di quanto si verifica per tutti gli organi giudiziari.

In proposito merita essere ricordato che la giurisdizione

professionale è conosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati e

che, in particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo, chiamata

ad esaminare il medesimo problema (pur se, naturalmente, rispetto a una

fonte normativa diversa e cioè all'art. 6, par. 1, della Convenzione

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, ratificata in Italia con l. 4 agosto 1955 n. 848), ha

riconosciuto, rispetto ad alcune decisioni del Consiglio nazionale dei

medici belgi, la sussistenza del requisito dell'indipendenza degli

organi della giurisdizione professionale (sent. 23 giugno 1981, nel

caso Le Compte, Van Leuven, De Meyere e sent. 10 febbraio 1983, nel

caso Albert e Le Compte). Di tali decisioni va altresì ricordata

l'importante notazione, indubbiamente da condividere, che i membri dei

collegi professionali partecipano al giudizio non già come

rappresentanti dell'ordine professionale, e quindi in una posizione

incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, bensì a

titolo personale e perciò in una posizione di "terzietà",

analogamente a tutte le magistrature.

6. - Sotto il secondo profilo prospettato dall'ordinanza di

rimessione - quello del funzionamento dell'organo - rileva la Corte che

il giudizio si svolge dinanzi al Consiglio nazionale secondo il modello

del processo civile, con l'intervento, a garanzia dell'osservanza della

legge, del massimo esponente dell'ufficio del Pubblico Ministero, ossia

del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione: il quale rimane

però sempre distinto, com'è indispensabile, dall'organo giudicante,

tanto che questa Corte, occupandosi dell'analoga disciplina del

Consiglio nazionale forense, ha ritenuto illegittima la sua

partecipazione in camera di consiglio al momento della deliberazione

della decisione (cfr. sent. n. 27 del 1972), provocando da parte del

legislatore (1. 8 agosto 1977 n. 532) l'esclusione di tale

partecipazione in tutti i giudizi civili nei quali, a differenza di

quelli penali, era stata mantenuta.

Sulla legittimità costituzionale della normativa non incide

sicuramente il fatto che al Consiglio spettino anche delle funzioni

amministrative.

In proposito non è pertinente la giurisprudenza di questa Corte,

che ha ritenuto l'illegittimità di alcune giurisdizioni speciali a

causa della coesistenza nello stesso organo di funzioni giurisdizionali

e amministrative (cfr. sentt. n. 60/1969; 121/1970; 128/1974). Invero,

secondo detta giurisprudenza, non è la semplice coesistenza delle due

funzioni che menoma l'indipendenza del giudice (come la Corte ha

espressamente ribadito nella sent. 73/1970), bensì il fatto che, nelle

ipotesi considerate dalle decisioni suddette, le funzioni

amministrative erano affidate all'organo giurisdizionale in una

posizione gerarchicamente sottordinata, sicché era immanente il

rischio che il potere dell'organo superiore potesse indirettamente

estendersi anche alle funzioni giurisdizionali e potesse così in

definitiva pregiudicare altresì l'indipendenza del giudice.

Nella fattispecie, al contrario, le funzioni amministrative sono

esercitate dal Consiglio senza che sussista un rapporto di

subordinazione verso alcun altro soggetto e quindi in piena autonomia:

con la evidente conseguenza che la loro coesistenza con quelle

giurisdizionali non importa il rischio sopra menzionato e pertanto non

incide sull'indipendenza del Consiglio stesso.

A conferma di ciò, non si può omettere il riferimento al

Consiglio di Stato e alla Corte dei conti i quali, per dettato

costituzionale, hanno nel contempo funzioni giurisdizionali e di altra

natura (artt. 100 e 103 Cost.). Peraltro anche gli organi della

giurisdizione ordinaria, accanto alle funzioni tipiche, ne hanno altre

di natura amministrativa (organizzazione degli uffici, vigilanza e

controllo sul personale di cancelleria e subalterno, vigilanza sugli

ufficiali dello stato civile, ecc.) senza che queste diminuiscano la

loro indipendenza.

7. - Un cenno merita infine la circostanza che l'organo giudicante

in esame costituisce un collegio a composizione variabile, in quanto

per la validità delle pronunce non è prescritta la partecipazione

alla discussione e decisione di un numero fisso di componenti, ma è

sufficiente quella della maggioranza di essi (art. 16, d.l. lgt. n.

382/1944, relativo anche agli altri Consigli nazionali da tale decreto

previsti, salva l'eccezione dell'art. 22, il quale per il Consiglio

nazionale forense stabilisce che è sufficiente un quarto dei membri).

È da escludere, invero, che tale modalità di funzionamento, pur se

non frequente nei collegi giurisdizionali, possa incidere sul requisito

dell'indipendenza, e ciò perché la variabilità numerica, comunque la

si consideri, non ha affatto l'idoneità a pregiudicare l'autonomo

esercizio della giurisdizione, rimanendo inalterata la libertà di

giudizio dei membri intervenuti. Basterebbe in proposito ricordare

l'ordinamento di questa Corte, disponendo l'art. 16, secondo comma, l.

11 marzo 1953 n. 87 che essa " funziona con l'intervento di almeno

undici giudici".

Sebbene l'esempio addotto sia di per sé talmente significativo da

impedire la persistenza di qualsiasi dubbio, è utile pure ricordare

gli uffici di presidenza della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica, ai quali, quando decidono le controversie di impiego del

personale, è stata riconosciuta la natura giurisdizionale (cfr. Cass.

civ., Sez. un., 23 aprile 1986 n. 2861): invero anche per la validità

delle loro deliberazioni è sufficiente la maggioranza dei componenti

(reg. Camera: art. 46; reg. Senato: art. 107). Inoltre si può

menzionare l'art. 7 d. lgs. 6 maggio 1948 n. 655, il quale stabilisce

che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti operante in

Sicilia giudica con almeno tre membri.

Pertanto, è da ritenere che in proposito non sia configurabile

un'incidenza costituzionalmente viziante, anche se ciò non impedisce

di rilevare l'esigenza di una più rigorosa disciplina del

funzionamento delle giurisdizioni speciali professionali, le quali,

essendo profondamente diverse dagli organi a composizione variabile

sopra richiamati, richiedono maggiori cautele. È perciò legittimo

l'auspicio che il legislatore non ritardi ulteriormente, in sede di

revisione, una più rassicurante disciplina generale delle

giurisdizioni predette.

8. - Esaurito così l'esame della questione pregiudiziale, rileva

la Corte che non sono fondate neppure le altre due, relative

all'iscrizione all'albo dei geometri, sollevate dal Consiglio nazionale

della categoria.

La prima di esse concerne, in effetti, soltanto l'art. 92, sesto

comma, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (le altre indicazioni di varie

disposizioni contenute nell'ordinanza di rimessione non hanno ragione

d'essere, giacché quella ora citata è ormai la sola norma che

disciplina la materia). Esso consente al personale docente, previa

autorizzazione del direttore didattico o del preside, "l'esercizio di

libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di

tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili

con l'orario di insegnamento e di servizio".

Della legittimità costituzionale di detta norma l'ordinanza di

rimessione dubita sul rilievo che essa contrasterebbe: a) con l'art. 3

Cost. per la disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti

pubblici, ai quali non è consentito l'esercizio di libere professioni;

b) con gli artt. 97 e 98, primo comma, Cost. perché essa sarebbe

idonea a turbare il regolare svolgimento dell'attività didattica e

contrasterebbe quindi con gli interessi affidati alla pubblica

amministrazione.

La censura non può essere condivisa.

Il legislatore ha attribuito al personale docente la facoltà di

esercitare la libera professione sul presupposto dell'influenza

positiva che all'attività didattica può derivare dalla pratica

professionale: questa, invero, arricchendo il patrimonio culturale del

docente con l'esperienza concreta, può consentire, anche in relazione

al continuo progresso delle varie discipline, un insegnamento non

limitato ad un'astratta problematica, ma aderente al continuo divenire

della realtà. Peraltro essa è prevista entro precisi limiti, in

quanto la norma impugnata non consente l'esercizio professionale se nei

singoli casi esso possa risultare pregiudizievole alla funzione

didattica o all'orario di insegnamento e di servizio.

Data la rilevata ratio della disciplina normativa, il principio di

eguaglianza non sembra correttamente invocato. Detto principio esige

infatti parità di trattamento per situazioni eguali ovvero analoghe

(e, per converso, una disciplina differenziata per situazioni non

riconducibili a sostanziale identità); mentre la posizione del

personale docente presenta - per la ricordata utilità dell'esperienza

pratica nell'insegnamento - caratteri di specialità rispetto a quella

degli altri pubblici funzionari, indicata dal giudice a quo come

termine di comparazione.

Parimenti non regge il richiamo agli artt. 97 e 98 Cost., che

possono essere considerati congiuntamente, in quanto, pur se essi sono

stati indicati come distinti parametri costituzionali, l'impugnativa

del giudice a quo ha un unico contenuto. Infatti, come già precisato,

la facoltà di esercitare la libera professione è stata contenuta dal

legislatore entro precisi limiti, giacché essa non è consentita se

possa comunque incidere negativamente sull'espletamento dell'attività

didattica e, in particolare, sull'osservanza dei doveri concernenti

l'orario di insegnamento e di servizio.

9. - Con l'ordinanza n. 491/1979 il Consiglio censura infine l'art.

1, ult. comma, l. 8 agosto 1977 n. 583, che esclude l'obbligo

dell'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza per quei

professionisti i quali godono di forme di previdenza obbligatoria in

dipendenza di un lavoro subordinato o comunque di una diversa

attività. Il giudice a quo ritiene che la riportata disposizione

contrasti con l'art. 3 Cost. in quanto l'iscrizione alla Cassa è

obbligatoria in via generale per tutti i geometri, mentre è esclusa -

soltanto per i professionisti da essa considerati (l'ordinanza di

rimessione indica nella sua denuncia - anche varie altre norme, che

però non hanno chiaramente alcuna attinenza con la mossa censura, onde

si terrà conto, anche nel dispositivo, soltanto della norma suddetta).

Giova premettere all'esame della questione che la successiva legge

20 ottobre 1982 n. 773, che pur ha modificato la disciplina in esame,

non incide sul punto centrale dell'impugnativa, in quanto ha lasciato

immutata l'esclusione dall'obbligo suddetto, pur ammettendo la

facoltà, in precedenza esclusa, di iscrizione da parte del

professionista il quale sia già tutelato da altra forma previdenziale

(art. 22, secondo comma). La censura rimane quindi inalterata nei suoi

termini essenziali e va conseguentemente esaminata nel merito.

La Corte si è già occupata di una questione di contenuto opposto,

ossia del duplice regime di assicurazione stabilito dalla legge per gli

esercenti la professione forense, che siano contemporaneamente docenti

(universitari): ed è pervenuta alla conclusione della legittimità

costituzionale della relativa disciplina, in considerazione del potere

di scelta spettante al legislatore ordinario nell'ambito del

fondamentale precetto dell'art. 38 Cost., anche in relazione alla

disponibilità dei relativi mezzi economici (sent. n. 133/1984). In

detta decisione la Corte prese in esame anche la normativa riguardante

i geometri, la quale non impone tale duplicità ed era stata indicata

dal giudice rimettente come tertium compurationis ed avvertì

espressamente che ogni sistema previdenziale presenta una propria

autonomia, in relazione alle peculiarità della categoria a cui si

riferisce, e non è quindi suscettibile di estensione al di fuori del

suo particolare ambito.

Ciò posto, la censura non può trovare accoglimento perché

investe il merito della scelta operata dal legislatore, il quale, nei

limiti della sua specifica potestà discrezionale, ha ritenuto

opportuno introdurre un regime previdenziale differenziato,

collegandolo all'eterogenea posizione dei soggetti interessati. ossia,

da un lato, quello dei professionisti non protetti da alcuna forma

previdenziale e, dall'altro, di coloro che sono già tutelati. Né la

diversa disciplina può considerarsi viziata da irrazionalità,

giacché, come questa Corte ha ritenuto con la ricordata sentenza, una

(seconda) partecipazione ad altro sistema di previdenza può bensì

risultare giustificata secondo una più accentuata concezione

solidaristica, correlata alle esigenze proprie di una determinata

categoria di lavoratori autonomi. Ma altrettanto legittimamente può

non sussistere, se il legislatore ritiene che nella singola fattispecie

gli specifici fini da perseguire e i relativi mezzi economici non

richiedano di imporre la partecipazione ad una molteplicità di sistemi

previdenziali, con il conseguente onere di una pluralità di

contributi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 14, secondo comma, d.l. lgt. 23 novembre 1944 n. 382,

sollevata da questa Corte in riferimento all'art. 108 Cost. con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 92, sesto e settimo comma, d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417,

sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri in riferimento agli

artt. 3, 97 e 98 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, ultimo comma, l. 8 agosto 1977 n. 583, sollevata dal detto

Consiglio nazionale in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari