Corte costituzionale

Sentenza n. 283/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 416/1989
  • art. 8legge 39/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 12- bis

e 12-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti

in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come

aggiunti dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993,

n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché

sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promossi con

ordinanze emesse il 10 agosto 1993 dal Tribunale di Bergamo, il 3 ed

il 20 dicembre 1993 dal Tribunale di Roma, il 2 dicembre 1993 dal

Tribunale di Roma (n. 2 ordinanze), il 19 gennaio 1994 dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, il 2

dicembre 1993 dal Tribunale di Roma ed il 29 dicembre 1993 dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,

rispettivamente iscritte ai nn. 8, 21, 26, 48, 66, 101, 108 e 207 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 6, 7, 9, 11, 12, 17, prima serie speciale, dell'anno

1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio nel quale uno straniero

extracomunitario, Lamlih Hicham, condannato in primo grado alla pena

di anni nove di reclusione per i reati di ratto a fine di libidine,

violenza carnale e atti di libidine e sottoposto alla misura

cautelare della custodia in carcere, chiedeva di essere espulso dal

territorio dello Stato italiano, il Tribunale di Bergamo ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dei commi 12- bis e 12- ter dell'art. 7

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28

febbraio 1990, n. 39, i quali sono stati introdotti dall'art. 8,

primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito

dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui consentono al

giudice procedente di disporre, su richiesta dello straniero o del

suo difensore, l'immediata espulsione nello stato di appartenenza o

in quello di provenienza degli stranieri extracomunitari sottoposti a

custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati,

diversi da quelli indicati nell'art. 275, terzo comma, c.p.p.

Ritenuta la rilevanza della questione e ricordata la giurisprudenza

costituzionale sulla possibilità di attaccare norme penali di

favore, il giudice a quo dubita che le disposizioni contestate creino

una disparità di trattamento tra cittadini e stranieri, in

conseguenza del sostanziale privilegio accordato agli stranieri con

il provvedimento di espulsione, e che le stesse disposizioni

configurino in modo irragionevole e contradittorio l'istituto

dell'espulsione, ove questo sia considerato in rapporto alle esigenze

cautelari tipiche, come la pericolosità sociale e il pericolo di

fuga, praticamente neutralizzate dalle disposizioni medesime.

2. - Una questione analoga, ancorché riferita al solo comma 12-bis del già citato decreto-legge n. 416 del 1989, è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

Tribunale di Roma, chiamato a decidere sull'istanza di espulsione

dello straniero extracomunitario Viruez Solano Pedro, condannato con

sentenza irrevocabile alla pena di anni cinque e mesi quattro di

reclusione e venti milioni di multa per il reato di spaccio di

stupefacenti.

Verificata la rilevanza della questione in relazione alle

condizioni soggettive dell'istante, al titolo del reato per il quale

il richiedente era stato condannato e al residuo di pena da scontare,

il giudice rimettente denuncia, innanzitutto, il possibile contrasto

della norma impugnata con l'art. 3 della Costituzione, in conseguenza

dell'ingiustificata posizione di privilegio accordata allo straniero

rispetto al cittadino relativamente ai diritti fondamentali coinvolti

dall'espiazione di una pena, nonché dell'irragionevolezza connessa

alla contradittorietà dell'istituto dell'espulsione considerato

rispetto ad altri tipi di espulsione (artt. 211 e 235 c.p. e 86 del

d.P.R. n. 309 del 1990), i quali esigono la previa espiazione della

pena. In secondo luogo, la norma contestata impedirebbe la

realizzazione della finalità rieducativa del condannato collegata

dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione alla detenzione

penitenziaria, oltre a inficiare il perseguimento delle ulteriori

finalità previste dallo stesso art. 27, consistenti nella

dissuasione, nella prevenzione e nella difesa sociale.

3. - Con ulteriori quattro ordinanze dal contenuto identico,

adottate nel corso di altrettanti procedimenti instaurati a seguito

delle istanze di espulsione rispettivamente proposte da Rapalino

Avila Miguel, sottoposto alla misura cautelare della custodia in

carcere, e dai condannati con sentenza irrevocabile Cepeda Vengoechea

Rafael Angel, Waundah Martin Nzauo e Oluebeka Gregory, tutti ritenuti

responsabili dei reati di illecita detenzione e importazione di

sostanza stupefacente, il Tribunale di Roma ha sollevato, in

riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale del menzionato art. 7, comma 12-bis.

Ritenuta la rilevanza della questione in relazione a ciascuno dei

procedimenti in atto, il tribunale rimettente, muovendo dalla

premessa valutativa per la quale l'espulsione viene configurata, in

sostanza, come una parziale impunità prevista nei confronti dello

straniero, sospetta che essa violi il principio costituzionale sulla

funzione rieducativa della pena, considerato che questa Corte (v.

sentenza n. 313/1990) ha esteso l'applicazione di tale principio al

di là della mera fase esecutiva della pena, avendolo definito come

una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena

nel suo contenuto ontologico e l'accompagnano da quando nasce

nell'astratta previsione normativa fino a quando in concreto si

estingue. Così inteso, tale principio sarebbe contraddetto

dall'impugnata espulsione, poiché quest'ultima renderebbe inefficaci

tanto le valutazioni fatte dal legislatore nel prevedere, in funzione

di prevenzione generale, un determinato trattamento sanzionatorio in

rapporto alla diversa gravità delle azioni criminose prefigurate,

quanto le determinazioni sulla pena effettuate dal giudice della

cognizione anche nella prospettiva della funzione rieducativa della

sanzione penale.

Su tali basi si chiede a questa Corte di valutare se non sia

irragionevole un bilanciamento in conseguenza del quale le finalità

di politica penitenziaria sottese alla disciplina denunciata sono

ritenute così preponderanti da giustificare la sostanziale

inattuazione, per una categoria limitata di persone, delle finalità

costituzionalmente connesse alla sanzione penale. Tanto più ciò

vale in relazione ai reati ascritti ai richiedenti l'espulsione nei

giudizi a quibus, poiché nel caso del traffico internazionale di

sostanze stupefacenti, praticato dalle grandi organizzazioni

criminali, l'applicazione della norma denunciata rischia di tradursi

in un incentivo all'attività criminosa di numerosi stranieri,

generalmente utilizzati come "corrieri".

Né la misura dell'espulsione, concludono le ordinanze di

rimessione, potrebbe avere una qualche giustificazione ipotizzando

una sua equiparazione con l'istituto dell'indulto, dal momento che,

mentre in quest'ultimo caso si tratta di un provvedimento di clemenza

di carattere generale, la cui temporaneità sarebbe confermata dalla

prescritta inapplicabilità dell'indulto ai reati commessi

successivamente alla proposta di delegazione, nel caso della

contestata espulsione, invece, non si riscontrano limiti temporali di

applicazione, riguardando tale misura anche i reati commessi

successivamente all'entrata in vigore della legge che lo istituisce.

4. - A seguito di un'istanza di espulsione avanzata da Fernandez

Fernandez Carlos Armando, sottoposto a misura cautelare per il

delitto di illecita importazione di sostanze stupefacenti, anche il

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma

12-bis, del decreto-legge n. 416 del 1989 in riferimento all'art. 3

della Costituzione. Gli argomenti addotti a sostegno dei propri dubbi

di costituzionalità sono gli stessi formulati, sotto il medesimo

profilo, dall'ordinanza del Tribunale di Roma sintetizzata nel

precedente punto n. 2.

5. - Una questione analoga è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Roma, nei confronti del ricordato

art. 7, comma 12-bis, con una distinta ordinanza adottata nel corso

di un procedimento instaurato a seguito di un'istanza di espulsione

presentata da Ahmed Safar Mohammed, detenuto in espiazione della pena

di anni sei di reclusione e di quaranta milioni di lire di multa

inflittagli con sentenza irrevocabile. Anche tale ordinanza, muovendo

dalla configurazione dell'espulsione come una sorta di impunità di

fatto, totale o parziale, adduce argomenti analoghi a quelli

sviluppati dalle ordinanze di rimessione precedenti sulla presunta

disparità di trattamento fra cittadini e stranieri, nonché sulla

vanificazione delle finalità della pena.

6. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nel costituirsi nei

giudizi introdotti dalle ordinanze riportate nei precedenti punti nn.

1 e 2 e da una delle ordinanze riassunte nel punto n. 3 (segnatamente

nell'ordinanza del 2 dicembre 1993, iscritta con il numero 48 al

Registro delle ordinanze di rimessione del 1994), ha chiesto una

pronunzia d'inammissibilità o d'infondatezza, che ripeta le

motivazioni contenute nella sentenza n. 62 del 1994, resa in

relazione a questioni di legittimità costituzionale del tutto simili

a quelle proposte con le ordinanze in esame. Considerato in diritto

1. - Pur se la prima delle ordinanze di rimessione riassunte nella

narrativa in fatto contesta formalmente l'art. 7, commi 12- bis e

12-ter, mentre tutte le altre impugnano soltanto il comma 12- bis

dello stesso articolo, le otto ordinanze indicate in epigrafe

dubitano della legittimità costituzionale dell'istituto

dell'espulsione, come risulta regolato dai suddetti commi dell'art. 7

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia

di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e

apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito con

modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel testo

integrato con gli emendamenti aggiuntivi introdotti dall'art. 8,

primo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure

in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei

cittadini stranieri), convertito con modificazioni dalla legge 12

agosto 1993, n. 296. Mentre le ordinanze di rimessione riassunte nei

punti nn. 2 e 5 della narrativa in fatto dubitano della

costituzionalità della norma impugnata sotto i profili degli artt. 3

e 27, terzo comma, della Costituzione, al contrario le ordinanze

riportate nei precedenti punti nn. 1 e 4 prospettano dubbi di

legittimità costituzionale solamente in riferimento all'art. 3 della

Costituzione e quelle riferite nel precedente punto n. 3 solamente in

riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Poiché tutte le otto ordinanze sollevano questioni di

costituzionalità identiche o simili, aventi ad oggetto la medesima

norma, i relativi giudizi possono essere riuniti per venir decisi con

un'unica sentenza.

2. - Va, innanzitutto, dichiarata la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale della norma contestata in

riferimento ai vari profili attinenti all'art. 3 della Costituzione.

Infatti, con la sentenza n. 62 del 1994 questa Corte si è già

pronunziata nel senso della non fondatezza della medesima questione

sotto i diversi profili di legittimità costituzionale sollevati dal

Tribunale di Bergamo, dal Tribunale di Roma e dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze

riferite nei punti nn. 1, 2, 4 e 5 della narrativa in fatto. E,

tenuto anche conto che i giudici a quibus non adducono nelle

ordinanze appena citate argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati

nella precedente decisione, non sussistono motivi per non ribadire la

pronunzia adottata con la sentenza n. 62 del 1994.

3. - Non fondata è, invece, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, comma 12-bis, del decreto-legge n. 416

del 1989 nel testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge n. 187 del 1993, sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze

riferite nei punti nn. 2, 3 e 5 della narrativa in fatto.

Per quanto anche una delle ordinanze introduttive del precedente

giudizio avesse proposto la medesima questione di costituzionalità

in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, tuttavia

in quell'occasione questa Corte non è entrata nel merito, ma ha

adottato una pronunzia d'inammissibilità avendo il giudice a quo

espressamente sollevato la detta questione in modo ipotetico. Ora,

invece, le sei ordinanze che prospettano dubbi di costituzionalità

in riferimento al citato art. 27 propongono la medesima questione in

modo attuale ovvero argomentano plausibilmente sulla rilevanza della

questione stessa rispetto al giudizio principale.

Venendo al merito dei dubbi di legittimità costituzionale

sollevati, occorre premettere che questa Corte nella ricordata

sentenza n. 62 del 1994 ha affermato che l'espulsione dello straniero

extracomunitario disciplinata dall'impugnato art. 7, comma 12-bis,

lungi dal costituire, come pretendono i giudici a quibus, una

sostanziale impunità dello straniero che si trovi nelle condizioni

richieste dalla legge, comporta semplicemente la sospensione della

esecuzione della custodia cautelare in carcere ovvero della

espiazione della pena, tanto che, in caso di rientro dello straniero

espulso nel territorio dello Stato o in caso di mancata esecuzione

dell'espulsione, si impone il ripristino dello stato di detenzione

(v. comma 12-quater del medesimo art. 7).

Pur se questa Corte, come ricordano alcuni dei giudici a quibus,

ha recentemente affermato che la finalità rieducativa della pena è

una proprietà essenziale che caratterizza quest'ultima nel suo

contenuto ontologico e "l'accompagna da quando nasce, nell'astratta

previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue" (v.

sentenza n. 313/1990), è indubitabile che la connotazione ora

considerata, al pari delle altre che con essa coesistono, concernono

il trattamento penitenziario in quanto applicato, mentre non possono

venire in questione quando tale trattamento è interrotto ovvero,

come nel caso della espulsione esaminata, quando è sospeso. In altri

termini, con riferimento ai momenti durante i quali lo Stato

legittimamente non svolge i poteri inerenti all'esecuzione della pena

o della custodia cautelare, non si può pretendere, come questa Corte

ha da tempo precisato (v. sentenze nn. 12 e 48 del 1966), che trovino

applicazione le esigenze e gli imperativi che la Costituzione collega

alla predetta esecuzione. Sotto questo profilo, pertanto, i dubbi di

costituzionalità prospettati dai giudici a quibus in riferimento

alle finalità che l'art. 27, terzo comma, della Costituzione

connette alla pena non hanno valore rispetto alla disciplina

dell'espulsione dello straniero contenuta nelle disposizioni

impugnate, dal momento che quest'ultima comporta necessariamente,

come si è prima ricordato, la sospensione del trattamento

penitenziario, tanto ove questo sia conseguenza dell'esecuzione di

una pena, quanto ove sia effetto di una misura cautelare detentiva.

Ciò non toglie, tuttavia, che l'applicazione dell'espulsione

prevista dall'art. 7, comma 12-bis, del decreto-legge contestato,

proprio perché produce l'effetto di sospendere la pena, implica

un'interferenza su quest'ultima e, conseguentemente, sull'adempimento

delle funzioni connesse all'applicazione del trattamento

penitenziario. Ma la legittimità costituzionale di tale incidenza

non può essere valutata in riferimento ai connotati costituzionali

che la pena deve avere, bensì con riguardo alla non manifesta

irragionevolezza della scelta discrezionale con la quale il

legislatore ha introdotto nell'ordinamento penale un istituto, come

l'espulsione disciplinata dalle disposizioni impugnate, comportante

la sospensione dell'esecuzione della pena o della custodia cautelare

e, quindi, la temporanea astensione, da parte dello Stato, dal

perseguimento delle finalità costituzionalmente connesse al

trattamento penitenziario. Ma, sotto il profilo ora precisato, questa

Corte non ha che da ribadire le considerazioni già svolte nel senso

del rigetto nella sentenza n. 62 del 1994 (punto n. 5 in diritto) in

relazione alle censure di palese irragionevolezza allora sollevate

contro le disposizioni oggetto dei presenti giudizi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 12-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416

(Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno

di cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari e apolidi già presenti nel territorio dello Stato),

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nel

testo introdotto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 14

giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento

penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri),

convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296,

sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale di Roma e dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in

epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale del citato art. 7, commi 12-bis e 12-ter,

sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Bergamo e dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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