Corte costituzionale

Sentenza n. 282/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 444,

comma secondo, del codice di procedura civile nel testo modificato

dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1976 dal Pretore di Bari nella

causa di lavoro vertente tra Passeri Vittorio e la Cassa Marittima

Adriatica, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 1979;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1981 dal Pretore di Bari nel

procedimento civile vertente tra Lala Angelo e Cassa Marittima Tirrena,

iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 1981;

3) ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal Tribunale di Genova nel

procedimento civile vertente tra Cassa Marittima Meridionale e Serando

Lidia Rita, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 1982.

Visti gli atti di costituzione di Passeri Vittorio e della Cassa

Marittima Adriatica;

udito nell'udienza del 27 novembre 1984 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Enrico Biamonti per la Cassa Marittima.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa l'8 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte

il 22 agosto 1978; comunicata il 28 ottobre e notificata il 30 novembre

1976; pubblicata nella G. U. n. 10 del 10 gennaio 1979 e iscritta al n.

494 R.O. 1978), il Pretore del lavoro di Bari, premesso che con

ricorso depositato il 30 giugno 1976 Passeri Vittorio, iscritto al n.

41045/1 delle matricole della gente di mare della Capitaneria di porto

di Bari quale marinaio, espose che era stato avviato al lavoro ed

imbarcato sotto la data del 12 settembre 1974 ad Amsterdam con la

qualifica di "giovanotto" sulla motonave Micoperi 26, iscritta al n.

703 matricola di Trieste, di 26.000 tonnellate di stazza lorda, facendo

parte dell'equipaggio col n. 265 sez. VIII e prestando servizio nelle

acque del Mare del Nord per ricerche petrolifere, e ai primi di

ottobre dello stesso anno era stato colpito da grave forma di

irritazione agli occhi, per la quale era stato curato dapprima sulla

nave poi all'Ospedale di Stavanger e infine rimpatriato e curato

all'Ospedale di Conversano con l'assistenza della Cassa Marittima

Adriatica, e chiese che la convenuta Cassa fosse dichiarata tenuta ad

assisterlo ulteriormente e a riconoscergli l'invalidità permanente,

che la Cassa costituitasi eccepì l'incompetenza territoriale

dell'adito Pretore per essere, ai sensi del novellato art. 444 comma

secondo c.p.c., competente il Pretore di Trieste e nel merito

respingersi per indeterminatezza la domanda attrice, ebbe a dichiarare

non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità

costituzionale del novellato art. 444 comma secondo C.P.C., sollevata

dallo stesso ricorrente in riferimento agli artt. 3, 24, 36 comma

secondo Cost..

Osserva il Pretore che il primo comma dell'art. 444, fissando la

regola generale della competenza del pretore del lavoro avente sede nel

capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede

l'attore (con esclusione di altri momenti di collegamento come quelli

del luogo in cui si è verificato l'evento, o della prestazione

lavorativa, o della più agevole reperibilità delle prove),

mostrerebbe di valutare come strumento giudiziario adeguato alla tutela

del diritto del lavoratore solo l'azione esercitata nel luogo di

residenza di costui (o nelle immediate vicinanze della stessa), e ciò

in ossequio all'art. 38 comma secondo Cost. che, obbligando il

legislatore ordinario ad assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di

vita" dei lavoratori, evidentemente considera, fra tali mezzi, anche

gli strumenti processuali preordinati alla realizzazione dei relativi

diritti. Tale essendo la ratio della regola generale, mentre la

diversa disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 444 per i

marittimi (peraltro con riferimento ad un luogo, quello di iscrizione

della nave, del tutto avulso dal rapporto lavorativo e dall'evento

generativo del diritto previdenziale) costituirebbe ingiustificata

disuguaglianza (sia rispetto ai lavoratori in genere, sia rispetto a

situazioni più specificamente similari come quella degli addetti alla

navigazione aerea) oltreché menomazione del diritto di difesa (art. 24

Cost.) e attentato alle esigenze considerate dal citato art. 38, comma

secondo Cost., così come percepite dallo stesso legislatore in sede di

fissazione della regola generale di cui al primo comma dell'art. 444.

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse del

Passeri gli avv.ti Dario Di Gravio e Alfredo Zallone giusta delega in

margine alla memoria depositata il 4 dicembre 1976 con la quale a

sostegno della declaratoria di fondatezza della proposta questione -

richiamata la relazione di maggioranza al Senato sul disegno di legge -

han condiviso le argomentazioni svolte nella ordinanza di rimessione e

nell'interesse della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul

lavoro e le malattie gli avv.ti Filippo Biamonti e Giulio Dimini giusta

delega in calce alla comparsa depositata il 22 aprile 1977, con la

quale han chiesto dichiararsi non fondata la proposta questione

osservando che a) la norma impugnata - peraltro relativa non a tutte le

controversie di previdenza e assistenza obbligatorie dei marittimi, ma

solo a quelle in materia di infortuni sul lavoro e malattie

professionali - troverebbe razionale giustificazione nel fatto che solo

al giudice del luogo di iscrizione della nave è consentita più

agevole conoscenza dei fatti attraverso l'esame dei dati probatori che

necessariamente si incentrano in quella particolare res che è la nave,

rispetto ai cui spostamenti l'unico ed effettivo luogo di riferimento

è rappresentato dal porto di iscrizione, b) che non si ravviserebbe

attentato al diritto di difesa perché la riforma del processo del

lavoro, lungi dal privilegiare il foro del lavoratore, ha dato vita

all'art. 413 c.p.c. che sancisce la competenza del giudice del luogo in

cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o una sua dipendenza alla

quale era addetto il lavoratore o presso la quale prestava egli la sua

opera al momento della fine del rapporto, c) che la esigenza di

giustizia sostanziale e processuale, garantita dall'art. 38 Cost., non

si esaurirebbe nella mera comodità di instaurare la causa nel proprio

luogo di residenza, ma implicherebbe che il processo si svolga nel

luogo in cui sono più agevoli la conoscenza dei fatti e l'acquisizione

delle prove ai fini di più illuminata giustizia.

Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.3. - Con la memoria, depositata il 12 ottobre 1984, la difesa del

Passeri, la quale aveva rivolto, sotto la data del 5 luglio 1984, al

Presidente della Corte istanza di sollecito motivando che "ben otto

anni siano un tempo gravemente lesivo non solo dei diritti del privato,

ma anche della finalità della certezza giuridica", ha ribadito la

ingiustificata discrepanza del foro indicato nel comma secondo rispetto

ai criteri della residenza del lavoratore e della sede dell'ufficio

amministrativo, cui compete la trattazione della pratica (discrepanza

che sarebbe resa ancor più stridente dalla sent. 620/1980 con la quale

la Cassazione per un verso ha negato applicazione alla specialità del

foro per le malattie comuni del personale addetto alla navigazione

marittima e per altro verso lo ha esteso agli addetti alla navigazione

area) e ha insistito nel sottolineare l'offesa dalla disposizione

impugnata inflitta al diritto di azione e di difesa del lavoratore

marittimo, e alle posizioni garantite dall'art. 38 comma secondo Cost.,

che vanno, invece, tutelate sia in sede amministrativa sia in sede

giurisdizionale.

Con la memoria depositata il 14 novembre 1984 la difesa della

Cassa, riassunte le vicende del giudizio a quo, ha osservato che la

disposizione impugnata, lungi dal discriminare i lavoratori marittimi,

mira ad agevolare l'accertamento delle loro pretese, e ciò perché il

pretore del luogo d'iscrizione della nave avrebbe le maggiori

possibilità di accertare le reali condizioni di lavoro a bordo della

nave e la meccanica degli incidenti, di accedere alla nave e, ove

questa non sia presente nel luogo d'iscrizione, di compulsare i libri

di bordo ivi conservati dopo il loro esaurimento (libri in cui sono

annotati gli eventuali infortuni), e sulla base di tali considerazioni

ha insistito nella conclusione d'infondatezza della proposta questione.

2.1. - Con ordinanza emessa il 18 marzo 1981 (notificata il 15 e

comunicata il 16 del successivo mese di aprile; pubblicata nella G. U.

n. 283 del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 439 R.O. 1981) il Pretore

del lavoro di Bari, premesso che il marittimo Lala Angelo, imbarcato

sulla nave "AGIP Genova" iscritta al compartimento marittimo di Genova,

aveva chiesto condannarsi la Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni

sul lavoro e le malattie con sede in Genova alla costituzione di

rendita corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa del

40% o dell'altra che fosse risultata da consulenza tecnica e che la

Cassa aveva eccepito in via preliminare, a sensi del novellato art.

444 comma secondo c.p.c., l'incompetenza del giudice adito per essere

competente il pretore del lavoro di Genova, ha giudicato "chiaramente"

fondata l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 444 comma secondo

sollevata dalla difesa del Lala in riferimento agli artt. 3, 24 e 38

Cost., riproponendo i motivi esposti nella ordinanza 8 ottobre 1976

(supra 1.1.).

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 (comunicata il 18 e

notificata il 31 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G. U.

n. 324 del 24 novembre 1984, e iscritta al n. 302 R.O. 1982) il

Tribunale di Genova, provvedendo sull'appello proposto dalla Cassa

Marittima Meridionale con sede in Napoli avverso la sentenza 15/30

ottobre 1981, con la quale il Pretore del lavoro di Genova, reietta la

eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Cassa,

per aver assunto la veste di parte la vedova e non l'infortunato poi

deceduto per suicidio, aveva dichiarato che la ricorrente Serrando Rita

Lidia residente in Genova - vedova di Mannerini Riccardo imbarcato in

qualità di operaio frigorista a bordo del peschereccio "Spes I",

iscritto al n. 438 del Compartimento Marittimo di Palermo, aveva

riportato, sotto la data dell'8 giugno 1961, in ambedue gli occhi una

grave cheratite da ustioni, per la quale gli si riconobbe rendita di

invalidità permanente pari all'80% di riduzione della capacità

lavorativa poi elevata al 100%, che gli valse la corresponsione da

parte della Cassa di un assegno assistenziale, e infine deceduto per

suicidio il 24 ottobre 1980 - aveva diritto a percepire la rendita ai

superstiti in conseguenza della morte del marito condannando la Cassa

nelle spese giudiziali, ha giudicato rilevante e non manifestamente

infondata la questione di costituzionalità del comma secondo in

relazione al comma primo dell'art. 444 c.p.c. per contrasto con gli

artt. 3 e 24 Cost. sulla base dei motivi che riproducono in parte qua

la motivazione dell'ordinanza 8 ottobre 1976 del Pretore del lavoro di

Bari (supra 1.1.) e soggiungendo che la discrasia tra il comma primo e

il comma secondo non sarebbe giustificata da diversità di procedure

amministrative di accertamento perché le esigenze di tale accertamento

indurrebbero a scegliere il luogo in cui si è svolta l'inchiesta

amministrativa d'infortunio, non già il luogo d'iscrizione della nave.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - Alla pubblica udienza del 27 novembre 1984, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione sui tre incidenti riuniti, la

difesa della Cassa Marittima Adriatica ha illustrato la conclusione

d'infondatezza manifesta della proposta questione. Considerato in diritto :

5. - Poiché i due giudici (il Pretore del lavoro di Bari con due

ordinanze e il Tribunale di Genova in sede di appello) impugnano il

comma secondo in relazione al comma primo del novellato art. 444

c.p.c., si giustifica la riunione dei tre incidenti ai fini di unica

decisione, a nulla rilevando che il solo Pretore del lavoro di Bari e

non anche il Tribunale di Genova assuma a parametro, a fianco degli

artt. 3 e 24, l'art. 38 comma secondo Cost., e che, mentre avanti il

Pretore del lavoro di Bari hanno assunto la veste di attore gli

infortunati, il giudizio sia stato avanti il Pretore del lavoro di

Genova introdotto dalla superstite vedova dell'infortunato per avere la

Corte di Cassazione ritenuto che il comma primo dell'art. 444 riceva

applicazione anche se l'iniziativa processuale sia stata presa da

superstite del marittimo.

6. - Giova premettere che il novellato comma secondo dell'art. 444,

per il quale "se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e

malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima

o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di

giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di

iscrizione della nave" dà vita ad una ipotesi di competenza

territoriale che si pone in eventuale conflitto con il solo comma primo

("Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

indicate nell'art. 442 sono di competenza del pretore in funzione di

giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del

tribunale nella quale risiede l'attore"), non già con il comma terzo,

il quale assume ad oggetto le controversie relative agli obblighi del

datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per

l'inadempimento di tali obblighi per assegnarle alla competenza del

pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede

l'ente. Eventuale conflitto non sussiste, ancor meno, con l'art. 443

c.p.c. che inerisce, ad una normativa, cui sono estranee le

controversie tra marittimi (e loro superstiti) e Casse marittime

gerenti assistenza e previdenza obbligatorie, per ciò che per tali

controversie non si configura a guisa di condizione di procedibilità

l'esperimento di procedimenti di conciliazione amministrativa, né,

infine, con la pluralità di fori territoriali elencati nell'art. 413

c.p.c., che attengono alle controversie individuali di lavoro (la

discrasia, in quest'ultima ipotesi, è sì radicale da indurre giudici

dei diritti ad escludere - le quante volte siano unicamente instaurate

controversie individuali di lavoro e controversie ex art. 444 comma

primo - l'attrazione dell'un foro a favore dell'altro).

Ciò premesso, riesce agevole negare fondamento ai prospettati

sospetti d'incostituzionalità per poco si rifletta che i giudici a

quibus han posto a base dell'ipotizzato contrasto tra il comma secondo

dell'art. 444 e le tre disposizioni costituzionali stilizzazioni delle

controversie, assunte nei due commi, estranee alla natura delle cose

nella quale non sussistono controversie di previdenza e assistenza

obbligatorie tra marittimi e Casse marittime in cui l'istruttoria sia

attinta a fonti aperte esclusivamente nell'ambito della pretura di

residenza dell'attore, né controversie nelle quali l'istruttoria sia

attinta esclusivamente alle fonti nella quasi totalità documentali,

cui è consentito attingere nel porto d'iscrizione della nave.

Che poi il foro del luogo, in cui ha sede l'ufficio di iscrizione

della nave, sia di norma da preferire, sempre ai fini dello svolgimento

di un processo giusto, al foro di residenza dell'infortunato o della

vittima di malattia professionale, riesce evidenziato da ciò che la

stragrande maggioranza se non la totalità delle occasioni

dell'infortunio e della malattia professionale del marittimo si lamenta

non sulla terraferma, ma a bordo della nave sulla quale chi pretende di

aver diritto alla previdenza e alla assistenza obbligatorie presta

servizio.

Orbene negli uffici marittimi sono depositati documenti pubblici

nei quali sono registrate le più rilevanti vicende della nave, e a

bordo di questa sono custoditi i documenti relativi alla sicurezza

della navigazione (art. 164 cod. nav.) e il giornale nautico (artt. 173

e 174 cod. nav.), né va lasciato in ombra che nella zona del porto di

iscrizione della nave più che nel luogo di residenza del marittimo è

agevole rintracciare testi e procedere alla designazione di consulenti

d'ufficio e di parte, né è da relegare in non cale la riflessione che

non di rado il luogo di residenza del marittimo (se non dei superstiti)

è situato nella circoscrizione del porto d'iscrizione della nave.

Posto che dei tre giudizi a quibus non sono parti lavoratori

dipendenti da imprese aeronoautiche, non reputa questa Corte opportuno

discendere ad esaminare se il principio di eguaglianza sia violato per

non considerare il comma secondo nel campo aeronautico ipotesi di

competenza territoriale omo/ o ana/loghe al criterio del porto

d'iscrizione della nave.

Che poi il raffronto, sul piano del processo giusto, tra marittimi

e prestatori di opere della terraferma non possa essere istituito,

riesce dimostrato dalle superiori considerazioni, le quali sono

altresì sufficienti a non ravvisare utile parametro nell'art. 38 comma

secondo Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 494/1978, 439/1981 e

502/1982, dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 444 comma secondo (sub l. 533/1973), sollevata

in relazione al comma primo dello stesso articolo e in riferimento agli

artt. 3, 24 e 38 comma secondo Cost. dal Pretore del lavoro di Bari e

dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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