Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo

comma, 415, secondo comma, e 468, primo comma, del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal pretore di

Cantù, nel procedimento penale a carico di Brigliadori Riccardo,

iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974.

Visto l'atto di costituzione di Argenziano Riccardo; udito

nell'udienza pubblica del 10 novembre 1976 il Giudice relatore Ercole

Rocchetti;

udito l'avv. Mario Bassani, per la parte civile Riccardo

Argenziano.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale presso la pretura di Cantù

contro Brigliadori Riccardo - imputato dei reati di cui agli artt. 734

c.p. e 41, primo comma, lettera b) della legge 17 agosto 1942, n. 1150

- si costituiva parte civile all'udienza, prima che venisse dichiarato

aperto il dibattimento, la parte lesa Argenziano Riccardo, chiedendo

altresì l'ammissione di un teste. Al che si opponeva il Brigliadori

eccependo il contrasto con l'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, degli artt. 93, secondo comma, 415, secondo comma, e 468,

primo comma, del codice di procedura penale, per il motivo che tali

articoli rendono possibile una limitazione del diritto di difesa

dell'imputato in quanto consentano al danneggiato dal reato di

costituirsi parte civile in giudizio fino a quando non siano compiute

per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, di

precisare le proprie conclusioni in sede di discussione finale,

nonché, nei giudizi pretorili, di indicare testimoni fino a quando il

dibattimento non sia dichiarato aperto.

Il pretore, con ordinanza 18 gennaio 1974, proponeva alla Corte la

dedotta questione di legittimità costituzionale, dopo averne asserita

la non manifesta infondatezza e ritenuta la rilevanza della sua

risoluzione per la definizione del giudizio principale. Osserva in

proposito nell'ordinanza il giudice a quo che, pur avendo la Corte

costituzionale, con sentenza n. 108 del 1970, escluso un contrasto con

il secondo comma dell'art. 24 Cost. della disciplina contenuta negli

artt. 93, secondo comma, 94, primo e secondo comma, e 468, primo comma,

del codice di procedura penale, egli riteneva, tuttavia, di riproporre

la questione, estendendola anche all'art. 415, secondo comma, c.p.p.

che autorizza la presentazione dei testi direttamente all'udienza.

Rilevava pertanto lo stesso giudice che l'obbligo fatto al pretore

dall'art. 409 del codice di procedura penale di enunciare nel decreto

di citazione a giudizio il fatto, il titolo del reato, le circostanze

aggravanti ecc., nonché di indicare gli articoli di legge relativi ed

i testimoni tanto a carico quanto a discarico dell'imputato, ritenuti

utili per l'accertamento della verità, sarebbe posto a garanzia del

diritto di difesa e del principio del contraddittorio cui si informa,

per il suo carattere accusatorio, la fase del giudizio a differenza di

quella della istruzione.

Tale diritto e tale principio non sarebbero invece rispettati nel

giudizio civile che si inserisce nel procedimento penale, atteso che,

ove il danneggiato dal reato si avvalga della facoltà di costituirsi

parte civile durante le formalità di apertura del dibattimento (art.

93, secondo comma, c.p.p.), all'imputato o al responsabile civile non

sarebbe dato di preparare una adeguata difesa da contrapporre alla

domanda giudiziaria in tal momento proposta, specie per quanto concerne

la domanda relativa alle restituzioni e al risarcimento del danno che

la parte civile può formulare dopo l'assunzione delle prove.

Da ciò dovrebbe indursi la illegittimità degli artt. 93, secondo

comma, e 468, primo comma, c.p.p. per contrasto con l'art. 24, secondo

comma, della Costituzione. Per quanto poi concerne la facoltà concessa

nei giudizi di pretura alle parti private, e quindi anche alla parte

civile, dall'art. 415, secondo comma, di presentare i testimoni

direttamente all'udienza, si osserva nell'ordinanza che essa lederebbe

ancor più gravemente il diritto di difesa dell'imputato il quale,

ignorando fino all'udienza il nome e le posizioni dei testimoni, non

potrebbe preparare tempestivamente le sue eccezioni e addurre le prove

in contrario. Donde il contrasto con il già citato articolo della

Costituzione.

Il che, secondo l'ordinanza di rimessione, avrebbe implicitamente

già ammesso la Corte costituzionale nella sentenza n. 108 del 1970,

laddove, in riferimento al primo comma dello stesso articolo 415,

riferentesi ai giudizi avanti al tribunale, ha osservato che la

presentazione delle liste dei testimoni, anteriormente al dibattimento

e in termini prefissati, è preordinata alla tutela del contraddittorio

e alla garanzia della difesa.

Si è costituito avanti alla Corte l'Argenziano, parte civile nel

giudizio a quo il quale ha sollevato preliminarmente una eccezione di

non rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale,

in quanto il pretore, avendo, in base allo stesso art. 415, secondo

comma, del c.p.p., la facoltà di ammettere od escludere i testi

presentati all'udienza, avrebbe potuto lui stesso, in quella sede

"valutare se una eventuale ammissione dei testi indicati dalla parte

civile avrebbe leso i diritti di difesa".

Nel merito, concludeva per la non fondatezza delle questioni

proposte.

All'udienza di discussione la difesa della parte costituita ha

ulteriormente svolto le proprie deduzioni. Considerato in diritto :

1. - Viene proposta alla Corte questione di legittimità

costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 415, secondo comma, e

468, primo comma, del codice di procedura penale, concernenti i poteri

concessi alla parte civile nel giudizio penale.

Secondo l'ordinanza di rimessione, i detti articoli violerebbero il

principio del contraddittorio, e quindi il diritto di difesa, tutelato

dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione "nella parte in cui

ammettono la costituzione in giudizio della parte civile fino alla

chiusura della fase degli atti preliminari al dibattimento, consentendo

alla stessa, nel processo pretorile, di indicare testimoni fino alla

chiusura della fase degli atti preliminari e di precisare le proprie

conclusioni solo al termine del dibattimento".

2. - Dalla parte civile nel giudizio a quo, costituitasi in questa

sede, è stata sollevata eccezione di non rilevanza, assumendosi che il

pretore, invece di proporre la questione, poiché, per lo stesso

impugnato art. 415, secondo comma, ha la facoltà di ammettere o di

escludere i testi presentati, poteva egli stesso in quella sede

"valutare se una eventuale ammissione dei testi indicati dalla parte

civile avrebbe leso i diritti di difesa" dell'imputato.

La proposta eccezione di rilevanza deve essere respinta, perché la

violazione del diritto di difesa nell'esercizio di un potere della

parte ammesso dalla legge (presentazione dei testi all'udienza,

prevista nell'art. 415, secondo comma) non può che implicare un vizio

di costituzionalità della legge che lo ammette, in rapporto al quale

il giudice è sfornito di ogni potere di decisione ed ha soltanto

quello di proporre questione alla Corte costituzionale.

3. - Passando al merito, deve, per quanto concerne gli artt. 93,

secondo comma, e 468, primo comma, rilevarsi che l'ordinanza di

rimessione non aggiunge nessun argomento nuovo a quelli già esaminati

e disattesi dalla Corte nella sentenza n. 108 del 1970, che dichiarò

non fondate questioni identiche a quelle ora riproposte.

Di esse va pertanto dichiarata la manifesta infondatezza.

4. - Per ciò che concerne invece l'art. 415, secondo comma, che,

nei giudizi di pretura, autorizza le parti private "anche se non hanno

proposta lista, a presentare i loro testimoni direttamente all'udienza

fissata per il dibattimento, salvo al pretore la facoltà di ammetterli

o di escluderli", si osserva innanzi tutto che tale facoltà è

ovviamente concessa anche all'imputato; ciò che implica già un

giudizio non negativo sul punto dell'eguaglianza di trattamento fra le

parti. Cosa che non va taciuta, anche se, nell'ordinanza, non è

denunziata violazione della eguaglianza, quanto meno per porre in

rilievo che, se quella facoltà concessa in pretura alle parti venisse

a cadere, gran danno ne deriverebbe specialmente agli imputati, spesso,

in quella sede, sprovvisti di difensori di fiducia cui abbiano in

anticipo confidata la propria tutela.

Da questa elementare considerazione si induce anche la ragione che

informa la norma in esame, e la fa considerare non contraria al diritto

di difesa. Tale ragione si rinviene nella semplicità e speditezza che

si è voluto imprimere, nel pubblico interesse, valutato anche alla

stregua di considerazioni di ordine sociale, al giudizio di pretura,

pur senza omettere cautelari previsioni volte a garantirne la lealtà e

l'efficienza (sentenze n. 170 del 1963; n. 17 del 1965; n. 27 del 1966;

n. 46 del 1967; nn. 16, 73 e 123 del 1970).

Così correlativamente alla facoltà concessa alle parti di

presentare all'udienza i testi, si è dato al giudice il potere di

ammetterli od escluderli con provvedimento che, si ritiene, debba

essere motivato, mentre alle parti spetta (art. 439, secondo comma)

quello di proporre opposizione contro il provvedimento. Il che sembra

sufficiente, sul piano delle garanzie processuali, per tutelare il

principio del contraddittorio e il diritto di difesa.

5. - Occorre però aggiungere che, a sostegno della sua tesi, il

pretore invoca l'opinione di questa Corte, espressa nella sentenza n.

108 del 1970, traendone il criterio che in ogni caso "il potere che

attiene alla deduzione delle prove, deve essere esercitato dalla parte

lesa, ai fini della lealtà del contraddittorio, in fase

predibattimentale ed entro termini prefissati dalla legge".

Ma l'assunto di cui alla citata sentenza si riferisce al primo

comma dell'art. 415, nel quale è appunto disposto che le liste dei

testimoni debbono, a pena di decadenza, essere presentate in

cancelleria almeno tre giorni prima del dibattimento. Ciò però

concerne soltanto il giudizio avanti il tribunale, cui la Corte

intendeva ovviamente riferirsi, e non anche quello avanti il pretore,

per cui vale l'eccezione contenuta nel secondo comma dell'art. 415.

Né tale eccezione può implicare, come pensa il giudice a quo, una

menomazione del diritto di difesa.

La Corte ha già in proposito ritenuto (sent. n. 170 del 1963) "non

solo che il diritto di difesa va inteso esclusivamente come

possibilità effettiva del suo esperimento, ma altresì che non lo

ferisce né lo pregiudica la legge che ne adegua le modalità di

esercizio alle speciali caratteristiche di struttura del singolo

procedimento, essendo sufficiente che della difesa vengono realizzati

lo scopo e la funzione".

Il che, per quanto si è detto avanti, realizzandosi anche in sede

di applicazione dell'art. 415, secondo comma, induce a ritenere che la

questione al riguardo proposta deve essere dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma, del

codice di procedura penale, proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 415, secondo comma, del detto codice, proposta, con la

medesima ordinanza, in riferimento allo stesso articolo della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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