Corte costituzionale

Sentenza n. 277/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo

comma, del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, n. 497

(Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni

privilegiate di guerra), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio

1972 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul ricorso

di Grasso Francesco, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24

gennaio 1973.

Visto l'atto di costituzione di Grasso Francesco;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

udito l'avv. Antonio Amitrano, per Grasso Francesco.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con istanza in data 2 aprile 1959, Francesco Grasso - già soldato

di leva della classe 1926, inviato in congedo illimitato in data 21

settembre 1948 per un'infermità dichiarata dalla competente autorità

sanitaria militare preesistente alla chiamata alle armi - asserendo

che, invece, tale infermità era stata contratta in servizio militare

ed a causa del servizio stesso, chiedeva che gli venisse concesso

trattamento pensionistico privilegiato ordinario.

Con decreto 18 dicembre 1959, il Ministero della difesaesercito

respingeva la predetta istanza perché proposta dopo oltre dieci anni

dalla cessazione del servizio e, quindi, colpita dalla prescrizione di

cui all'art. 2946 del codice civile.

Avverso tale decreto il Grasso proponeva ricorso alla Corte dei

conti, assumendo che il corso della eccepita prescrizione doveva

ritenersi interrotto per effetto dell'art. 25 della legge 9 novembre

1961, n. 1240, e dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il Procuratore generale della Corte dei conti, nelle sue

conclusioni scritte chiedeva la relezione del ricorso per essersi

verificata la decadenza comminata dall'art. 9, primo comma, del decreto

legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, numero 497, da ritenersi

pregiudiziale alla eccezione di prescrizione.

All'udienza di trattazione del ricorso, il patrono del ricorrente

sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, di detto art. 9, in relazione agli artt.

88 e 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, essendo ingiustificata la

disparità di trattamento di un militare infermo rispetto a quello

adottato nei riguardi degli infortunati civili per fatto di guerra ed

il P.M. si associava.

La Corte adita (Sez. IV) con ordinanza 21 febbraio 1972 ha ritenuto

la questione, come sopra prospettata, rilevante e non manifestamente

infondata, sospendendo il giudizio davanti ad essa pendente e

rimettendo gli atti a questa Corte.

Secondo l'ordinanza, la disparità di trattamento tra i richiedenti

pensioni privilegiate di guerra (o di altri eventi assimilati) e

richiedenti pensioni privilegiate ordinarie (anche se militari

mobilitati in tempo di guerra, ma non appartenenti a reparti operanti,

pur se al seguito di essi) consiste in questo: mentre per i primi la

"constatazione" non deve comprendere anche l'accertamento della

dipendenza da causa di servizio, per i secondi, invece, deve

comprenderla.

Al riguardo si fa presente che nel senso di cui si è detto è

costante la giurisprudenza della Corte dei conti, anche a sezioni

unite, e che la stessa Corte ha pure costantemente ritenuta infondata,

in quanto l'ha ritenuta giustificata dalle difficoltà che, in tempo di

guerra e nella zona di operazioni, incontrerebbe l'osservanza delle

norme riguardanti gli accertamenti della dipendenza dell'infermità da

causa di servizio.

Ma si oppone che questa giustificazione non sembra accettabile e si

risolve in una interpretazione di assai dubbia esattezza del denunziato

art. 9, la cui dizione è tale da farlo ritenere applicabile, nella

forma più ampia sopra specificata, anche alle pensioni privilegiate

ordinarie.

A conferma di tale tesi si fa, infine, presente che, in forza del

richiamo contenuto nell'art. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 974, ai

congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per

infermità contratta o aggravata per causa di servizio si applicano gli

artt. 88 e 89 della legge n. 313 del 1968, che pur riconoscendo fermo

l'onere di chiedere la constatazione da dipendenza da causa di servizio

della infermità che trasse a morte il militare, ne è molto agevolata

la dimostrazione che può desumersi anche dalla cartella clinica

redatta in occasione di un di lui ricovero in ospedale militare.

Si è costitutito nel presente giudizio il Grasso, il di cui

patrocinio, con memoria depositata il 13 febbraio 1973, oltre ad

insistere sulle considerazioni già fatte proprie dall'ordinanza di

rinvio, chiede che la dichiarazione di illegittimità, sempre in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, venga estesa al secondo

comma dell'art. 9 del d.l.g. lgt. n. 497 del 1916, in forza del quale

la stessa decadenza di cui al primo comma è preveduta per coloro che,

avendo riportato una ferita o una lesione o una infermità riconosciuta

durante l'attività di servizio come dipendente dal servizio stesso,

senza che essa dia luogo ad alcun trattamento di quiescenza, non ne

facciano nel termine dei cinque anni constatare l'aggravamento ove si

manifesti. Considerato in diritto :

1. - Anzitutto si deve rilevare che la questione di legittimità

costituzionale del secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo

luogotenenziale 10 maggio 1916, n. 497, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, sollevata dal patrocinio della parte privata con la

memoria di cui in narrativa è inammissibile per difetto di

legittimazione a proporla, in quanto non compresa nell'ordinanza di

rinvio.

2. - A differenza di tutte le disposizioni che, in materia di

pensioni privilegiate ordinarie, sia civili sia militari, a cominciare

dal r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, fino al t.u. approvato con d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, prescrivono il tempestivo rigoroso accertamento

della dipendenza da causa di servizio dell'evento dannoso sul quale

poggia la relativa domanda, l'art.9, comma primo, del d.lgt. lo maggio

1916, n.497, si limita a disporre: "Chiunque ritenga di aver contratto

una infermità a causa di servizio e lasci trascorrere cinque anni

dalla cessazione del servizio medesimo senza chiedere "la

constatazione" decade dal diritto alla pensione privilegiata".

Con una costante e consolidata giurisprudenza la Corte dei conti ha

interpretato tale norma nel senso che per le pensioni privilegiate di

guerra bastasse a legittimare la richiesta del relativo trattamento la

sola constatazione da parte dei competenti organi sanitari della

esistenza dell'evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) e non anche

la dipendenza da causa di servizio, giustificando la diversa disciplina

delle pensioni privilegiate ordinarie, con la difficoltà che, in tempo

di guerra e nelle zone di operazioni, incontrerebbe l'osservanza delle

disposizioni riguardanti gli accertamenti della dipendenza da causa di

servizio.

Con l'ordinanza di rinvio la IV sezione della Corte dei conti,

riesaminata detta giurisprudenza, ha ritenuto la sopra riportata

giustificazione non accettabile e, pertanto, ha proposto questione di

legittimità costituzionale - in riferimento al principio di

eguaglianza - del citato articolo 9 nella parte in cui, interpretato

restrittivamente, esso non trova applicazione nelle pensioni

privilegiate ordinarie.

3. - Così chiaritine i termini, la proposta questione risulta

infondata.

Come più volte questa Corte ha avuto occasione di affermare,

perché sussista violazione del principio di eguaglianza occorre che a

situazioni del tutto identiche, senza alcuna razionale giustificazione,

corrispondano differenti discipline, mentre ha riconosciuta legittima

la corrispondenza di tali discipline a situazioni non identiche ma a

loro volta differenziate.

Nella specie un criterio discriminatore tra le situazioni

diversamente disciplinate è quel doloroso evento che è la guerra.

Non a caso il d.lgt. n. 497 del 1916 è stato emanato nel corso di

una sanguinosa guerra durante la quale si ebbero ingentissime perdite

in morti e feriti e quando gli ospedali militari nonostante la

requisizione anche di numerosi ospedali civili e l'adattamento ad

ospedale perfino di scuole e collegi furono appena sufficienti a far

fronte alle sempre più pressanti esigenze che la situazione imponeva.

Ben lungi dall'apparire inaccettabile e di assai dubbia esattezza, la

giustificazione data a fondamento della giurisprudenza della Corte dei

conti, che con l'ordinanza di rimessione si vorrebbe repudiare,

risulta, quindi, non solo logica e razionale, ma, soprattutto,

corrispondente ad una saggia ed obiettiva valutazione di situazioni che

è augurabile non abbiano più a verificarsi.

Mentre tempo e mezzi non erano del tutto sufficienti a provvedere

per la cura di feriti e di malati, sempre in maggior numero affluenti,

non sarebbe stato logico distrarre gli organi sanitari militari dai

compiti essenziali che tale situazione imponeva, per attendere a

pratiche burocratiche per giunta non sempre di facile e sollecita

definizione.

Ma vi è di più: salvo i rarissimi casi di autolesionismo, non

facilmente occultabili, è più che giustificata ed evidente la

presunzione che le ferite o infermità per le quali sia stato, in tempo

di guerra, ricoverato in ospedale chi vi partecipa, dipendano dalla

guerra stessa.

Addirittura sporadici sono, invece, i casi di malattie o ferite

riportate in servizio civile o militare non di guerra da coloro che a

tali servizi siano addetti, la cui dipendenza da questa causa possa

essere presunta, mentre, per contro, è spesso di assai difficile

accertamento anche a breve distanza dall'evento dannoso.

Né argomenti in contrario possono essere desunti dagli artt. 88 e

89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, come pure dalla legge 17 ottobre

1967, n. 974, o da quella 28 maggio 1973, n. 296, perché si

riferiscono sempre a ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa

di guerra o da eventi che il legislatore, nella sua insindacabile

discrezionalità, che, del resto risulta razionalmente usata, ha

ritenuto, per la peculiarità delle vicende sociali e politiche nelle

quali si sono verificati, di assimilare alla guerra.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, n.

497 (Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni

privilegiate di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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