Corte costituzionale

Sentenza n. 276/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7,

della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto

di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei

diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con

ordinanza emessa il 9 novembre 1992 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra F.N.L.E. - C.G.I.L. regionale del

Piemonte ed altra e la s.p.a. E.N.E.L., iscritta al n. 789 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della F.N.L.E. - C.G.I.L. ed altra

e della s.p.a. E.N.E.L. nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Massimo D'Antona, Giuseppe Ferraro e Luciano

Ventura per la F.N.E.L. - C.G.I.L. ed altra, Giovanni Gentile e

Mattia Persiani per la s.p.a. E.N.E.L. e l'Avvocato dello Stato

Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento promosso, ai sensi dell'art. 28

della legge 20 maggio 1970, n. 300, dalla F.N.L.E. - C.G.I.L.

comprensorio di Torino e la F.N.L.E. - C.G.I.L. regionale per sentir

dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dall'E.N.E.L. in

occasione dello sciopero attuato il 25 settembre 1992 con preavviso

comunicato il 22 settembre 1992, il Pretore di Torino, con ordinanza

del 9 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 40 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della

legge 12 giugno 1990, n. 146, "nella parte in cui non prevede che le

disposizioni dello stesso articolo in tema di preavviso minimo e di

indicazione della durata dello sciopero non si applichino, oltre che

ai casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale

o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della

sicurezza dei lavoratori, anche nelle ipotesi di sciopero di

carattere economico-politico".

Il 18 settembre 1992 le tre confederazioni sindacali proclamarono

uno sciopero generale, articolato per regioni, contro la "manovra

economica" preannunciata dal Governo e poi disposta col d.-l. 19

settembre 1992, n. 384. Le segreterie sindacali territoriali del

Piemonte programmarono l'astensione dal lavoro per il 25 settembre.

Per quanto riguarda gli elettrici, l'ENEL - Compartimento di Torino,

formalmente preavvisato in data 22 settembre, provvide, con un

comunicato affisso nelle apposite bacheche in data 23 settembre, a

segnalare ai propri dipendenti l'illegittimità dello sciopero per

mancato rispetto del preavviso di almeno dieci giorni prescritto

dall'art. 2, comma 5, della legge n. 146 del 1990. Tuttavia

l'organizzazione sindacale territoriale della CGIL confermò lo

sciopero per il 25 settembre. Di ciò l'Ente diede notizia nello

stesso giorno alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della

legge citata, la quale, con delibera generale del 1° ottobre 1992,

invitò le organizzazioni sindacali "ad assicurare in ogni caso di

sciopero che interessi i pubblici servizi essenziali anche il

rispetto dei termini previsti per le proclamazioni di sciopero e per

le comunicazioni agli utenti". Pertanto in data 13 ottobre 1993

l'ENEL comunicava alla F.N.L.E. - C.G.I.L. Piemonte l'applicazione,

nella misura minima, delle sanzioni collettive ordinate dall'art. 4,

comma 2, della legge n. 146, e precisamente la sospensione per un

mese dei contributi sindacali e, nei confronti del dirigente

sindacale responsabile della proclamazione dello sciopero, la

sospensione per lo stesso periodo dei permessi retribuiti.

Il comunicato dell'ENEL ai dipendenti, affisso prima della data

stabilita per lo sciopero, e la successiva applicazione delle

sanzioni previste dalla legge al sindacato promotore sono stati

denunciati al pretore dalle suddette organizzazioni territoriali

della C.G.I.L. come condotte antisindacali per due motivi. a)

Premesso che nella specie è stata assicurata la piena continuità

del servizio sicché nessun danno è stato cagionato agli utenti, si

sostiene che l'obbligo del preavviso di dieci giorni non sarebbe un

limite legale del diritto di sciopero nel senso dell'art. 40 Cost.,

bensì una garanzia a tutela dell'interesse dei terzi utenti: come

tale non avrebbe ragion d'essere quando in concreto si sia provveduto

ugualmente alla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente protetti, nella quale consiste essenzialmente la

ratio della legge n. 146. b) Ammesso che si tratti di un limite in

senso proprio del diritto di sciopero, esso deve intendersi

applicabile solo allo sciopero per fini contrattuali, non anche

quando il diritto di sciopero sia esercitato come strumento di

partecipazione dei lavoratori alla formazione della volontà politica

dello Stato.

Il giudice a quo ha escluso la rilevanza di tali argomenti sul piano interpretativo, il preavviso di dieci giorni essendo chiaramente

imposto dalla legge come condizione inderogabile di legittimità

dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, eccettuati soltanto i

casi indicati nel comma 7 dell'art. 2, nessuno dei quali ricorre

nella specie. Ha però ravvisato nel secondo argomento una ragione di

non manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 7, sollevata d'ufficio nei termini

sopra riferiti. A suo avviso, poiché la garanzia costituzionale del

diritto di sciopero esige una disciplina dell'esercizio del diritto

che non ne pregiudichi l'effettività, l'obbligo del preavviso è

incompatibile anche con lo sciopero economico-politico, diretto a

premere sulla pubblica autorità per ottenere l'adozione di un

provvedimento favorevole oppure la revoca o la modificazione di un

provvedimento ritenuto sfavorevole agli interessi economici dei

lavoratori. In questo caso la possibilità di intervento tempestivo,

senza la remora del preavviso, e ferme le cautele necessarie per la

tutela dei diritti degli utenti, è una condizione della capacità di

pressione dello sciopero.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituite entrambe le organizzazioni sindacali ricorrenti chiedendo

che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine,

fondata.

Le ricorrenti sviluppano i motivi del ricorso proposto al pretore

ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, presentandoli

anzitutto come motivi di irrilevanza della sollevata questione di

legittimità costituzionale. In primo luogo viene ripresa la

distinzione tra garanzie degli utenti, previste dalla legge n. 146

del 1990, una delle quali è l'obbligo del preavviso, e limiti del

diritto di sciopero ai sensi dell'art. 40 Cost.: poiché i lavoratori

hanno rispettato questi limiti, attenendosi alle indicazioni della

giurisprudenza costituzionale, essi si sono contenuti nell'ambito del

diritto di sciopero, così che il pretore avrebbe dovuto riconoscere

la non sanzionabilità dell'omissione del preavviso di legge alla

stregua di un criterio analogo alla scriminante dell'esercizio del

diritto. Da un altro punto di vista, ove l'obbligo del preavviso sia

ritenuto un limite del diritto di sciopero, l'inapplicabilità nella

specie della norma sanzionatoria di cui all'art. 4, comma 2, della

legge n. 146, e quindi l'inammissibilità della questione in esame

per difetto di rilevanza, sono affermate dalle ricorrenti sul

riflesso che l'art. 4 riguarda soltanto il caso in cui il rispetto

del limite risulti uno strumento essenziale per la salvaguardia dei

diritti fondamentali degli utenti, caso che nella specie non ricorre.

Nel merito le ricorrenti aderiscono al motivo di impugnazione

della norma denunciata svolto nell'ordinanza di rimessione e

incentrato sull'argomento che lo sciopero economico-politico, essendo

uno strumento di partecipazione dei lavoratori alla formazione delle

decisioni di politica economica che toccano i loro specifici

interessi, non può essere disciplinato alla medesima stregua dello

sciopero per fini contrattuali.

3. - Si è pure costituito l'ENEL - Compartimento di Torino,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata. Nella memoria di costituzione e nella memoria integrativa

depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica sono dedotti tre

motivi di inammissibilità.

Col primo motivo si obietta che il giudice remittente ha

trascurato di verificare in concreto se l'osservanza del preavviso

avrebbe impedito l'efficace attuazione dello sciopero. Se si fosse

fatto carico di questa verifica avrebbe potuto cogliere indici

contrari alla pretesa indilazionabilità dello sciopero, da un lato,

nel fatto che il provvedimento contestato era un decreto-legge per la

cui conversione il Parlamento aveva tempo sessanta giorni,

dall'altro, nel fatto che la Confederazione nazionale degli elettrici

della CISL, tutti i sindacati regionali della UIL, tranne quello del

Piemonte, e la grande maggioranza degli stessi sindacati regionali

CGIL si erano conformati all'obbligo di preavviso di dieci giorni

rinviando l'attuazione dello sciopero al 2 ottobre 1992.

Il secondo motivo di inammissibilità è desunto dal tipo di

sentenza prospettata nell'ordinanza di rimessione. Trattandosi di

sentenza additiva, essa invaderebbe la sfera delle scelte riservate

alla discrezionalità del legislatore: l'eventuale accoglimento della

questione privilegerebbe una soltanto delle soluzioni possibili,

mentre la tesi che lo sciopero economico-politico possa avere una

valenza diversa dallo sciopero per fini contrattuali non implica

logicamente che debba avere la medesima valenza dello sciopero

proclamato per la difesa dell'ordine costituzionale o

dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Il terzo motivo è desunto dalla natura della norma impugnata:

"l'eventuale pronuncia additiva della Corte costituzionale

comporterebbe l'estensione allo sciopero politico-economico di una

norma che, derogando alla disciplina contenuta nel primo comma

dell'art. 2 della legge n. 146 del 1990, è norma eccezionale". Di

qui l'inammissibilità della questione, perché col ricorso alla

Corte si mirerebbe a superare il divieto, posto dall'art. 14 delle

preleggi, di estensione delle norme eccezionali a casi diversi da

quelli in esse considerati.

Nel merito l'ENEL osserva che l'argomento con cui il giudice

remittente postula l'equiparazione dello sciopero economico-politico

allo sciopero di difesa dei valori supremi indicati nel comma 7

dell'art. 2 oblitera del tutto la ratio di questa norma eccezionale.

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 lo sciopero è

proclamato a difesa di valori, quali l'ordine costituzionale e

l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, che sono necessariamente

riferiti a tutta la collettività, onde sono stati valutati dal

legislatore come preminenti anche rispetto a quelli espressi nei

diritti degli utenti costituzionalmente garantiti. Invece lo sciopero

economico-politico rientra pur sempre nella categoria dello sciopero

economico, identificata - secondo la giurisprudenza di questa Corte -

dalla funzione di sostegno "di tutte le rivendicazioni riguardanti

gli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme poste

sotto il titolo III della parte I della Costituzione". A questa

definizione si è adeguato il legislatore del 1990 ai fini della

delimitazione dei casi di sciopero legittimo non soggetti a

bilanciamento con i diritti degli utenti e pertanto esonerati dalle

disposizioni dell'art. 2 in tema di preavviso e di durata dello

sciopero.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Inammissibile, perché lo sciopero a difesa dell'ordine

costituzionale o dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori è

una nozione ontologicamente distinta da quella di sciopero economico-politico, per cui un eventuale trattamento differenziato di

quest'ultimo potrebbe essere modellato in vari modi alternativi, la

scelta dei quali spetta al legislatore.

Nel merito l'Avvocatura osserva che, dato il fine indicato

nell'art. 2, comma 5, della legge n. 146, sintetizzabile nella tutela

dei diritti fondamentali dei cittadini, non può dirsi irrazionale la

scelta del legislatore di assimilare lo sciopero economico-politico

allo sciopero economico per quanto riguarda gli obblighi di preavviso

e di indicazione della durata dell'agitazione. La possibilità per le

varie categorie di cittadini di utilizzare gli strumenti di pressione

sulla pubblica autorità, di cui ciascuna variamente dispone, incluso

l'esercizio a questo scopo del diritto di sciopero da parte dei

lavoratori, non può certo essere promossa a valore

costituzionalmente preminente, alla pari di quelli riconosciuti dalla

norma impugnata. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Torino mette in dubbio la conformità all'art.

40 Cost. dell'art. 2, comma 7, della legge 12 giugno 1990, n. 146,

portante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi

pubblici essenziali, "nella parte in cui non prevede che le

disposizioni dello stesso articolo in tema di preavviso minimo e di

indicazione della durata dello sciopero non si applichino, oltre che

ai casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale

o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della

sicurezza dei lavoratori, anche nelle ipotesi di sciopero di

carattere economico-politico".

2.1. - Da entrambe le parti costituite in giudizio e

dall'Avvocatura dello Stato sono state sollevate preliminarmente

numerose eccezioni di inammissibilità, nessuna delle quali può

essere accolta.

Le organizzazioni sindacali ritengono la questione inammissibile

anzitutto perché, non potendo le modalità procedurali prescritte

dalla legge n. 146 considerarsi propriamente limiti del diritto di

sciopero nel senso dell'art. 40 Cost., il pretore avrebbe dovuto

accogliere il ricorso applicando all'omissione del preavviso una

esimente analoga a quella di cui all'art. 51 cod. pen. , sul riflesso

che il diritto di sciopero è stato esercitato correttamente nei

limiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale per lo sciopero

nei pubblici servizi; in secondo luogo perché, pur ammesso che si

tratti di limite in senso proprio, il preavviso deve ritenersi

obbligatorio solo nel caso in cui risulti indispensabile per la

salvaguardia degli utenti, caso non ricorrente nella specie, non

avendo lo sciopero determinato irregolarità nell'erogazione del

servizio grazie alle precauzioni adottate dagli stessi lavoratori.

La prima eccezione si fonda su una pretesa distinzione

dell'obbligo di preavviso, in quanto modalità procedurale, dai

limiti del diritto di sciopero previsti dall'art. 40 Cost.,

chiaramente contrastata, oltre che da evidenti difficoltà logiche,

dalla lettera dell'art. 1, comma 2. La legge considera le "regole

(sostanziali) da rispettare" e "le procedure da seguire in caso di

conflitto collettivo" alla stessa stregua, come due ordini di limiti

del diritto di sciopero strumentali alla salvaguardia del nucleo

essenziale dei diritti degli utenti indicati nel comma precedente.

La seconda eccezione è in realtà un'eccezione di merito, che

prospetta una sentenza interpretativa di rigetto, e come tale sarà

esaminata più avanti.

2.2. - L'ENEL deduce tre motivi di inammissibilità. Il primo

ravvisa un difetto di motivazione sulla rilevanza della questione,

avendo il giudice remittente omesso di accertare in concreto se

l'osservanza del preavviso avrebbe impedito l'efficace attuazione

dello sciopero. Ma l'ordinanza di rimessione non mira a una sentenza

che esoneri dal preavviso lo sciopero economico-politico quando si

verifichi in concreto l'esigenza di immediata attuazione come

condizione di effettività dello sciopero, bensì a una sentenza che

esoneri incondizionatamente dal preavviso anche questa specie di

sciopero, estendendo ad essa il medesimo trattamento dei casi

eccettuati dalla norma impugnata. La rilevanza della questione è

quindi indipendente dalle circostanze di fatto che l'ENEL rimprovera

al giudice remittente di non avere appurato.

Col secondo motivo, proposto anche dall'Avvocatura dello Stato, si

eccepisce che la richiesta sentenza additiva interferirebbe nella

sfera delle scelte riservate alla discrezionalità legislativa. In

contrario va osservato che, nei termini in cui è stata sollevata, la

questione non implica una scelta tra una pluralità di soluzioni

possibili: nell'ipotesi di sciopero economico-politico il giudice

remittente ritiene l'obbligo di preavviso costituzionalmente

illegittimo per se stesso, quale che ne sia il termine, sicché

l'unica soluzione idonea ad armonizzare la norma impugnata con l'art.

40 Cost. è, a suo avviso, l'eliminazione dell'obbligo.

In terzo luogo, la questione sarebbe inammissibile perché diretta

a estendere una norma eccezionale a un caso diverso da quelli in essa

contemplati. Ma è facile replicare che il divieto dell'art. 14 delle

preleggi può costituire un ostacolo a un'ipotetica sentenza

interpretativa fondata sull'analogia, non a una sentenza di

accoglimento. D'altro lato, il comma 7 dell'art. 2 non è

propriamente una norma eccezionale. In relazione all'art. 40 Cost.,

esso delimita l'ambito normativo dell'obbligo di preavviso in

corrispondenza alla natura degli interessi tra i quali la legge ha

operato il bilanciamento che giustifica questo limite all'esercizio

del diritto di sciopero.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Va disattesa anzitutto l'interpretazione prospettata dalla difesa

delle organizzazioni sindacali: l'enunciazione dello scopo della

legge, inserita all'inizio del secondo comma dell'art. 1

""contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento

dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al

comma 1"), fornirebbe argomento per ritenere che il preavviso

previsto dall'art. 2, comma 1 e 5, non è dovuto quando i lavoratori,

prima di attuare lo sciopero, adottino misure tali da escludere a

priori ogni pregiudizio ai diritti degli utenti.

In realtà un giudizio a priori di innocuità (per l'utenza) di

uno sciopero attuato senza preavviso non è mai possibile; né vale

opporre gli esempi dello sciopero dei letturisti, degli addetti alle

fatturazioni o ai distacchi degli allacciamenti agli utenti morosi,

trattandosi di casi non soggetti alla legge n. 146, la quale non

riguarda tutti i dipendenti delle aziende erogatrici, ma solo i

dipendenti addetti alle attività di erogazione del servizio.

Lasciando da parte questo tipo di considerazioni, la prospettata

interpretazione non regge di fronte alla lettera della legge. L'art.

1, comma 2, precisa che, per il raggiungimento dello scopo indicato

nell'incipit del comma, "la presente legge dispone le regole da

rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto

collettivo", dove la congiunzione "e" significa chiaramente che le

une e le altre sono concorrenti, non alternative. Le prime consistono

nelle misure, previste dall'art. 2, che le imprese erogatrici devono

predisporre (in conformità dei contratti collettivi e dei

regolamenti di servizio concordati con le rappresentanze sindacali-aziendali) e i lavoratori aderenti allo sciopero devono osservare,

per assicurare agli utenti le prestazioni indispensabili; le seconde

si riassumono essenzialmente nell'obbligo dei lavoratori, e per essi

dei sindacati promotori dello sciopero, di dare un preavviso non

inferiore a dieci giorni, indicando la durata dell'astensione dal

lavoro, al fine (in primo luogo, ma non esclusivamente) di consentire

alle imprese la predisposizione delle dette misure.

L'autonomia dell'obbligo di preavviso rispetto al compito di

predisporre le misure occorrenti per assicurare le prestazioni

indispensabili, già sancita dai codici sindacali di

autoregolamentazione dello sciopero presi a modello dalla legge n.

146, risulta sia dalla diversa incidenza soggettiva (l'uno incombendo

ai lavoratori, l'altro alle imprese), sia dalla non coincidenza delle

rispettive finalità ai sensi del comma 1 e del comma 5 dell'art. 2.

Tanto poco i lavoratori possono dispensarsi dal preavviso ritenendolo

assorbito da altre misure da essi giudicate idonee a scongiurare ogni

pregiudizio per gli utenti (con ciò sostituendo il proprio giudizio

contingente a valutazioni legali tipiche e, comunque, trascurando le

ulteriori funzioni affidate dalla legge al preavviso), che non è

consentito disporne nemmeno alla contrattazione collettiva, se non

nel senso di un allungamento del termine legale.

4. - Fermo che, eccettuati i due casi previsti dall'art. 2, comma

7, lo sciopero nei pubblici servizi essenziali è sempre e

incondizionatamente soggetto all'obbligo di preavviso non inferiore a

dieci giorni, il giudice a quo reputa tale obbligo incompatibile con

la garanzia costituzionale dell'art. 40 nell'ipotesi di sciopero

economico- politico, nella quale la possibilità di attuazione

immediata dell'astensione collettiva dal lavoro, senza remore

dilatorie, è da lui reputata una condizione di effettiva capacità

di pressione dello sciopero. A suo avviso, lo sciopero economico-politico, in quanto connotato dalla funzione di pressione sugli

organi di formazione della volontà politica, non può essere

disciplinato diversamente dagli altri casi di sciopero politico

elevato a diritto soggettivo, quali appunto i casi individuati dalla

norma impugnata.

A parte il rilievo che tale valutazione coinvolge l'art. 3 Cost.,

non richiamato nell'ordinanza di rimessione, va osservato, da un

lato, che l'art. 40 Cost. garantisce le condizioni giuridiche di

effettività dello sciopero nei limiti segnati dal bilanciamento con

altri interessi di maggiore rilievo costituzionale, dall'altro che lo

sciopero economico-politico non è connotato soltanto dalla funzione

politica testé definita, ma anche dalla qualità delle pretese degli

scioperanti, tipicamente afferenti all'uno o all'altro degli

interessi economici dei lavoratori contemplati nel titolo III della

parte I della Costituzione. Da questo punto di vista, ai fini della

ponderazione con i diritti della persona salvaguardati dall'art. 1,

comma 1, della legge n. 146 del 1990, lo sciopero economico-politico

è avvicinabile allo sciopero economico-contrattuale. L'analogia di

natura degli interessi, a sostegno dei quali lo sciopero nell'una e

nell'altra ipotesi viene proclamato, giustifica l'assoggettamento di

entrambe alla disciplina dell'art. 2 anche per quanto concerne

l'obbligo di preavviso e di indicazione della durata dell'astensione

dal lavoro, tenuto conto che la forza di pressione dello sciopero nei

pubblici servizi essenziali si esplica più attraverso il danno

inflitto agli utenti che attraverso il danno arrecato alle

amministrazioni o alle imprese erogatrici.

Di tutt'altra natura sono gli interessi difesi dai lavoratori nei

casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2: poiché ineriscono alla

persona e a interessi fondamentali della collettività, il

bilanciamento con i diritti degli utenti di cui all'art. 1, comma 1,

della legge deve avere un esito diverso e meno incisivo

sull'esercizio del diritto di sciopero.

Le organizzazioni sindacali obiettano che lo sciopero economico-politico è uno strumento di partecipazione dei lavoratori alla

formazione delle decisioni di politica economica che toccano loro

specifici interessi, e come tale non può essere disciplinato alla

medesima stregua dello sciopero per fini contrattuali. Va replicato

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 290 del

1974), la valutazione quale "mezzo idoneo a favorire il perseguimento

dei fini di cui all'art. 3, secondo comma, Cost." è per sé sola un

criterio di riconoscimento dello sciopero politico come libertà, non

come diritto soggettivo. Dalla categoria dello sciopero politico lo

sciopero economico- politico è stato enucleato come specie

appartenente all'area normativa dell'art. 40 Cost., e quindi

qualificato come diritto soggettivo, non in relazione all'art. 3,

secondo comma, Cost., ma in ragione dell'omogeneità di natura delle

rivendicazioni degli scioperanti con quelle sostenute dallo sciopero

economico-contrattuale, le une e le altre essendo funzionali "alla

realizzazione di quel vario complesso di beni che trovano

riconoscimento e tutela nella disciplina costituzionale dei rapporti

economici" (sent. n. 1 del 1974).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 7, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme

sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di

garanzia dell'attuazione della legge), sollevata, in riferimento

all'art. 40 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari