Corte costituzionale

Sentenza n. 270/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo e

secondo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento

della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza

emessa il 10 maggio 1993 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile

vertente tra Del Seppia Walter e l'I.N.P.S., iscritta al n. 356 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione di Del Seppia Walter e

dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Piero d'Amelio per il Del Seppia Walter;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Walter Del Seppia

contro l'INPS per ottenere l'accertamento del diritto alla

prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità e la

vecchiaia in base ai contributi versati alla Cassa di previdenza dei

dipendenti degli enti locali (CPDEL), il Pretore di Lucca, con

ordinanza del 10 maggio 1993, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale: a) in linea principale, dell'art. 3, primo comma,

della legge 18 febbraio 1983, n. 47, per contrasto con gli artt. 35,

36 e 38 Cost., in quanto esclude la compatibilità della prosecuzione

volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti con l'iscrizione alle

gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi o alle gestioni

previdenziali, comunque denominate, dei liberi professionisti; b) in

linea subordinata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3,

secondo comma, della citata legge n. 47 del 1983, nella parte in cui

non prevede l'inapplicabilità del divieto di cui al comma precedente

anche agli assicurati che alla data di pubblicazione della legge non

fossero in grado di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione

volontaria a causa del ritardo frapposto dall'amministrazione

competente al trasferimento dei contributi all'INPS.

Il giudice remittente premette, in fatto, che il ricorrente, dopo

avere prestato servizio alle dipendenze del Comune di Viareggio fino

al 31 gennaio 1958, accreditandosi un'anzianità contributiva presso

la CPDEL di 12 anni e un mese, ed essersi successivamente iscritto

alla Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori legali, solo in

data 11 agosto 1989 ha ricevuto formale comunicazione dell'avvenuto

trasferimento, dal Ministero del tesoro all'INPS, dei contributi a

suo tempo versati alla CPDEL. La domanda di autorizzazione alla

prosecuzione volontaria, presentata non appena pervenuta tale

comunicazione, è stata respinta dall'INPS ai sensi della legge n. 47

del 1983 sopravvenuta nel frattempo.

In relazione alla prima questione l'ordinanza richiama le sentenze

nn. 35 del 1960 e 243 del 1976, che hanno dichiarato l'illegittimità

costituzionale per eccesso di delega dell'art. 16, primo comma, del

d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e dell'art. 5, primo comma, del d.P.R.

31 dicembre 1971, n. 1432, i quali prevedevano, rispettivamente,

l'incompatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione

generale obbligatoria con l'iscrizione a forme di previdenza

sostitutive o alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Sebbene pronunciate in riferimento esclusivo all'art. 76 Cost., tali

sentenze avrebbero valore di precedente in quanto individuano un

principio di "favore verso la libera previdenza del cittadino".

Perciò, il divieto di cumulo, reintrodotto dalla norma impugnata con

estensione anche ai liberi professionisti, sarebbe di per sé

costituzionalmente illegittimo per contrasto con i parametri sopra

indicati.

In relazione alla seconda questione, il giudice a quo ritiene

l'art. 3, secondo comma, della legge n. 47 del 1983 lesivo del

principio di eguaglianza perché discrimina ingiustificatamente gli

assicurati che non hanno potuto ottenere l'autorizzazione dell'INPS

prima della data di entrata in vigore della legge a causa del mancato

trasferimento da parte del Ministero del tesoro dei contributi

precedentemente versati alla CPDEL.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito l'assicurato, il quale riprende, sviluppandole in una

memoria aggiunta, le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione e

conclude per una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle

norme impugnate.

In ordine alla questione sub b) la parte privata prospetta anche

la possibilità di una interpretazione "adeguatrice" dell'art. 3,

secondo comma, della legge n. 47 del 1983, la quale comprenda nel

campo di applicazione della deroga al divieto del primo comma "coloro

che, come il ricorrente, alla data di entrata in vigore della legge

non avevano avuto la possibilità tecnica di una autorizzazione

dell'INPS per il mancato trasferimento dei contributi".

3. - Si è pure costituito l'INPS chiedendo che le questioni siano

dichiarate infondate.

L'Istituto contesta la pretesa contrarietà dell'art. 3, primo

comma, della legge n. 47 del 1983 agli artt. 35, 36 e 38 Cost.: la

garanzia costituzionale della tutela previdenziale è adeguatamente

adempiuta dall'assicurazione obbligatoria, tanto più dopo la legge 5

marzo 1990, n. 45, che ha concesso ai liberi professionisti la

facoltà di ricongiunzione presso la rispettiva cassa di previdenza

di tutti i periodi di contribuzione precedentemente accreditati

presso forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti o

autonomi. La possibilità di cumulo dell'assicurazione obbligatoria

in qualità di libero professionista con la prosecuzione volontaria

della cessata assicurazione generale presso l'INPS è materia di

scelta discrezionale del legislatore, dipendente da valutazioni che

possono variare nel tempo.

Quanto all'art. 3, secondo comma, l'INPS osserva che esso è una

conseguenza della tendenza del legislatore a evitare una duplice

assicurazione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Lucca ha sollevato questione di legittimità

costituzionale:

a) in riferimento agli artt. 35, 36 e 38 Cost., dell'art. 3,

primo comma, della legge 18 febbraio 1983, n. 47, in quanto esclude

la compatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

con l'iscrizione alle gestioni speciali dell'INPS per i lavoratori

autonomi o alle gestioni previdenziali, comunque denominate, dei

liberi professionisti;

b) in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, secondo comma,

della citata legge n. 47 del 1983, nella parte in cui non prevede

l'inapplicabilità del divieto di cui al comma precedente anche agli

assicurati che alla data di pubblicazione della legge non fossero in

grado di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria a

causa del ritardo frapposto dall'amministrazione competente al

trasferimento dei contributi all'INPS.

2. - Entrambe le questioni sono infondate.

Non possono esse invocate come precedente le sentenze di questa

Corte nn. 35 del 1960 e 243 del 1972. Gli artt. 16 del d.P.R. 26

aprile 1957, n. 818, e 5, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971,

n. 1432, che vietavano il cumulo, in via di prosecuzione volontaria,

dell'assicurazione generale obbligatoria con l'iscrizione ad altre

forme di previdenza, sono stati dichiarati costituzionalmente

illegittimi esclusivamente per violazione dell'art. 76 Cost. Il

"favore verso la libera previdenza del cittadino" è addotto dalle

sentenze citate come principio ostativo a una interpretazione

estensiva della delega legislativa conferita dall'art. 35, lett. b),

n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, non come principio

costituzionale preclusivo del divieto di cumulo.

L'inversione della linea di politica legislativa, decisa su questo

punto dall'art. 3 della legge n. 47 del 1983, rientra pienamente

nella discrezionalità del legislatore, senza alcun limite da parte

dell'art. 38, secondo comma, Cost., e tanto meno da parte degli artt.

35 e 36 Cost.

3. - La questione subordinata sub b) non si giustifica alla

stregua di un'interpretazione corretta della legge.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo - decorrente dal

giorno di pubblicazione della legge (25 febbraio 1983), anziché dal

1 gennaio 1983 secondo la regola generale dell'art. 4 - l'art. 3,

secondo comma, non discrimina gli assicurati in funzione della data

del provvedimento autorizzativo della prosecuzione volontaria, bensì

in funzione della decorrenza dell'autorizzazione, la quale dipende

dalla data di presentazione della domanda all'INPS (art. 7, primo

comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971): la domanda di autorizzazione

deve risultare presentata in tempo utile affinché l'autorizzazione

possa avere decorrenza anteriore al momento di entrata in vigore del

divieto.

Così precisato il significato della norma transitoria, la

tardività, non imputabile all'assicurato, del trasferimento, dal

Ministero del tesoro all'INPS, dei contributi versati alla CPDEL

appare una circostanza irrilevante, trattandosi di un presupposto del

provvedimento autorizzativo - che non può essere concesso se non

dopo che la posizione assicurativa dell'interessato sia stata

ricostituita presso l'INPS - non di un presupposto di ammissibilità

della domanda di autorizzazione. Se, per ipotesi, la domanda fosse

stata presentata tempestivamente (cioè almeno un giorno prima

dell'ultimo sabato antecedente il 25 febbraio 1983), l'Istituto non

potrebbe respingerla adducendo il tardivo trasferimento dei

contributi accreditati all'assicurato presso la CPDEL.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 febbraio 1983, n.

47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria

dell'assicurazioneobbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38

della Costituzione, dal Pretore di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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