Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13

della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento

dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), promossi con quattro

ordinanze del Pretore di Bologna del 30 novembre 1978 nei procedimenti

civili vertenti tra Salvi Ionello, Zavalloni Guido ed altro, Santandrea

Amilcare e Bartoli Silvano contro RAI ed INPS, iscritte ai nn. 116,

117, 118 e 119 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 182 del 1979.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore

Prof. Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Gerardo Piciché per l'INPS e l'avvocato dello Stato

Vito Cavalli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con le quattro ordinanze in epigrafe il Pretore di Bologna ha

sollevato d'ufficio, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 38, secondo

comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13

della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui è scritto che:

"il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la

costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli

stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al

risarcimento del danno". Le quattro ordinanze risultano emesse tutte in

pari data (30 novembre 1978), con identico contenuto ed identica

motivazione - sicché possono riunirsi e decidersi con unica sentenza -

nel corso di altrettanti giudizi, promossi, rispettivamente, da Salvi

Ionello (r.o. 116/1979), da Zavalloni Guido ed altro (r.o. 117/1979),

da Santandrea Amilcare (r.o. 118/1979) e da Bartoli Silvano (r.o.

119/1979) nei confronti della Radio Audizioni Italiana (RAI) e

dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS.). I

ricorrenti, premesso che erano dipendenti della RAI e che questa aveva

omesso di versare i prescritti contributi, avevano convenuto in

giudizio l'ente radio televisivo, chiedendo all'adito Pretore, fra

l'altro, che questo fosse condannato a pagare all'INPS, a mente

dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, l'importo corrispondente

all'ammontare della riserva matematica necessaria a costituire a favore

dei ricorrenti la prevista rendita vitalizia per periodi relativi alle

asserite omissioni contributive. La RAI, costituitasi in giudizio,

eccepiva che la norma citata non offre spazio per una condanna diretta

del datore di lavoro ad accendere la richiesta rendita vitalizia, in

quanto prevede solo la facoltà, non già l'obbligo, per il datore di

lavoro, di avvalersi dell'istituto, al quale può in via alternativa

ricorrere il lavoratore. Da parte sua, l'INPS contesta

l'interpretazione che nell'ordinanza viene data alla norma e richiama

all'uopo la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Considerato in diritto :

L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 dispone,

rispettivamente, nel primo e nel quinto comma, che il datore di lavoro,

qualora "abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione

obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più

versarli per sopravvenuta prescrizione" può chiedere all'INPS di

costituire" una rendita vitalizia" a favore del lavoratore, e che il

lavoratore "può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro", ove

questi non abbia provveduto alla costituzione della rendita, "salvo il

diritto al risarcimento del danno". Ora - osserva il giudice a quo -

"la soluzione svolta dal legislatore", cioè la possibilità per il

lavoratore di surrogarsi al datore di lavoro inadempiente, "è

gratuitamente pesante" per "la parte economicamente più debole", cioè

per il lavoratore. Questi, infatti, si vedrà costretto a rinunciare al

suo diritto, nel caso in cui non fosse in grado di effettuare i

versamenti, "che sono molto spesso onerosi" e, nell'eventualità che li

anticipi, potrà "agire solo successivamente in via di risarcimento

danni", sicché "deve iniquamente accollarsi le conseguenze

pregiudizievoli dell'omissione contributiva: che non dovrebbero mai, e

comunque, neppure in via alternativa, essergli imputate, interessando

le stesse un preciso obbligo del datore di lavoro".

Nonostante che l'ordinanza presenti qualche oscurità - oscillando

la prospettazione tra la doglianza che il lavoratore deve anticipare i

versamenti e quella che" una carente contribuzione" inciderebbe"

apprezzabilmente su una differente quantificazione retributiva", la

quale ne inficierebbe "la tipica struttura previdenziale" - la

denunciata illegittimità costituzionale sembra farsi consistere nel

rilievo che al lavoratore non sarebbe dato altro rimedio, che di

chiedere il risarcimento del danno per i contributi versati in

sostituzione del datore di lavoro. Senonché risulta di opposto avviso

la giurisprudenza, ormai consolidata, della Corte di Cassazione, la

quale, non si presta alle censure di illegittimità costituzionale di

cui alle ordinanze in epigrafe, avendo statuito, infatti - come osserva

l'istituto previdenziale e contrariamente a quanto sembra ritenere il

Pretore di Bologna - che ben può il lavoratore ottenere la condanna

del datore di lavoro al pagamento della somma necessaria alla

costituzione della rendita vitalizia. La questione deve pertanto

dichiararsi infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi in epigrafe:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962,

n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti), sollevata dal Pretore di Bologna, in riferimento agli

artt. 3, 35, 36 e 38 Cost., con quattro ordinanze emesse tutte il 30

novembre 1978 (r.o. nn. 116, 117, 118 e 119/1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:27 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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