Corte costituzionale

Sentenza n. 269/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/06/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-sexieslegge 312/1985

usata come parametro

citata

  • art. 82d.P.R. 616/1977

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies

aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse

ambientale), dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno

1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone

di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82

del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616),

promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1992 dal pretore di

Sondrio - sezione distaccata di Morbegno - nel procedimento penale a

carico di Giampaolo Pozzoli, iscritta al n. 49 del registro ordinanze

1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8,

prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 aprile 1993 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 17 settembre 1992 il pretore di Sondrio -

sezione distaccata di Morbegno - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al d.-l. 27

giugno 1985, n. 312 dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431

il quale punisce ogni violazione delle disposizioni contenute nel

medesimo provvedimento con le sanzioni previste dall'art. 20 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Tale trattamento punitivo rivestirebbe un sicuro carattere di

irragionevolezza, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, per

due ordini di ragioni.

Anzitutto, il reato previsto dalla norma impugnata sussiste per il

solo fatto che siano stati compiuti interventi edilizi senza la previa autorizzazione paesistica. Di conseguenza viene punito con le

stesse severe sanzioni anche il fatto che non lede più alcun

interesse sostanziale, essendo in seguito intervenuta - come nel caso

all'esame del giudice a quo - l'autorizzazione concessa dall'ufficio

beni ambientali della regione.

In secondo luogo, l'irragionevolezza risulterebbe comparativamente

accentuata dal fatto che, mentre per gli interventi edilizi di cui

all'art. 20, lettera c), della legge n. 47 del 1985 la concessione in

sanatoria estingue il reato, ciò non avviene per la violazione

dell'art. 1-sexies.

Sarebbe quindi violato l'art. 3 della Costituzione, per

irragionevole disparità di trattamento.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura richiama la sentenza di questa Corte n. 67 del 1992,

con cui è già stata dichiarata infondata la questione di

costituzionalità sollevata con riferimento al trattamento

sanzionatorio previsto dall'art. 1-sexies.

Con riguardo specifico al profilo sollevato dal giudice

remittente, l'Avvocatura osserva che la irrilevanza della sanatoria

ai fini della punibilità appare adeguatamente giustificata nel

contesto del differenziato trattamento urbanistico, in ragione

dell'importanza primaria del valore ambientale presidiato dalla norma

e della circostanza che nella materia urbanistica la sanatoria

interviene in base ad una ricognizione ex post della originaria

conformità dell'opera abusivamente realizzata agli strumenti

urbanistici vigenti, mentre in materia paesistica difetta un tale

parametro. Considerato in diritto

1. - L'art. 1-sexies aggiunto al d.-l. 27 giugno 1985, n. 312

dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 viene impugnato per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

irragionevolezza, con riguardo al trattamento punitivo che deriva dal

rinvio fatto dalla norma alle sanzioni previste dall'art. 20 della

legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Per effetto di tale disciplina, si osserva, viene punito con severe sanzioni anche il fatto che non lede più alcun interesse

sostanziale, per essere intervenuta l'autorizzazione paesistica.

In secondo luogo, mentre per le violazioni edilizie di cui

all'art. 20, lett. c), della legge n. 47 del 1985 la concessione in

sanatoria estingue il reato, ciò non è previsto per la violazione

dell'art. 1-sexies.

In relazione ad entrambi i profili considerati la questione va

dichiarata infondata.

2. - Con riguardo alla censura relativa al sussistere del reato,

pur in presenza dell'autorizzazione in sanatoria successivamente

concessa, va richiamato quanto si è già statuito con sentenza n. 67

del 1992.

La Corte ha infatti affermato che la legge ha introdotto vincoli

paesaggistici generalizzati, la cui ratio sta nella valutazione che

l'integrità ambientale è un bene unitario, il quale può risultare

compromesso anche da interventi minori. "Non può quindi ritenersi

irrazionale - statuisce la sentenza - che vengano sottoposte a

sanzione penale tutte le modifiche e alterazioni attuate mediante

opere non autorizzate, indipendentemente dalla presenza e dalla

entità di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso

specifico. Infatti, come viene affermato dalla giurisprudenza

ordinaria di legittimità, il reato previsto dall'art. 1-sexies ha

carattere formale e di pericolo, proprio perché il vincolo posto su

certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al

suo governo".

Tali valutazioni, che hanno indotto alla dichiarazione di

infondatezza della questione relativa alla applicabilità delle

sanzioni al compimento di qualsiasi opera non autorizzata in area

sottoposta a vincolo, giustificano altresì la dichiarazione di

infondatezza della questione relativa alla sottoposizione a sanzione

penale di opere non autorizzate al tempo dell'esecuzione, pur se

successivamente autorizzate in sanatoria.

3. - Il pretore di Sondrio trae ulteriore motivo di

irragionevolezza della norma impugnata dal raffronto con la

disciplina prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

per le violazioni alle norme edilizie.

Rileva infatti che in relazione a queste ultime violazioni la

successiva concessione in sanatoria estingue il reato, mentre ciò

non è previsto per le opere eseguite in violazione dei vincoli

paesaggistici.

Per contro, la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto

dei due complessi normativi non consente di porre utilmente a

raffronto singole previsioni contenute negli stessi. Tanto più che,

come si è già affermato proprio con riferimento all'art. 1-sexies

(sentenza n. 122 del 1993), l'accentuata severità di trattamento che

può risultare dalla norma "trova giustificazione nella entità

sociale dei beni protetti e nel carattere generale, immediato e

interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare, di fronte

alla urgente necessità di comprimere comportamenti tali da produrre

all'integrità ambientale danni gravi e talvolta irreparabili".

4. - La già richiamata sentenza n. 122 del 1993 precisa anche che

la statuizione resa sull'art. 1-sexies "si fonda sui poteri

attribuiti a questa Corte, cui spetta non già valutare nel merito le

scelte fatte dal legislatore per la disciplina della repressione

penale, ma considerare le medesime sotto il profilo della

ragionevolezza".

Nell'esercizio di questo potere la Corte ha già pronunciato

ripetute dichiarazioni di infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale sollevate con riguardo all'art. 1-sexies

(sentenze nn. 122 del 1993; n. 67 del 1992; ordinanza n. 431 del

1991). Essa peraltro non ha mancato di precisare di riconoscere

congruità e ragionevolezza alla disciplina anche in relazione al suo

palese carattere interinale.

Non può negarsi infatti che l'applicazione della normativa sulla

protezione ambientale abbia posto in evidenza alcuni problemi,

segnalando in particolare l'opportunità di definire le previsioni

sanzionatorie in modo che consentano di discriminare meglio il

trattamento punitivo in relazione alla effettiva gravità dei fatti.

È dunque auspicabile che, tenuto conto dell'ormai prolungata

vigenza della disciplina, il legislatore provveda ad un adeguato

riesame della stessa alla luce delle questioni che via via si sono

andate ponendo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312

(Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale), dalla legge di conversione

8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti

per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Sondrio - sezione

distaccata di Morbegno - con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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