Corte costituzionale

Sentenza n. 267/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- bis

del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge

11 novembre 1983, n. 638 ("misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per taluni settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini") promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1991 dal Pretore di Alessandria nel procedimento penale a carico di Maldini

Rodolfo iscritta al n. 751 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Alessandria, nel corso del procedimento penale a

carico di Maldini Rodolfo, imputato del reato previsto dall'art. 2

del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11

novembre 1983 n. 638, per aver omesso di versare le ritenute

previdenziali ed assistenziali operate quale datore di lavoro sulle

retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha sollevato con ordinanza

del 23 ottobre 1991 questione di legittimità costituzionale in via

incidentale del citato art. 2, comma 1- bis, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 27 Cost.

Premette il giudice rimettente che l'imputato - essendo stato

dichiarato fallito prima della scadenza del termine di grazia di sei

mesi, previsto dalla norma impugnata per effettuare il tardivo

versamento delle ritenute omesse con conseguente effetto estintivo

del reato - si vede precluso tale beneficio, versando egli nella

condizione di non poter più effettuare il pagamento delle somme

dovute; né il competente organo fallimentare potrebbe autorizzare

tale pagamento per essere irrilevante, per la massa dei crediti

ammessi, che il fallito eviti le sanzioni penali. In tal modo -

ritiene il giudice rimettente - la posizione del fallito risulta

ingiustamente discriminata, dipendendo la responsabilità penale dal

momento in cui viene dichiarato il fallimento, in quanto il beneficio

del termine di grazia può essere fruito, o meno, secondo che la

dichiarazione di fallimento intervenga prima o dopo il suo decorso.

Altresì - ad avviso del giudice rimettente - risulta compresso il

diritto di difesa del fallito (art. 24 Cost.), nonché leso il

principio della personalità della responsabilità penale (art. 27

Cost.), in ragione dell'impossibilità, indipendente dalla sua

volontà, di porre in essere il comportamento avente effetti

estintivi del reato.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale di Stato, sostenendo

la non fondatezza della questione non essendovi violazione del

principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., ma unicamente disparità di

mero fatto conseguente ad accadimenti accidentali o casuali o a fatti

contingenti; né l'impossibilità di giovarsi del termine di grazia

comprime l'esplicazione del diritto di difesa dell'imputato, che

invece rimane piena, né implica l'esistenza di una responsabilità

penale obiettiva, atteso che il pagamento in questione rileva

unicamente al fine di conseguire gli effetti meramente estintivi di

un reato già consumato. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale, in riferimento agli art. 3, 24 e 27 Cost., dell'art.

2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463,

convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638 (misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica), come modificato dal d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito

in legge 7 dicembre 1989 n. 389 (disposizioni urgenti in materia di

evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei

patronati), nella parte in cui non contempla che il decorso del

termine di grazia (da tale norma previsto per effettuare tardivamente

il versamento delle ritenute contributive ed estinguere il reato) sia

sospeso (unitamente al decorso del termine di prescrizione del reato)

dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento

e fino alla conclusione della procedura fallimentare o

all'approvazione dei piani di ripartizione dell'attivo fallimentare.

La norma impugnata prevede l'estinzione del reato ove il

versamento delle ritenute venga effettuato entro sei mesi dalla

scadenza della data stabilita per lo stesso e, comunque, ove sia

fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le

formalità di apertura del dibattimento stesso. Di tale speciale

causa di estinzione del reato non può giovarsi l'imputato che, dopo

il compimento della condotta omissiva penalmente rilevante, sia

dichiarato fallito con contestuale perdita della disponibilità del

suo patrimonio e conseguente impossibilità di effettuare il

pagamento tardivo contemplato dalla norma censurata.

2. - La questione di costituzionalità è inammissibile.

Questa Corte nella sentenza n. 32 del 1992 ha già ritenuto

l'inammissibilità (e successivamente, con ordinanze n. 172 e n. 240

del 1992, la manifesta inammissibilità) - in riferimento agli artt.

3 e 24 Cost. - di analoga questione avente ad oggetto la legittimità

costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 386

(recante la nuova disciplina del reato di emissione di assegno

bancario senza provvista) nella parte in cui non prevede che il

termine, entro il quale il tardivo pagamento degli assegni e degli

accessori comporta l'improcedibilità dell'azione penale per il reato

suddetto, decorra - in caso di intervenuta dichiarazione di

fallimento dell'imputato - dal momento di chiusura della procedura.

Anche nella fattispecie in esame sussiste la medesima ragione di

inammissibilità della questione di costituzionalità perché essa

attiene all'area delle scelte discrezionali del legislatore; infatti

la soluzione in via additiva proposta dal giudice rimettente non si

presenta come l'unica costituzionalmente obbligata, ma è soltanto

una delle possibili, essendo ipotizzabile "un intervento nella

disciplina stessa della procedura fallimentare, che, in una visione

più organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze

penalistiche della dichiarazione di fallimento" (sent. n. 32/92

cit.).

Né ad esito diverso può condurre la valutazione della questione

di costituzionalità sotto il profilo, ulteriormente invocato dal

giudice rimettente, della personalità della responsabilità penale

(art. 27, primo comma, Cost.) atteso che la condotta penalmente

rilevante risulta pienamente realizzata quando l'imputato è ancora

in bonis.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 1- bis del decreto legge 12 settembre 1983, n.

463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (misure urgenti

in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della

spesa pubblica, disposizioni per taluni settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), come modificato dal

decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre

1989, n. 389 (disposizioni urgenti in materia di evasione

contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi

contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, sollevata dal

pretore di Alessandria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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