Corte costituzionale

Sentenza n. 266/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/09/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione

delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e

altre disposizioni in materia tributaria) promosso con ordinanza emessa

il 7 ottobre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di

Bergamo sul ricorso proposto da Gualandris Giovanni iscritta al n. 48

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 94 del 1978;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento - promosso da Gualandris Giovanni al

fine di ottenere la nuova liquidazione dell'imposta IRPEF sui redditi

dell'anno 1974 con l'imputazione del reddito dei figli minori ai due

genitori in parti eguali - la Commissione tributaria di primo grado di

Bergamo, con ordinanza 7 ottobre 1977, ha sollevato, di ufficio, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 novembre 1976, n. 751,

nella parte in cui subordina la imputabilità dei redditi dei figli

minori per metà a ciascuno dei genitori alla condizione che entrambi i

genitori possiedano redditi tassabili.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del

5 aprile 1978.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto

depositato il 24 aprile 1978, chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

La Commissione tributaria di primo grado di Bergamo ha

sollevato, di ufficio - in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3

legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la determinazione e

riscossione delle imposte dirette sui redditi dei coniugi per gli anni

1974 e precedenti ed altre disposizioni in materia tributaria) nella

parte in cui subordina l'imputabilità dei redditi dei figli minori per

metà a ciascuno dei genitori a condizione che i genitori siano

entrambi titolari di reddito proprio. Tale norma, ad avviso del giudice

"a quo", sarebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di

proporzionalità della imposizione alla capacità contributiva, sanciti

dai citati artt. 3 e 53 della Costituzione, perché, nei casi in cui,

come nella specie, sussistono redditi imponibili di un solo genitore e

del figlio, il genitore è sottoposto al cumulo dei due redditi, con la

conseguente applicazione della maggior aliquota corrispondente a tale

cumulo, mentre nelle altre famiglie, nelle quali anche la moglie ha un

reddito, sia pure minimo, i redditi dei figli si cumulano per metà con

il reddito di ciascuno dei genitori, che viene, quindi, assoggettato ad

una inferiore aliquota di imposta.

La questione non è fondata.

La legge 12 novembre 1976, n. 751 - come è precisato nella

relazione ministeriale al relativo disegno di legge - è diretta a

regolare, con la necessaria urgenza, gli effetti della sentenza 15

luglio 1976, n. 179, con la quale questa Corte ha dichiarato

illegittime alcune norme del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; della

legge 9 ottobre 1971, n. 825; dei decreti presidenziali 26 ottobre

1972, n. 636, e 29 settembre 1973, n. 597 e n. 600, nella parte in

cui, ai fini dell'applicazione della imposta complementare e della

imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedevano il concorso dei

redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata, con

quelli del marito e l'imputazione del reddito complessivo a

quest'ultimo, quale unico soggetto passivo di imposta, ponendo a carico

del medesimo tutti gli obblighi ed oneri conseguenti.

La legge in esame - avente carattere temporaneo perché

concernente solo le imposte per l'anno 1974 e quelle precedenti -

contiene, quindi, la disciplina dei rapporti tributari dei quali

ciascuno dei coniugi è soggetto in quanto titolare di reddito proprio.

La citata sentenza (n. 179/1976) di questa Corte non ha messo in

discussione l'imputazione del reddito dei figli minori al reddito del

solo padre, prevista dall'art. 4, lett. b, d.P.R. 29 settembre 1973, n.

597. Tuttavia il legislatore - come è precisato nella menzionata

relazione ministeriale - tenuto anche conto della nuova disciplina dei

rapporti familiari, ha introdotto nell'art. 3, comma primo, della

stessa legge n. 751 del 1976, la norma, ora impugnata, la quale

prescrive che i redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si

imputano, in parti uguali, al reddito complessivo di ciascuno dei

coniugi.

Tale scelta del legislatore non è censurabile in sede di

legittimità costituzionale perché trova razionale giustificazione nel

proposito di non conferire soggettività tributaria al coniuge privo di

reddito solo per effetto della sussistenza di reddito proprio dei figli

minori.

Come questa Corte ha già affermato con la menzionata sentenza n.

179 del 1976 e ribadito con la sentenza n. 76 del 1983, è il

legislatore che deve apprestare adeguati sistemi ai possibili effetti

distorsivi del sistema di tassazione separata del reddito dei coniugi,

operando le più convenienti scelte normative nell'ambito del suo

potere discrezionale, il cui esercizio si sottrae al sindacato di

legittimità costituzionale tutte le volte che non sconfini

nell'irrazionalità o nell'arbitrio. In tal senso è già intervenuta

la legge 13 aprile 1977, n. 114 (modificazioni alla disciplina del

reddito delle persone fisiche) peraltro non applicabile alla

fattispecie in esame perché la relativa normativa disciplina la

dichiarazione dei redditi dopo tale data: la quale, tra l'altro, con

l'art. 4 ha sostituito la norma contenuta nella lettera b) dell'art. 4

menzionato d.P.R. n. 597 del 1973 e stabilito che i redditi dei figli

minori sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei

coniugi, senza richiedere la titolarità di redditi propri da parte di

ognuno di essi.

Ma ciò non toglie che la scelta operata dal legislatore, con la

norma impugnata, nell'esercizio del suo potere discrezionale al fine di

dettare la più immediata disciplina dei rapporti tributari dopo la

sentenza n. 179 del 1976 di questa Corte, sia sorretta da razionali

giustificazioni: il che esclude la sussistenza delle denunciate

violazioni degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 legge 12 novembre 1976, n. 751 (norme per la

determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per

gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria)

proposta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo, con la

ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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