Corte costituzionale

Sentenza n. 262/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 1991

dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Doria

Donatella, iscritta al n. 78 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 7 gennaio 1991 il Tribunale di Milano ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,

una questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la ivi

contemplata cessazione dell'efficacia della misura cautelare disposta

dal giudice dichiaratosi incompetente, ove quello competente non

provveda "a norma degli articoli 292, 317 e 321" "entro venti giorni

dalla ordinanza di trasmissione degli atti", non si applichi anche

nel caso di trasmissione degli atti disposta dal pubblico ministero

ai sensi dell'art. 54 stesso codice.

Nel caso di specie - premette il Tribunale rimettente - la misura

cautelare della custodia in carcere era stata disposta il 14 luglio

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Genova, che aveva poi emesso altri provvedimenti, tra l'altro

respingendo, il 21 settembre dello stesso anno, la richiesta di

revoca della predetta misura. Il 3 ottobre successivo, gli atti erano

stati trasmessi dal locale pubblico ministero a quello presso il

Tribunale di Milano, ritenutosi competente per connessione, e riuniti

ad altro procedimento già ivi pendente. Il Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Milano aveva rigettato, il 9

novembre, un'istanza di revoca della misura cautelare e poi, il 1°

dicembre, un'istanza di scarcerazione con cui si invocava

l'applicazione dell'impugnato art. 27 per non avere detto giudice

provveduto ai sensi dell'art. 292 entro venti giorni dalla

trasmissione degli atti.

Decidendo sull'appello proposto ai sensi dell'art. 310 avverso

quest'ultima ordinanza, il Tribunale rimettente

condivide innanzitutto - anche sulla scorta di una pronuncia della

Corte di cassazione (sez. V, 27 giugno 1990, n. 2700) -

l'interpretazione adottata nel provvedimento impugnato secondo cui la

cessazione dell'efficacia della misura prevista dall'art. 27 concerne

il solo caso di pronuncia "giurisdizionale" declinatoria di

competenza emessa dal giudice che ha disposto le misure cautelari, e

non anche quello di trasmissione degli atti, nella fase delle

indagini preliminari, da parte del pubblico ministero procedente a

quello presso il giudice competente (art. 42), trattandosi di

provvedimento emesso da organo sfornito di poteri giurisdizionali e

parte del processo.

Ritiene, poi, che l'ipotesi, prevista dall'art. 27, di

incompetenza dichiarata "successivamente" all'emissione della misura

cautelare si riferisca solo a quella pronunciata nell'udienza

preliminare, dato che, ai sensi dell'art. 22, secondo comma,

l'incompetenza dichiarata nel corso delle indagini preliminari ha

effetto solo ai fini del provvedimento richiesto al giudice di dette

indagini e non pregiudica - come precisato nella Relazione al

progetto definitivo - né una diversa valutazione di costui ove ne

venga successivamente richiesto l'intervento, né l'eventuale

prosecuzione delle indagini da parte del pubblico ministero: con la

conseguenza, nel caso di specie, che la trasmissione degli atti non

poteva trovar ostacolo nella declaratoria di competenza implicita nei

provvedimenti assunti dal Giudice delle indagini preliminari presso

il Tribunale di Genova successivamente all'adozione della misura

cautelare.

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che la norma di cui

all'art. 27 - ispirata al principio di conservazione degli atti e

concernente tutte le categorie di incompetenza - mira non a

consentire una rivalutazione sull'opportunità di applicazione di

quella od altra misura - secondo la previsione di cui all'art. 299 -

ma a garantire all'indagato che il giudizio sulla sussistenza delle

condizioni che legittimano la misura cautelare venga nuovamente

espresso dal giudice competente, che è il giudice naturale

precostituito per legge.

La mancata previsione della stessa garanzia nel caso di

trasmissione degli atti ex art. 54 viola, secondo il giudice a quo,

gli artt. 3 e 25 della Costituzione. Né a ciò potrebbe supplirsi

con la richiesta di riesame da parte dell'indagato, sia perché il

giudice delle indagini preliminari presso il pubblico ministero

ricevente potrebbe declinare la propria competenza, sia perché il

rivolgersi, in tal caso, a quello che ha emesso la misura cautelare

potrebbe dar luogo a provvedimenti confliggenti (ad es., revoca della

misura da parte di quest'ultimo e applicazione di una più

afflittiva, su richiesta del pubblico ministero, da parte del primo).

Sarebbe violata, inoltre, la garanzia di difesa di cui all'art. 24

Cost., dato che sarebbe pregiudicato "il diritto dell'indagato ad

esercitare il diritto attribuitogli dall'art. 299, III comma,

C.P.P.".

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deduce innanzitutto

l'inammissibilità della questione, dato che nella specie il giudice

per le indagini preliminari presso il cui ufficio è il pubblico

ministero ricevente ha già provveduto, il 9 novembre 1990, sulla

richiesta di revoca della misura cautelare.

La questione sarebbe comunque infondata. La declaratoria di

incompetenza "successiva" prevista dall'art. 27, presupponendo un

nuovo intervento del giudice per le indagini preliminari dopo

l'adozione della misura cautelare, è infatti solo eventuale,

sicché, ove tale ipotesi non si verifichi, il giudice investito dopo

la trasmissione degli atti ex art. 54 verrebbe a pronunciarsi sulla

libertà dell'indagato ai sensi dell'art. 299 "esattamente come

dovrebbe fare a seguito della declaratoria di incompetenza a norma

dell'art. 27".

Il controllo da questa previsto, secondo l'Avvocatura, trova

ragione "nella necessità di impedire che la declaratoria

giurisdizionale di incompetenza resti priva di immediata 'verifica'

da parte di un altro giudice, che potrebbe a sua volta ritenersi

incompetente. Laddove, invece, questa necessità non sussiste se

l'indagine si caratterizza per l'assenza di interventi

giurisdizionali successivi a quelli dell'emissione della misura

cautelare e quindi, per una sorta di fluida 'competenza a

investigare' che è tipica del nuovo sistema processuale nella parte

che attiene all'attività degli uffici requirenti". Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano

dubita che contrasti con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione

l'art. 27 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la

cessazione d'efficacia delle misure cautelari disposte dal giudice

dichiaratosi incompetente, nel caso in cui sulla misura non provveda

il giudice competente entro venti giorni dall'ordinanza di

trasmissione degli atti, si applichi anche al caso in cui senza una

declaratoria giudiziale di incompetenza gli atti vengano trasmessi,

ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen., dal pubblico ministero

procedente a quello presso il giudice ritenuto competente. A suo

avviso, infatti, la garanzia di una verifica da parte del giudice

competente della sussistenza delle condizioni legittimanti la misura

dovrebbe valere anche in tal caso, e in mancanza sarebbero violati il

principio di uguaglianza, il diritto di difesa dell'indagato ed il

principio del giudice naturale.

2. - L'Avvocatura dello Stato ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità della questione, rilevando che nel caso oggetto

del giudizio principale il giudice per le indagini preliminari presso

il cui ufficio è il pubblico ministero che ricevette gli atti

trasmessi ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen. provvide in effetti

in ordine alla misura cautelare, pronunciandosi su un'istanza di

revoca di questa. Ma l'eccezione non può essere accolta, dato che

tale pronuncia risulta essere intervenuta oltre il ventesimo giorno

dalla trasmissione degli atti.

3. - Nel merito, la questione non è fondata, in quanto con essa

si pretende di rendere omogenea la disciplina di due situazioni che,

nella logica del nuovo modello processuale, sono affatto diverse.

L'art. 27, invero, da un lato consente, a salvaguardia delle

esigenze cautelari, che una misura finalizzata ad esse sia disposta

da un giudice che si ritenga incompetente; dall'altro, però, impone

- tanto nel caso che l'incompetenza sia dichiarata contestualmente,

quanto in quello in cui essa sia riconosciuta successivamente, e

cioè in occasione di altro provvedimento richiesto al medesimo

giudice - che intervenga in tempi brevi (entro venti giorni dalla

trasmissione degli atti) una nuova ed autonoma valutazione e

decisione da parte del giudice competente, in mancanza della quale

quella interinalmente adottata dal primo giudice è destinata a

perdere la propria provvisoria efficacia.

Presupposto per l'applicazione di tale disciplina è, dunque, una

declaratoria giurisdizionale di incompetenza che - pur se non è

irreversibile in quanto è emessa allo stato degli atti e non è

fondata su una completa conoscenza di questi (art. 22, secondo comma)

- rende necessaria una nuova pronuncia sulla misura cautelare da

parte del giudice ritenuto competente e può essere rimossa, in caso

di declinatoria da parte di entrambi i giudici, solo con la procedura

dei conflitti (artt. 28 ss.).

L'art. 54, invece, concerne i rapporti tra diversi uffici del

pubblico ministero, che il nuovo codice disciplina secondo criteri

diversi da quelli che regolano la materia della competenza-incompetenza tra giudici.

Data la natura di parte sia pure pubblica, del pubblico ministero

e la circostanza che le ipotesi ricostruttive dei fatti sono, nelle

indagini preliminari, suscettibili di modificazioni idonee ad

influire sulla titolarità di queste, si è privilegiata l'esigenza

di efficacia e tempestività della funzione investigativa e si sono

perciò adottati criteri di elasticità nella definizione dei

rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero, evitando una

netta e rigorosa separazione dei rispettivi poteri (cfr. Relazione al

progetto preliminare, p. 24). Così si è, da un lato, omesso di

apprestare rimedi per imporre al pubblico ministero non legittimato

la trasmissione degli atti a quello che sia titolare delle indagini

preliminari alla stregua dei criteri di cui all'art. 51, e consentito

che il pubblico ministero procedente le prosegua nonostante la

declaratoria di incompetenza intervenuta in tale fase da parte del

corrispondente giudice per le indagini preliminari (arg. ex art. 22

cit.); dall'altro, si sono regolati i conflitti negativi tra diversi

uffici del pubblico ministero all'interno della struttura

organizzativa di tale parte, attribuendone la risoluzione al

procuratore generale (art. 54, secondo comma) ed evitando, così, di

demandarla ad un giudice.

Nel contesto di una tale disciplina, perciò, la circostanza che

il pubblico ministero procedente trasmetta gli atti a quello

incardinato presso il giudice che egli ritenga competente (art. 54,

primo comma) non è idonea né a comportare la competenza di

quest'ultimo giudice - che può infatti declinarla ove gli si chieda

un provvedimento -; né ad escludere la competenza del giudice presso

il quale il pubblico ministero trasmittente esercita le funzioni. Di

conseguenza, tale traslazione degli atti non vale ad infirmare la

validità della misura cautelare già disposta da quest'ultimo né ad

attribuirle un'efficacia solo interinale; e non vi è ragione di

ritenere che ad essa debba sovrapporsi un nuovo provvedimento di

altro giudice, mancando in tal caso - diversamente che in quello

contemplato dall'art. 27 - una pronuncia declinatoria di competenza.

Non sono invocabili, pertanto, né l'art. 3, trattandosi di

situazioni diverse, né l'art. 25 Cost., non essendo la traslazione

degli atti attributiva di competenza; e nemmeno può dirsi violato il

diritto di difesa, che ben può essere esercitato chiedendo la revoca

della misura o al giudice presso il cui ufficio è il pubblico

ministero che ha ricevuto gli atti ovvero - qualora egli declini la

propria competenza - allo stesso giudice che l'ha emessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 27 del codice di procedura penale, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di

Milano con ordinanza del 7 gennaio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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