Corte costituzionale

Sentenza n. 262/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/09/1983 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,

n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di

valore degli immobili), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 novembre 1980 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso proposto dalla S.p.a.

Centrale di Costruzioni IM.CO., iscritta al n. 433 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 283 del 14 ottobre 1981;

2) ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Sanremo sul ricorso proposto da Zappa Pietro,

iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa in data 21 aprile 1977 (r.o. n. 586/1982)

nel corso di un giudizio relativo all'applicazione dell'INVIM in

occasione di un acquisto mortis causa, la Commissione tributaria di

primo grado di Sanremo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. n. 643 del 1972 in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost. assumendo che dall'omessa considerazione degli

effetti della svalutazione monetaria nella determinazione della base

imponibile deriverebbe che l'imposta non viene commisurata

all'effettiva capacità contributiva del soggetto passivo e che la

detrazione stabilita nella misura fissa del 4% annuo dall'art. 14 dello

stesso d.P.R. si risolverebbe in una violazione del principio della

parità di trattamento fiscale, giacché potrebbe essere insufficiente

o eccessiva a seconda che la svalutazione monetaria fosse stata

superiore o inferiore a quel tasso.

2. - La Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con

ordinanza del 20 novembre 1980 (r.o. n. 433/1981) denuncia invece in

riferimento agli stessi artt. 3 e 53 Cost., gli artt. 6, n. 4 della

legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo comma, penultimo periodo, del

d.P.R. n. 643 del 1972, "nella parte in cui si stabilisce che per i

trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono

quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati ai fini di

detta imposta".

Premesso che l'art. 6 del citato d.P.R., disciplinando la base

imponibile del tributo, fa riferimento in ogni altro caso ai valori

venali effettivi (quali dichiarati dal contribuente o determinati a

seguito di un eventuale giudizio di congruità formulato

dall'amministrazione finanziaria) sembra alla commissione a quo che non

risponda alla ratio del tributo in esame - quale individuata anche

dalla Corte con sentenza n. 126 del 1979 - che per i trasferimenti

soggetti all'imposta sul valore aggiunto si adottino quali valori di

riferimento i corrispettivi anziché i valori venali. Tale disciplina,

"diversa e più favorevole per una categoria di soggetti rispetto a

quella prevista per tutti gli altri", violerebbe sia il principio di

uguaglianza che quello di cui all'art. 53 Cost.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto nel giudizio promosso dalla

Commissione tributaria di primo grado di Sanremo instando, in via

principale, per la restituzione degli atti al giudice a quo per un

nuovo esame della rilevanza alla luce delle modificazioni normative

intervenute con d.l.12 novembre 1979, n. 571, convertito in legge 12

gennaio 1980, n. 2, applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente

e non ancora definiti, e, in via subordinata, per la dichiarazione di

infondatezza della questione, non essendo state dedotte argomentazioni

ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalla Corte con sentenza n.

126 del 1979. Considerato in diritto :

1. - Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale

sollevata dalla commissione tributaria di primo grado di Sanremo (r.o.

586/1982) nel caso di una contestazione sorta tra quell'ufficio del

registro e tale Zappa Pietro in ordine alla determinazione

dell'incremento di valore di beni caduti in successione, questa Corte

non può non rilevare preliminarmente che l'ordinanza di rimessione,

emessa il 21 aprile 1977, è pervenuta alla Corte il 22 luglio 1982, e

perciò ben oltre cinque anni dopo. A parte ciò, gli atti vanno

restituiti al giudice a quo per il riesame della rilevanza della

questione in relazione allo jus superveniens: la commissione tributaria

di primo grado di Sanremo, infatti, pur denunciando nel dispositivo

esclusivamente l'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in riferimento

agli artt. 53 e 3 Cost., motiva la sua pronuncia con espresso ed

argomentato richiamo all'art. 14 del menzionato decreto presidenziale,

che, già dichiarato illegittimo da questa Corte con la sentenza n. 126

del 1979, è stato soppresso con l'art. 1 del decreto legge 12 novembre

1979, n. 571, convertito nella legge 12 gennaio 1980, n. 2.

2. - Deve, viceversa, dichiararsi non fondata la "questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, n. 4, della legge 9 ottobre

1971, n. 825, e dell'art. 6, secondo comma, penultimo periodo, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui si stabilisce che

per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si

assumono, quali valore finale ed iniziale, i corrispettivi determinati

ai fini di detta imposta, in relazione agli artt. 3 e 53 della

Costituzione", sollevata dalla commissione tributaria di primo grado di

Firenze con ordinanza del 20 novembre 1980 (r.o. 433/1981).

Benché i profili della censura non emergano con tutta nettezza,

sembra tuttavia che la denunziata illegittimità costituzionale

consista nel dato che l'imposta in parola (INVIM) graverebbe sui

trasferimenti soggetti ad IVA meno pesantemente che su quelli soggetti

a registro. Dal "fatto che per i trasferimenti soggetti all'imposta sul

valore aggiunto si adottino quali valori di riferimento i

corrispettivi, anziché i valori venali" deriverebbe l'impossibilità

per l'ufficio di operare su valori diversi da quelli indicati nell'atto

di trasferimento, con conseguente violazione, sia del principio

d'eguaglianza, sia del principio della capacità contributiva, di cui

appunto agli artt. 3 e 53 Cost.

3. - La questione si rivela non fondata.

La disposizione intesa ad evitare, ai fini del calcolo

dell'incremento di valore imponibile (INVIM) - nei casi di

trasferimenti di immobili da parte di entità soggette ad IVA -

un'autonoma procedura di accertamento per la determinazione dei valori

di confronto non è censurabile sotto i denunziati profili di

legittimità costituzionale. Uno degli obiettivi perseguiti dalla

riforma fiscale è stato quello della semplificazione del metodo di

prelievo, in maniera da ridurre il troppo elevato costo del sistema di

riscossione delle imposte. In questa logica va vista l'unificazione

delle procedure di accertamento dei tributi, di cui appositamente è

riservato l'esercizio esclusivamente agli uffici finanziari dello

Stato, ed in cui non può non farsi rientrare la tendenza ad evitare,

in linea di principio, ogni duplicazione di accertamento che non appaia

necessaria, e che pertanto potrebbe conseguire il risultato di

ritardare ingiustificatamente la riscossione, specie tenendo conto

della lentezza e dell'imperfezione funzionale degli uffici fiscali. È

a questo criterio, non privo di giustificazione, che si è ispirato il

legislatore nel dettare sul punto la disciplina in oggetto. Di

conseguenza, non può riconoscersi pregio alla censura, non solo per la

suesposta considerazione, ma anche per il rilievo che essa è rivolta

ad un aspetto squisitamente tecnico, attinente alla realizzazione del

tributo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di

primo grado di Sanremo perché riesamini, alla luce delle modifiche

normative intervenute, la rilevanza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost, con ordinanza del 21

aprile 1977 (R.O. n. 586/1982);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo

comma, penultimo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

commissione tributaria di primo grado di Firenze con ordinanza del 20

novembre 1980 (R.O. n. 433/1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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