Corte costituzionale

Sentenza n. 26/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 14legge 155/1993
  • art. 3legge 243/1993

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, lettera b),

del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la

finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19

luglio 1993, n. 243 e dell'art. 3, primo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri), promossi con ordinanze emesse il 31

marzo 1998 dal pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra

Zeni Mario e l'INAIL, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1998, e il 15 ottobre 1998 dal tribunale di

Lecce nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Giuri Rocco,

iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,

dell'anno 1998;

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 novembre 1999 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Saverio Muccio per l'INAIL e l'avvocato dello

Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso della controversia in materia previdenziale promossa

da Zeni Mario nei confronti dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il pretore di Trento

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., dell'art 14, lettera b), del decreto-legge 22

maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243.

Premette in punto di fatto il giudice a quo che lo Zeni, essendosi

procurato una ferita ad una mano nelle operazioni di rinnovo di un

frutteto dell'azienda agricola di famiglia, ha convenuto in giudizio

l'INAIL onde ottenere le relative prestazioni; l'ente previdenziale,

tuttavia, pur avendo accertato la sussistenza di una riduzione della

capacità lavorativa di entità superiore al minimo indennizzabile,

ha respinto in via amministrativa la domanda, sostenendo che il

ricorrente non rientra nella tutela assicurativa di cui al d.P.R. del

30 giugno 1965, n. 1124.

Ad avviso del rimettente nessun dubbio sussiste sul requisito della

rilevanza, poiché la domanda avanzata giudizialmente dallo Zeni

dovrebbe essere respinta in base alle risultanze di fatto ed alla

norma impugnata. Prima dell'entrata in vigore di quest'ultima,

infatti, i lavoratori autonomi in agricoltura rientravano

nell'assicurazione in oggetto, ai sensi dell'art. 205, lettera b) del

citato d.P.R., a condizione che prestassero il proprio lavoro con

carattere di abitualità, non richiedendosi la prevalenza o

l'esclusività di detto lavoro agricolo. Il requisito

dell'abitualità, secondo la pacifica interpretazione datane dalla

giurisprudenza, andava valutato in rapporto alle esigenze dei fondi

cui si dedicava il lavoratore. Sulla base della norma oggi in esame,

invece, a decorrere dal 1 giugno 1993, i lavoratori autonomi in

agricoltura aventi diritto all'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro debbono essere individuati secondo i criteri di cui alla legge

26 ottobre 1957, n. 1047, ossia con le medesime regole vigenti per

l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia. E

poiché quest'ultima legge viene integrata dagli artt. 2 e 3 della

legge 9 gennaio 1963, n. 9, ne consegue che attualmente il lavoratore

autonomo in agricoltura è tutelato contro gli infortuni sul lavoro a

condizione che si dedichi a tale attività non più in maniera

abituale, bensì in maniera esclusiva o prevalente. Il novum

costituito dalla norma impugnata, dunque, sta nell'aver ristretto il

novero dei lavoratori agricoli aventi diritto alla tutela

assicurativa.

Per ciò che concerne la non manifesta infondatezza, il pretore di

Trento osserva che è incongruo ed irrazionale escludere dalla tutela

contro gli infortuni sul lavoro i lavoratori agricoli che non si

dedicano in modo esclusivo o prevalente a tale attività, perché vi

sono fondi che richiedono una dedizione esclusiva, mentre in altri il

lavoro non può protrarsi più di un certo numero di giornate

all'anno; ne consegue che il parametro dell'abitualità, cui il

sistema si conformava fino all'entrata in vigore della norma in

questione, appare molto più consono alla particolare struttura

dell'attività agricola svolta da lavoratori autonomi.

La norma da scrutinare, invece, finisce con l'ostacolare

irrazionalmente sia il lavoro part-time reso sempre più frequente

dalla crescente meccanizzazione in agricoltura, sia l'attività

svolta nelle zone svantaggiate, dove la scarsa redditività della

terra costringe i lavoratori agricoli a procurarsi un'ulteriore

attività, perdendo con ciò il diritto alla protezione

antinfortunistica. E d'altronde il rimettente rileva che anche

l'esistenza di un secondo lavoro non può giustificare l'eccessivo

rigore della norma impugnata, perché l'infortunio si risolve

comunque in una maggiore difficoltà di svolgimento anche della

diversa occupazione, per cui non viene meno la lamentata lesione

dell'art. 3 della Costituzione.

2. - Si è costituito in giudizio l'INAIL, chiedendo che la

questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Osserva l'ente previdenziale che la norma posta in dubbio dal

pretore di Trento risponde ad un razionale obiettivo di unificazione

di ogni forma di assicurazione obbligatoria dei lavoratori agricoli,

adeguando i requisiti di ammissione alla tutela contro gli infortuni

sul lavoro a quelli previsti per il regime assicurativo gestito

dall'INPS. Tale coordinamento, frutto di una scelta discrezionale del

legislatore certamente in armonia con i principi costituzionali,

risponde poi ad una finalità di ordine economico, poiché la

gestione INAIL relativa ai lavoratori agricoli presenta un bilancio

fortemente passivo. Ne consegue che l'esistenza di alcune differenze

di fatto non può comunque fondare un dubbio di legittimità

costituzionale.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,

comunque, infondata.

La difesa erariale rileva che la proposta questione, la quale

riecheggia quella già decisa dalla Corte con la sentenza n. 179 del

1996, pone un dubbio in termini di razionalità della normativa

impugnata. Tale dubbio, però, non ha ragion d'essere perché in un

regime di automatismo delle prestazioni, come quello vigente, spetta

alla scelta discrezionale del legislatore individuare i requisiti

minimi degli aventi diritto all'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro; né il giudice a quo d'altra parte, individua un tertium

comparationis limitandosi alla mera censura della norma in oggetto.

4. - Nell'ambito di altra controversia di carattere previdenziale

il tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della

stessa norma impugnata dal pretore di Trento e dell'art. 3, primo

comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella

parte in cui dette norme escludono dall'assicurazione i lavoratori

agricoli che sono comunque impegnati nell'attività di lavorazione

dei fondi per meno di 104 giornate all'anno.

Precisa il giudice a quo che nel caso sottoposto al suo giudizio il

lavoratore agricolo ha coltivato un fondo di sua proprietà per il

quale è previsto un impegno lavorativo di 69 giornate annue, nel

contempo maturando altre 51 giornate come bracciante agricolo. Il

tribunale, pertanto, lamenta l'irrazionalità delle norme citate

nella parte in cui non consentono il cumulo tra i due tipi di lavoro,

con ciò privando della copertura assicurativa quei lavoratori che,

pur lavorando in fondi diversi, sono stati comunque impegnati per

più di 104 giornate all'anno.

5. - In tale giudizio si è costituito l'INAIL, con una memoria

identica a quella presentata nell'altro, rassegnando le medesime

conclusioni.

È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con una

memoria di contenuto pressoché identico a quella redatta per l'altro

giudizio, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile

o, comunque, infondata. Osserva la difesa erariale che dall'ordinanza

di rimessione non risultano motivati in maniera sufficientemente

chiara i termini della controversia concreta; il che imporrebbe una

pronuncia di inammissibilità. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Trento dubita che l'art 14, lettera b), del

decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,

nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sia in contrasto con l'art. 3

della Costituzione là dove stabilisce che i lavoratori agricoli di

cui all'art. 205, lettera b) del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 hanno

diritto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro, a decorrere dal 1 giugno 1993, "secondo i criteri e le

modalità previste dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e successive

modificazioni ed integrazioni", ossia a condizione che si dedichino

al lavoro agricolo "in modo esclusivo o almeno prevalente" (secondo

quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9).

Ad avviso del rimettente sarebbe incongruo ed irrazionale escludere

dalla tutela contro gli infortuni i lavoratori agricoli che non si

dedicano in modo esclusivo o prevalente a tale attività, dal momento

che vi sono terreni che richiedono un siffatto impegno, mentre in

altri il lavoro non può durare più di un certo numero di giornate

all'anno; inoltre la norma ostacolerebbe irrazionalmente sia il

lavoro part-time reso sempre più necessario dalla crescente

meccanizzazione in agricoltura, sia l'attività svolta nelle zone

svantaggiate, dove la scarsa redditività della terra costringe i

lavoratori agricoli a procurarsi un'ulteriore attività.

Il tribunale di Lecce deduce che la medesima norma e l'art. 3,

primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 - nella parte in cui

non riconoscono il diritto alle prestazioni per gli infortuni ai

lavoratori agricoli autonomi che, pur coltivando un loro fondo per il

quale occorrono meno di 104 giornate lavorative annue, superino poi

la soglia legale svolgendo altrove anche l'attività di bracciante

agricolo - siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

perché escludono dalle prestazioni rese dall'INAIL i lavoratori che,

cumulando le proprie giornate lavorative in fondi diversi, hanno

integrato la predetta condizione.

2. - Le due questioni, riguardando in buona parte le stesse norme

ed essendo comunque animate da una ratio unitaria, vanno riunite e

decise con la medesima pronuncia.

3. - Oggetto di entrambi gli incidenti di legittimità

costituzionale è un particolare aspetto della previdenza agraria

relativo ad alcuni limiti soggettivi e oggettivi di estensione

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali per i lavoratori agricoli autonomi. Giova premettere al

riguardo che l'art. 205 del d.P.R. n. 1124 del 1965, pur

ricomprendendo in detta assicurazione sia i lavoratori subordinati

che quelli autonomi, mantiene una evidente distinzione tra le due

categorie, tanto da menzionarle separatamente nelle lettere a) e b)

del testo. Inoltre la prima delle due norme oggi impugnate, ossia

l'art 14, lettera b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155,

concerne soltanto i lavoratori agricoli autonomi, categoria che

comprende proprietari, mezzadri, coltivatori diretti, coloni e loro

familiari. Per questo gruppo di lavoratori, tutti caratterizzati

dalla sostanziale assenza di un vincolo di subordinazione, tale norma

prevede il diritto a fruire delle prestazioni assicurative in parola

non più in base al requisito della abitualità nel lavoro agricolo

(come avveniva in precedenza), ma in base al requisito della

esclusività o della prevalenza, con conseguente significativa

restrizione dell'ambito soggettivo della protezione contro gli

infortuni.

4. - La prima ordinanza da esaminare, del pretore di Trento, è

diretta a censurare siffatta restrizione sotto due profili, con

riferimento all'art. 3 della Costituzione: quello di un'intrinseca

irrazionalità e quello di una violazione del principio di

eguaglianza, per il diverso e deteriore trattamento che viene a

realizzarsi in danno dei lavoratori agricoli autonomi che si trovino

nelle situazioni negative in precedenza indicate.

La questione non è fondata.

Secondo quanto già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte,

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur finalizzata

all'obiettivo della pronta liberazione del lavoratore dal bisogno, è

ispirata "piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una

di tipo pienamente solidaristico" (v., più di recente, le sentenze

n. 405 e n. 297 del 1999, nonché la n. 350 del 1997). Non c'è,

dunque, una completa socializzazione del rischio, sicché spetta alla

discrezionale scelta del legislatore, sindacabile da questa Corte

soltanto in caso di patente irrazionalità, l'individuazione delle

categorie di lavoratori alle quali va estesa la tutela assicurativa

in parola e la precisazione dei limiti di operatività di tale

tutela; limitazioni ancor più comprensibili in materia di lavoro

autonomo (v. sentenza n. 158 del 1987), poiché la protezione contro

gli infortuni è sorta avendo come naturali destinatari i lavoratori

subordinati.

Nella questione sollevata dal pretore di Trento il fulcro della

censura risiede nell'avere la legge sostituito, con effetto dal 1

giugno 1993, il criterio dell'esclusività o della prevalenza a

quello dell'abitualità per la copertura dei lavoratori autonomi dal

rischio infortunistico. Tale scelta del legislatore, già scrutinata

solo sotto il profilo della carenza di normativa transitoria

(sentenza n. 179 del 1996), oltre ad essere ragionevole in rapporto

alla peculiarità del lavoro agricolo autonomo ed in vista

dell'armonizzazione tra il sistema assicurativo gestito dall'INAIL e

quello gestito dall'INPS, costituisce legittimo esercizio della

menzionata discrezionalità, traducendosi appunto nell'introduzione

di uno dei possibili limiti all'obbligatorietà di tale

assicurazione. In altri termini è la stessa natura del rapporto

previdenziale con l'INAIL a rendere plausibile che la garanzia

assicurativa operi soltanto in presenza di una soglia minima di

prestazioni lavorative, cui si accompagna il correlativo obbligo di

versamento dei contributi. D'altra parte, per i soggetti estranei a

qualsiasi vincolo di subordinazione la durata dell'attività agricola

oltre un determinato numero di giornate costituisce sicuro indice di

distinzione rispetto ad un impegno meramente occasionale, molto

limitato nel tempo o svolto per i più vari scopi, e quindi è tale

da giustificare l'obbligatorietà di questa assicurazione intesa a

tutelare in materia infortunistica i lavoratori professionali. Né

va trascurato il rilievo che anche per fruire di altri trattamenti

previdenziali (come quello previsto dall'art. 25 della legge 8 agosto

1972, n. 457) il legislatore richiede una soglia minima di durata del

lavoro agricolo.

5. - Sono prive di fondamento anche le censure di violazione del

principio di eguaglianza sollevate dallo stesso pretore di Trento.

Ed infatti, sia che la disparità di trattamento venga individuata

nel confronto tra lavoratori agricoli subordinati e lavoratori

agricoli autonomi, sia ch'essa si identifichi, con maggiore aderenza

al contenuto dell'ordinanza di rimessione, nella presunta indebita

situazione di vantaggio di certi lavoratori autonomi rispetto ad

altri della stessa categoria, il rilievo non può comunque essere

accolto.

Sotto il primo profilo, la già accennata intrinseca diversità tra

lavoratori subordinati ed autonomi non consente di istituire un

raffronto tra le due categorie.

Quanto alla situazione di sfavore nella quale vengono a trovarsi

coloro i quali, per ragioni oggettive, non possono, come altri

lavoratori agricoli autonomi, dedicarsi alla coltivazione del fondo

in maniera esclusiva o prevalente, la Corte osserva che la mancanza

per costoro della copertura assicurativa costituisce, secondo i

precedenti rilievi, non irragionevole esercizio della

discrezionalità di cui il legislatore gode circa i limiti di

obbligatorietà di detta assicurazione, e non viola l'art. 3 della

Costituzione nemmeno sotto il profilo della ingiustificata disparità

di trattamento.

6. - La questione sollevata dal tribunale di Lecce, riguardante un

altro aspetto della questione, è parimenti infondata.

L'ordinanza in esame, impugnando anche l'art. 3 della legge 9

gennaio 1963, n. 9, sottopone allo scrutinio della Corte l'ulteriore

profilo della irrilevanza del cumulo, a fini previdenziali, del

lavoro prestato come bracciante con quello svolto come lavoratore

autonomo; nel giudizio a quo il ricorrente ha dedotto di avere, in

realtà, lavorato per un certo numero di giornate come bracciante,

sicché, sommando queste ultime a quelle svolte come lavoratore

autonomo, egli verrebbe a superare il numero di 104 giornate

richiesto dalla norma in questione come soglia minima per poter

fruire dell'assicurazione INAIL.

Occorre rilevare in proposito che l'interpretazione del tribunale

di Lecce, nonostante l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla

difesa erariale e la diversa lettura della norma data dalla stessa

avvocatura in sede di discussione, appare motivata in modo conciso ma

sufficiente, e, come tale, la questione dev'essere esaminata dalla

Corte. Essa non può tuttavia essere accolta poiché il divieto di

cumulo, lungi dall'essere causa di violazione dei principi dell'art.

3 della Costituzione, costituisce ragionevole e coerente conseguenza

dello specifico sistema normativo.

Il lavoratore agricolo che esercita sia attività di bracciante che

attività autonoma è protetto dall'assicurazione contro gli

infortuni nel tempo di svolgimento della prima attività, mentre

rimane privo di copertura soltanto nel periodo della seconda, ove

esso sia di breve durata. Una simile diversità, tuttavia, non può

essere eliminata da questa Corte, non tanto per il rischio di

ulteriori sperequazioni consequenziali, quanto essenzialmente

perché, come si è detto, ciò rientra nei limiti della

discrezionalità legislativa, e perché eterogenee sono le situazioni

che si vorrebbero cumulare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art 14, lettera b), del

decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza

pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,

n. 243, e dell'art. 3, primo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9

(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle

norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e

mezzadri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dal pretore di Trento e dal tribunale di Lecce con le ordinanze di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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