Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13

della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (disposizioni per il miglioramento

dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 gennaio 1978 dal Pretore di Arezzo nel

procedimento civile vertente tra Narizzano Umberto e l'INPS, iscritta

al n. 149 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 154 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 dal Pretore di Padova nel

procedimento civile vertente tra Vettore Iolanda e l'INPS, iscritta al

n. 989 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 22 ottobre 1980 dal Tribunale di Torino nel

procedimento civile vertente tra INPS e Baudo Maddalena Giuseppina,

iscritta al n. 827 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56 dell'anno 1981;

4) ordinanza emessa il 27 maggio 1981 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Lamarca Salvatore e clinica Pinna

Pintor ed altro, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1981 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno

1982.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Narizzano Umberto

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore

Prof. Giuseppe Ferrari;

uditi l'avv. Gerardo Piciché per l'INPS e l'Avvocato generale

dello Stato Vito Cavalli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un giudizio promosso da tale Narizzano Umberto, che aveva

convenuto in giudizio l'INPS per sentir affermare il suo diritto alla

costituzione della rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto

1962, n. 1338, per il periodo dall'1 settembre 1945 al 31 maggio 1948,

con la conseguente condanna dell'Istituto all'accreditamento della

relativa riserva matematica, il Pretore di Arezzo, rilevato che il

ricorrente non aveva prodotto alcun documento di data certa circa la

durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, della legge n.

1338 del 1962, nella parte in cui non prevede che il lavoratore possa

dimostrare in giudizio con qualsiasi mezzo di prova la durata del

rapporto di lavoro di cui sia certa l'esistenza, nonché l'ammontare

della retribuzione.

L'equiparazione, in ordine alla prova da fornire ai fini della

costituzione della rendita vitalizia, del datore di lavoro e del

lavoratore violerebbe il principio di cui all'art. 3 Cost. poiché non

terrebbe conto della diversità della situazione di fatto nella quale

versa il lavoratore, che non dispone - in quanto per legge tenuti dal

solo datore di lavoro - del libro paga e del libro matricola

debitamente vidimati, unici documenti di data certa utili a provare

l'esistenza e la durata del rapporto, nonché l'ammontare delle

retribuzioni. Il lavoratore, invece, se con il libretto di lavoro o con

attestato dell'ufficio di collocamento (comunque per epoche successive

all'entrata in vigore della norma sul collocamento dei lavoratori)

potrebbe dimostrare l'effettiva sussistenza e la durata del rapporto,

non sarebbe tuttavia mai in grado di provare con documento di data cena

la misura della retribuzione.

La maggiore gravosità dell'onere probatorio di fatto addossato al

lavoratore si risolverebbe altresì nella violazione dell'art. 24

Cost., frapponendo ostacoli pressoché insormontabili all'esercizio da

parte di quest'ultimo del diritto alla costituzione della rendita

vitalizia.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata con ordinanza del 18 ottobre 1979 dal Pretore di Padova che,

nel procedimento vertente tra Vettore Jolanda e l'INPS, ha denunciato

il quarto e il quinto comma dell'art. 13, legge n. 1338 del 1962, in

riferimento agli artt. 24 e 38 Cost., laddove escludono il diritto del

lavoratore o del datore di lavoro di provare con mezzi diversi da prove

documentali di data certa il rapporto di lavoro e la retribuzione.

Premesso che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di

legittimità (Cass., sez. lav., 17 ottobre 1978, n. 4658; Cass., 27

giugno 1973, n. 1858) e di merito, né il datore di lavoro né il

lavoratore possono esercitare la facoltà di cui all'art. 13 legge cit.

se non adducendo prove documentali di data certa, il giudice a quo

prospetta anzitutto il contrasto di siffatta limitazione probatoria con

l'art. 38 (secondo comma) Cost., giacché essa potrebbe comportare

l'esclusione del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia

- migliorativa di quella sociale - benché in realtà obiettivamente

sussistano le condizioni sostanziali per la prosecuzione volontaria

dell'assicurazione obbligatoria. Né, continua l'ordinanza, la

limitazione probatoria posta dalla norma può ritenersi giustificata

dall'esigenza di evitare facili collusioni tra datore di lavoro e

lavoratore, che ben potrebbero precostituire fraudolentemente anche

dichiarazioni documentali di data certa, come per esempio la busta paga

(ma si v. l'art. 2704 c.c.). Neppure potrebbe la limitazione in esame

giustificarsi in considerazione del fatto che l'art. 13 cit. estende i

limiti della tutela previdenziale al caso di "contributi prescritti",

giacché all'impossibilità per l'INPS di procedere al recupero viene

posto rimedio proprio col versamento della c.d. riserva matematica.

L'esclusione di mezzi di prova diversi da quelli previsti porrebbe

poi un ingiustificato limite alla possibilità di ottenere

l'accertamento giudiziale del pregresso rapporto di lavoro, così

ponendosi in contrasto con l'art. 24 Cost.

3. - La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 13 in

relazione al quarto comma dello stesso articolo, viene anche denunziata

- con particolare dovizia di argomentazioni - dal Tribunale di Torino

in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo

comma, 38, secondo e quarto comma, e 3, primo comma, Cost. "nella parte

in cui stabilisce che, ai fini della costituzione della rendita

vitalizia reversibile, è necessario che l'effettiva esistenza e la

durata del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione

corrisposta siano provate mediante documenti di data certa anche quando

la costituzione di tale rendita è chiesta dal lavoratore in sede

giudiziaria e in contraddittorio, oltre che col datore di lavoro, con

l'INPS, anziché consentire che, in tale caso l'accertamento dei

suddetti fatti possa essere effettuato dal giudice mediante

l'utilizzazione di ogni mezzo di prova ammissibile per diritto comune e

specie ai sensi dell'art. 421, secondo comma, c.p.c.".

Decidendo sull'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza

pretorile che aveva dichiarato l'obbligo dell'Istituto di costituire la

rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 a favore

dell'appellata Baudo, il giudice a quo, dopo aver rilevato che il

pretore aveva fondato l'accertamento dell'esistenza e della durata del

rapporto su prove testimoniali e che la misura della retribuzione era

stata calcolata dallo stesso Istituto - su ordine del pretore - alla

stregua delle previsioni dei contratti collettivi dell'epoca,

preliminarmente evidenzia come costituisca costante e consolidato

orientamento giurisprudenziale che la prova di cui all'art. 13 cit.

possa essere data esclusivamente mediante documentazione di data certa

anche quando la costituzione della rendita sia chiesta dal lavoratore

in sede giudiziaria con avvenuta integrazione del contraddittorio nei

confronti dell'INPS. Rileva quindi che se la controversia dovesse

decidersi alla stregua della norma così come costantemente

interpretata, l'appello andrebbe senz'altro accolto.

Quanto all'addotta violazione dell'art. 3 Cost., osserva dunque il

Tribunale di Torino che, oltre all'irragionevole equiparazione delle

posizioni del datore di lavoro e del lavoratore, la norma disciplina

anche ingiustificatamente in modo uguale situazioni profondamente

diverse, quali, da un lato, l'accertamento dell'esistenza e delle

caratteristiche del rapporto di lavoro in sede amministrativa da parte

dello stesso INPS (che non dispone di particolari strumenti tecnici e

giuridici d'accertamento, talché può non apparire irragionevole che

in tale sede la prova possa essere solo quella documentale con data

certa) e, dall'altro, quello effettuato in sede giudiziale dal giudice

che, a parte la adeguata competenza ed esperienza professionale, può

avvalersi di tutti i necessari mezzi di prova ammessi dalla legge;

segnatamente dall'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo

novellato.

In ordine al prospettato contrasto con l'art. 24, primo e secondo

comma, Cost., premesso che il fatto sostanziale da cui deriva il

diritto del lavoratore alla costituzione della rendita vitalizia è

evidentemente l'intervenuta prestazione di opera di lavoro subordinato

senza che il datore di lavoro versasse i prescritti contributi,

costituendo i richiesti documenti di data certa meri mezzi di prova, il

giudice a quo pone in rilievo come il lavoratore si trovi in

grandissima difficoltà nell'offrire tali mezzi di prova considerato:

a) che la legge civile non richiede la forma scritta per il contratto

di lavoro subordinato neppure ad probationem; b) che la legge non

prescrive (cfr. all. A, parte II, n. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.

634) e non ha mai prescritto (cfr. all. D, n. 47 del R.D. 30 dicembre

1923, n. 3269 e success. modificaz.) la registrazione a termine fisso

del contratto di lavoro redatto in forma scritta (tranne che nel caso

"di uso " dello stesso) o la denuncia di quello verbale, onde difetta

l'obbligo di quell'adempimento fiscale da cui origina il primo, il più

importante e il più diffuso modo per conferire data certa ad un

documento; c) che gli altri eventi previsti dall'art. 2704 cod. civ.

come idonei a conferire data certa ad un documento (morte e

impossibilità fisica di sottoscrivere il documento attestante

l'esistenza, la durata, etc. di un rapporto di lavoro) non possono

certo venire presi in considerazione se riferiti al lavoratore, posto

che dopo il loro accadimento il rapporto di lavoro sarebbe naturaliter

interrotto, mentre se riferiti al datore di lavoro, varrebbero solo a

rendere possibile la prova del lavoro prestato in epoca successiva; d)

che di quelli contemplati dall'ultima parte del primo comma dello

stesso articolo gli unici che si attaglierebbero ad una fattispecie di

rapporto di lavoro subordinato sono "l'avvenuta registrazione del

lavoratore sui libri del datore di lavoro che siano obbligatori e

debbano essere e siano stati effettivamente sottoposti a vidimazione

annuale", ovvero "l'avvenuta denuncia del lavoratore agli enti

previdenziali, in quanto dagli stessi registrata o vidimata". Ma è

evidente - continua l'ordinanza - quanto sia puramente scolastica

l'ipotesi che, in tali casi, il datore di lavoro non abbia effettuato i

versamenti previdenziali e che gli Istituti interessati siano rimasti

inattivi per oltre dieci anni (che è il termine di prescrizione) di

fronte ad omissioni di versamenti ad essi in re ipsa noti. Né può

omettersi di considerare che il lavoratore non è mai stato titolare

del diritto di controllare i libri e i registri aziendali al fine di

accertare se il datore di lavoro abbia provveduto a registrarlo ed a

regolarizzare la sua posizione previdenziale; che il libretto di lavoro

- peraltro non obbligatorio ai fini della valida costituzione del

rapporto, né idoneo a conferire data certa alle annotazioni appostevi

dal datore di lavoro - rimane depositato per legge presso il datore di

lavoro nel corso del rapporto (art. 6, legge 10 gennaio 1935, n. 112);

che, infine, solo con legge 30 aprile 1969, n. 153 (art. 38) è stato

previsto che il datore di lavoro consegni ai dipendenti, una volta

all'anno, un estratto conto con l'indicazione della retribuzione

corrisposta nel corso dell'anno precedente e dei versamenti

contributivi effettuati; che, comunque, tale estratto non solo è privo

dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2704 cod. civ., ma neppure di

per sé consente al lavoratore di verificare se i contributi annotati

come versati lo siano stati effettivamente.

Alla luce delle osservazioni che precedono non par dubbio al

Tribunale di Torino che il richiedere che il lavoratore offra la prova

scritta con data certa del rapporto di lavoro, della sua durata e della

relativa retribuzione per poter far valere con successo in sede

giudiziaria il proprio diritto alla costituzione della rendita

vitalizia al fine di rimediare ad omissioni contributive del datore di

lavoro di oltre dieci anni antecedenti (ché proprio questa è la

funzione della norma) costituisca un onere probatorio in pratica

insoddisfabile. Da qui la violazione dell'art. 24, primo e secondo

comma, Cost. e, di riflesso, anche dell'art. 3, primo comma, Cost.,

sotto il profilo della irragionevole diversità di trattamento in

ordine alle modalità stabilite dalla norma in esame e quelle

normalmente prescritte perché il lavoratore possa far valere i propri

diritti anche nei confronti degli istituti previdenziali.

Non solo: la pratica impossibilità di far valere il diritto di cui

all'art. 13 legge cit. nei confronti dell'unico istituto previdenziale

(l'INPS) veramente in grado di rimediare in toto alle omissioni

contributive del datore di lavoro comporta - continua l'ordinanza -

specifica violazione dell'art. 38, secondo e quarto comma, Cost., che

specificamente dispone che alle esigenze del lavoratore per la sua

vecchiaia, invalidità, etc., si provveda mediante organi ed istituti

"predisposti o integrati dallo Stato ". E ciò, evidentemente, in danno

proprio dei lavoratori più deboli che, o per aver lavorato presso

imprese di piccole dimensioni o di scarsa consistenza economica ovvero

per essere stati indotti dal proprio stato di bisogno ad accettare il

lavoro "nero", si trovano sovente addirittura nella assoluta

impossibilità di offrire una prova del tipo di quella richiesta dalla

norma impugnata - con ulteriore violazione dell'art. 3, primo e secondo

comma, Cost. - e vengono quindi esclusi dalla tutela garantita

dall'art. 38 Cost.

Infine sembra al giudice a quo che la norma di cui all'art. 13 cit.

contrasti anche con l'art. 36, primo comma, Cost. (in forza del quale

le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi sono

applicabili ai rapporti di lavoro le cui parti non aderiscono ai

sindacati stipulanti) laddove la documentazione di data certa è

richiesta in ordine alla prova della retribuzione percepita anche se il

lavoratore non assunta che essa sia stata superiore al minimo previsto

dalla contrattazione collettiva, o adduca di non averne percepita

alcuna: in tali ipotesi, in conformità alle previsioni della

legislazione previdenziale in materia di base retributiva imponibile

per i contributi assicurativi, occorrerebbe fare riferimento, anche ai

fini di cui alla norma impugnata, non già alla misura della

retribuzione effettivamente corrisposta bensì a quella minima che il

lavoratore avrebbe avuto diritto di percepire.

4. - L'art. 13 cit., con motivazione analoga - sia pur più

sintetica - a quella del Tribunale di Torino, viene denunciato anche

dal Pretore di Torino, con ordinanza in data 27 maggio 1981, in

riferimento agli art. 3, 24 e 38 Cost., "in quanto limita gli ordinari

mezzi probatori o per lo meno in quanto esclude l'ammissione d'ufficio

di prove ai sensi dell'art. 421" c.p.c. Il pretore, premesso che la

domanda del ricorrente Lamarca Salvatore andrebbe respinta anche se, in

base alle norme ordinarie, i documenti prodotti si sarebbero quanto

meno idonei ad integrare la presunzione di cui all'art. 2729 cod. civ.

e per altro verso più che sufficienti ai fini dell'ammissione di prove

(che parte attrice ha dedotto) per testi ai sensi dell'art. 2724, n. 1,

cod. civ.", rileva in particolare che la limitazione dei mezzi di prova

disposta dalla norma in esame sia del tutto eccezionale rispetto alle

norme che regolano il giudizio civile ordinario e soprattutto a quiete

applicabili al giudizio previdenziale "retto, per il rinvio operato

dall'art. 442 c.p.c., dagli artt. 409 e ss. (nel testo novellato) ivi

compreso quindi l'art. 421, secondo comma, c.p.c." che, secondo la

giurisprudenza della Corte di Cassazione, non ha prodotto l'abrogazione

tacita delle limitazioni poste alla prova dall'art. 13 cit. Afferma poi

che lo scopo, perseguito dalla norma, di evitare collusioni tra ex

datore di lavoro ed ex dipendente, ha prodotto l'ultroneo risultato di

privare di "effettività" il diritto pur in astratto riconosciuto al

lavoratore. Il Pretore di Torino afferma inoltre di non ignorare la

giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'esclusione di un mezzo

probatorio non è illegittima quando sia giustificata dall'esigenza di

salvaguardia di altri diritti o interessi giudicati dal legislatore

degni di protezione sulla base di criteri di reciproco coordinamento;

ma - aggiunge - "nel caso di specie lo stesso legislatore, in un

momento storico successivo, ha modificato i principi che reggono il

giudizio previdenziale, dando il massimo risalto all'attività di

ricerca ufficiosa delle prove fatta dal giudice, come emerge dal nuovo

testo dell'art. 421 c.p.c.", mentre con la norma in esame "si nega o si

limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la

realtà dei fatti ad essa favorevoli se le si nega o le si restringe il

diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà" (cfr.

sent. nn. 53 del 1966, 188 del 1970 e 248 del 1974).

5. - In tutti i giudizi si è costituito l'INPS ed è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Nel giudizio promosso con ordinanza del Pretore di Arezzo s'è

anche costituito Narizzano Umberto che ha in particolare rilevato che

l'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 rappresenti, in attuazione dei

principi costituzionali, la via attraverso la quale lo Stato ha inteso

garantire che i diritti pensionistici dei lavoratori subordinati non

subiscano in alcun caso lesioni per fatti illeciti posti in essere dai

datori di lavoro. Ora - continua la difesa del Narizzano - se l'uguale

gravosità dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore e del

datore di lavoro "poteva considerarsi accettabile in una logica

assicurativa in cui i principi costituzionali non avevano ancora

trovato giusta attuazione e che basava la tutela pensionistica su di

una solidarietà ristretta ai datori e ai prestatori, manteneva fermo

un certo rapporto sinallagmatico tra contributi versati e misura della

pensione e sanciva la prescrizione dei contributi dovuti col decorso di

cinque anni dal giorno in cui quest'ultimi si sarebbero dovuti

versare", così non è più nell'attuale contesto normativo che è

sintomatico del riconoscimento della tutela pensionistica come di una

esigenza politica fondamentale che lo Stato ha l'obbligo di realizzare

nel superiore e generale interesse della collettività organizzata in

Repubblica fondata sul lavoro. Costituiscono inequivoci sintomi di

tale nuovo assetto l'istituzione del fondo sociale a completo carico

dello Stato, l'introduzione del principio di automaticità delle

prestazioni nel limite del termine di prescrizione dei contributi, il

nuovo sistema di calcolo delle pensioni, "non più fondato sull'entità

dei contributi versati, bensì sulla retribuzione pensionabile" ex art.

5, commi primo e sesto, D.P.R. 24 aprile 1968, n. 488, d.m. 5 febbraio

1969 e artt. 26 e 27, comma terzo, legge 3 giugno 1975, n. 160, onde

"la certezza che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di retribuzione

una data smonta di danaro giuoca solo ai fini del calcolo dei periodi

contributivi da riscattare, per cui a questi scopi può anche essere

sufficiente far ricorso, in assenza di una precisa determinazione della

retribuzione percepita, ai trattamenti medi corrisposti, all'epoca

dell'omissione contributiva, ai lavoratori della stessa categoria e

qualifica del prestatore interessato al riscatto dei periodi non

coperti dalla contribuzione previdenziale ".

Viene infine prospettata anche la violazione dell'art. 38, secondo

comma, Cost., impedendo la norma denunziata la realizzazione di

un'"adeguata" tutela pensionistica.

6. - Nei vari atti di costituzione l'INPS, sulla scorta della

premessa che "il legislatore, quando emana una qualche disposizione, si

pone in una posizione teorica che presuppone una posizione giuridica

pregressa di normalità", nega che sussista alcuna violazione dell'art.

3 Cost., sostenendo che datore di lavoro e lavoratore versano in

situazioni di perfetta parità. Se, invero, il primo dovrebbe disporre

dei libri paga e matricola regolarmente vidimati, il secondo dovrebbe

aver conservato le corrispondenti buste o fogli - paga, o ricevute del

datore di lavoro, o note di rimborso, o altri validi equipollenti;

talché, se il lavoratore, per sua negligenza, non abbia mai preteso

siffatta documentazione, ovvero l'abbia smarrita o distrutta, la

disparità di trattamento dipenderebbe da circostanze contingenti di

carattere soggettivo e non già da una previsione normativa.

In ordine all'addotta violazione dell'art. 24 Cost., in alcune

memorie si assume che le limitazioni probatorie poste dalla norma

denunciata concernono solo il procedimento in sede amministrativa, non

applicandosi la disposizione - che fa parte di una legislazione

speciale - oltre i casi e i tempi da essa considerati (art. 14 disp.

sulla legge in generale); talché in sede giudiziaria - come

riconosciuto, si afferma, anche da talune, sporadiche decisioni di

merito (fra le quali Trib. Trieste, 22 gennaio 1977, Cossutta c. INPS)

- non vi sarebbe alcuna eccezione al normale sistema di assunzione

delle prove che il nuovo rito del lavoro (cfr. art. 421 c.p.c.)

contempla. In altre memorie, invece, si sostiene che se la facoltà di

superare una preclusione derivante dalla maturazione di un termine di

decadenza non fosse vincolata ad un dato probatorio documentale e

inconfutabile, sarebbe possibile costituire fraudolentemente posizioni

assicurative indebite connesse a rapporti risalenti a decenni addietro;

e ciò "sarebbe in contrasto col vigente sistema di sicurezza sociale,

nel quale l'art. 13 in questione trova razionale giustificazione, ed il

quale si fonda sulla prevedibilità e la raccolta preventiva dei mezzi

finanziari necessari, giusta disposizione dell'art. 38 Cost., per

assicurare risorse adeguate alle future esigenze di vita dei

lavoratori".

Tali considerazioni verrebbero anche, a parere dell'INPS, ad

escludere il contrasto della norma denunciata con l'art. 38 Cost. che

attiene " all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle

esigenze di vita del lavoratore, piuttosto che alle modalità

necessarie a conseguirli; sicché la Corte costituzionale in numerose

decisioni ha ritenuto legittime le regole con cui, nel rispetto di

altri precetti costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati

diritti oppure di questi viene disciplinato l'esercizio (sent. nn. 10

del 1970, 80 del 1971, 33 del 1974)".

Quanto all'addotta violazione dell'art. 36 Cost., sotto il profilo

prospettato dal Tribunale di Torino, si afferma che mentre ben può

farsi ricorso al contratto collettivo ai fini della determinazione del

parametro retributivo sul quale calcolare l'ammontare della riserva

matematica, quando invece il rapporto di lavoro non sia riferibile ad

alcun contratto collettivo di categoria, appare inevitabile e, quindi,

costituzionalmente legittimo, l'onere della richiesta prova

documentale.

7. - L'Avvocatura generale dello Stato ha svolto in alti di

intervento, argomentazioni analoghe a quelle addotte dall'INPS,

ribadendo in particolare, quanto all'addotta violazione dell'art. 3,

che "dati analoghi a quelli contenuti nelle buste e nei prospetti paga,

sia pure più sintetici, almeno per quanto concerne la retribuzione,

devono essere iscritti nel libretto di lavoro, la cui istituzione

risale alla legge 10 gennaio 1935, n. 112 e la cui funzione è appunto

quella di costituire un documento probante del curriculum lavorativo di

ciascun prestatore di lavoro"; sicché imputet sibi chi non è stato

tanto diligente da chiedere e conservare la documentazione del caso;

quanto al prospettato contrasto della norma impugnata con l'art. 24

Cost. che la disposizione di cui all'art. 131. cit., lungi dal

frapporre ostacoli all'esercizio del diritto riconosciuto al

lavoratore, prevede solo un modesto onere probatorio che si giustifica

in funzione della esigenza di evitare la creazione di situazioni

fittizie a tutela degli oneri rilevantissimi assunti dallo Stato in

materia di previdenza; quanto all'asserita violazione dell'art. 38

Cost. che proprio per la più efficiente tutela del diritto garantito

dalla norma costituzionale "il legislatore si è preoccupato di

ricorrere ad alcune cautele usando della sua discrezionalità in una

maniera che appare del tutto razionale e perciò non tale da meritare

censure"; quanto all'addotto contrasto con l'art. 36 Cost., che il

richiamo non è pertinente, giacché la norma concerne la retribuzione

in costanza di rapporto di lavoro e non determina alcun riflesso circa

i criteri stabiliti dal legislatore per provare un rapporto di lavoro

pregresso.

8. - Narizzano Umberto ha infine ulteriormente illustrato, con

memoria, le argomentazioni già svolte in atto di intervento,

contestando in particolare le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato e

dell'INPS. Considerato in diritto :

1) La questione sottoposta al giudizio di questa Corte è se sia

conforme a Costituzione l'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto

1962, n. 1338, nella parte in cui preclude al lavoratore, secondo la

prevalente interpretazione giurisprudenziale, di provare con mezzi

diversi da documenti di data certa il pregresso rapporto di lavoro, la

sua durata e retribuzione, al fine di ottenere la costituzione di una

rendita vitalizia.

I dubbi sulla legittimità costituzionale dell'indicata norma, già

espressi in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Pretore di Arezzo

(r.o. n. 149/1978), che per primo ha sollevato la questione, e fatti

propri, sia dal Pretore di Padova (r.o. 989/1979), che per suo conto

invoca gli artt. 38 e 24 Cost., sia dal Pretore di Torino (r.o.

599/1981), il quale si richiama anche all'art. 38 Cost., sono con

particolare ampiezza argomentati dal Tribunale di Torino in grado

d'appello (r.o. 827/1980), che agli indicati parametri aggiunge anche

l'art. 36, primo comma, specificando che l'art. 3 Cost. sarebbe

violato, non solo nella prima parte, ma anche nel capoverso, l'art. 24,

sia nel primo, che nel secondo comma, e l'art. 38, tanto nel secondo,

quanto nel quarto comma. Risultando però sostanzialmente identiche, e

la questione sollevata, e la disciplina denunciata, i giudizi di cui

alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti e decisi congiuntamente.

2) La legge in cui è contenuta la norma impugnala ha per oggetto,

come testualmente risulta dal suo titolo, "disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti". Essa

concorre, quindi, a comporre il vigente sistema previdenziale, di cui

giova delineare, sia pur sinteticamente, oltre che i tratti essenziali,

quegli aspetti e relativi svolgimenti, che appaiono utili ai fini

dell'inquadramento della questione nella sua propria cornice normativa

e, quindi, ai fini del decidere.

Nel nostro ordinamento, la tutela previdenziale del prestatore

d'opera si realizza mediante il versamento, a cura del datore di

lavoro, ad apposito ente - Istituto nazionale per la previdenza sociale

(INPS) - di contributi di assicurazione obbligatoria, da cui nasce

l'obbligazione, a carico dell'INPS, di erogare al lavoratore una

pensione. Per quanto concerne i contributi, l'art. 55 del regio

decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (convertito nella legge 6 aprile

1936, n. 1155), come modificato con l'art. 41, primo comma, della

legge 30 aprile 1969, n. 153, stabilisce che essi "si prescrivono col

decorso di dieci anni" e che, ove tale prescrizione si sia verificata,

"non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a

regolarizzazione di contributi arretrati". Consapevole, tuttavia, delle

conseguenze che deriverebbero al lavoratore nell'ipotesi del "datore di

lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione

obbligaloria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più

versarli per sopravvenuta prescrizione" (art. 13, primo comma, l. n.

1338 del 1962), il legislatore ha determinato di porvi rimedio,

disponendo che il datore di lavoro può chiedere all'INPS di costituire

a favore del lavoratore una rendita vitalizia riversibile pari alla

pensione o quota di pensione spettante (art. 13 cit., quarto comma), e

che il "lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro" la

costituzione della suddetta rendita, "può egli stesso sostituirsi al

datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno" (art. 13

cit., quinto comma). Senonché, le due summenzionate norme prescrivono,

rispettivamente, che al suddetto scopo il datore di lavoro è tenuto ad

esibire all'INPS "documenti di data certa", ed il lavoratore è tenuto

a fornire "le prove" del rapporto di lavoro, della sua durata e della

corrispondente retribuzione (oltre che a versare la riserva

matematica). E poiché il quinto comma fa rinvio al quarto, ritengono

anche i giudici a quibus che "le prove" richieste al lavoratore non

possono non consistere nei "documenti di data certa" richiesti al

datore di lavoro.

3) Nasce così il problema della documentazione, in ordine al quale

occorre distinguere - servendo tale distinzione a circoscrivere il

thema decidendum - quattro stagioni normative:

a) la prima è quella anteriore al 1935: il regio decreto 30

dicembre 1923, n. 3184 ed il relativo regolamento (regio decreto 28

agosto 1924, n. 1422) avevano istituito per il lavoratore una "tessera"

personale su cui si apponevano le prescritte marche, ma era pur sempre

operante l'art. 129 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

(R.D. 1931, n. 773), che prevedeva il rilascio, agli operai ed ai

domestici, di un libretto da parte dell'autorità locale di pubblica

sicurezza;

b) la seconda, instaurata con la legge 10 gennaio 1935, n. 112,

disponeva: che ogni lavoratore doveva essere fornito di un "libretto di

lavoro" (art. 1, primo comma), conforme al modello approvato dal

Ministero "delle corporazioni" (art. 2, primo comma), su cui andavano

indicati, oltre che i dati relativi alla ditta ed al lavoratore, anche

la qualifica professionale di questo, i suoi passaggi di categoria,

l'ammontare della retribuzione, il numero della tessera d'assicurazione

contro l'invalidità e la vecchiaia, etc. (art. 3); che tale libretto,

del quale il lavoratore aveva "diritto di prendere visione in qualunque

momento" (art. 7, primo comma), e sul quale l'ufficio di collocamento

era tenuto ad apporre il suo timbro al - l'atto dell'iscrizione nei

relativi elenchi (art. 8, cpv.), rimaneva, sì, depositato presso il

datore di lavoro, ma doveva essere consegnato al lavoratore alla

cessazione del rapporto (art. 6, primo e ultimo comma); che, nel caso

in cui il libretto si fosse smarrito, deteriorato o esaurito, veniva

rilasciato un duplicato o nuovo libretto, contenente le "notizie

fornite dagli uffici di collocamento, in base agli elementi esistenti

in atti o comunicati dall'ispettorato corporativo, in relazione agli

accertamenti da questo eseguiti" (art. 9);

c) alla sopra descritta disciplina ha fatto seguito quella

introdotta con la legge 30 aprile 1969, n. 153 ("revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale"). A

norma dell'art. 38 di tale legge - e precisamente, dei commi secondo e

terzo, poi espressamente abrogati dall'art. 4, ultimo comma, del

decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto

1978, n. 467 - il datore di lavoro era "obbligato, entro il 31 marzo di

ogni anno" e, "comunque..." alla fine del rapporto di lavoro", "a

consegnare al lavoratore un estratto - conto contenente l'indicazione

della retribuzione corrisposta e dei relativi importi versati nell'anno

precedente all'INPS", ed a norma dell'art. 42, primo comma, aveva

"l'obbligo di conservare i libri di paga ed i libri di matricola per la

durata di dieci anni...";

d) infine, col già menzionato decreto legge n. 352 del 1978 è

stato introdotto il regime normativo attualmente in vigore: a sensi

dell'art. 4, primo, secondo e quarto comma, il datore di lavoro "è

obbligato a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, all'INPS la

denuncia nominativa dei lavoratori occupati nell'anno precedente" ed "a

consegnare al lavoratore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia

delle denunce", mentre a sua volta l'INPS è tenuto " ad inviare a

ciascun lavoratore" un estratto - conto contenente l'indicazione della

retribuzione denuciata dal datore di lavoro".

4) La Corte di Cassazione pronunciandosi sull'istituto della

costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n. 1338 del 1962,

ha ripetutamente statuito che, ove venga richiesta l'applicazione di

tale norma - non importa se dal datore di lavoro o dal lavoratore -,

non è ammissibile in giudizio prova diversa da quella documentale di

data certa, giacché solo questa garantisce l'effettiva esistenza e

durata del rapporto di lavoro, per cui non è surrogabile con altre

fonti probatorie. Ha ulteriormente affermato che, conseguentemente, è

precluso al giudice di ammettere prove generiche, chiarendo che l'art.

421, secondo comma, c.p.c. - secondo cui il giudice "può altresì

disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di

prova" -, in quanto vale esclusivamente a superare i limiti stabiliti

dal codice civile in via generale, non è applicabile a casi

determinati e specifici, qual è appunto quello di cui al denunciato

art. 13. Nello stesso senso risultano prevalentemente orientati i

giudici di merito. E per quanto riguarda la ragione giustificativa

dell'inammissibilità della prova testimoniale, del giuramento

suppletorio, di altri mezzi equipollenti in luogo della documentazione

di data certa, essa viene individuata nella preoccupazione e

nell'intendimento del legislatore di impedire eventuali manovre

fraudolente anche da parte del datore di lavoro e collusioni fra questo

ed il lavoratore.

Nonostante la netta prevalenza del rigoroso indirizzo

interpretativo sopra ricordato, non si può tuttavia parlare di diritto

vivente, benché proprio di "norma vivente" parli il Tribunale di

Torino. A parte, infatti, una, peraltro esigua, giurisprudenza

pretorile che ha ammesso la prova testimoniale - tra cui la pronuncia

sub judice dinanzi al Tribunale di Torino e di cui all'ordinanza in

epigrafe (r.o. 827/1980) -, vi osta una recente sentenza della stessa

Corte di Cassazione (sez. lavoro, 7 marzo 1980, n. 1537), la quale,

reputando che l'onere della prova con documento di data certa debba

intendersi riferito al procedimento amministrativo, ritiene che,

viceversa, in sede giudiziale non "si ravvisa la ragione che abbia

potuto determinare il legislatore a porre dei limiti alla formazione

del convincimento del giudice". Trattasi senza dubbio di una pronuncia

isolata - e contraddetta dalle altre successive -, che tuttavia ha

interrotto il corso della giurisprudenza della Cassazione, mostrando

come in definitiva la denunciata norma non sia assolutamente

insuscettibile di una interpretazione più duttile. E non si può

ignorare che, anteriormente a tale sentenza della Corte di Cassazione,

in una decisione del Consiglio di Stato (IV, 19 novembre 1974, n. 858),

si affermava, sia pure nei confronti di una pubblica amministrazione,

essere "naturale", in caso di mancato versamento di contributi, "che

l'accertamento di questo fatto - ove colui che assume di voler

esercitare il diritto previsto dall'art. 13 della legge del 1962 non

riesca ad ottenere altrimenti quella prova - possa scaturire da una

pronuncia giudiziale".

5) Ciò premesso, la questione sollevata dal Pretore di Padova con

l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1979 (r.o. 989/1979), dev'essere

dichiarata inammissibile per assoluto difetto di rilevanza.

Si apprende dalla stessa ordinanza che la ricorrente, Vettore

Jolanda, aveva "presentato domanda volta a ottenere la pensione di

vecchiaia" e che, al fine dell'accoglimento della suddetta domanda,

chiedeva, ai sensi dell'art. 13, l'autorizzazione al versamento dei

contributi obbligatori, che asseriva essere stato omesso dal datore di

lavoro, presso il quale essa aveva prestato la sua opera di sarta nel

periodo 3 maggio 1929 - 31 ottobre 1931. Si apprende altresì che il

giudice a quo, dopo avere dato atto che "la Vettore non può essere,

allo stato, ritenuta titolare della pensione di vecchiaia neppure se

viene computato il periodo" di omissione contributiva denunciato,

afferma tuttavia che il versamento " potrebbe conferire il diritto - se

il rapporto di lavoro fosse risultato accertato - alla prosecuzione

dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 31

dicembre 1971, n. 1432". Di conseguenza, la limitazione dei mezzi di

prova del pregresso rapporto di lavoro, introdotta dal menzionato art.

13, "finisce col ledere ingiustificatamente" il diritto alla

prosecuzione volontaria e, quindi, al conseguimento della pensione di

vecchiaia - cioè, ancora, ad "una delle prestazioni migliorativa della

pensione sociale" -, nonostante che, in base all'art. 38 Cost., tale

diritto spetti anche ad un cittadino che abbia già quello di ottenere

la pensione sociale.

Ora - a parte la non pertinenza alla suddescritta fattispecie

dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 13, che riguarda il

datore di lavoro e che viene egualmente denunciato nel solo

dispositivo, senza trovare alcun riscontro nella motivazione - si deve

constatare l'inapplicabilità alla prosecuzione volontaria dell'art. 13

legge n. 1338 del 1962, il quale prevede esclusivamente la costituzione

di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica.

La questione risulta pertanto priva di rilevanza.

6) In conseguenza della testé dichiarata inammissibilità della

questione sollevata dal Pretore di Padova, la questione sulla quale

questa Corte deve pronunciarsi risulta interessata esclusivamente ai

regimi nominativi di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo

3). Le lamentate omissioni contributive che hanno occasionato la

questione in esame si sarebbero, infatti, verificate in periodi

corrispondenti ai due suddetti regimi normativi: dal 1 settembre 1945

al 31 maggio 1948 (ordinanza del Pretore di Arezzo), dal 6 settembre

1949 al 16 settembre 1974 (ordinanza del Tribunale di Torino), dal 1

gennaio 1961 al 30 giugno 1970 (ordinanza del Pretore di Torino). I

sistemi previdenziali da tener presenti sono, quindi, quelli governati

dalla legge n. 112 del 1935 e dalla legge n. 153 del 1969 durati sino

all'entrata in vigore del decreto legge n. 352 del 1978, i quali

prescrivevano, rispettivamente. il libretto di lavoro e l'estratto -

conto.

7) In tutte le ordinanze in epigrafe, che pure si richiamano ad una

varietà di parametri costituzionali, è l'art. 24 che viene

unanimemente invocato. Non senza ragione il riferimento al relativo

principio risulta concorde ed univoco. Sarebbe la violazione del

diritto di difesa, infatti, a comportare di riflesso le altre

illegittimità. Ciò emerge dalla prospettazione dei motivi a sostegno

delle censure, che per lo più s'intrecciano tutte attorno all'art. 24

Cost. - sovente in stretta combinazione con l'art. 3 Cost. - tra loro

in un continuo ritorno tematico, e viene espressamente affermato dal

Tribunale di Torino, quando dall'asserita violazione del suddetto

principio costituzionale fa discendere "una ulteriore violazione

dell'art. 3, primo comma, Cost. ". Ne consegue che, in ordine logico,

l'esame della questione in riferimento all'art. 24 Cost. è preliminare

rispetto a quello delle censure formulate in riferimento ad altri

principi.

8) L'art. 13, quinto comma, legge n. 1338 del 1962 contrasterebbe,

nella parte impugnata, con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.,

perché la gravosità dell'onere probatorio che accolla al lavoratore

renderebbe impossibile l'esercizio in giudizio del diritto alla

costituzione della rendita vitalizia e, quindi, vanificherebbe il

diritto del lavoratore. E questa l'affermazione di carattere generale,

in cui concordano tutti i giudici a quibus: secondo il Pretore di

Arezzo, infatti, la norma "frappone ostacoli pressoché insormontabili

all'esercizio del diritto"; il Tribunale di Torino parla di "

grandissime difficoltà"; per il Pretore di Torino, infine, il

risultato della limitazione dei mezzi di prova è stato quello di aver

"privato nella pratica di effettività il diritto". Ma è

un'affermazione, che richiede più di una precisazione chiarificatrice.

Nell'ordinanza del Tribunale di Torino è ripetutamente evidenziata

"la pratica impossibilità per il lavoratore di far valere in sede

giudiziaria" il diritto in parola, soggiungendosi che le "condizioni

probatorie (sono) talmente onerose da rendere l'applicazione stessa

praticamente impossibile se non addirittura giuridicamente

impossibile", giacché " la norma in questione richiede che in

precedenza (10 anni prima e oltre) lo stesso lavoratore abbia assolto

ad oneri di diligenza che appaiono eccessivamente gravosi sì da

risultare praticamente irrealizzabili".

La prospettazione è piuttosto ambigua sul punto, sembrando voler

dare autonomo rilievo all'impossibilità "pratica". Ma allora non può

non osservarsi al riguardo che, poiché i regimi normativi cui

corrispondono le assente omissioni contributive conoscevano, come si è

più sopra visto, il rilascio, quanto meno, del libretto di lavoro e

dell'estratto - conto, l'insistito richiamo alla impossibilità

"pratica" - riecheggiato dal Pretore di Torino - ed all'ostacolo

insormontabile per il lavoratore di sostenere in giudizio le sue

ragioni si risolve in una doglianza, che, a ben guardare, appare

rivolta, non tanto contro la norma impugnata, quanto, e prima ancora,

contro l'ordinamento che non soccorre chi non sia stato vigilante

nell'assicurare la tutela dei propri diritti. È così che si offre

alle difese dell'INPS e dello Stato l'opportunità di obiettare che chi

abbia omesso di chiedere, o abbia smarrito, la documentazione del caso

deve addebitare l'impossibilità "pratica" successivamente verificatasi

alla propria negligenza, cioè a circostanze di carattere personale,

non già ad una previsione normativa, la quale soltanto può essere

presa in considerazione da questa Corte.

9) Senonché, a sostegno del loro assunto, sia il Pretore di

Arezzo, sia il Tribunale di Torino, si riportano ai sistemi

previdenziali all'epoca vigenti - rispetto a cui, quindi, la dedotta

impossibilità "pratica" sarebbe conseguenziale -, ponendo in risalto

gli inconvenienti che essi presentavano. Asseriscono entrambi che in

materia documenti di data certa sarebbero solo i libri - paga ed i

libri - matricola, purché obbligatori e vidimati annualmente, i quali,

però, sono tenuti dal datore di lavoro, presso il quale - aggiunge il

Tribunale di Torino - va depositato, in costanza di rapporto, lo stesso

libretto di lavoro. Ma non può non rilevarsi che appaiono,

contraddittoria l'asserzione dell'uno, dubitativa quella dell'altro. Il

Pretore di Arezzo, infatti, subito dopo afferma, invece, che il

libretto di lavoro (al pari dell'attestato dell'ufficio di

collocamento) è idoneo a dimostrare l'esistenza e la durata del

rapporto, ma non anche la misura della retribuzione; per il Tribunale

di Torino, trattandosi pur sempre di datori di lavoro privati, neppure

i suddetti libri sarebbero documenti di data certa. E quest'ultimo

giudice lamenta ancora: che il lavoratore non ha mai avuto il diritto

di controllare nei suddetti libri l'effettivo versamento dei contributi

e la loro esattezza; che tale verifica non gli è consentita neppure

sulla base degli estratti - conto; che il libretto di lavoro non

sarebbe obbligatorio.

A parte le considerazioni di carattere generale che appresso si

faranno sull'asserita impossibilità, è intanto agevole avvedersi che

non tutte le affermazioni sopra riassunte trovano convalida nei dati

normativi disciplinanti la materia e che alcune appaiono addirittura

ininfluenti. A tacer d'altro, l'obbligatorietà del libretto di lavoro

e dell'estratto - conto, dell'indicazione, in questo, della

retribuzione, nonché dei relativi importi versati all'INPS e, in

quello, della qualifica professionale, dell'ammontare della

retribuzione, delle date di assunzione e cessazione dal lavoro, etc.,

come il diritto del lavoratore di prendere visione del libretto in ogni

momento, risultano, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza de

qua, lestualmente disposti nei regimi normativi, di cui al precedente

paragrafo 3, lettere b) e c). E, una volta negato - ma dal solo

Tribunale di Torino, giacché il Pretore di Arezzo, pur

contraddicendosi, come si è già rilevato, riconosce, invece, che il

lavoratore "con il libretto di lavoro o attestato dell'ufficio di

collocamento può dimostrare l'esistenza e la durata del rapporto" -

qualsiasi valore probatorio a qualsiasi documento previsto in quei

sistemi previdenziali, è ininfluente che il libretto di lavoro dovesse

rimanere depositato presso il datore di lavoro o che il lavoratore

potesse, o meno, controllare libri - paga, libri - matricola ed

estratto - conto. Il vero è che il ragionamento è costruito tutto

sulla rilevata impossibilità ed a questa costantemente ricondotto,

tenendo presente l'art. 2704 c.c. ed il modello di scrittura privata

che collimi con qualcuna delle ipotesi descritte nel primo comma del

citato articolo. A ben guardare, le varie censure ed i vari profili

sono finalizzati alla dimostrazione dell'impossibilità, per il

lavoratore, di fornire un documento che corrisponda a quel modello e,

quindi, della non ragionevolezza che all'istituto deriverebbe dalla

limitazione del diritto di difesa, conseguente al divieto di dare

ingresso a prove generiche.

10) Nel giudizio previdenziale ordinario il giudice può,

d'ufficio, ammettere qualsiasi mezzo di prova, " anche fuori dei limiti

stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio".

Così dispone l'art. 421, secondo comma, c.p.c. nel testo novellato

con la legge 11 agosto 1973, n. 533, che perciò è lex posterior

rispetto all'opposta statuizione contenuta nell'impugnata norma del

1962.

La Corte di Cassazione, ravvisando nella disciplina del codice di

rito la regola generale, ed in quella dell'istituto della costituzione

di una rendita vitalizia un'eccezione, ha affermato che questa è

fondata su una precisa ratio - l'intervento di impedire manovre

fraudolente - e che perciò, benché anteriore, non è stata travolta

dalla regola generale, benché successiva. Ma - osserva in contrario il

Pretore di Torino - tale deroga ai principi generali vigenti per il

processo previdenziale risulta non ragionevole, quando si consideri

che, in conseguenza della " volontà di evitare collusioni Ira ex

datore ed ex dipendente", "il diritto che pure in astratto la legge

riconosce al lavoratore" rimane praticamente privo di "effettività". E

nel caso di specie - soggiunge lo stesso giudice, appellandosi alla

giurisprudenza di questa Corte - se si preclude alla parte di esibire

mezzi di prova, le si nega o limita il potere processuale di

rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli. Tanto

vero che lo stesso legislatore "in un momento storico successivo ha

modificato i principi che reggono il giudizio previdenziale",

facoltizzando il giudice, col menzionato art. 421 c.p.c., ad ammettere

d'ufficio qualsiasi mezzo di prova.

Al fondo del problema sollevato dall'ordinanza de qua - se possa

ritenersi ragionevole il divieto per il giudice di ammettere, in un

giudizio avente per oggetto omissioni contributive prescritte,

qualsiasi mezzo di prova - è pur sempre ravvisabile l'impossibilità

già riscontrata nelle altre ordinanze, non altro significando

l'affermazione che, conseguentemente, la norma risulta priva di "

effettività". E dalla soluzione in senso positivo o negativo del

quesito dipende la esattezza, o meno, della giurisprudenza della Corte

di Cassazione, che ha negato l'efficacia abrogativa dell'art. 421,

secondo comma, c.p.c., come novellato nel 1973, nei confronti dell'art.

13, quinto comma, legge n. 1338 del 1962.

11) Al principio di ragionevolezza, chiamato in causa dal Pretore

di Torino a riguardo dell'asserita violazione dell'art. 24 Cost., fanno

riferimento anche gli altri due giudici a quibus, i quali denunciano la

congiunta violazione degli artt. 24 e 3 Cost., al quale ultimo, del

resto, si richiama pure il Pretore di Torino, con implicito rinvio agli

argomenti svolti in ordine all'art. 24 Cost.

"L'equiparazione del datore di lavoro e del dipendente" - si legge

nell'ordinanza del Pretore di Arezzo - "non è ragionevole, in quanto

obbliga il secondo ad un onere probatorio di intensità ben maggiore

rispetto al primo". A sua volta, il Tribunale di Torino denunzia

l'irrazionalità dell'impugnata norma, non solo perché "equipara

irrazionalmente e disciplina in modo eguale situazioni radicalmente

diverse", quali sarebbero l'accertamento in sede amministrativa e

quello in sede giudiziaria, ma anche perché stabilisce una

"irrazionale diversità di trattamento tra i modi in cui i lavoratori

possono in genere far valere i loro diritti... ed il modo in cui...

"possono far valere..." il diritto alla rendita vitalizia sancito

dall'art. 13 legge cit.". E la conseguenza che ne trae il suddetto

giudice è ancora e sempre la stessa: l'impossibilità che la norma

impugnata possa " trovare applicazione a cura del lavoratore ed in sede

giudiziaria", in quanto richiede ai lavoratori "una prova documentale

di data certa" che essi, a causa di condizioni soggettive ed oggettive

non certo loro imputabili, non sono assolutamente (e, si potrebbe dire,

per definizione) in grado di fornire".

12) Ora, rinviando al seguito ogni considerazione in tema di

documenti di data certa, non sembra a questa Corte che l'istituto della

costituzione di rendita vitalizia, quale disciplinato dall'art. 13,

quinto comma, legge n. 1338 del 1962, possa dirsi privo di

ragionevolezza, se esaminato alla stregua del sistema nella sua

complessa realtà, e non solo in riferimento alle richiamate norme

costituzionali, sia pure valutandole, come auspica l'ordinanza del

Tribunale di Torino, nella loro "reciproca integrazione" e "

coordinamento".

La norma impugnata rappresenta il superamento della prescrizione

dei contributi assicurativi, stabilita in cinque anni dall'art. 55

della legge n. 112 del 1935 ed elevata a dieci anni dall'art. 41 della

legge n. 153 del 1969. Trattasi, dunque, di una norma di favore,

equipollente in sostanza ad una rimessione in termini - e non rileva il

quesito se per caso non si configuri più propriamente una decadenza -,

che pertanto costituisce un istituto a sé, il quale perderebbe la sua

specificità e verrebbe ricondotto nel sistema generale, ove

l'interprete facesse applicazione a suo riguardo delle regole comuni di

questo, anziché delle regole eccezionali proprie di quello. Il

legislatore ha inteso favorire i lavoratori aventi diritto di

accensione della rendita, presumendone piuttosto limitato il numero, ed

impedire, nello stesso tempo, che del beneficio potesse avvalersi anche

la ben più ampia categoria dei non aventi diritto. In vista di questo

scopo, che è quello di evitare che germoglino posizioni assicurative

fittizie, non potrebbe seriamente dirsi che sia priva di fondamento e,

quindi, arbitraria la diffidenza del legislatore nei confronti delle

prove testimoniali, degli atti di notorietà, etc., cui, né

infondatamente, né arbitrariamente, stante la natura eccezionale

dell'istituto, dispone non doversi riconoscere efficacia probatoria

autonoma dell'effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La

considerazione è ancor più valida nei casi in cui le omissioni

contributive vengono fatte risalire a periodi assai lontani nel tempo,

che, secondo la comune esperienza giudiziaria, possono attingere, ed

anche oltrepassare, mezzo secolo, e vengono denunciate a distanza di

molti anni nei confronti di datori di lavoro deceduti o di ditte

scomparse. E non occorre dire che la limitazione in materia di

disponibilità dei mezzi di prova, la quale deriva dalla non

ingiustificata diffidenza di cui sopra, contenendo l'onere a carico

dell'ente previdenziale, in definitiva tutela un patrimonio pubblico.

Da ultimo, ancor meno potrebbe la norma impugnata essere ritenuta priva

di ragionevolezza nel sistema attuale, nel quale, a sensi dell'art. 1

della legge n. 153 del 1969, lo Stato ha assunto "a suo completo

carico l'onere della pensione sociale".

13) L'impossibilità di applicazione dell'art. 13, quinto comma,

della legge n. 1338 del 1962 - indipendentemente da quanto si è detto

sul denunciato vizio di non ragionevolezza che inficierebbe il sistema

- risulta, in fondo, il motivo conduttore di tutto il ragionamento, che

sorregge e lega tra loro le varie censure. È, infatti, ancora e sempre

la "pratica impossibilità per il lavoratore di far valere in giudizio"

l'istituto della rendita vitalizia" - afferma il Tribunale di Torino -

che " comporta inoltre specifica violazione dell'art. 38, secondo e

quarto comma, Cost.", e perciò non solo degli artt. 24 e 3 Cost.

Una norma assolutamente inapplicabile è, tuttavia, congettura

implausibile, giacché una proposizione vuota di contenuto normativo

sarà, semmai, una norma apparente, se fosse immaginabile che per

disavvertenza del legislatore sia stata approvata e per negligenza

degli interessati, diretti ed indiretti, riesca a durare incontestata

da oltre un ventennio. Senonché, il giudizio di ragionevolezza

presuppone l'applicabilità delle norme, e conseguentemente, non

essendo pensabile nella specie che il legislatore abbia riconosciuto al

lavoratore in astratto il diritto di accensione della rendita vitalizia

e - addirittura contestualmente - glielo abbia disconosciuto in

concreto, non può chiedersi al giudice delle leggi una pronuncia

caducatoria per l'asserita non operatività della relativa norma. Il

giudice del merito non può sottrarsi al compito, ineludibile nel

nostro ordinamento, di applicare la norma secondo quell'interpretazione

che le consenta di concretamente e meglio realizzare lo scopo

perseguito dal legislatore.

14) Il problema, dunque, va risolto in via ermeneutica, e pertanto,

non già eliminando dal mondo dei valori giuridici la norma che non

irragionevolmente ha disposto, per un istituto speciale, speciali

limiti probatori, bensì interpretandola. Se così è, non può dirsi

che giovi alla soluzione limitarsi ad addurre gli inconvenienti che la

disciplina delle prove rivela, quando il lavoratore abbia interesse,

come nei casi sub judice, all'accertamento delle date relative al suo

rapporto di lavoro. E proprio inconvenienti si limita ad addurre il

Tribunale di Torino, quando, non solo afferma esattamente che

l'avvenuta prestazione del lavoro è un fatto non negoziale, che la

legge civile non richiede per il contratto di lavoro la forma scritta

neppure ad probationem, e che la legge fiscale non prescrive la

registrazione a termine fisso del contratto di lavoro scritto, né la

denuncia del contratto di lavoro verbale, ma aggiunge altresì che non

si addicono alla fattispecie non negoziale in parola quelle previsioni

(morte sopravvenuta, impossibilità di sottoscrivere un eventuale

documento che rechi i dati richiesti, etc.), alle quali soltanto l'art.

2704 c.c. riconosce idoneità a conferire data certa ad una scrittura

privata non autenticata.

Si deve tuttavia osservare al riguardo che il richiamo al predetto

art. 2704 c.c., in sé corretto, appare tuttavia circoscritto

esclusivamente al primo comma. L'art. 2704 c.c., invece, si ripartisce

in tre distinti commi, riguardanti tre distinte ipotesi: che si tratti

di scrittura privata consistente nelle dichiarazioni delle parti (primo

comma); che si tratti di scrittura privata consistente in una

dichiarazione unilaterale non destinata a persona determinata (secondo

comma); che si tratti di una scrittura privata consistente in una

"quietanza" (terzo comma). Prescindendo dal secondo comma, il quale

attiene alle dichiarazioni rivolte alla generalità, appare evidente la

netta contrapposizione, meglio che distinzione, fra il primo ed il

terzo comma, di cui quello disciplina l'ipotesi di dichiarazioni di

volontà delle parti, mentre questo disciplina l'ipotesi di

dichiarazioni di scienza, alla cui categoria appartengono appunto le

"quietanze". Dalla precisazione di cui sopra si deduce anzitutto - in

coerenza del resto col riconoscimento, da parte dello stesso giudice a

quo, della natura di fatto non negoziale dell'avvenuta prestazione del

lavoro - che, per dare operatività alla norma impugnata, non può

chiedersi sussidio al primo comma dell'art. 2704 c.c. Ma è possibile

dedurne altresì, in relazione all'esigenza di logicità

dell'ordinamento giuridico, che nei giudizi ex art. 13, quinto comma,

della legge n. 1338 del 1962, purché sia incontestata l'autenticità

del documento e si tratti solo di accertare la sua data, "il giudice,

tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di

prova", come previsto dal terzo comma del menzionato art. 2704 c.c. E,

stante l'imprescindibilità del documento e della sua incontestata

genuinità, non può non ritenersi escluso, contrariamente a quanto

opina il Pretore di Torino, il ricorso, sia all'art. 2729 c.c., e

perciò alla presunzione, sia all'art. 2724, n. 1, che riguarda

l'ipotesi di "un principio di prova per iscritto", il quale "faccia

apparire verosimile il fatto allegato". L'esistenza del rapporto di

lavoro, insomma, non deve solo apparire verosimile, ma risultare

documentalmente certa.

Un'attenta lettura delle "istruzioni di servizio n. 11 ", impartite

in materia dallo stesso istituto previdenziale nel 1968 - e tuttora

applicate -, mostra che la conclusione di cui sopra non trova smentita,

bensi implicita conferma, nelle dette istruzioni. Frammiste, infatti,

ivi alle ineccepibili affermazioni che non deve darsi ingresso a

documenti "costituiti allo specifico fine di usufruire della facoltà

concessa dall'art. 13" e che "in nessun caso può considerarsi

documentazione idonea degli elementi del rapporto di lavoro la prova

testimoniale (atti di notorietà ed altre dichiarazioni equipollenti)",

si rinvengono le affermazioni che sono ammissibili non solo

"dichiarazioni, attestazioni, ecc. redatte" anche in epoca successiva"

e "le lettere di assunzione e di licenziamento, i benserviti", bensi

pure "le buste paga, i libretti di lavoro, gli estratti dei libri paga

e matricola" e persino "tutti i documenti che, comunque, abbiano

attinenza con il rapporto di lavoro dichiarato".

15) L'onere probatorio, che il lavoratore, a sensi del quinto comma

dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, - ma anche il datore di lavoro, a

sensi del quarto comma - è tenuto ad assolvere per ottenere la

costituzione della rendita vitalizia, può riguardare: a) la effettiva

esistenza del rapporto di lavoro; b) la durata dello stesso; c)

l'ammontare della retribuzione percepita. Trattasi di "fatti" tra loro

intimamente legati, eppure giuridicamente distinguibili, anche se la

norma di cui al comma quarto sembri prescrivere i "documenti di data

certa" per tutti i "fatti" in parola, mentre il comma quinto non

accenna alla durata. Il "fatto" sub a) attiene fuor di ogni dubbio

all'an - e perciò è il presupposto legittimante l'esercizio del

diritto di accensione della rendita - mentre il "fatto" sub c), a sua

volta, attiene fuor di ogni dubbio al quantum, ed è rapportato al

"fatto" sub b). La rilevanza di tale distinzione appare innegabile,

potendosi sulla sua base affermare che, se i "fatti" di cui sopra sono

giuridicamente distinguibili e distinti, non v'è motivo di applicare

ad essi la medesima disciplina probatoria. In altre parole, una volta

provata documentatamente l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro,

ben può il giudice ammettere mezzi diversi dai documenti di data certa

per raggiungere la prova della durata di esso e dell'ammontare della

retribuzione.

In questo senso - almeno limitatamente al "fatto" sub c) - si

rivela orientato anche l'INPS. Nelle gia menzionate "istruzioni di

servizio", infatti, è dato leggere che, ove "sia stata dimostrata

l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro dichiarato, nonché la

qualifica rivestita", ma manchi la "prova documentale dell'ammontare

della retribuzione, le domande ex art. 13 possono essere accolte sulla

base di altri elementi, ugualmente idonei a dimostrare l'importo, come,

ad esempio, le risultanze degli appositi contratti collettivi all'epoca

vigenti, le tabelle degli stipendi fissate nell'ambito aziendale, il

taglio delle marche applicate per periodi immediatamente precedenti o

successivi a quelli oggetto della costituzione di rendita, il taglio

delle marche applicate a favore di lavoratori che, all'epoca prestavano

servizio nella stessa azienda e con la qualifica rivestita da colui che

ha subito l'omissione contributiva e, in ultimo, le dichiarazioni di

responsabilità rese dagli interessati ai sensi dell'art. 4 della legge

4 gennaio 1968, n. 5".

Alla luce delle suesposte considerazioni deve dirsi priva di

fondamento la specifica censura, che il Pretore di Arezzo ed il

Tribunale di Torino formulano anche in ordine alla prova dell'ammontare

della retribuzione, lamentando l'uno che il lavoratore "non può mai

provare documentatamente la misura della retribuzione", e sostenendo

più diffusamente l'altro: che "il lavoratore si trova in grandissima

difficoltà di provare con documenti scritti di data certa, sia il

fatto non negoziale dell'avvenuta prestazione del lavoro, della sua

durata e tanto più della misura della retribuzione"; che "la prova

(anche) della misura della retribuzione può essere data esclusivamente

mediante documenti di data certa"; che è "praticamente impossibile, se

non addirittura impossibile" offrire la prova della retribuzione; che

"la prova scritta con data certa è richiesta per la misura della

retribuzione".

16) Come si è anteriormente rilevato, le censure di cui alle

ordinanze in oggetto sono un intreccio, nel quale gli argomenti dedotti

in riferimento ad un parametro non si lasciano agevolmente sceverare da

quelli dedotti in riferimento ad altri parametri, costituendo gli uni

il reciproco supporto degli altri. Ciò vale soprattutto per quanto

riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 Cost., che risulta

denunciata prevalentemente in connessione con l'art. 24 Cost., e di cui

perciò i principali profili sono stati già oggetto di esame. Né

occorre indugiare su quelli residui, che rivelano una ben fragile

consistenza. Quando si lamenta, infatti, - come fanno, tanto il Pretore

di Arezzo, quanto il Tribunale di Torino - che datore di lavoro e

lavoratore debbano fornire le stesse prove (onde la "irrazionalità

dell'eguaglianza di trattamento per le due posizioni diverse"), sembra

sfuggire ai due giudici a quibus che nella specie non è configurabile

disparità di trattamento dal punto di vista sostanziale, nel senso

che, provengano le prove dal datore di lavoro o dal lavoratore,

beneficiario è pur sempre e soltanto quest'ultimo. Ed in quanto alla

pretesa disparità tra dipendenti di piccole imprese, da un lato, e

quelli pubblici o di grosse imprese, dall'altro, - cui conseguirebbe la

violazione anche del capoverso dell'art. 3 Cost., in quanto non

verrebbero rimosse le condizioni oggettive, che indurrebbero i

"lavoratori più deboli" ad accettare il lavoro "nero" -, non può

dirsi corretta la comparazione tra termini non omogenei. Né ha maggior

pregio, da ultimo, l'ulteriore denuncia di violazione dell'art. 3

Cost., cioè di irrazionalità dell'equiparazione tra accertamento in

sede amministrativa ed accertamento in sede giudiziaria, risultando

pienamente giustificata anche in sede giudiziaria la preoccupazione del

legislatore di non far dipendere dalle prove generiche l'accertamento

dell'effettiva esistenza di rapporti di lavoro che possono anche

risalire a periodi piuttosto remoti.

17) L'art. 38 Cost. è invocato dal Pretore di Torino senza alcuna

motivazione, e dal Tribunale della stessa città con motivazione

assolutamente identica a quella offerta a sostegno dell'asserita

violazione del diritto di difesa. In sostanza, dopo avere ricordato

quanto dispone l'art. 38, secondo e quarto comma, Cost., - cioè, che i

lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati i mezzi

adeguati alle loro esigenze per vecchiaia, invalidità, superstiti, e

che a tali compiti si deve provvedere con organi ed istituti

predisposti o "integrati" dallo Stato - si afferma che l'impugnato art.

13 della legge n. 1338 del 1962, pur mirando ad attuare il menzionato

precetto costituzionale, in realtà pone condizioni tanto onerose, da

rendere impossibile l'applicazione dell'istituto. Valgono pertanto, nei

confronti di questo motivo, gli stessi argomenti in precedenza esposti

a riguardo della censura formulata in riferimento all'art. 24 Cost.

18) La norma impugnata contrasterebbe altresì, secondo il

Tribunale di Torino, con l'art. 36, primo comma, Cost., "nella parte in

cui la prova scritta con data certa è richiesta per la misura della

retribuzione percepita anche quando il lavoratore non assuma di avere

percepito una retribuzione superiore al minimo previsto dalla

contrattazione collettiva" o assuma addirittura di averne percepito una

"inferiore o nessuna retribuzione". La censura, così com'è

formulata, non è di facile intelligenza. Si afferma anzitutto che "in

forza dell'art. 36, primo comma, Cost., le retribuzioni minime

previste dai contratti collettivi sono applicabili anche ai rapporti di

lavoro le cui parti non aderiscano ai sindacati stipulanti" e si

conclude nel senso che, comunque, "occorre fare riferimento, anche ai

fini dell'istituto di cui all'art. 131. cit., non già alla misura

della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore ma a quella

minima di contrattazione collettiva che egli avrebbe avuto diritto a

percepire". Ora, venendo in questione l'ammontare della retribuzione,

valgono anche qui le considerazioni già fatte in proposito al

paragrafo 15.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe:

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, della legge 12

agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Padova in riferimento

agli artt. 24 e 38 della Costituzione con ordinanza emessa il 18

settembre 1979 (r.o. n. 989/1979);

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma,

legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevata dal Pretore di Arezzo in

riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dal Tribunale di Torino in

riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo

comma, 38, secondo e quarto comma, e 36, primo comma, Cost. e dal

Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., con le

ordinanze emesse, rispettivamente, il 31 gennaio 1978 (r.o. 149/1978),

il 22 ottobre 1980 (ro. 827/1980) ed il 27 maggio 1981 (r.o. 599/1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1974.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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