Corte costituzionale

Sentenza n. 257/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della

legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul monopolio dei sali e dei

tabacchi), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1993 dalla Corte

d'appello di Firenze nel procedimento civile vertente tra la s.a.

Solvay e C.ie e l'Amministrazione dei monopoli - ministero delle

finanze, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visti gli atti di costituzione della s.a. Solvay e C.ie e della

Amministrazione autonoma Monopoli di Stato nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Pasquale Russo, Stefano Grassi, Piero d'Amelio

e Paolo Barile per la s.a. Solvay e C.ie e l'Avvocato dello Stato

Stefano Onufrio per l'Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Firenze, nel corso del procedimento

civile vertente tra la società in accomandita semplice Solvay e C.ie

e l'Amministrazione dei monopoli - ministero delle finanze, con

ordinanza del 6 luglio 1993 (R.O. n. 803 del 1993), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 1, della

legge 17 luglio 1942, n. 907 (Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte

in cui differenzia i concessionari di miniere di sale da quelli di

tutte le altre miniere, assoggettando l'estrazione del sale a

concessione traslativa onerosa ed aggiuntiva rispetto alla

concessione mineraria, a tutela della riserva monopolistica

esercitata dallo Stato a norma dell'art. 1 della stessa legge n. 907

del 1942, nell'apparente assenza delle condizioni cui l'art. 43 della

Costituzione subordina la legittimità di tale riserva.

Oggetto del giudizio a quo è il canone dovuto all'amministrazione

dei monopoli di Stato per l'estrazione del sale dalle miniere di

Buriano e Ponte Ginori, di cui l'attrice è concessionaria in

perpetuo. Dal 1 gennaio 1973 la Solvay aveva cessato di

corrispondere tale canone, ritenendo che esso fosse stato caducato

già dalla legge 5 luglio 1966, n. 519, che aveva esentato da

qualsiasi carico fiscale il sale destinato all'industria e, comunque,

dal decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, che aveva soppresso le

imposte di consumo, in rapporto alla introduzione dell'I.V.A. ad

opera del d.P.R. n. 633 del 1972, e dalla legge 16 febbraio 1973, n.

10, di conversione dello stesso, che aveva abolito il monopolio di

vendita del sale. E, a fronte della intimazione di pagamento ricevuta

dall'Amministrazione dei monopoli, aveva adito il tribunale chiedendo

che dichiarasse non essere più dovuto il canone richiesto. La

domanda veniva disattesa dal Tribunale, mentre la Corte d'appello, in

parziale accoglimento del successivo gravame, riteneva che il

versamento del canone non fosse dovuto a far data dal 1 gennaio 1973.

La sentenza della Corte veniva, poi, annullata con rinvio dalla

Cassazione (sentenza 12 dicembre 1986, n. 7419), che riconosceva il

persistente obbligo di pagamento del canone contestato, di cui negava

la natura pubblicistica - e cioè di corrispettivo di una facoltà

oggetto di privativa - riconoscendo, invece, ad esso la funzione di

corrispettivo della concessione traslativa del diritto di produrre

sale, conseguente al diritto di proprietà dello stesso, e dei

derivati diritti di utilizzazione.

Il giudice di rinvio dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3, n. 1 della legge n. 907 del 1942 - che subordina la

concessione per l'estrazione del sale al pagamento di un canone -

proprio nella interpretazione che ne è data dalla Cassazione. La

norma in questione, rileva la Corte d'appello di Firenze, prevede una

concessione onerosa, la quale si aggiunge alla concessione mineraria,

che, secondo il giudice di legittimità, costituisce titolo solo per

l'uso esclusivo dell'immobile. La descritta disciplina collocherebbe

i concessionari di miniere di sale, e quindi la società Solvay, in

un posizione differenziata, e deteriore rispetto ai concessionari

delle altre miniere, assoggettandola ad una prestazione patrimoniale

non dovuta dagli altri, i quali, con la concessione mineraria di cui

al r.d. 1443 del 1927, conseguono anche il diritto di apprendere i

frutti, secondo le disposizioni che disciplinano gli immobili, cui lo

stesso regio decreto n. 1443 rinvia.

Tanto più irrazionale appare al collegio remittente siffatta

discriminazione - peraltro non prevista nella legge mineraria - in

quanto il canone in esame si collegherebbe alla anomala sopravvivenza

della riserva monopolistica del sale, sia pure in forma di monopolio

solamente industriale, alla legge n. 10 del 1973, che ne ha abolito

il monopolio di vendita.

La concessione traslativa del diritto di estrarre sale di

proprietà dello Stato, ed il canone a fronte di essa dovuto,

sarebbero, in sostanza, strumentali alla tutela della riserva

monopolistica. Riserva, che, secondo il giudice a quo, non sarebbe

all'evidenza esercitata nel rispetto delle condizioni legittimanti il

monopolio, poste dall'art. 43 della Costituzione. Essa, infatti, non

sarebbe riferibile a fonti di energia, né a situazione di monopolio

in atto, non essendo, attualmente, la estrazione del sale gestita - e

neanche gestibile, stante la riserva - da imprese o gruppi di imprese

operanti come monopolisti sul mercato. Né la generica destinazione a

fini di utilità generale sarebbe motivo idoneo, da solo, a

giustificare la riserva monopolistica, ove si consideri che manca

quel carattere di "essenzialità" del servizio pubblico richiesto dal

citato art. 43 Cost.

La essenzialità è, infatti, collegata alla irrinunciabilità,

mentre il carattere rinunciabile della riserva statale di estrazione

del sale, osserva la Corte remittente, è stato di recente

riconosciuto dalla normativa di privatizzazione dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, di cui al citato d.l. n. 386 del

1991, convertito nella legge n. 35 del 1992, e può, altresì,

ritenersi riconosciuto, almeno per gli operatori che, come la Solvay,

destinano il sale estratto alla propria produzione, anche dalla

normativa di tutela della concorrenza e del mercato, di cui alla

legge n. 287 del 1990, che ha sancito il diritto alla autoproduzione.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha preliminarmente eccepito la inammissibilità per irrilevanza della

questione per un duplice ordine di considerazioni.

Sotto un primo profilo, osserva l'Avvocatura che, dovendo il

giudice di rinvio uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla

Cassazione, secondo il quale il canone previsto dall'art. 3, n. 1,

della legge n. 907 del 1942 non ha natura tributaria, ma negoziale,

il regime di monopolio non verrebbe in discussione e,

conseguentemente, la questione attinente alla sospettata violazione

dell'art. 43 della Costituzione, non avrebbe rilevanza rispetto alla

decisione che la Corte remittente è chiamata ad emettere. In

secondo luogo, e con riferimento al presunto vulnus all'art. 43,

come all'art. 3 della Costituzione, la forza vincolante della

volontà espressa dalla società Solvay nella convenzione stipulata

il 18 aprile 1956 con l'Amministrazione, con la quale essa si era

obbligata a corrispondere il canone in questione, si sottrarrebbe al

confronto con entrambe le norme costituzionali invocate.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene la insussistenza del contrasto

dell'attuale vigenza del monopolio estrattivo del sale con l'art. 43

della Costituzione. dato il carattere di preminente interesse

generale della privativa in esame. Quanto alla lamentata lesione

dell'art. 3 della Costituzione, l'Avvocatura la ritiene insussistente

alla stregua del rilievo che la legge mineraria n. 1443 del 1927 non

esclude il pagamento di un canone a carico di concessionari di

miniere diverse da quelle di salgemma, e che il quesito se costoro

debbano essere o no gravati di un canone per il prodotto estratto

costituirebbe un problema di carattere economico che

l'Amministrazione è chiamata a risolvere di volta in volta, a

seconda dell'interesse patrimoniale che essa annette al valore del

prodotto estratto. Tale argomentazione sarebbe suffragata dalla

lettura dell'art. 18, primo comma, lett. g), della legge n. 1443 del

1927, in base al quale il decreto di concessione mineraria, insieme

con gli altri requisiti, deve contenere la "indicazione" della

eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da

determinarsi dopo aver udito il ministro per le finanze.

L'Avvocatura contesta, infine, un ulteriore argomento contenuto nella

ordinanza di rimessione, precisando che la privatizzazione

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, peraltro non

compiuta, non avrebbe potuto comunque suffragare la tesi della

illegittimità costituzionale della norma in questione. Sarebbe

stata, infatti, la nuova s.p.a., costituita al posto

dell'Amministrazione, a subentrare, in quanto proprietaria per legge

delle acque salse estratte dalle miniere, nell'ingente credito nei

confronti della Solvay, la cui entità è stata quantificata nella

misura risultante dalla documentazione prodotta in una successiva

memoria dell'Avvocatura.

3. - Nel giudizio si è costituita la società Solvay, concludendo

per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma

impugnata, ed affidando le proprie deduzioni ad una memoria,

depositata successivamente, nella quale contesta le eccezioni

d'inammissibilità, sollevate dall'Avvocatura dello Stato.

Osserva, in proposito, che la previsione di un canone dovuto in

funzione dell'acquisto della proprietà del sale, espressa nel

principio di diritto della Cassazione, costituisce deroga irrazionale

ed ingiustificata alla disciplina generale delle concessioni

minerarie, rendendo rilevante la relativa questione di legittimità.

Né avrebbe pregio la eccezione di inammissibilità conseguente

all'impegno contrattualmente assunto dalla società Solvay, in

quanto, in seno alla convenzione stipulata, la previsione del canone

in questione non è frutto di una libera determinazione negoziale, ma

è imposto da una norma di legge. Nel merito, la difesa della parte

privata ha aderito alle argomentazioni del collegio a quo,

richiamandosi, poi, in particolare, alla disciplina generale del

codice civile in materia di frutti, che si applica a titolari di

concessioni minerarie non riguardanti il sale per uso industriale.

Costoro avrebbero un potere d'uso concretantesi nello svolgimento di

un'attività rivolta alla separazione dei frutti, ossia di porzioni

di minerale dalla miniera, ed al conseguente acquisto della

proprietà degli stessi, mentre il concessionario di una miniera di

salgemma - nonostante che la legge mineraria non faccia alcuna

distinzione al riguardo - non diventerebbe proprietario del sale, da

lui estratto, in modo automatico, ma solo acquistandolo previo

versamento di un corrispettivo.

Né tale deteriore trattamento potrebbe essere giustificato sulla

base della riserva monopolistica riguardante l'estrazione del sale,

che si porrebbe in contrasto con l'art. 43 della Costituzione, non

essendo l'estrazione del sale riferibile ad alcuna delle previsioni

legittimanti poste dallo stesso art. 43. La difesa della società

Solvay ritiene che non sia applicabile al caso di specie

l'orientamento della Corte costituzionale sulla legittimità del

monopolio di vendita dei tabacchi, in quanto in quella ipotesi si è

potuto escludere la violazione dell'art. 43 Cost. attraverso il

riferimento ad una serie di interessi pubblici generali non

ravvisabili in questo caso. Tutt'al più, potrebbe trattarsi, nella

ipotesi in esame, d'illegittimità costituzionale solo sopravvenuta.

La norma impugnata si sarebbe, cioè, potuta considerare conforme

all'art. 43 Cost. fino a quando, con l'abolizione, dovuta alla legge

n. 10 del 1973, di conversione del d.l. n. 787 del 1972, del

monopolio fiscale di vendita del sale, e conseguente estinzione di

un'entrata tributaria - che si sarebbe potuta configurare come una

ragione di utilità generale - è residuato solo il monopolio

industriale sulla produzione del sale, privo di ogni supporto di

carattere fiscale che giustifichi la permanenza della riserva

originaria. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Firenze dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 3, n. 1, della legge 17 luglio 1942, n. 907,

nella parte in cui assoggetta l'estrazione del sale da giacimenti e

dall'acqua di sorgenti a concessione da parte dell'Amministrazione

dei monopoli, subordinata al pagamento di un canone annuo, da

stabilirsi con decreto del ministro per le finanze, sentito il

consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Tale disposizione, ad avviso della Corte d'appello di Firenze, si

porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per il fatto di

collocare i concessionari di salgemma in una posizione

irrazionalmente differenziata, e deteriore, rispetto a quelli di

tutte le altre miniere, assoggettandoli ad una prestazione

patrimoniale, il canone, non dovuta dagli altri (in quanto aggiuntiva

rispetto al diritto proporzionale annuo di concessione mineraria), a

tutela della riserva monopolistica esercitata dallo Stato a norma

dell'art. 1 della stessa legge n. 907 del 1942, "nell'apparente

assenza" delle condizioni poste dall'art. 43 della Costituzione.

2. - Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di

inammissibilità per irrilevanza sollevate dall'Avvocatura generale

dello Stato sia con riferimento specifico alla dedotta violazione

dell'art. 43 della Costituzione, sia con riguardo ad entrambe le

norme costituzionali - artt. 3 e 43 della Costituzione - di cui si

lamenta il vulnus.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura ha richiamato il principio di

diritto enunciato dalla Cassazione (sent. n. 7419 del 1986, già

citata nella narrazione del fatto), alla stregua del quale il canone

previsto dall'art. 3, n. 1, della legge n. 907 del 1942 non ha natura

tributaria ma negoziale, vale a dire di corrispettivo per la cessione

del sale estratto dalle miniere in questione, con conseguente

esclusione del venir meno dell'obbligo della relativa corresponsione

in conseguenza dell'abolizione dell'imposta di consumo gravante sul

sale e sul monopolio di vendita dello stesso.

Dalla vincolatività di tale principio per il giudice a quo, in

quanto giudice di rinvio, deriverebbe la irrilevanza del quesito in

ordine alla presunta carenza, nel regime di monopolio del sale,

sopravvissuto in forma di monopolio industriale, delle condizioni cui

l'art. 43 della Costituzione subordina la legittimità di siffatto

regime, dal momento che questo, nel caso di specie, non viene in

discussione. Per altro verso, l'Avvocatura perviene alla medesima

conclusione della inammissibilità per irrilevanza della questione in

riferimento sia all'art. 43 che all'art. 3 della Costituzione,

argomentando dall'obbligo assunto dalla società Solvay, con la

convenzione stipulata nel 1956 con la direzione generale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a corrispondere

il canone in questione. Una volta formato il giudicato sulla

esistenza della obbligazione, verrebbe, quindi, in rilievo la forza

vincolante della norma contrattuale, che paralizzerebbe la questione

di costituzionalità.

La prima delle eccezioni è da respingere, in base alla

giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentt. nn. 138 del

1993, 289 del 1992, 30 del 1990), che esclude che il regime delle

preclusioni proprio del giudizio di rinvio impedisca la proposizione

della questione di legittimità costituzionale della norma, dalla

quale è stato tratto il principio di diritto cui deve uniformarsi il

giudice di rinvio. Nemmeno può riconoscersi pregio al secondo

profilo di inammissibilità sollevato dall'Avvocatura. A prescindere,

infatti, dalla considerazione che la convenzione stipulata dalla

Solvay con l'Amministrazione aveva durata trentennale, con decorrenza

dal 1956 ed efficacia sino al 1986, mentre la predetta società ha

smesso di corrispondere il canone contestato sin dal 1973, è agevole

rilevare che il fondamento normativo della pretesa alla

corresponsione del canone è da rinvenire in una previsione

legislativa (art. 3, n. 1, l. 17 luglio 1942, n. 907), che subordina

la concessione al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con

decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di

amministrazione dei monopoli di Stato. Sì che la determinazione del

canone contenuta nella concessione e le implicazioni giurisdizionali

ad essa relative non toccano in alcun modo il problema della

legittimità della norma di legge, di cui è questione, che

costituisce il fondamento di detto canone.

La questione è pertanto ammissibile.

3. - Nel merito, la questione stessa non è fondata.

L'art. 3, n. 1, della legge n. 907 del 1942 assoggetta l'attività

di estrazione del sale destinato all'industria ad un provvedimento

concessorio.

La concessione è onerosa; essa comporta un corrispettivo da

devolvere all'Amministrazione, consistente, come già accennato, in

un canone annuo stabilito con decreto del Ministro per le finanze,

sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. È da

rilevare che il concessionario è tenuto anche al versamento alla

stessa amministrazione del diritto proporzionale previsto dagli artt.

18, lett. d), e 25 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

Secondo la Corte remittente, tale sovrapposizione di discipline,

con imposizione a carico dei concessionari di miniere di salgemma di

un duplice onere finanziario, discriminerebbe in modo irrazionale

tale categoria rispetto a tutti gli altri concessionari di miniere,

che acquisirebbero il diritto di percepire i frutti per il solo fatto

della titolarità della concessione. Va, in proposito, rilevato che

gli elementi costitutivi della concessione mineraria si ricavano

dalla disciplina contenuta nel capo II del R.D. 29 luglio 1927, n.

1443 e, in particolare, dall'art. 18 di esso, che menziona, tra le

altre prescrizioni, che il decreto di concessione contiene: .. d)

l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario

ai termini dell'art. 25, riferito ad ogni ettaro di superficie; .. f)

tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intende subordinare

la concessione; g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello

Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il

Ministro per le finanze.

Per tutte le concessioni minerarie sono, dunque, previsti, dalla

legge fondamentale che le disciplina, la corresponsione del diritto

proporzionale nonché altri eventuali obblighi e condizioni, in essi

compresa l'eventuale partecipazione ai profitti da parte

dell'Amministrazione.

La legge 17 luglio 1942, n. 907, stabilendo nell'art. 3, n. 1 -

oggetto dell'attuale impugnativa - il pagamento di un canone per

l'estrazione del sale, esplicita e specifica quella previsione

generale di obblighi e condizioni, contenuta nella lett. f) dell'art.

18 della legge n. 1443 del 1927, a carico del concessionario.

Sotto questo aspetto, quindi, la concessione di estrazione del

sale non si diversifica, nelle previsioni e nello schema normativo,

dalle altre concessioni minerarie.

La facoltà di stabilire altri obblighi e condizioni rispetto a

quelli direttamente regolati dalla legge mineraria è sancita in modo

espresso da questa stessa legge, anche se rimessa alla valutazione

specifica dell'Amministrazione.

Nel caso in cui, per le particolari categorie di concessioni e per

l'incidenza sul loro oggetto, tali obblighi e condizioni vengano

regolati direttamente da norme di legge, ciò non costituisce

alterazione del tipo concessorio, dato che comunque la normativa di

base comporta la possibilità di inserire detti elementi.

Non senza rilevare che, nella realtà concreta, la varietà

dell'oggetto della concessione mineraria e la necessità del suo

adeguamento alle situazioni particolari giustificano pienamente la

valutazione discrezionale della pubblica Amministrazione delle

condizioni e degli obblighi idonei a perseguire il pubblico

interesse.

Nel caso, oggetto dell'attuale giudizio, il canone previsto

dall'art. 3, n. 1, della citata l. n. 907 del 1942, è stato

ricondotto dalla Cassazione (sent. n. 7419 del 1986 cit.) alla

facoltà di estrazione del sale in corrispettivo del trasferimento al

privato del diritto di produrlo, spettante allo Stato come

proprietario della miniera, bene del suo patrimonio indisponibile. Ne

sono chiari indici, sempre nella fattispecie di cui è questione, la

correlazione del canone all'entità del prodotto estratto (art. 9

della convenzione tra l'Amministrazione dei monopoli e la Solvay) e

l'adeguamento del canone stesso alle variazioni dei prezzi (art. 15

della stessa convenzione). La norma impugnata non realizza

sostanziali disparità, nel sistema e nell'oggetto delle obbligazioni

a carico del concessionario, che consentano di affermare la esistenza

della violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4. - La Corte fiorentina trae ulteriore argomento a favore della

affermata disparità di trattamento dal collegamento del canone

previsto dalla norma impugnata con la riserva monopolistica di

estrazione del sale, alla cui tutela esso sarebbe finalizzato. Tale

riserva sarebbe illegittima, in quanto esercitata in assenza delle

condizioni previste dall'art. 43 della Costituzione, non essendo

riferibile a fonti di energia, né a situazioni di monopolio in atto

da parte di imprese o gruppi di imprese, né a servizi pubblici

essenziali.

Il richiamo, nella fattispecie, a tali servizi, pur proposto

nell'ordinanza di rimessione, è da escludere in base all'oggetto

della concessione, trattandosi di bene immobile e di suoi prodotti.

Quanto alla riserva "monopolistica" dell'estrazione di sale, essa

è conseguenza della qualità del bene in cui l'estrazione stessa si

esplica, che appartiene allo Stato a titolo di proprietà

indisponibile (art. 826, secondo comma, cod. civ.).

Siffatta qualifica comporta l'esclusività del titolo di

appartenenza del bene e dei diritti (tra essi quelli di estrazione)

inerenti al soggetto pubblico proprietario, con l'effetto che questo,

in quanto titolare del diritto, è l'unico legittimato

all'estrazione. Il bene è oggetto di attività industriale e

l'industria può essere esercitata, come si è visto e si preciserà,

direttamente dallo Stato ovvero concessa ai privati, con un sistema

che vige nei confronti di tutti i beni del patrimonio indisponibile.

Trattandosi di un bene soggetto ad esaurimento, quando è oggetto di

concessione, lo Stato fissa i limiti, la quantità e le modalità

dell'estrazione, allo scopo di garantirne la funzione nell'interesse

generale. Cessando la qualifica, cessa anche l'esclusività del

titolo e della gestione dell'esercizio, ma fino a quando essa

sussiste, il bene deve perseguire la sua destinazione (art. 828,

secondo comma, cod. civ.), con la titolarità nello Stato degli

anzidetti diritti e facoltà. Derivando questi dalla qualifica o

categoria del bene, non si versa in un caso tipico di monopolio, ai

sensi dell'art. 43 della Costituzione, essendo i diritti di esclusiva

di cui si tratta effetto automatico e conseguenziale di detta

qualifica o categoria, determinata dalla natura e destinazione del

bene. Appartenendo i diritti allo Stato, e ponendosi questo,

comunque, come titolare degli stessi anche ai sensi del predetto art.

43, non è ipotizzabile una nuova e diversa costituzione (o

trasferimento) di riserva a suo favore, poiché la qualifica di

proprietario del bene comporta di per sé tale legittimazione.

D'altra parte esclusiva o riserva, derivanti dalla natura di bene

patrimoniale indisponibile delle miniere, perseguono interessi

essenziali (dal lato igienico, alimentare, industriale, ecc.), oltre

la valutazione dei riflessi economici e patrimoniali, che nella

fattispecie esplicano notevole incidenza.

Si può, quindi, affermare che sussistono sufficienti elementi per

giustificare riserva e monopolio dell'estrazione e dell'industria del

sale e la diretta gestione di esse da parte dello Stato, che

l'Avvocatura generale afferma realizzarsi, in Italia, in nove degli

undici giacimenti esistenti nel continente (rimanendo le isole

escluse), mentre per gli altri due si provvede mediante concessione.

Questa Corte ha già posto in luce, con riguardo al monopolio di

vendita dei tabacchi (sent. n. 209 del 1976 e ord. n. 59 del 1984),

che i fini pubblicistici perseguiti dal monopolio (tutela della

salute, occupazione di lavoratori, provvista di bene essenziale,

ecc.), consentono di giustificare tuttora, nonostante la progressiva

liberalizzazione del monopolio stesso, la gestione diretta da parte

dello Stato. Tale affermazione vale, e con maggiore incisività, per

i beni appartenenti al patrimonio indisponibile.

5. Per le considerazioni esposte la questione di legittimità

costituzionale in esame non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, n. 1 della legge 17 luglio 1942, n. 907 (Legge sul

monopolio dei sali e dei tabacchi), sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 43 della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze

con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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