((Con legge da presentare entro il 31 ottobre 1972 saranno emanate per gli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato disposizione che: attuino, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche peculiari degli ordinamenti militari, criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 16; stabiliscano riduzioni di talune categorie di personale compatibilmente con la piena efficienza delle forze armate e dei Corpi di polizia, necessaria per l'assolvimento dei compiti istituzionali; estendano il trattamento economico e la disciplina previsti per il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 16-bis ai generali di divisione o gradi corrispondenti e superiori; adeguino, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali dei restanti gradi a quello del personale direttivo. Le disposizioni di carattere economico dovranno avere le stesse decorrenze che saranno stabilite per i funzionari direttivi. Con effetto dalla data di attribuzione del trattamento definitivo, sara' disposta, sulla base del trattamento stesso, la riliquidazione delle pensioni del personale gia' in quiescenza, effettuando le relative operazioni non oltre il 31 dicembre 1973)).

Testo vigente dal 10 novembre 1970

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;249~art16quater · fonte del testo

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