Corte costituzionale

Sentenza n. 254/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1974 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo

comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della

XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della

Costituzione), promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1972 dal

tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Perini

Agostino ed altri, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21

giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 2 ottobre 1974 il Giudice relatore

Leonetto Amadei.

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il tribunale di Venezia nel corso del giudizio penale a carico di

Perini Agostino ed altri, imputati di concorso in tentata violazione di

domicilio pluriaggravata nonché in pubbliche manifestazioni usuali del

disciolto partito fascista (artt. 8 cpv., 110, 112 n. 1 del codice

penale e 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645), ha sollevato, su

istanza della difesa, la questione di legittimità costituzionale del

secondo comma dell'art. 7 della stessa legge n. 645 del 1952, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

L'obbligatorietà del rito istruttorio sommario, imposta

dall'articolo contestato, costituirebbe, a parere del collegio

proponente, non solo violazione del principio di eguaglianza, ma

rappresenterebbe, anche, una menomazione del diritto di difesa, in

quanto il rito sommario non offrirebbe all'imputato quelle maggiori

garanzie che sono proprie dell'istruzione formale.

Nel giudizio davanti alla Corte vi è stato solo l'intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato.

Preliminarmente l'Avvocatura dello Stato prospetta la irrilevanza,

ai fini della decisione, della sollevata questione di legittimità

costituzionale, sotto il profilo che trattandosi, nel caso, di

contravvenzione - reato che la legge n. 645 del 1952 non sottrae alla

normale competenza pretorile - , il tribunale sarebbe stato chiamato a

prendere cognizione di essa per ragioni di connessione, per cui il rito

sommario avrebbe tratto la sua esclusiva derivazione dall'art. 389 del

codice di procedura penale, per essersi, da parte del P.M., istruito il

processo per il delitto di tentata violazione di domicilio con tale

rito.

Nel merito, la stessa Avvocatura sostiene la infondatezza della

questione tanto in riferimento all'art. 3, quanto in riferimento

all'art. 24 della Costituzione.

Non sussisterebbe la violazione del principio di eguaglianza in

quanto la scelta del rito sommario sarebbe stata imposta dal

legislatore e non già demandata ad una scelta discrezionale

dell'organo giudiziario preposto all'esercizio dell'azione penale.

La scelta del legislatore troverebbe una sua ragionevole

giustificazione non solo nei motivi di esemplarità, richiamati nella

relazione alla legge, ma anche nella esigenza di una speditezza del

giudizio più che necessaria nei procedimenti come quello di cui

trattasi, atteso l'oggetto specifico della tutela penale.

Non sussisterebbe una violazione del diritto di difesa in quanto,

in base alle ripetute decisioni della Corte costituzionale, non vi

sarebbe alcuna naturale incompatibilità tra l'istituto della

istruzione sommaria e lo stesso diritto di difesa, ma questa potrebbe

sorgere solo in relazione alle singole norme che lo regolano.

Rileva, infine, l'Avvocatura che la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 25 della Costituzione,

quantunque proposta dagli imputati, non sarebbe stata fatta propria dal

tribunale. Comunque, il riferimento all'art. 25 non sarebbe pertinente

in quanto il rito da seguire, nel caso in esame, sarebbe stato

stabilito in via generale e in anticipo dalla legge con conseguente

predeterminazione del giudice naturale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Venezia solleva la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7, capoverso, della legge 20

giugno 1952, n. 645, ritenuto in contrasto con i principi

costituzionali di eguaglianza (art. 3), di pieno esercizio del diritto

di difesa (art. 24, secondo comma) e della certezza del giudice (art.

25, primo comma).

La questione non è fondata.

2. - Il primo profilo di incostituzionalità, desumibile dalla più

che succinta motivazione dell'ordinanza, fa leva sulla asserita

violazione, da parte del legislatore, del principio di eguaglianza in

identica situazione processuale. Si osserva che mentre per i

procedimenti penali davanti al tribunale il codice di procedura penale

stabilisce che si debba seguire come regola l'istruzione formale e che

si possa solo nei casi tassativamente previsti procedere con

l'istruzione sommaria, la legge contestata, impone, invece,

l'applicazione del solo rito sommario, determinando, così, un

trattamento differenziato, tra soggetti inquisiti, costituzionalmente

non apprezzabile. A riguardo, devesi osservare che il nostro

ordinamento giuridico prevede come possibili due tipi di istruzione,

quella sommaria e quella formale, determinando a quali organi

giudiziari compete procedere all'una o all'altra. I due riti possono

alternarsi nei procedimenti di competenza del tribunale e della Corte

di assise; il rito sommario diventa esclusivo nei procedimenti di

competenza del tribunale per i minorenni e del pretore.

La Corte, in vari giudizi, ha ritenuto, in via di principio,

compatibili i due riti con i precetti costituzionali relativi ai

concetti di eguaglianza, di diritto alla difesa e di precostituzione

del giudice. Vale ricordare per ultima, la sentenza n. 49 del 1973.

Nel caso in esame, il legislatore ha previsto, nonostante la

competenza del tribunale a conoscere di quel particolare tipo di

delitti presi in considerazione nella legge 20 giugno 1952, n. 645,

l'applicazione del solo rito istruttorio sommario.

Questa Corte osserva che la predeterminazione, da parte del

legislatore, del rito istruttorio da seguire non crea problema di

legittimità costituzionale, sia per il principio generale

surricordato, sia in relazione all'aspetto tipico della fattispecie

legale considerata.

Infatti, non può non essere affidata al legislatore la valutazione

discrezionale della scelta del modo di realizzazione della pretesa

punitiva in considerazione delle singole condotte antigiuridiche

ipotizzate. Nel concetto rientra anche la valutazione dell'opportunità

politica della scelta dell'uno o dell'altro rito in dipendenza

dell'aspetto qualitativo del reato configurato e della peculiarità

della fattispecie soprattutto in relazione all'oggetto specifico della

tutela penale.

Rilevanza assumono, per una ragionevole valutazione della scelta

operata, anche il momento storico in cui questa avviene, e le finalità

che si intendono perseguire. Sempre con riferimento al caso in esame,

le finalità rivestono peculiare aspetto di costituzionalità sol che

si consideri che la legge ha tratto la sua derivazione dalla XII

disposizione finale della Costituzione repubblicana. Tale disposizione

ha conferito in modo tassativo al legislatore non solo la

potestà-dovere di fissare sanzioni penali in casi di violazione del

divieto costituzionale di ricostituzione del disciolto partito

fascista, ma anche di ricercare il modo e le forme più idonei e più

incisivi per la realizzazione della pretesa punitiva, pur nella

salvaguardia dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce a

tutti i cittadini, al fine di combattere il più efficacemente e

sollecitamente possibile quel pericolo che la citata disposizione, in

accordo con l'ispirazione antifascista della nostra Costituzione, ha

inteso direttamente e imperativamente prevenire. In sostanza la legge,

in tutti i suoi aspetti, e quindi anche in quello processuale, si

inserisce nel vasto quadro di quelle esigenze politiche e sociali delle

quali lo stesso costituente ha voluto farsi interprete vincolante.

3. - La non fondatezza va affermata anche in ordine al secondo e

terzo profilo d'incostituzionalità adombrati nell'ordinanza di

rimessione, tanto per le considerazioni già svolte, quanto per altre

considerazioni più direttamente legate alle stesse norme

costituzionali di riferimento.

Invero la Corte ha già stabilito, nel riconoscere la legittimità

costituzionale dei due riti, che le garanzie di difesa previste dalla

Costituzione attengono all'uno e all'altro rito in egual misura e di

conseguenza ha dichiarato incostituzionali quelle norme del codice di

procedura penale che tali garanzie non salvaguardavano in modo

sostanziale.

In base alle distinzioni operate dalla Corte devesi qui riaffermare

che i due riti ben possono coesistere e che spetta al legislatore

stabilire quando si debba procedere con l'uno o con l'altro: essi

rappresentano, in conclusione, un aspetto del processo penale che nulla

ha a che vedere con la posizione processuale dell'imputato e con le

garanzie giurisdizionali che a lui competono e che in ogni caso debbono

essere impregiudicate.

La sentenza n. 117 del 1968, richiamata nella ordinanza a sostegno

delle tesi prospettate, non è adattabile alla fattispecie. Tale

sentenza ha preso in esame un aspetto particolare della non

derogabilità del giudice ricollegabile all'art. 389, terzo comma, del

codice di procedura penale. L'illegittimità di tale articolo è stata

dichiarata non già perché questo affianca il rito sommario al rito

formale, sibbene perché nella sua formulazione offriva al pubblico

ministero la possibilità di comprimere la competenza del giudice

istruttore mediante la sua insindacabile scelta del rito da seguire.

La sentenza n. 83 del 1971 di questa Corte determina ancor più

chiaramente le condizioni di compatibilità dell'istruzione sommaria

con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, stabilendo che la legge

deve predeterminare le fattispecie legali per le quali devesi applicare

il rito sommario, sì da consentire un controllo giurisdizionale sulla

esistenza effettiva dei presupposti e delle condizioni atti a rendere

legittimo il potere del pubblico ministero di procedervi.

Non v'è dubbio che l'art. 7 della legge impugnata corrisponde in

pieno a tali condizioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, capoverso, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di

attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)

della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25

della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari