Corte costituzionale

Sentenza n. 252/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Annibale Marini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 20 marzo

1997, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità, ai sensi

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni

espresse dall'on. Boato nei confronti del dott. Salvini, promosso con

ricorso del Tribunale di Milano, notificato l'11 marzo 1998,

depositato in cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 10 del

registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore

Annibale Marini;

Udito l'avvocato Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile di risarcimento del danno

promosso dal dott. Guido Salvini nei confronti dell'on. Marco Boato,

il tribunale di Milano ha proposto conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato avverso la delibera del 20 marzo 1997 con la quale

la Camera dei deputati ha dichiarato che i fatti per i quali pende il

procedimento civile n. 10890/1990 dinanzi al citato organo

giurisdizionale concernono opinioni espresse da un parlamentare

nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione.

2. - Il giudizio dinanzi al tribunale ricorrente trae origine da

dichiarazioni rese dall'on. Boato sia in qualità di testimone, nel

corso del dibattimento relativo al processo penale a carico di

Adriano Sofri (celebratosi presso la Corte di assise di Milano per

l'omicidio del commissario di pubblica sicurezza Calabresi), sia in

interviste rilasciate ad organi di stampa, con le quali il

parlamentare accusava il dott. Guido Salvini (giudice istruttore nel

procedimento penale a carico di Sofri) di avere - durante un

colloquio informale con un detenuto - tentato di far confessare a

quest'ultimo che l'on. Boato era il mandante dell'omicidio

Calabresi.

2.1. - La Camera dei deputati, su proposta della Giunta per le

autorizzazioni a procedere, nella seduta del 20 marzo 1997 ha

deliberato - ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione -

che i fatti per i quali pende il suddetto giudizio civile

costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio

delle sue funzioni.

A sostegno dell'affermata insindacabilità delle dichiarazioni rese

dall'on. Boato, la Giunta, nella relazione, in primo luogo,

sottolineava, quale fatto notorio, la "battaglia politica" condotta

"da moltissimi anni" dall'on. Boato "sui temi della giustizia, su

quelli, in particolare, delle garanzie difensive nel processo penale

e sulla ricostruzione delle vicende relative alle numerose stragi che

si sono verificate nel nostro paese nel corso degli ultimi decenni".

Aggiungeva, quindi, che le dichiarazioni dell'on. Boato si inserivano

nell'ambito di un processo, quello per l'omicidio del commissario

Calabresi, che aveva assunto in quegli anni "una straordinaria

rilevanza politica, sia perché collegato a vicende propriamente

politiche, sia perché incentrato, per quanto riguarda le regole del

processo, sul ruolo dei collaboratori di giustizia e sull'utilizzo

che di tale strumento ha fatto la magistratura nel corso di questi

anni". Assumeva pertanto che l'episodio contestato all'on. Boato

costituisse "nella sua sostanza una denuncia di chiara ed evidente

natura politica, giacché intesa a denunciare un preteso uso distorto

delle regole processuali sull'uso dei collaboratori di giustizia,

materia questa oggetto da anni di ampio dibattito politico e

giuridico".

3. - Ritiene il tribunale che la Camera dei deputati non abbia

legittimamente esercitato il potere valutativo che le compete ai

sensi dell'art. 68 della Costituzione, in quanto la condotta tenuta

dall'on. Boato sarebbe del tutto estranea ai concetti di "opinione" e

di "esercizio delle funzioni" parlamentari di cui al citato art. 68

Cost.

3.1. - Osserva innanzitutto il tribunale ricorrente che le

argomentazioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere, fatte

proprie dall'Assemblea parlamentare, danno per scontato il

superamento del problema dell'estensione dell'area di

insindacabilità dall'esercizio delle funzioni tipicamente

parlamentari, o paraparlamentari, allo svolgimento di attività

politica, anche genericamente intesa, né funzionale né

astrattamente collegabile al mandato parlamentare. Superamento che

nella dottrina costituzionalistica non costituirebbe un dato

acquisito e che non sarebbe agevolmente ravvisabile neppure nella

giurisprudenza di questa Corte.

3.2. - Non sarebbe in ogni caso possibile, ad avviso dello stesso

tribunale, ricondurre la condotta dell'on. Boato nell'ambito delle

attività parlamentari o politiche in considerazione della natura

della notizia (che riguardava personalmente il parlamentare), della

fonte (un colloquio con un professionista che in nessun modo

risulterebbe collegato allo svolgimento di attività parlamentari),

del lasso di tempo trascorso tra l'acquisizione della notizia

(risalente al 1986) e l'inizio della sua divulgazione (23 febbraio

1990) e, infine, del fatto che le dichiarazioni sono state rese dal

parlamentare nel corso di un esame testimoniale in cui vi è

l'obbligo del teste di dire la verità e non di esprimere opinioni.

3.3. - Trattandosi della concreta attribuzione di un fatto

determinato, astrattamente idoneo - nella sua specificità e gravità

- ad integrare un illecito, la sua cognizione, conclude il tribunale,

dovrebbe essere dunque riservata, anche in forza dei precetti

costituzionali di cui agli artt. 24, 101 e 102 della Costituzione,

all'autorità giudiziaria ordinaria.

4. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile, nella prima fase

di delibazione sommaria, con ordinanza n. 37 del 1998.

5. - Si è costituita in giudizio la Camera dei deputati

evidenziando, innanzitutto, la correttezza dell'iter argomentativo

seguito dall'Assemblea parlamentare a sostegno dell'insindacabilità

della condotta dell'on. Boato.

5.1. - Sostiene in proposito la Camera che, ai fini della

prerogativa dell'insindacabilità, l'Assemblea di appartenenza, per

la sua origine elettiva, è la sola che può stabilire - caso per

caso - se siano stati travalicati i limiti delle funzioni

parlamentari cui il deputato è legittimato in forza del mandato

elettivo.

Ferma in ogni caso restando che l'insindacabilità verrebbe meno in

caso di "manifesti eccessi dalla funzione parlamentare".

Ritiene peraltro la Camera che la motivazione espressa dalla Giunta

per le autorizzazioni a procedere e fatta propria dall'Assemblea

parlamentare non possa ritenersi manifestamente arbitraria od

implausibile.

Quanto alle modalità con le quali si è estrinsecata la condotta

dell'on. Boato, la difesa della Camera sostiene che "anche la materia

della testimonianza può essere supporto dell'attività politica" e

che "l'insindacabilità della relativa manifestazione è essa stessa

garanzia della verità del contenuto che altro teste non garantito

potrebbe temere di esprimere".

Su di un piano ancor più generale, aggiunge la Camera, non

varrebbe il riferimento a pretese lesioni all'onore o alla

reputazione del dott. Salvini, essendo prevalente, per il rilievo che

la vicenda assume, la necessità di tutelare l'esercizio della

funzione parlamentare.

Infine, a convalidare i risultati cui sono pervenuti sia la Giunta

per le autorizzazioni a procedere che l'Assemblea, "nel senso di

riconoscere il rispetto da parte del Boato dei limiti costituzionali

del mandato parlamentare", vi sarebbe - a giudizio della Camera - la

completa estraneità del parlamentare alle vicende legate

all'omicidio Calabresi, avendo il tribunale di Milano (recte: il

giudice istruttore) disposto l'archiviazione del procedimento a suo

tempo instaurato a carico del deputato.

6. - In prossimità della udienza pubblica la Camera dei deputati

ha depositato una memoria, ribadendo quanto già affermato nel

precedente atto di costituzione e svolgendo ulteriori considerazioni

a sostegno della correttezza della delibera di insindacabilità.

Osserva, in primo luogo, la Camera che la funzione parlamentare,

avendo natura politica, non potrebbe essere negata anche quando, come

nel caso in esame, non si esprima in comportamenti tipici, dovendosi

- proprio per le sue connotazioni politiche - adattare alle

divenienti realtà ed assumere di volta in volta forme e dimensioni

adeguate alle singole vicende. A siffatta affermazione non osterebbe

la sentenza di questa Corte n. 289 del 1998, in quanto tale decisione

- che avrebbe comunque confermato sia la natura libera dell'attività

parlamentare che la competenza della sola Assemblea di appartenenza a

conoscerne - aveva ad oggetto un caso diverso da quello per cui è

oggi conflitto.

Assume inoltre la Camera che, rientrando nell'esercizio del mandato

parlamentare non solo la funzione legislativa ma anche quella

ispettiva, ne conseguirebbe la possibilità di controllo e denuncia

di fatti che, pur riguardando personalmente il parlamentare, abbiano

comunque rilevanza generale, come la denuncia delle "deviazioni"

della magistratura in materia "di uso dei collaboratori di giustizia"

formulata dall'on. Boato.

Osserva ancora la Camera che l'omicidio del commissario Calabresi,

il conseguente processo, l'accusa (risultata infondata) rivolta

all'on. Boato di esserne il mandante, avevano assunto - per gli

effetti che ne derivavano all'accusato - una evidente rilevanza

politica e che dalle dichiarazioni rese dallo stesso on. Boato nel

corso dell'esame testimoniale dinanzi alla Corte di assise, nonché

in altre occasioni precedenti e susseguenti al processo, emergerebbe

la volontà del parlamentare di denunciare l'uso distorto, da parte

della magistratura, dei collaboratori di giustizia. Materia, questa,

oggetto da anni di un ampio dibattito politico e giuridico.

Nel contestare le argomentazioni svolte dal tribunale di Milano, la

difesa della Camera dei deputati rileva, infine, l'evidente

erroneità dell'affermazione secondo cui la Giunta per le

autorizzazioni a procedere avrebbe dato per scontato il superamento

dell'estensione dell'area di insindacabilità dall'esercizio delle

funzioni tipicamente parlamentari, o paraparlamentari, allo

svolgimento di attività politica, poiché al contrario l'intera

motivazione della predetta Giunta riguarderebbe l'ambito

dell'attività parlamentare, e non soltanto politica, dell'on.

Boato. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto

dal tribunale di Milano con ricorso notificato l'11 marzo 1998,

riguarda la deliberazione del 20 marzo 1997 con la quale la Camera

dei deputati ha ritenuto che i fatti in relazione ai quali l'on.

Marco Boato è stato convenuto in giudizio dinanzi a quel tribunale

dal magistrato Guido Salvini, concernono opinioni espresse da un

membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del

primo comma dell'art. 68 della Costituzione.

2. - Il conflitto è inammissibile.

3. - In allegato alla memoria depositata nell'imminenza

dell'udienza pubblica la difesa della Camera dei deputati ha prodotto

una copiosa documentazione relativa all'attività parlamentare svolta

dall'on. Boato, in un arco di tempo di oltre sedici anni, al fine di

dimostrare la particolare attenzione da questi costantemente dedicata

al tema delle garanzie difensive nel processo penale e, quindi, il

nesso funzionale tra le dichiarazioni rilasciate, in sede giudiziaria

ed extragiudiziaria, dall'on. Boato e l'esercizio della funzione

parlamentare. Da tale documentazione emerge, peraltro, che l'on.

Boato, all'epoca dei fatti per i quali è stato convenuto in giudizio

dinanzi al tribunale di Milano (febbraio 1990), era membro di una

Camera - il Senato - diversa da quella che ha adottato la delibera di

insindacabilità.

Preliminarmente ad ogni altra questione, sorge pertanto la

necessità di stabilire, in via generale, nell'ipotesi di mutamento

della Camera di appartenenza del parlamentare, se la delibera di

insindacabilità debba essere adottata dalla Camera a cui il

parlamentare apparteneva al momento del fatto o da quella di

appartenenza del parlamentare al momento di adozione della delibera.

Accertamento che, incidendo, come si vedrà, sull'ammissibilità del

conflitto e, quindi, su materia sottratta al potere dispositivo delle

parti, deve essere effettuato da questa Corte ex officio.

3.1 - In proposito, va ribadito che l'insindacabilità di cui al

primo comma dell'art. 68 della Costituzione è diretta a garantire,

in via primaria, non già la persona del parlamentare, ma la libertà

e l'autonomia delle Camere. Sotto un diverso e concorrente aspetto la

garanzia, investendo le opinioni espresse nell'esercizio delle

funzioni parlamentari, ha necessariamente riguardo alle funzioni

esercitate dal deputato o dal senatore nel momento in cui le opinioni

stesse vengono espresse.

Non ha invece alcun rilievo - a differenza di quanto si verifica

per la prerogativa di cui al secondo comma dell'art. 68 della

Costituzione - la qualità che il soggetto rivesta nel momento in cui

è chiamato in giudizio.

È pertanto alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento

del fatto, e ad essa sola, che competono - come appare del resto

acquisito, dopo talune oscillazioni, nella stessa più recente prassi

parlamentare - i poteri connessi alla prerogativa

dell'insindacabilità, ed innanzitutto il potere di valutare la

riconducibilità delle opinioni all'esercizio delle funzioni

parlamentari.

3.2. - Competente a pronunciarsi sulla insindacabilità delle

opinioni espresse dall'on. Boato, in relazione alle quali pende

giudizio civile dinanzi al tribunale di Milano, è dunque il Senato

della Repubblica, cui il parlamentare apparteneva all'epoca in cui

rese le dichiarazioni stesse, e non la Camera dei deputati.

3.3. - La inesistenza, nella specie, di una delibera della Camera

di appartenenza del parlamentare, facendo mancare la materia stessa

del conflitto, non può non comportarne la dichiarazione di

inammissibilità. Resta ovviamente impregiudicato il potere della

Camera competente di deliberare in argomento; come resta

impregiudicato quello dell'autorità giudiziaria di giudicare sui

fatti, e anche di valutare autonomamente la loro riconducibilità

alle funzioni parlamentari e di contrastare eventualmente una diversa

valutazione della Camera stessa, se e quando essa sopravvenga, con lo

strumento del conflitto di attribuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri

dello Stato proposto dal tribunale di Milano nei confronti della

Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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