Corte costituzionale

Sentenza n. 252/1974

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1974 · relatore Guido Astuti

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 61r.d.l. 680/1938

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di

previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso

con ordinanza emessa il 27 aprile 1972 dalla Corte dei conti - sezione

III pensioni civili - sul ricorso di Salvati Romolo contro l'INADEL,

iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1974 il Giudice

relatore Guido Astuti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento promosso da Romolo Salvati, già

dipendente da ente pubblico, rivolto ad ottenere il riconoscimento del

diritto a pensione, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale,

in accoglimento della eccezione proposta dal pubblico ministero, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma

primo, dell'ordinamento della Cassa di previdenza degli impiegati degli

enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.

Si osserva nell'ordinanza di rinvio che la norma impugnata, non

consentendo la proposizione del gravame giurisdizionale avverso il

provvedimento concessivo dell'indennità per chi abbia percepito questa

prima della scadenza del termine previsto per l'impugnativa, violerebbe

il principio di eguaglianza, essendo assente eguale disposizione in

tema di pensione di guerra (art. 109, capoverso, della legge 18 marzo

1968, n. 313) ed essendo stata dichiarata costituzionalmente

illegittima con sentenza n. 38 del 1972 l'analoga norma già esistente

con riferimento ai dipendenti dello Stato (art. 64 del testo unico

delle leggi sulla Corte dei conti approvato col r.d. 12 luglio 1934, n.

1214).

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua

ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si è

in questo costituita. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei conti, su istanza del pubblico ministero, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa per le

pensioni ai dipendenti degli enti locali: cfr. art. 1 legge 11 aprile

1955, n. 379), in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione. Secondo l'ordinanza di rinvio, la disposizione

impugnata, per cui "non è ammesso il ricorso contro la liquidazione

dell'indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza

del termine di cui all'art. 60", ossia prima del termine di novanta

giorni per proporre gravame giurisdizionale davanti alla Corte dei

conti, è in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto

integra una disparità di trattamento, sia nei confronti della

disciplina pensionistica di guerra, per cui l'art. 1 O9, secondo comma,

della legge 18 marzo 1968, n. 313, espressamente stabilisce che la

riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal

ricorso, sia anche nei confronti di quella oggi vigente per i

dipendenti dello Stato, a seguito della declaratoria di illegittimità

costituzionale della disposizione preclusiva del ricorso, già

contenuta nell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di

approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte

dei conti.

2. - La questione è fondata. Questa Corte, con la sentenza n. 38

del 1972, richiamata dall'ordinanza di rimessione, ha riconosciuto la

evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione, che risultava dal

contrasto tra la norma dell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e

quella dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, confermata

dall'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, che in materia di

pensioni di guerra aveva eliminato la decadenza dalla facoltà di

ricorrere alla Corte dei conti dopo la riscossione dell'indennità una

tantum. Ciò in quanto la differenza del titolo da cui si fa discendere

la liquidazione dell'indennità "in nessun modo appare suscettibile di

ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi avverso la

detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del maggiore

diritto allegato dalla parte".

Lo stesso argomento vale anche nei confronti della disposizione

denunciata, perfettamente analoga a quella del ricordato art. 64 del

testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e della quale deve

pertanto essere dichiarata la incostituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma,

del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa per le

pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI- VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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