Corte costituzionale

Sentenza n. 251/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1996 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 299/1991
  • art. 3d.P.R. 643/1972

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del

decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti

l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento

di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a

seguito delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei

fabbricati e l'accertamento di tali redditi, nonché

altredisposizioni tributarie urgenti), convertito in legge 18

novembre 1991, n. 363, promosso con ordinanza emessa il 15 giugno

1995 dalla commissione tributaria di primo grado di Biella sul

ricorso proposto da Mario Ferragut n.q. contro l'ufficio del

registro di Biella, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La commissione tributaria di primo grado di Biella, con

ordinanza emessa il 15 giugno 1995 - nel giudizio promosso da Mario

Ferragut, quale socio amministratore della "Ferragut e Ramella

s.n.c." avverso l'amministrazione finanziaria, per il rimborso delle

maggiori imposte pagate per INVIM straordinaria, rispetto a quelle

derivanti dalle rendite catastali relative all'INVIM sulle

alienazioni intervenute fino al 31 dicembre 1991 - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge

13 settembre 1991, n. 299 (Disposizioni concernenti l'applicazione

nell'anno 1991 dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, i versamenti dovuti a seguito

delle dichiarazioni sostitutive in aumento del reddito dei fabbricati

e l'accertamento di tali redditi, nonché altre disposizioni

tributarie urgenti), convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363.

Premette l'ordinanza che la disposizione censurata, nel far

riferimento, per l'INVIM straordinaria sugli immobili posseduti alla

data del 31 ottobre 1991, all'ammontare delle rendite catastali

revisionate in base al decreto ministeriale 20 gennaio 1990, richiama

parametri che, in base al decreto ministeriale 27 settembre 1991,

risultano applicabili per gli altri tributi solo a decorrere dal 1

gennaio 1992. Da ciò deriverebbe "una illegittima retroattività

della norma fiscale riferita esclusivamente alle società ed enti che

si trovano nelle condizioni temporali previste" dal decreto-legge n.

299 del 1991, con un conseguente trattamento deteriore dei soggetti

interessati, che comporta violazione del "principio di eguaglianza

previsto dall'art. 3 della Costituzione e del principio di

proporzionalità rispetto alla capacità contributiva previsto

dall'art. 53 della Costituzione stessa".

2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Rilevato che l'art. 1 del decreto-legge n. 299 del 1991 è una

norma di carattere straordinario che anticipa al 31 ottobre 1991 la

scadenza del periodo (di norma decennale) per l'applicazione

dell'INVIM a carico di società ed enti di cui all'art. 3 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 643, ovviamente ancorando alla stessa data il

valore finale, l'Avvocatura dello Stato osserva che la disposizione

stessa contiene una norma di beneficio per il contribuente, giacché

consente la determinazione di un valore tabellare anche inferiore a

quello di mercato, che non può essere assoggettato a rettifica.

Ciò premesso, l'interveniente, nell'eccepire l'inammissibilità

della questione, perché l'ordinanza non contiene alcuna motivazione

o spiegazione sulla rilevanza, o comunque la sua infondatezza,

osserva che non può parlarsi di retroattività, ma solo di diversa

decorrenza delle nuove rendite catastali. Rilevato che non è

consentito "alcun confronto fra la INVIM straordinaria per decorso

decennio (o periodo abbreviato) e la INVIM ordinaria per

trasferimento ed altre imposte", si deduce che, se per le imposte sul

reddito (di periodo) la decorrenza delle nuove rendite andava

stabilita all'inizio del periodo di imposta e alla stessa data era

opportuno far riferimento anche per le imposte di registro e di

successione, "era al contrario bene giustificato che l'imposta

straordinaria (anticipata rispetto alla scadenza ordinaria per

evidente urgenza del gettito) avesse decorrenza più ravvicinata". Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la commissione tributaria di

primo grado di Biella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299

(Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art.3

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, i

versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in

aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,

nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge

18 novembre 1991, n. 363.

Detta disposizione è contenuta in un provvedimento con il quale è

stata introdotta una "INVIM straordinaria", per decorso del tempo di

possesso, che comporta, secondo quanto disposto dall'art. 1,

l'anticipazione del pagamento dell'INVIM decennale, ancorché non sia

decorso il decennio, per gli immobili posseduti alla data del 31

ottobre 1991 da parte di società ed enti di cui all'art. 3 del

d.P.R. n. 643 del 1972.

Forma, in particolare, oggetto di censura, il comma 8 dell'art. 1,

il quale, con riguardo alla predetta anticipata imposizione, dispone

che il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in

catasto, posseduti dai suddetti soggetti, non è sottoposto a

rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quello che

risulta applicando le rendite catastali determinate a seguito del

decreto ministeriale 20 gennaio 1990 e poi dal decreto ministeriale

27 settembre 1991.

2. - Secondo il giudice rimettente, la disposizione denunciata, nel

far riferimento alle rendite catastali revisionate in base al decreto

ministeriale 20 gennaio 1990, richiama parametri che avrebbero dovuto

trovare applicazione solo dal 1 gennaio 1992. Di qui "una illegittima

retroattività della norma fiscale", per le società e gli enti che

si trovano nelle condizioni temporali previste dal decreto-legge n.

299 del 1991, con conseguente lesione del principio di eguaglianza

previsto dall'art. 3 della Costituzione e del principio di

"proporzionalità rispetto alla capacità contributiva prevista

dall'art. 53 della Costituzione stessa".

3. - La questione non è fondata.

Come emerge dai lavori parlamentari in sede di conversione del

decreto-legge qui in esame, la previsione dell'anticipato pagamento

dell'INVIM decennale per gli immobili posseduti alla data del 31

ottobre 1991 dagli enti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 643 del 1972,

si collega ad una manovra finanziaria del Governo volta a reperire

5.000 miliardi, e può altresì essere messa verosimilmente in

relazione alla abolizione dell'imposta, sostituita gradualmente

dall'ICI, per effetto dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dal 1 gennaio 1993.

Si tratta, dunque, di un'imposizione di carattere straordinario

che, proprio in ragione delle sue peculiarità, rende di per sé

discutibile il confronto con la disciplina applicabile alle imposte

ordinarie. Ma, a parte detta considerazione d'ordine generale, sta di

fatto che il riferimento a quelle stesse tariffe d'estimo che, sulla

base dell'art. 4, comma 4, della legge n. 405 del 1990, dovevano

entrare in vigore il 1 gennaio 1992, lungi dal concretare, come

reputa il giudice rimettente, una ingiustificata e discriminatoria

retroattività dei nuovi parametri, indica, più esattamente, una

diversa decorrenza dei criteri di congruità del valore dichiarato,

ponendosi come ovvia e conseguente implicazione dello stesso

peculiare meccanismo che regola il tributo qui in esame.

Gli stessi criteri informatori dell'imposta, infatti, tali da

comportare l'individuazione di una base imponibile determinata, per

differenza, fra il valore iniziale del bene e gli incrementi di

valore verificatisi per il decorso del tempo, dimostrano, da un lato,

che l'introduzione della c.d. INVIM straordinaria a carico di

società ed enti si è risolta in una mera parziale anticipazione

cronologica di quell'imposizione tributaria che si sarebbe, comunque,

verificata alla scadenza del decennio, e, dall'altro, che il

parametro preso a riferimento risponde, come risulta dai lavori

preparatori, ad "evidenti ragioni di armonizzazione", solo a

considerare che, se l'anticipazione non vi fosse stata, le nuove

rendite avrebbero, in prosieguo, al verificarsi dell'ordinario

presupposto impositivo, costituito in ogni caso il riferimento per il

potere di rettifica degli uffici.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299

(Disposizioni concernenti l'applicazione nell'anno 1991 dell'imposta

comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643,

i versamenti dovuti a seguito delle dichiarazioni sostitutive in

aumento del reddito dei fabbricati e l'accertamento di tali redditi,

nonché altre disposizioni tributarie urgenti), convertito in legge

18 novembre 1991, n. 363, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53

della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di

Biella, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari