Corte costituzionale

Sentenza n. 250/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/07/2000 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 803, primo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo

1999 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra

Grottola Leandro e Silva De Lima Maria Raquel, iscritta al n. 709 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52 - 1ª serie speciale - dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un processo civile - promosso al fine di ottenere

sentenze di revocazione di una donazione per sopravvenienza di figlio

naturale riconosciuto - il giudice unico del tribunale di Roma, con

ordinanza emessa il 29 marzo 1999, ha sollevato - in riferimento agli

artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. - questione di legittimità

costituzionale dell'art. 803, primo comma, cod. civ., "nella parte in

cui prevede il limite temporale di due anni per l'attribuzione del

diritto alla revocazione di donazione, a seguito di riconoscimento di

figlio naturale".

Eccepita dalla parte convenuta l'impossibilità di esperire

utilmente l'azione de qua, poiché il riconoscimento del figlio

naturale ad opera dell'attore è intervenuto oltre i due anni dalla

donazione, rileva il rimettente che la norma impugnata, nella prima

parte, consente la revocazione della donazione nella compresenza del

presupposto negativo dell'assenza di figli o discendenti legittimi

viventi al tempo della donazione e di quello positivo della

sopravvenienza o della conoscenza dell'esistenza di un figlio o

discendente legittimo, senza limiti di tempo; mentre, nella seconda

parte del primo comma, la norma stessa consente la revoca della

donazione sulla base dello stesso presupposto negativo e del

presupposto positivo del riconoscimento di un figlio naturale nel

termine di due anni dalla donazione, a meno che non si provi che al

tempo della donazione stessa il donante fosse a conoscenza

dell'esistenza del figlio.

Individuata la ratio della norma nell'esigenza di tutela degli

interessi familiari, ed in particolare dei figli (in quanto lo ius

poenitendi, riconosciuto al donanto in presenza di quei fatti

sopravvenuti, consente di far rientrare nel suo patrimonio beni che,

ove ancora presenti al momento della morte, formeranno l'asse

ereditario sul quale i figli legittimi e figli naturali eserciteranno

gli stessi diritti), ritiene il rimettente che la restrizione

temporale imposta solo in relazione al riconoscimento di figli

naturali appare in contrasto: a) con l'art. 30, terzo comma, Cost.,

che impone di assicurare ai figli naturali una tutela adeguata alla

posizione di figlio, ossia simile a quella assicurata ai figli

legittimi (non potendo ciò non valere anche nel caso in cui - come

nella fattispecie - la ratio della norma sta nella tutela dei

legittimari, ancorché ralizzantesi per via indiretta, allargando

l'ambito di poteri negoziali riconosciuti al genitore); b) con l'art.

3 Cost., perché crea un'ingiustificata ed irrazionale disparità di

trattamento in fattispecie del tutto omogenee, quali la

sopravvenienza di figli legittimi ed il sopravvenuto riconoscimento

di figli naturali. Considerato in diritto

1. - Il giudice unico del tribunale di Roma dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 803, primo comma, cod. civ.,

"nella parte in cui prevede il limite temporale di due anni per

l'attribuzione del diritto alla revocazione di donazione, a seguito

di riconoscimento di figlio naturale".

Secondo il rimettente, la denunciata norma si pone in contrasto:

a) con l'art. 30, terzo comma, Cost., che impone di assicurare ai

figli naturali una tutela simile a quella assicurata ai figli

legittimi (non potendo ciò non valere anche nel caso in cui la ratio

della norma risiede nella tutela dei discendenti legittimari,

ancorché realizzantesi per via indiretta, allargando l'ambito dei

poteri negoziali riconosciuti al genitore); b) con l'art. 3 Cost.,

perché crea un'ingiustificata ed irrazionale disparità di

trattamento in fattispecie del tutto omogenee, quali la

sopravvenienza di figli legittimi (relativamente alla quale la

revocazione non è soggetta al menzionato limite temporale) ed il

sopravvenuto riconoscimento di figli naturali.

2. - La questione è fondata.

2.1. - La revocazione della donazione ex art. 803 cod. civ. trova

fondamento nell'esigenza di consentire al donante una rivalutazione

della perdurante opportunità della donazione stessa in seguito al

fatto sopravvenuto della nascita di figli o discendenti, ovvero della

conoscenza della loro esistenza. Sulla base di una valutazione legale

tipica d'un particolare fatto, potenzialmente idoneo - anche secondo

il comune sentire - ad incidere sullo spirito di liberalità

manifestatosi nell'atto di donazione posto in essere quando il

donante non aveva figli o non sapeva di averli, è stato a lui

concesso di riconsiderare appunto la perdurante opportunità di tale

atto, alla stregua della nuova situazione familiare venutasi a

creare.

La revocazione consegue solo al concreto esercizio del diritto

protestativo attribuito dalla norma al donante, il quale è arbitro

di decidere se esercitarla, così come, una volta che l'atto sia

stato revocato, è libero di disporre a piacimento dei beni rientrati

nel suo patrimonio. Per cui va escluso che l'istituto in esame sia

approntato ad immediata garanzia degli interessi dei figli

sopravvenuti o, più genericamente, degli interessi familiari. Nel

contempo, però, non può negarsi che, potenzialmente, i conseguenti

effetti patrimoniali si ripercuotono sulla posizione dei figli o dei

discendenti, la cui tutela, dunque, è pur sempre da considerare

imminente alle finalità della norma. Ed è alla luce di questa

premessa che va condotto lo scrutinio di costituzionalità richiesto

dal giudice a quo.

2.2. - La possibilità di agire per la revocazione è dalla legge

subordinata ad un duplice presupposto. Negativo il primo, legato al

fatto che il donante, nel momento della donazione, non avesse o

ignorasse di avere figli o discendenti legittimi; positivo il

secondo, alternativamente costituito:

a) dalla sopravvenienza, o dalla intervenuta conoscenza

dell'esistenza, di un figlio o di un discendente legittimo del

donante, cui vanno equiparate la sopravvenienza della legittimazione

del figlio naturale, che ai sensi dell'art. 280 del codice civile

attribuisce la qualità di figlio legittimo, e la sopravvenuta

adozione, quantomeno quella dei minori prevista dalla legge 4 maggio

1983, n. 184, poiché l'adottato acquista lo stato di figlio

legittimo degli adottanti (art. 27 della legge stessa);

b) dal riconoscimento di un figlio naturale, ma solo se

"fatto entro due anni dalla donazione".

Ebbene, ove si consideri che, ai sensi dell'art. 261 del codice

civile, nel testo novellato dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, il

riconoscimento del figlio naturale comporta l'assunzione da parte del

genitore (con l'eventuale concorso degli ascendenti) di tutti i

doveri che egli ha nei confronti dei figli legittimi, primo fra tutti

quello di mantenimento previsto dagli articoli 147 e 148 del codice

civile, appare di tutta evidenza come la limitazione temporale in

discorso venga a menomare senza ragione la facoltà del genitore (o

adolescente) naturale in ordine all'esercizio del menzionato diritto

potestativo, allorquando egli ritenga che solo riacquistando il bene

donato potrebbe adempiere ai suoi doveri, in una situazione di fatto

del tutto analoga a quella in cui, viceversa, al genitore (o

ascendente) legittimo, ed anche all'adottante, tale facoltà è

concessa senza limiti.

2.3. - Stante la suddescritta conformazione dell'istituto in

esame, una tale disparità di trattamento non si potrebbe certo

giustificare facendo riferimento alla previsione costituzionale della

necessaria compatibilità della tutela dei figli nati fuori del

matrimonio con i diritti dei membri della famiglia legittima, imposta

dall'art. 30, terzo comma, Cost.

Neppure varrebbe richiamare le preoccupazioni espresse da parte

della dottrina relativamente ad un'asserita minore garanzia che

altrimenti sarebbe offerta al donatario, per via di possibili

riconoscimenti pretestuosi fatti dal donante. A quest'ultimo riguardo

va invero osservato, da una parte, che il donatario è dal medesimo

art. 803 ammesso a provare "che al tempo della donazione il donante

aveva notizia dell'esistenza del figlio" e, dall'altra, che egli è

legittimato ad impugnare il riconoscimento per difetto di

veridicità, ai sensi dell'art. 263, primo comma.

D'altronde, a prescindere che identiche se non più gravi

preoccupazioni potrebbero derivare al donatario dalla sopravvenienza

di un'adozione, è appena il caso di notare che al riconoscimento ex

art. 250 del codice civile è equiparato, quoad effectum,

l'accertamento giudiziale di cui al successivo art. 277, il quale

addirittura suppone una volontà contraria al riconoscimento stesso

e, inoltre, per quanto attiene ai figli nati dopo la donazione, di

norma viene pronunciato ben al di là del previsto biennio, con la

conseguenza che mai il donante così divenuto genitore sarebbe in

grado di esercitare il diritto potestativo che il legislatore ha

inteso concedergli.

2.4. Deve allora concludersi che la denunciata norma potrebbe

trovare giustificazione unicamente nel tradizionale disfavore verso

la filiazione naturale, che pervadeva ancora il nuovo codice civile

nonostante la cauta apertura manifestatasi nella disposizione stessa,

in confronto col corrispondente art. 1083 del previgente codice, che

considerava del tutto irrilevante il riconoscimento d'un figlio

naturale.

Ma un tale disfavore appare incompatibile col principio espresso

nell'art. 30, terzo comma, Cost., attuato dal legislatore con la

riforma del diritto di famiglia, alla quale la denunciata norma è

sfuggita.

Questa, dunque, proprio alla luce del richiamato principio, è da

ritenersi in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto i due concorrenti

profili della disparità di trattamento e della palese

irragionevolezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 803, primo

comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di

sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere

revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro

due anni dalla donazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:250 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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