Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2

e 3, 2, commi 1 e 2 e dell'art. 3 del decreto-legge 10 luglio 1995,

n. 275 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gl'incendi

boschivi sul territorio nazionale), convertito in legge 8 agosto

1995, n. 339, promossi con ricorsi della Regione Veneto e della

Regione Lombardia, notificati il 4 agosto e l'11 settembre 1995,

depositati in cancelleria l'8 agosto e il 18 settembre 1995, iscritti

rispettivamente ai nn. 44 e 47 del registro ricorsi 1995;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi gli avv.ti Giorgio Berti e Guido Viola per la Regione Veneto

e Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia nonché l'avv. dello

Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso notificato il 4 agosto 1995 (reg. ric. 44 del

1995), la Regione Veneto ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275 (Disposizioni

urgenti per prevenire e fronteggiare gl'incendi boschivi sul

territorio nazionale), nel suo insieme, e poi in particolare con

riguardo all'art. 1, commi secondo e terzo, all'art. 2, primo comma e

all'art. 3.

Premette la ricorrente che tali disposizioni costituiscono una

"riedizione" di analoghe norme, già contenute nel decreto-legge 15

giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497,

avverso il quale la medesima regione aveva sollevato questione di

legittimità costituzionale, sulla quale si era deciso con la

sentenza n. 157 del 1995 di questa Corte. In tale occasione la Corte

aveva rilevato l'opportunità di un'opera legislativa sistematica in

materia. Ma il legislatore è di nuovo ricorso alla decretazione

d'urgenza, così violando, secondo la ricorrente, gli artt. 117 e 118

della Costituzione, in relazione all'art. 77 della Costituzione e

all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400: le stesse

disposizioni impugnate svelerebbero infatti l'inesistenza dei

presupposti della necessità e dell'urgenza. L'uso improprio dello

strumento del decreto-legge risulterebbe lesivo delle competenze

regionali, in quanto esse vengono per tal via coinvolte in attività

o prestazioni che imporrebbero viceversa un iter parlamentare

"normale". Secondo la Regione Veneto, sia pure nella prospettiva di

eventi calamitosi, la materia avrebbe una ricorrenza naturale o

normale, evidenziando l'inidoneità dello strumento legislativo

adoperato, il cui vizio risulterebbe maggiormente rilevante nel

procedimento di conversione.

La ricorrente assume la violazione dei medesimi parametri

costituzionali di cui sopra anche in relazione all'art. 69, terzo

comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di

cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), alla legge 1

marzo 1975, n. 47 (Difesa dei boschi dagli incendi), alla legge 4

dicembre 1993, n. 491 (Riordino delle competenze regionali in materia

agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse

agricole), al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 (Regolamento di

organizzazione di detto Ministero), nonché alla legge 6 dicembre

1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), alla legge 11 agosto

1991, n. 266, artt. 2, 7 e 10 (Legge quadro sul volontariato), e

infine al d.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, artt. 9 e 10 (Regolamento

relativo alla partecipazione delle associazioni di volontariato nelle

attività di protezione civile). La riserva del finanziamento in

favore dello Stato in tali materie, trascurando i piani regionali,

definirebbe a beneficio del medesimo il riparto delle competenze, in

dispregio a quanto affermato dalla Corte nella citata sentenza n. 157

del 1995, con riguardo sia all'utilizzo del volontariato, sia

all'acquisizione di nuove tecniche di spegnimento (là dove l'unica

competenza esclusiva del Dipartimento concerne l'impiego di mezzi

aerei). Attraverso il finanziamento si affermerebbe in modo esclusivo

una competenza dello Stato, dato che il piano regionale non può non

comprendere l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecniche,

finendo con l'assorbire le competenze regionali ex art. 69, terzo

comma, del d.P.R. n. 616 del 1977. Secondo la ricorrente, o lo Stato

omette di prevedere l'intesa estendendo le proprie competenze nella

lotta agl'incendi ma così facendo si appropria delle attribuzioni

regionali, oppure, ammesso che possa avvalersi di corpi od organi

propri, comunque non potrebbe stabilire erogazioni ulteriori sotto il

profilo finanziario. I finanziamenti disposti per la sperimentazione

ed acquisizione di nuove tecniche, per l'utilizzo del volontariato

nonché per le contribuzioni al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

(per la cui utilizzazione le regioni possono stipulare apposite

convenzioni) dovrebbero infatti essere stabiliti anche in favore

delle regioni, in quanto l'esistenza stessa del finanziamento statale

dimostrerebbe che la finanza regionale ordinaria non è sufficiente a

comprendere questi servizi.

Un ulteriore vizio degli artt. 2 e 3 sarebbe poi individuabile con

riferimento all'art. 97 della Costituzione, là dove le due norme

prevedono un finanziamento per i Vigili del fuoco, stabilendo poi che

le regioni possono stipulare convenzioni per avvalersi degli stessi

con il Ministero dell'interno assumendosene l'onere finanziario,

quasi che tale utilizzo al fine dello spegnimento degli incendi non

rappresentasse l'esercizio di una competenza regionale ma un compito

dello Stato.

In conclusione, risalterebbe il "perfetto scoordinamento" nella

disciplina della materia, la quale celerebbe il disegno di ricondurre

allo Stato tutto ciò che in materia appartiene alla regione,

spostando il centro d'imputazione sul Ministero delle risorse

agricole e forestali e sul Dipartimento della protezione civile.

1.2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di

infondatezza della questione. Osserva l'Avvocatura come la ricorrente

abbia attribuito alla decisione della Corte affermazioni assolute e

perentorie, ignorando le statuizioni con cui le doglianze della

regione sono state ritenute infondate e finendo per rimanere

"sull'onda del sospetto verso le macchinazioni dello Stato contro le

regioni". In proposito l'Avvocatura sottolinea come l'auspicio della

Corte per un organico intervento in materia non preclude l'utilizzo

del decreto-legge, la ipotetica mancanza di requisiti del quale la

regione non avrebbe alcuna ragione di far valere. Nel contestare gli

altri assunti della ricorrente, l'Avvocatura osserva come nulla essa

lamenti in concreto circa i finanziamenti al servizio aereo ed ai

lavori attinenti al patrimonio boschivo di competenza del Corpo

forestale dello Stato; inoltre qualifica "gratuita" la conclusione

secondo cui la spesa di 3,5 miliardi, autorizzata a favore della

Presidenza del Consiglio, verrebbe destinata ad un'attività che

prescinde dalla collaborazione tra Stato e regione, laddove la

sperimentazione di nuove tecniche, dovendosi distinguere dalla

gestione delle stesse, non può che far capo allo Stato.

Quanto all'utilizzazione del volontariato, osserva l'Avvocatura che

essa è prevista secondo le disposizioni contenute nel d.P.R. 21

settembre 1994, n. 613; per cui non vi sarebbe alcuna elusione di

tale normativa, stante la non configurabilità della lamentata

attribuzione allo Stato di una competenza esclusiva; mentre,

d'altronde, nessuna rilevanza sul piano costituzionale avrebbero le

doglianze circa l'esclusione della regione dai finanziamenti previsti

nel decreto-legge.

Del tutto indimostrato infine risulterebbe l'assunto circa un

occulto disegno vòlto a ricondurre allo Stato le attribuzioni della

regione, la quale vedrebbe tale manovra anche nella previsione,

peraltro non contestata nel merito, di finanziamento in favore dei

Vigili del fuoco e della possibilità di utilizzo degli stessi in

regime di convenzione.

2.1. - Con ricorso notificato l'8 settembre 1995 (reg. ric. 47 del

1995), la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito

in legge 8 agosto 1995, n. 339, quanto agli artt. 1, comma 1, e 2,

commi 1 e 2, nella parte in cui le disposizioni ivi contenute

attribuiscono al Ministero per le risorse agricole, alimentari e

forestali, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al Ministero

dell'interno significative risorse economiche per lo svolgimento di

attività e/o l'approvvigionamento di mezzi e attrezzature, in

settori nei quali è prescritta l'intesa con le regioni, in assenza

dell'intesa stessa; quanto all'art. 1, comma 2, nella parte in cui la

disposizione ivi contenuta assegna una dotazione al Corpo forestale

dello Stato per "l'attivazione di lavori socialmente utili di

supporto all'attività di conservazione e manutenzione del patrimonio

boschivo", mentre tali attività sono di competenza delle regioni;

quanto all'art. 1, comma 3, nella parte in cui la disposizione ivi

contenuta assegna altre risorse al Dipartimento della protezione

civile della Presidenza del Consiglio per la "sperimentazione e ...

la acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento

degli incendi boschivi, nonché per la utilizzazione delle

associazioni di volontariato ...", da un lato prevedendo l'intervento

statale in materia di competenza regionale e dall'altro prefigurando

l'uso di personale volontario senza chiarire che esso deve essere

messo ad operare alle dipendenze delle regioni; quanto all'art. 3, e

in generale quanto al provvedimento legislativo nel suo insieme,

nella parte in cui, dopo aver disposto rilevanti stanziamenti a

favore di organi statali in materie di competenza regionale o come

minimo presupponenti intese con le regioni, contempla convenzioni tra

le regioni e il Ministero dell'interno per l'utilizzo di personale e

mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con l'assunzione delle

relative spese a carico del bilancio delle stesse regioni.

Pure la Regione Lombardia richiama la sentenza n. 157 del 1995 di

questa Corte, sostenendo che le indicazioni in essa contenute

sarebbero state disattese dal Governo.

In particolare essa osserva come, ex d.P.R. n. 616 del 1977, anche

le funzioni programmatorie oltre che quelle gestionali sarebbero

state trasferite alle regioni e come l'estraneità alle stesse sia

stata poi confermata dalla legge n. 491 del 1993, istitutiva del

Ministero delle risorse agricole, cui sono riservate solo competenze

generalissime e residuali. In tale quadro normativo "la tutela del

patrimonio boschivo diviene una delle funzioni in materia di

agricoltura e foreste, tutte di competenza regionale", là dove

l'impugnata normativa "aspira illegittimamente a rovesciare" la forte

autonomia regionale in subiecta materia.

Così l'attribuzione - ex art. 1, commi 1 e 2 - di 40 miliardi al

Ministero per la gestione operativa e logistica degli aeromobili, di

30 miliardi al Corpo dei Vigili del fuoco per spese correnti e di 8

miliardi per l'approvvigionamento dei mezzi e per la gestione dei

nuclei di elicotteri sarebbe riferibile ad attività consentite

soltanto d'intesa con le regioni, vincolo che non sarebbe rispettato

né come garanzia di principio, né "sul piano delle effettive

garanzie procedimentali". Ciò concreterebbe la violazione degli

artt. 117 e 118 della Costituzione, con riferimento all'art. 69 del

d.P.R. n. 616 del 1977 e al d.P.R. n. 11 del 1972, oltre che alla

legge n. 491 del 1993, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Inoltre l'art. 1, comma 2, stanzia 1,5 miliardi per l'attivazione

di lavori socialmente utili, di supporto all'attività di

conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo di competenza

del Corpo forestale dello Stato, utilizzando i lavoratori di cui al

decreto-legge n. 232 del 1995 (non convertito, ma sostituito dal

decreto-legge n. 326 del 4 agosto 1995, pur non convertito all'atto

della pubblicazione della legge impugnata). Ma tali compiti sarebbero

interamente devoluti alle regioni (salvo una quota dell'1% del

patrimonio della soppressa ASFD), e sarebbero quindi violati gli

artt. 117 e 118 della Costituzione, con riferimento anche agli artt.

68, 69 e 71 del d.P.R. n. 11 del 1972 e alle leggi n. 47 del 1975 e

n. 491 del 1993.

Anche il finanziamento di 3,5 miliardi alla Presidenza del

Consiglio a fini di sperimentazione ed acquisizione di nuove

tecniche, non trovando alcun supporto nel d.P.R. n. 616 del 1977,

risulterebbe lesivo degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con

riferimento agli artt. 69 e 71 del d.P.R. n. 616 citato e al d.P.R.

n. 11 del 1972, nonché agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La destinazione di tale finanziamento è rivolta altresì alla

utilizzazione delle associazioni di volontariato, ma quest'ultima non

può che avvenire, secondo la ricorrente, nel rispetto di quanto

enunciato dalla Corte nella sentenza n. 157 del 1995: quindi la

mancata, espressa riserva alla regione di destinazione dell'utilizzo

dei volontari concreterebbe violazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione sempre con riferimento agli artt. 69 e 71, lettera g),

del d.P.R. n. 616 del 1977, all'art. 11 del d.P.R. n. 11 del 1972,

agli artt. 5 della legge n. 47 del 1975 e 10 della legge n. 491 del

1993, nonché ai principi ispiratori della legge n. 266 del 1991.

Il pregiudizio economico e funzionale recato alla regione

risulterebbe ancora "più clamoroso" per effetto dell'art. 3, comma

1, che prevede le convenzioni con i Vigili del fuoco a carico delle

regioni. Queste infatti, dopo essere state spogliate delle loro

competenze, e dopo che ingenti risorse sono state dirottate allo

Stato, devono sopportare esborsi per la convenzione. Il ripetersi

degl'interventi, d'altra parte, comproverebbe l'assenza di

straordinarietà degli stessi, mentre il decreto-legge impugnato non

conterrebbe affatto il disegno organico auspicato dalla Corte; anzi,

recando nelle premesse il richiamo all'imminente periodo estivo, esso

svelerebbe "l'imprevidenza e la pigrizia del legislatore statale".

Secondo la Regione Lombardia, inoltre, il finanziamento non sarebbe

affatto aggiuntivo, in quanto le risorse sarebbero state in realtà

dirottate da quelle spettanti alle regioni per lo svolgimento dei

loro compiti istituzionali. Ciò sarebbe dimostrato dal tema delle

convenzioni: se i Vigili del fuoco svolgono cioè compiti statali,

non si coglie la ragione delle convenzioni, se invece svolgono

funzioni regionali non si vede perché le regioni dovrebbero

accollarsene i costi. Pure qui viene rilevata, in conclusione, la

violazione degli artt. 3, 81, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione,

con riferimento agli artt. 69 e 71 del d.P.R. n. 616 del 1977, al

d.P.R. n. 11 del 1972 e alla legge n. 491 del 1993.

2.2. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha

preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto

proposto ben oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione

del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale: a parere dell'Avvocatura

l'impugnativa riguarderebbe infatti il decreto-legge, "venendo la

legge di conversione richiamata solo per individuare l'iter

successivo".

Nel merito l'Avvocatura, dopo aver richiamato la motivazione della

più volte citata sentenza n. 157 del 1995 là dove questa parla di

una gestione centralizzata dei mezzi aerei, ribadisce le esigenze

funzionali dei Vigili del fuoco, allo scopo di contestare le censure

della regione circa i finanziamenti. In proposito sottolinea le

peculiarità del Corpo forestale - anche in ragione delle funzioni di

polizia forestale - e la distinzione tra sperimentazione e gestione,

quanto all'acquisizione di nuove tecniche. Mentre osserva che

l'utilizzo dei volontari secondo le disposizioni contenute nel d.P.R.

21 settembre 1994, n. 613, esclude l'elusione di tale normativa.

Infine e conclusivamente, l'Avvocatura rileva come il legislatore

sta cercando di attuare con gradualità un disegno che non sarebbe

sicuramente destabilizzante ed invasivo, là dove un'opera di

sistemazione organica risulta sicuramente di non facile e rapida

sistemazione.

3. - Nell'imminenza dell'udienza entrambe le parti hanno depositato

memorie insistendo nelle tematiche di cui ai ricorsi. Considerato in diritto

1. - Con due distinti ricorsi, notificati rispettivamente il 4

agosto e l'8 settembre 1995, la Regione Veneto e la Regione Lombardia

hanno prospettato un articolato thema decidendum, basato sull'assunto

che:

a) il decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275 (convertito in legge 8

agosto 1995, n. 339), nel suo insieme e in particolare sub artt.

1-3, lederebbe gli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione

all'art. 77 della Costituzione e all'art. 15 della legge n. 400 del

1988, siccome emanato in difetto dei presupposti di necessità ed

urgenza, e siccome concretante una sostanziale elusione di quanto

dalla Corte affermato nella sentenza n. 157 del 1995;

b) l'attribuzione, ex artt. 1, commi 1 e 3, e 2 del decreto-legge

impugnato, di risorse finanziarie a soggetti diversi dalle regioni

(Ministero per le risorse agricole, Vigili del fuoco, Ministero

dell'interno), nonché la destinazione di parte di queste

all'acquisizione di nuove tecniche, vulnererebbe gli artt. 117 e 118

della Costituzione in relazione agli artt. 68, 69 e 71 del d.P.R. n.

616 del 1977, alla legge n. 47 del 1975, alla legge n. 491 del 1993,

al d.P.R. n. 197 del 1994, alla legge n. 794 del 1991, alla legge n.

266 del 1991 (artt. 2, 7 e 10), agli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 613

del 1994 nonché al d.P.R. n. 11 del 1972, e vulnererebbe altresì

gli artt. 3 e 97 della Costituzione: ciò in ragione dello storno

delle risorse e della mancata previsione di intese in materie di

competenza regionale;

c) lo stanziamento di 1,5 miliardi, ex art. 1, comma 2, per

l'attivazione di lavori socialmente utili attraverso l'impiego dei

lavoratori in cassa integrazione ed in mobilità per attività di

conservazione e manutenzione del patrimonio boschivo, riguardando

un'attribuzione pressoché integralmente regionale, violerebbe i

predetti parametri;

d) i medesimi precetti costituzionali e le citate norme

interposte sarebbero altresì vulnerati dal richiamo - fatto

nell'art. 1, comma 3 - all'utilizzazione delle associazioni di

volontariato, tenuto conto anche di quanto statuito dalla Corte nella

citata sentenza n. 157 del 1995;

e) l'art. 3, comma 1, nel prevedere che le regioni possono

stipulare convenzioni con il Corpo dei Vigili del fuoco ed il

Ministero dell'interno assumendone le relative spese, lederebbe il

descritto sistema normativo di riferimento, stante che le ricorrenti

- private dei flussi di finanziamento - dovrebbero poi assumersi gli

oneri per lo svolgimento, in regime di convenzionamento, di attività

rientranti nelle loro stesse attribuzioni.

2. - I predetti ricorsi prospettano questioni di legittimità

costituzionale identiche o connesse; i relativi giudizi vanno perciò

riuniti e decisi con un'unica sentenza.

3. - Va preliminarmente esaminata l'eccezione d'inammissibilità

sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il ricorso

della Regione Lombardia, sostanzialmente proposto avverso il citato

decreto-legge, risulterebbe tardivo perché depositato ben oltre

trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.

In proposito rileva la Corte che le censure sollevate dalla Regione

Lombardia nei confronti del decreto-legge n. 275 del 1995 si

estendono alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione

8 agosto 1995, n. 339, dalla cui pubblicazione va dunque computato il

termine previsto dall'art. 33, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87.

Infatti la regione che ritenga lese le proprie competenze da un

provvedimento intrinsecamente precario, qual è il decreto-legge,

può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale

avverso il decreto stesso, con gli anzidetti effetti estensivi delle

censure in caso di conversione in legge, oppure riservare la propria

impugnazione a dopo l'entrata in vigore di questa, che rende

permanente e definitiva la normativa solo provvisoriamente dettata

col decreto-legge, perpetuando gli eventuali vizi di

costituzionalità dello stesso e così rinnovando la lesione da cui

nasce l'interesse a ricorrere della regione (v. sentenze n. 192 del

1970 e n. 113 del 1967). Basti considerare che soltanto a partire da

tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e

l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata

dall'eventualità di una mancata conversione.

Nella specie, il ricorso è stato tempestivamente depositato l'8

settembre 1995, a fronte della pubblicazione della citata legge n.

339 del 1995 nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1995. Pertanto

l'eccezione preliminare va disattesa, e devesi passare all'esame del

contenuto di entrambi i ricorsi.

4. - È chiesto anzitutto alla Corte - in particolare dalla Regione

Veneto - il controllo di costituzionalità dell'intero provvedimento

legislativo, sotto il profilo dell'asserita mancanza dei presupposti

di necessità ed urgenza e, più in generale, per l'uso stesso della

decretazione d'urgenza in materia.

Al riguardo è da richiamare la costante giurisprudenza di questa

Corte, secondo la quale le regioni, allorché agiscono nei giudizi di

legittimità costituzionale in via principale, non possono

legittimamente far valere asserite violazioni delle norme

costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei

decreti-legge. Poiché infatti tali violazioni non comportano di per

sé alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente

garantita alle stesse, difetta quell'interesse a ricorrere

qualificato dalla finalità di ripristinare l'integrità delle

competenze regionali, che è proprio dei giudizi in questione (v., da

ultimo, le sentenze n. 29 del 1995 e n. 313 del 1994). E nella

specie, appunto, la lamentata lesione non deriverebbe comunque

dall'uso in sé della decretazione d'urgenza. Per cui la censura a

carattere generale della Regione Veneto va dichiarata inammissibile.

5. - Tutte le altre questioni sollevate con i due ricorsi sono

prive di fondamento nel merito.

5.1. - La prima di tali questioni - seguendo un ordine logico che

non coincide con quello espositivo dei ricorsi - riguarda la stessa

strategia prescelta dal legislatore per la lotta agl'incendi

boschivi. A parere delle ricorrenti, il fatto di erogare una serie

di finanziamenti per attività rientranti nelle attribuzioni delle

regioni realizzerebbe un approccio al problema, sostanzialmente

elusivo del ruolo centrale che le regioni stesse svolgono in materia,

e concreterebbe uno storno di risorse a loro danno.

In proposito osserva la Corte che l'impugnato decreto-legge

ripropone lo schema del finanziamento aggiuntivo, già attuato con il

decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito in legge 8 agosto

1994, n. 497, oggetto della sentenza n. 157 del 1995. Sicché

valgono, al riguardo, le considerazioni contenute nella predetta

decisione; tanto più che, da un lato, non risultano affatto ridotti

gli ordinari trasferimenti disposti in favore delle ricorrenti e,

dall'altro lato, le erogazioni dalle quali le ricorrenti si affermano

escluse, concernono fondamentalmente la gestione dei mezzi aerei e le

esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (salvo quanto si

dirà appresso). Lo Stato, insomma, finanzia direttamente funzioni ed

attività delle quali ha conservato la titolarità e che fanno capo

ad una direzione unitaria come condizione di efficacia del loro

impiego.

Tale conclusione risulta confermata dalla stessa normativa

contenuta negli artt. 1, comma 1, e 2, che prevedono,

rispettivamente, i finanziamenti per la gestione operativa e

logistica degli aeromobili e degli elicotteri, per il funzionamento

del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per i mezzi aerei di

quest'ultimo, analogamente a quanto disposto per l'anno 1994

dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 497 del 1994,

già scrutinato da questa Corte e con riguardo al quale il

legislatore ha rispettato la declaratoria d'illegittimità di cui

alla sentenza n. 157 del 1995, avendo con l'art. 4 del decreto ora in

esame (proprio in conformità a quella pronuncia, come espressamente

risulta dai lavori preparatori) integrato, sub lettera c), il piano

di rilevamento sul territorio con la previsione dell'intesa delle

regioni interessate.

I finanziamenti in argomento - mentre dunque nulla tolgono alle

attribuzioni regionali - garantiscono, viceversa, efficienza ed

operatività alle strutture cui si indirizzano, le quali a loro volta

espletano una serie di attività necessariamente complementari alle

attribuzioni stesse.

5.2. - Ad eguale conclusione si deve pervenire riguardo alla

censura concernente l'art. 1, comma 3, col quale vengono erogati 3,5

miliardi per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri

- Dipartimento della protezione civile, relative particolarmente alla

sperimentazione ed all'acquisizione di nuove tecniche da impiegare

per lo spegnimento degli incendi boschivi, nonché per

l'utilizzazione delle associazioni di volontariato; anche se non si

può non rilevare l'estrema improprietà della formula adottata dal

legislatore, che accomuna i destinatari di un'unica somma (3,5

miliardi) senza operare le dovute distinzioni.

Come risulta chiarito dagli atti parlamentari (cfr. relazione al

disegno di legge di conversione n. 1931 ed allegati tecnici), anche

lo stanziamento per le "nuove tecniche" riguarda la gestione dei

mezzi aerei, trattandosi di uno specifico programma di potenziamento

delle capacità operative delle versioni antincendio degli

elicotteri, vòlto a sopperire alle carenze in precedenza

verificatesi nell'utilizzazione di liquidi estinguenti. Pertanto si

verte in tema di dettagli organizzativi della generale attribuzione

statuale ex art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977; e

dunque vale sul punto quanto già sopra osservato.

I parametri costituzionali evocati e le richiamate norme primarie

interposte non sono vulnerati neanche dallo stanziamento per

l'utilizzazione delle associazioni di volontariato. Il legislatore ha

infatti chiaramente specificato che l'impiego delle associazioni

stesse deve avvenire "secondo le disposizioni contenute nel d.P.R. 21

settembre 1994, n. 613". Questa Corte aveva dichiarato

l'illegittimità della precedente normativa nella parte in cui non

riservava il potere di tale impiego alla regione cui gli operatori

erano stati destinati, appunto sottolineando che il d.P.R. n. 613 del

1994 "conferma il radicamento sul territorio delle associazioni di

volontariato". La norma de qua non contraddice, quindi, ma anzi

realizza il precetto che appunto scaturisce dalla sentenza n. 157 del

1995.

A proposito di tale decisione, sembra poi il caso di

incidentalmente qui rilevare il carattere meramente sollecitatorio

delle altre indicazioni in essa contenute, nonché di sottolineare la

brevità del tempo sinora intercorso. L'asserito vulnus con

riferimento alla decisione stessa, sarebbe astrattamente

configurabile solo in relazione al divieto di ripristino

dell'efficacia di disposizioni già dichiarate illegittime nella

parte in cui esse risultassero lesive delle competenze della regione.

Ma tale evenienza va qui esclusa, sia in termini generali, sia in

relazione a ciascuna delle singole norme censurate. D'altra parte il

Parlamento si è manifestato consapevole, in sede di conversione del

decreto-legge in esame, dell'affermata esigenza di una normativa

organica, avendo impegnato il Governo - attraverso l'approvazione di

uno specifico ordine del giorno - alla predisposizione entro brevi

termini di un testo unico "che riordini e razionalizzi la materia".

L'auspicio formulato da questa Corte ha così trovato una risposta

immediata; sicché non senza fondamento si può pronosticare un

prossimo superamento degli interventi frammentari resi sin qui

necessari dalla mancanza di una sistemazione normativa della materia.

5.3. - L'art. 1, comma 2, prevede l'utilizzazione dei lavoratori di

cui al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, in lavori socialmente

utili di supporto all'attività di conservazione e manutenzione del

patrimonio boschivo di competenza del Corpo forestale dello Stato,

autorizzando la relativa spesa.

Anche di tale norma si sospetta a torto l'illegittimità

costituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione e con riferimento agli artt. 68, 69, 71 del d.P.R. n.

616 del 1977, al d.P.R. n. 11 del 1972, nonché alle leggi n. 47 del

1975 e n. 491 del 1993. Al riguardo valgono le seguenti

considerazioni.

L'impiego dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilità nei

lavori socialmente utili - presente nella nostra legislazione da

diversi anni - è in un certo senso divenuto necessitato nell'attuale

emergenza occupazionale, alla cui soluzione tale impiego può

concorrere sotto molteplici aspetti, grazie anche al consenso

espresso dalle parti sociali nel protocollo d'intesa siglato il 23

luglio 1993 tra Governo e sindacati.

Allo scopo di rendere ancora più spediti i meccanismi di cui alla

legge 19 luglio 1994, n. 451, il Governo è intervenuto con una serie

di decreti-legge, integrativi ed in parte sostitutivi della

disciplina dettata con tale legge. La norma qui impugnata richiama il

decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, poi decaduto per mancata

conversione, al quale sono succeduti i decreti-legge di analogo

contenuto n. 326 e n. 416, fino al decreto-legge 4 dicembre 1995, n.

515.

Segnatamente la Regione Lombardia assume la violazione delle

attribuzioni regionali in materia di conservazione e manutenzione del

patrimonio boschivo; ma la doglianza scaturisce da un evidente errore

prospettico. La norma, infatti, intende solo porre un limite al

Corpo forestale dello Stato circa il personale che può essere

utilizzato a supporto di tale attività, escludendo così l'impiego

di lavoratori stagionali o precari, che molti dubbi anche in passato

ha sollevato per il non infrequente collegamento col carattere doloso

di alcuni incendi.

Per altro verso, poi, occorre notare che il denunciato art. 1,

comma 2, è disposizione attinente al governo del mercato del lavoro;

e in nulla modifica il riparto delle competenze, atteso che il

complesso procedimento descritto dal quadro normativo ivi richiamato

resta al di fuori della censurata previsione, collocandosi in una

fase cronologicamente successiva. In tale fase si ha il concorso di

una pluralità di soggetti interessati per i diversi aspetti

(occupazionali, assicurativi, previdenziali) e tra questi soggetti si

annovera la stessa regione, che assume il ruolo di ente gestore. Il

personale come sopra utilizzabile viene ad iscriversi, appunto in

virtù dell'anzidetta funzione di supporto, nel rapporto stesso -

già descritto ampiamente nella citata sentenza n. 157 del 1995 - che

lega la regione al Corpo forestale dello Stato.

Nella parte finale della norma è altresì contemplato

l'indispensabile finanziamento, imposto dalla legge, per

l'approvazione del progetto. Ne consegue che la ratio del

provvedimento è vo'lta in direzione opposta a quella descritta e

paventata dalla Regione Lombardia, poiché - così come avviene in

materia di tutela dell'ambiente, di salvaguardia del patrimonio

artistico e di incremento dei servizi sociali - l'apprestamento dei

mezzi finanziari per l'utilizzazione dei lavoratori in parola mira ad

un potenziamento degli strumenti a disposizione della regione.

5.4. - Da ultimo viene censurato l'art. 3, che prevede la

possibilità di stipulare convenzioni con il Corpo nazionale dei

Vigili del fuoco "per le finalità di cui al presente decreto".

Osserva la Corte che tali "finalità" sono appunto quelle vo'lte a

fronteggiare gl'incendi boschivi, per il cui spegnimento i Vigili del

fuoco sono stati sinora utilizzati in modo episodico dalle regioni

interessate al fenomeno, in un quadro certamente non organico

d'interventi e nel sovrapporsi di competenze che questa Corte ha già

sottolineato nella sentenza n. 157 del 1995.

La previsione della (mera) facoltà per le regioni di predisporre

delle convenzioni anche relativamente ad attività non istituzionali

di detto Corpo (in quanto devolute invece al Corpo forestale) ovvero,

più in generale, per interventi anche in aree non ancora

antropizzate o, infine, per disciplinare il concorso nell'opera di

estinzione degli incendi, lungi dall'espropriare le regioni stesse di

alcuna competenza, viene ad inserirsi nel contesto di

razionalizzazione della disordinata situazione già esistente,

fornendo un supporto normativo alla giustificazione delle spese

conseguenti a tali convenzioni e, nel contempo, consentendo una più

articolata ed efficace programmazione regionale in materia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275

(Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi

boschivi sul territorio nazionale), convertito in legge 8 agosto

1995, n. 339, sollevata, in riferimento agli artt. 77, 117 e 118

della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso di cui in

epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, commi 1, 2 e 3, 2, commi 1 e 2 e dell'art. 3 del

decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito in legge 8 agosto

1995, n. 339, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 77, 81, 97,

117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto e dalla

Regione Lombardia, con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:25 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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