Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1995 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 28d.P.R. 382/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, terzo

comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 4

ottobre 1994 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente

tra Beittel Mark Steven ed altro e l'Università degli studi di

Trento ed altro, iscritta al n. 666 del registro ordinanze 1994 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di costituzione di Beittel Mark Steven ed altro;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi gli avv.ti Massimo D'Antona, Carlo De Marchis e Gaetano

Lepore per Beittel Mark Steven ed altro;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso contro l'Università di

Trento da lettori di lingua straniera di origine extracomunitaria per

ottenere la declaratoria della nullità del termine annuale apposto

ai loro rapporti di lavoro e il conseguente accertamento della

continuità dei medesimi come rapporti a tempo indeterminato, il

Pretore di Trento, con ordinanza del 4 ottobre 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 10, secondo comma, Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, terzo comma,

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (abrogato dall'art. 5, comma 5, del

d.-l. 8 agosto 1994, n. 510, in attesa di conversione alla data

dell'ordinanza, poi decaduto e reiterato con i successivi decreti 21

ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n. 697, 21 febbraio 1995, n.

40, 21 aprile 1995, n. 120, attualmente in attesa di conversione),

"nella parte in cui stabiliva che i contratti conclusi con i rettori

delle università non potessero protrarsi oltre l'anno accademico per

il quale erano stati stipulati, sebbene le esigenze specifiche

dell'insegnamento eccedessero detto termine".

Secondo il rimettente, la norma impugnata riserva ai lettori

extracomunitari un trattamento deteriore rispetto a quello stabilito

per i lettori comunitari dall'art. 48, n. 2, del Trattato costitutivo

della Comunità europea, come interpretato dalla Corte di giustizia

con le sentenze 30 maggio 1989, n. 33/1988, e 2 agosto 1993, nn.

269-331- 332/1992.

Tale disparità di trattamento, oltre che con l'art. 3 Cost.,

contrasta anche con l'art. 10, secondo comma, Cost., perché viola

l'art. 10 della Convenzione n. 143 del 1975 dell'Organizzazione

Internazionale del Lavoro (OIL), ratificata dall'Italia con legge 10

aprile 1981, n. 158, che obbliga gli Stati aderenti a garantire ai

lavoratori emigranti parità di trattamento rispetto ai lavoratori

nazionali.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono

costituiti i ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo

D'Antona e dall'avvocato Carlo de Marchis Gomez, cittadino spagnolo,

che ha depositato nelle mani del Cancelliere un certificato del

Collegio degli avvocati di Barcellona. La Corte si è riservata di

decidere sull'esistenza dei requisiti di ammissibilità di detto

avvocato al patrocinio davanti a sé medesima.

Le parti private chiedono che la questione sia dichiarata

infondata o inammissibile. A loro avviso le citate sentenze

comunitarie hanno introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una

norma specifica che esclude la validità del termine di un anno

apposto ai contratti previsti dall'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980

per l'assunzione di lettori di madre lingua straniera cittadini di

uno Stato membro della Comunità europea. La detta norma è

applicabile anche ai lettori di nazionalità extracomunitaria in

virtù dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, che, in

attuazione della citata Convenzione OIL n. 143, garantisce a tutti i

lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel territorio della

Repubblica italiana parità di trattamento e piena eguaglianza di

diritti rispetto ai lavoratori italiani.

Erroneamente il giudice rimettente avrebbe ritenuto che ai lettori

di nazionalità extracomunitaria la norma sull'assunzione a termine

continuerebbe a trovare applicazione, nonostante il principio di

parificazione ai lavoratori italiani dei lavoratori extracomunitari

legalmente residenti in Italia enunciato dall'art. 1 della legge 30

dicembre 1986, n. 943, e ciò in quanto l'art. 28 del d.P.R. n. 382

del 1980 si dovrebbe considerare norma speciale precedente.

In una memoria depositata in prossimità dell'udienza di

discussione, le parti costituite aggiungono che, ai fini

dell'infondatezza della questione da essi sostenuta, non ha rilievo

l'orientamento della Corte di giustizia, secondo cui l'art. 48 del

Trattato non è applicabile a situazioni puramente interne di uno

Stato membro, relative a lavoratori cittadini di tale Stato che non

abbiano mai lavorato in un altro Stato membro.

Comunque, qualora non fosse ritenuta infondata per le ragioni

esposte, la questione sarebbe inammissibile in quanto presuppone

preliminarmente l'esatta determinazione del rapporto tra l'art. 28

del d.P.R. n. 382 del 1980 e l'art. 48 del Trattato in ordine alla

posizione dei lettori di lingua straniera con nazionalità italiana.

Poiché l'interpretazione del campo di applicazione dell'art. 48 del

Trattato è riservata alla Corte di giustizia delle Comunità

europee, il giudice a quo, anziché sollevare incidente di

costituzionalità davanti a questa Corte, avrebbe dovuto investire il

giudice comunitario della questione preliminare ai sensi dell'art.

177 del Trattato medesimo. Pertanto, sotto questo profilo, la

questione sarebbe, allo stato, inammissibile. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 10, secondo comma, Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980,

n. 382 (abrogato dall'art. 4, comma 5, del d.-l. 21 aprile 1995, n.

120, e già, con norma identica, dall'art. 5, comma 5, dei dd.-ll. 8

agosto 1994, n. 510, 21 ottobre 1994, n. 588, 22 dicembre 1994, n.

697, 21 febbraio 1995, n. 40, non convertiti), "nella parte in cui

stabiliva che i contratti conclusi con i rettori delle università

non potessero protrarsi oltre l'anno accademico per il quale erano

stati stipulati, sebbene le esigenze specifiche dell'insegnamento

eccedessero detto termine".

2. - Sciogliendo la riserva formulata nell'udienza pubblica del 2

maggio 1995 in ordine alla legittimazione dell'avvocato Carlo De

Marchis Gomez a rappresentare e difendere le parti costituite nel

presente giudizio, di concerto con l'avvocato Massimo D'Antona, la

Corte:

- visto l'art. 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, secondo cui

sono ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, e

conseguentemente anche davanti a questa Corte (art. 20 della legge 11

marzo 1953, n. 87), gli avvocati cittadini membri della Comunità

europea che dimostrino di aver esercitato la professione per almeno

otto anni ovvero di essere ammessi ad esercitare la professione nello

Stato membro di provenienza dinanzi ad autorità giurisdizionali

corrispondenti;

- visto il certificato del Collegio degli avvocati di Barcellona

che attesta l'iscrizione del predetto avvocato presso tale Collegio e

certifica che esiste in Spagna un'unica classe di iscritti a tale

collegio, in quanto tutti gli avvocati iscritti ed esercitanti sono

legittimati ad assumere la difesa in qualsiasi tipo di procedimento o

causa giudiziale innanzi a qualsiasi giudice o tribunale;

- ammette al patrocinio davanti a sé medesima nel presente

giudizio l'avv. Carlo de Marchis Gomez.

3. - La questione è inammissibile.

Con sentenza 2 agosto 1993, nn. 269-331-332 pronunciata su istanza

dei Pretori di Parma e di Venezia ai sensi dell'art. 177 del Trattato

CEE, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che

"l'art. 48 n. 2 del trattato CEE non osta a che la legislazione di

uno Stato membro consenta la stipulazione di contratti di lavoro a

termine con lettori di lingua straniera nelle università, qualora

specifiche esigenze dell'insegnamento lo richiedano, ma impone che le

normative nazionali dispongano la stipulazione a tempo indeterminato

dei contratti di lavoro con i predetti lettori quando siano destinati

a soddisfare esigenze costanti inerenti all'insegnamento, quali si

presentano nei casi delle lingue il cui studio sia obbligatorio o

delle lingue notoriamente più richieste".

Sebbene fossero parti del giudizio a quo soltanto lettori di

lingua madre straniera cittadini di Stati membri della Comunità

diversi dall'Italia, la sentenza si applica a tutti i lettori assunti

da Università italiane, compresi quelli aventi la cittadinanza

italiana. Tale efficacia generale è stata riconosciuta dalla Corte

di cassazione nella sentenza n. 2659 del 1994, dove si legge che

"considerata la portata della decisione della Corte di giustizia e la

sua immediata efficacia nell'ordinamento nazionale, deve ritenersi

abrogato ( sic) il disposto dell'art. 28, terzo comma, del d.P.R. n.

382 del 1980, nella parte in cui non permette, in via assoluta e in

ogni caso, il protrarsi oltre l'anno accademico dei contratti". Il

verbo "abrogato" esprime chiaramente, sebbene impropriamente, una

valutazione della sentenza nel senso che essa ha reso non applicabile

a tutti i lettori di lingua straniera, quale che sia lo Stato di

appartenenza, la norma di diritto interno ritenuta contrastante col

diritto comunitario.

È vero che la Corte di giustizia esclude l'applicabilità

dell'art. 48 del Trattato a situazioni puramente interne di uno Stato

membro, ma alla condizione della " mancanza di qualsiasi fattore di

collegamento a una qualunque delle situazioni contemplate dal diritto

comunitario" (cfr. sentenze 28 marzo 1979, n. 175/1978, 28 giugno

1984, n. 180/1983, 18 ottobre 1990, nn. 297/1988 e 197/1989, 19 marzo

1992, n. 60/1991, 16 giugno 1994, n. 132/1993). Nella specie il

collegamento è dato dal riferimento dell'art. 28 del d.P.R. n. 382

del 1980 ai lettori di madre lingua straniera, indipendentemente dal

loro stato di cittadinanza, in ragione del titolo, per tutti

identico, che li abilita al lettorato di una lingua straniera. La

connessione della situazione interna con una situazione contemplata

dal diritto comunitario sussiste anche nell'ipotesi, che appunto

ricorre nella specie, di identità, per contenuto e funzione, della

situazione interna a una situazione rilevante per il diritto

comunitario in quanto determinata, nel territorio dello Stato

italiano, dall'esercizio del diritto di libera circolazione dei

lavoratori all'interno della Comunità.

Perciò la sentenza 2 agosto 1993 della Corte di giustizia,

proprio per evitare una irrazionale discriminazione a livello del

diritto comunitario, non può non estendere la sua portata anche ai

lettori di madre lingua straniera aventi la cittadinanza italiana,

fin dalla nascita (si pensi al caso di un altoatesino di lingua madre

tedesca) o per acquisizione successiva. Né importa che essi non

abbiano mai, di fatto, esercitato il diritto di libera circolazione.

Ciò che importa è che la legge li accomuna ai lettori cittadini di

altri Stati membri, in considerazione dell'identità del loro titolo

e del tipo di attività di insegnamento esercitata.

4. - Stabilito che l'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 non è

applicabile ai lettori di nazionalità italiana, consegue che il

giudice a quo deve disapplicare la norma censurata anche nei

confronti dei lettori di lingua straniera extracomunitari legalmente

residenti in Italia, ai quali l'art. 1 della legge 30 dicembre 1986,

n. 943, garantisce parità di trattamento e piena eguaglianza di

diritti rispetto ai lavoratori italiani. L'inapplicabilità della

norma rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale.

La posizione dei lettori cittadini di Stati terzi non viene così

equiparata a quella dei lettori cittadini di Stati membri della

Comunità. A questi la norma formulata dalla sentenza 2 agosto 1993

della Corte di giustizia si applica direttamente, in quanto soggetti

all'ordinamento comunitario, mentre ai primi si applica per il

tramite di una norma di diritto interno italiano, cioè appunto

l'art. 1 della legge n. 943 del 1986, rispetto al quale funge da

termine di comparazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 28, terzo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica)

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 10, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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