Corte costituzionale

Sentenza n. 249/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1992 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo,

della legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento

economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali)

promosso con ordinanza emessa il 18 aprile e 21 giugno 1991 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sul ricorso

proposto da Esposito Salvatore contro il Presidente del Consiglio dei

ministri ed altri, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Esposito Salvatore, già dipendente distaccato del Comune di

Angri e, successivamente, inquadrato nel ruolo del personale

direttivo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi

regionali alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei

ministri, in servizio a Salerno, presso la sede distaccata del

Tribunale amministrativo regionale della Campania, il 1° dicembre

1982 veniva chiamato ad espletare le stesse funzioni presso la sede

napoletana di quel tribunale. Il ricorrente aveva percepito il

trattamento di missione sino al 30 aprile 1984, con il relativo onere

a carico dell'amministrazione di provenienza (il comune di Angri);

ma, una volta inquadrato alle dipendenze della Presidenza del

Consiglio dei ministri, con decreto del 2 maggio 1984, non aveva

percepito alcun ulteriore, similare, trattamento economico.

Proponeva, pertanto, ricorso contro la Presidenza del Consiglio dei

ministri, il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo

regionale della Campania nonché del Consiglio di Presidenza della

Giustizia Amministrativa per la declaratoria del proprio diritto alla

corresponsione dell'indennità di missione per tutto il periodo di

lavoro nella diversa sede e la conseguente condanna

dell'amministrazione al pagamento dell'indennità, oltre svalutazione

monetaria e interessi legali.

Investito della questione il Tribunale amministrativo regionale

della Basilicata, con sentenza non definitiva (n. 347 del 1991),

accoglieva parzialmente la domanda accertando il diritto del

ricorrente alla corresponsione del trattamento di missione per 240

giorni a decorrere dal 2 maggio 1984 e condannava l'amministrazione

resistente al pagamento del dovuto.

Il Tribunale, inoltre, sollevava d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26

luglio 1978, n. 417, (Adeguamento del trattamento economico di

missione e di trasferimento dei dipendenti statali) per contrasto con

gli artt. 36 e 3 della Costituzione, e sospendeva la restante parte

del giudizio.

2. - Osserva il tribunale che la norma censurata, vietando il

pagamento dell'indennità "dopo i primi 240 giorni di missione

continuativa nella medesima località" si pone in contrasto con i

detti parametri costituzionali, perché consentirebbe

all'amministrazione, legittimamente, di far prestare servizio ai

propri dipendenti, in sedi diverse da quelle abituali, anche oltre

quel termine temporale.

Essendo il trattamento di missione diretto a tenere indenne il

dipendente dalle maggiori spese che deve sopportare a causa della non

volontaria prestazione del servizio in luogo diverso dalla abituale

sede di servizio, la limitazione temporale posta dalla norma

impugnata lederebbe il principio della giusta retribuzione sancito

dall'art. 36 della Costituzione, poiché il maggior onere economico

verrebbe a incidere direttamente sulla sua retribuzione, rendendo

meno remunerato il lavoro svolto rispetto all'analogo lavoro

espletato dagli altri dipendenti. Sotto tale ultimo aspetto si

coglierebbe, del pari, la violazione del principio di uguaglianza.

La rilevanza della questione consisterebbe nella possibilità di

riconoscere il diritto all'indennità di missione, oltre il 240°

giorno, solo accogliendo la questione di legittimità costituzionale

della norma censurata.

3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento con

il quale si chiede la declaratoria d'infondatezza della questione

sollevata.

Ha osservato l'Avvocatura che il tribunale remittente ha omesso

del tutto di considerare la natura, la ratio e i limiti dell'istituto

della missione. Questa, infatti, si caratterizzerebbe solo per

soddisfare un'esigenza di carattere transitorio, spettando, in caso

contrario, una somma una tantum a titolo di indennità di

trasferimento e di prima sistemazione. Per questa ragione il limite

massimo di permanenza nella medesima località, al fine del godimento

dell'indennità di missione, sarebbe di soli 240 giorni, non

prorogabili.

Coerentemente con questa impostazione il Consiglio di Stato, con

la pronuncia in data 9 dicembre 1989, n. 789, ha osservato che il

pubblico dipendente inviato in missione per un periodo superiore a

quello di 240 giorni indennizzati, "senza la predeterminazione di un

termine finale pari o inferiore ai 240 giorni, può legittimamente

opporsi, nelle forme e con le modalità consentite dall'ordinamento,

alla determinazione dell'amministrazione di appartenenza, richiamando

quest'ultima al rispetto del divieto legislativo". E, perciò, ha

escluso la non manifesta infondatezza della questione di

costituzionalità della norma censurata dai giudici del Tribunale

amministrativo regionale della Basilicata.

In via subordinata, l'Avvocatura ha osservato che l'indennità di

missione non potrebbe mai farsi rifluire nel concetto di

retribuzione, per il carattere temporaneo ch'essa deve avere. Del

resto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale avrebbe più

volte affermato che la tutela apprestata dall'art. 36 della

Costituzione non si estenderebbe

ad ogni compenso, corrispettivo d'una qualsiasi prestazione

accessoria ovvero corrispettivo di particolari sacrifici previsti per

talune categorie, dovendosi avere riguardo alla globalità della

retribuzione e non ai singoli emolumenti che la compongono (sentenze

nn. 131 del 1982, 176 del 1980 e 141 del 1979). Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata

dubita, in relazione agli artt. 36 e 3 della Costituzione della

legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26

luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento economico di

missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che limita ai

primi 240 giorni il trattamento di missione continuativa nella

medesima località, corrisposto al dipendente in servizio presso

altra sede.

2. - La questione è infondata.

Com'è noto, la missione consiste in un incarico di servizio

temporaneo che l'impiegato deve svolgere fuori dalla sua sede

ordinaria. Esso si caratterizza per la transitorietà dell'esigenza

organizzativa, in difetto della quale, dove l'impiego del dipendente

fuori della sede di servizio venga disposto in via definitiva, si

deve ritenere trattarsi d'un vero e proprio trasferimento. Con la

conseguenza che allo stesso dipendente non competerà il trattamento

economico di missione, ma una vera e propria indennità di

trasferimento e di prima sistemazione.

Il carattere transitorio dell'esigenza organizzativa è previsto,

in via generale per tutti i pubblici dipendenti, dall'articolo 1,

terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, che limita ai primi

240 giorni il trattamento di missione continuativa nella medesima

località, corrisposto al dipendente in servizio presso altra sede.

Detta temporaneità della missione, inoltre, è stata più volte

ribadita dalla giurisprudenza amministrativa che ha affermato

l'inderogabilità del limite dei 240 giorni.

Attenendosi a questa linea giurisprudenziale, il collegio

remittente ha prospettato la questione di legittimità costituzionale

di tale limite, ma dopo che essa era stata ritenuta già

manifestamente infondata dallo stesso Consiglio di Stato, il quale ha

osservato che il pubblico dipendente "può legittimamente opporsi,

nelle forme e con le modalità consentite dall'ordinamento, alla

determinazione dell'amministrazione di appartenenza, richiamando

quest'ultima al rispetto del divieto legislativo".

3. - Osserva la Corte che la richiesta di tutela da parte del

pubblico dipendente, il quale lamenti una sua utilizzazione oltre i

limiti massimi di legge in una sede di lavoro posta in località

diversa da quella ordinaria, deve essere soddisfatta con le

prescritte forme e nelle competenti sedi della giurisdizione

amministrativa, non certo attraverso un uso improprio del giudizio di

costituzionalità delle leggi. Atteso che sia le pronunce dei

tribunali amministrativi regionali, sia quelle del Consiglio di Stato

indicano forme e strumenti per la tutela del pubblico dipendente

utilizzato oltre misura con un uso improprio dello strumento della

missione in luogo del trasferimento di sede.

Deve, pertanto, concludersi per l'infondatezza della proposta

questione di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417

(Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento

dei dipendenti statali), sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 3

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della

Basilicata con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:249 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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