Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-sexieslegge 312/1985

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies del

d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela

delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con

modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, promosso con

ordinanza emessa il 15 febbraio 1996 dal pretore di Mondovì nel

procedimento penale a carico di Bernardi Romano, iscritta al n. 351

del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Bernardi Romano,

per aver eseguito il taglio di alberi di alto fusto senza la

prescritta autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,

ai sensi dell'art. 1, lettere c) e g), del d.-l. 27 giugno 1985, n.

312, (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare

interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8

agosto 1985, n. 431, il pretore di Mondovì ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27

della Costituzione, dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 312 del

1985, nella parte in cui viola il principio di tassatività delle

norme penali, sottoponendo a sanzione penale tutte le modifiche ed

alterazioni ottenute mediante opere non autorizzate a prescindere

dall'incidenza - in concreto - dannosa per i beni tutelati dalle

condotte incriminate.

Sotto altro profilo, l'elencazione per categorie dei beni protetti

e vincolati contenuta nell'art. 1 del decreto-legge n. 312, come

sostituito dalla legge n. 431 del 1985, non limitata al profilo

estetico, coniugata con l'estrema genericità del precetto penale e

la conseguente indeterminatezza delle condotte incriminate fanno sì,

senza una previa verifica dell'offensività della condotta

concretamente esercitata, che qualsiasi intervento, anche finalizzato

alla cura degli stessi beni oggetto di tutela della norma impugnata,

possa essere astrattamente ricompreso nella fattispecie

incriminatrice penale di cui si discute.

La verifica in concreto della fattispecie oggetto di sindacato nel

giudizio penale, secondo il giudice rimettente, consente di

evidenziare che, qualora si fosse provveduto al disboscamento delle

aree circostanti l'alveo del fiume Tanaro, non si sarebbe determinato

l'effetto diga per l'occlusione dei ponti, che è stata la causa

scatenante della violenta inondazione dei terreni siti a valle,

conseguente all'ondata di piena.

Da ciò si deduce, secondo il giudice rimettente, che presupposto

indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art.

1-sexies del decreto-legge n. 312 del 1985, come sostituito dalla

legge n. 431 del 1985, dovrebbe essere l'offensività in concreto

della condotta incriminata.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della questione richiamando gli specifici

precedenti della Corte (ordinanza n. 11 del 1996; sentenze n. 376 del

1993 e n. 269 del 1993), là dove univocamente hanno precisato che il

carattere formale e di pericolo del reato previsto dall'art.

1-sexies è preordinato alla tutela del vincolo posto su certe parti

del territorio nazionale in funzione prodromica del suo governo onde

assicurarne effettiva tutela. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Mondovì solleva, in riferimento agli artt. 13,

25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla

legge di conversione (con modificazioni) 8 agosto 1985, n. 431, nella

parte in cui, sottoponendo a sanzione penale tutte le modifiche ed

alterazioni di beni specificamente tutelati da vincolo paesaggistico,

ottenute mediante opere non autorizzate, a prescindere dall'incidenza

concretamente dannosa per i beni tutelati, si porrebbe in contrasto

con i principi di tassatività delle norme penali e di offensività

obiettiva del reato.

A parere del giudice a quo la genericità del precetto penale,

essendo esso inteso alla tutela penale di beni vincolati per

categorie, è tale da comportare, oltre che l'indeterminatezza delle

condotte incriminate, un ostacolo alla verifica sul piano concreto e

materiale dell'offensività del reato; di guisa che anche interventi

preordinati alla protezione di tali beni possono essere astrattamente

sussunti nell'ambito punitivo della norma denunciata.

2. - La questione è infondata.

Va innanzitutto sottolineato l'autonomo e specifico oggetto della

tutela penale apprestata dalla norma denunciata, costituito

dall'interesse alla protezione dell'ambiente nella sua proiezione

estetica, materiale e funzionale sul paesaggio, assunto per categorie

o per singoli beni, al fine di impedire interventi che potenzialmente

siano idonei a pregiudicare l'assetto e il governo del territorio.

Diverso è, invece, l'interesse presidiato dalla disciplina

generale di cui alla legge n. 431 del 1985 e dai provvedimenti

amministrativi che individuano i singoli beni tutelati dal vincolo

anche se coincidente, quanto all'ambito dei valori salvaguardati, con

quello assicurato dalla norma penale.

L'assimilazione argomentativa - desunta dalla tutela dei beni

paesaggistici per categorie - circa la genericità della tutela

apprestata che prevede un regime autorizzatorio per ogni tipo di

intervento, non può essere trasposta meccanicamente sul piano

dell'illecito penale, facendone scaturire a guisa di corollario i

dubbi di costituzionalità denunciati.

Per quanto riguarda, infatti, la tassatività delle condotte

incriminate dalla norma denunciata ed il principio della tipicità

del precetto penale, la giurisprudenza ha ritenuto che il reato,

previsto dall'art. 1-sexies denunciato, ha carattere formale e di

pericolo, essendo inteso ad assicurare la funzione prodromica di

governo e quindi di tutela del territorio (sentenza n. 67 del 1992),

mentre ai fini della configurabilità del reato si presuppone una

condotta comunque idonea ad incidere in maniera apprezzabile

sull'assetto ambientale-territoriale e, in ordine alle zone soggette

ai vincoli di immodificabilità relativa, si riferisce agli

interventi in zona protetta senza la prevista autorizzazione o nulla

osta.

Inoltre l'individuazione della sanzione da applicarsi è operata,

secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai prevalente, conseguente

alla sentenza di questa Corte n. 122 del 1993, mediante il rinvio e

la progressiva estensione dell'intero regime sanzionatorio previsto

dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, commisurando la

quantificazione della pena a seconda del tipo di intervento o di

attività realizzata in contrasto con i vincoli, ovvero in totale

difformità o senza autorizzazione o nulla osta previsti, ovvero con

inosservanza delle prescrizioni o del contenuto della autorizzazione

- alle lettere a), b) e c) dell'art. 20 della legge n. 47 del 1985.

La scansione - così definita - dell'ambito sanzionatorio e della

conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli,

sulla base delle tipologie di condotte incriminate (combinato

disposto dell'art. 1-sexies denunciato e dell' art. 20 della legge n.

47 del 1985) risulta - alla luce sia della interpretazione

adeguatriceoperata dalla giurisprudenza che dell'indirizzo

interpretativo della Corte di cassazione - corrispondere ai precetti

di determinatezza della sanzione penale, soddisfacendo inoltre il

canone di adeguatezza e congruità della pena - nel rapporto di

proporzionalità sia nel minimo che nel massimo - alla tutela del

bene presidiato dalla norma.

3. - Per quanto concerne l'offensività in concreto delle condotte

incriminate - posto che, secondo il giudice a quo, "la normativa non

individua né descrive le categorie di attività soggette a regime

autorizzatorio è da chiedersi se una norma finalizzata alla tutela

del paesaggio non si ponga in effetti in contrasto con il bene

costituzionale medesimo, laddove venga interpretata nei termini di

una proibizione indiscriminata" - è sufficiente richiamare

l'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui

l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola

condotta, anche per i reati formali e di pericolo presunto, in ogni

caso, è devoluta al sindacato del giudice penale. Conseguentemente

la mancanza di offensività in concreto, lungi dall'integrare un

potenziale vizio di costituzionalità, implica una valutazione di

merito rimessa al giudice (sentenze n. 360 del 1995; n. 133 del 1992;

n. 333 del 1991; n. 296 del 1996).

D'altra parte con riferimento allo specifico argomento, di fatto

alla cui stregua il giudice rimettente fonda come modello

esemplificativo la prospettata esigenza della valutazione del vulnus

in concreto arrecato all'ambiente, mette conto precisare che il

taglio colturale delle superfici forestali, al pari della

forestazione e delle altre opere conservative, in presenza delle

autorizzazioni delle autorità competenti di settore, esorbita dal

regime vincolistico dell'art. 1 del decreto-legge n. 312, come

sostituito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431: per tali tipi di

interventi antropici nemmeno astrattamente, quindi, si pone il

problema della sussistenza di illeciti penalmente rilevanti.

Del resto questa Corte ha avuto occasione di rilevare ripetutamente

che "non è incompatibile con il principio di offensività la

configurazione di reati di pericolo presunto" (sentenze n. 360 del

1995; n. 133 del 1992; n. 333 del 1991 già citate; per il reato in

questione, sentenza n. 67 del 1992).

Né può configurarsi una irragionevole od arbitraria valutazione

operata dal legislatore, nella sua discrezionalità, della

pericolosità connessa alla condotta in violazione delle speciali

disposizioni stabilite a tutela delle zone di particolare interesse

ambientale, contemporaneamente alla introduzione di vincoli

paesistici generalizzati, in relazione a categorie di beni,

demandando poi alle regioni di provvedere per la redazione di piani

paesistici e di piani urbanistico-territoriali. La ratio della

scelta legislativa deve essere ricercata nella valutazione che

"l'integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare

compromesso anche da interventi minori e che pertanto va

salvaguardato nella sua interezza" (sentenza n. 67 del 1992).

4. - Il parametro dell'art. 13 della Costituzione, invocato

dall'ordinanza di remissione, è del tutto inconferente rispetto alla

fattispecie normativa che prevede esclusivamente una nuova figura

criminosa, che si aggiunge alle varie forme sanzionatorie della legge

29 giugno 1939, n. 1497, di modo che la norma denunciata non ha alcun

rapporto con la libertà personale, se non nel senso generale ed

indiretto che il responsabile di un reato è soggetto alle misure

restrittive previste dalla legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse

ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto

1985, n. 431, sollevata, in riferimento agli artt. 13, 25 e 27 della

Costituzione, dal pretore di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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