Corte costituzionale

Sentenza n. 247/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1992 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, ultimo

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale) e 1 della legge della Regione Liguria del 14

dicembre 1976, n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia di

assistenza ospedaliera), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno

1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

Maria Antonella Pelizzari e l'U.S.L. XIII - Genova 4, iscritta al n.

11 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria e della

U.S.L. XIII - Genova 4, nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1992 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Lucio Grillo per l'U.S.L. XIII - Genova 4 e

l'Avvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 18 giugno 1991 dal Tribunale di

Genova nel procedimento civile vertente tra Pelizzari Maria

Antoniella e l'U.S.L. XII - Genova 4 (Reg. ord. 11 del 1992) è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 25

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale) e 1 della legge Regione Liguria del 14 dicembre

1976, n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia di

assistenza ospedaliera), nella parte in cui non prevedono

l'obbligatorietà del rimborso integrale della spesa per prestazioni

sanitarie e di ricovero ospedaliero effettuato all'estero perché non

tempestivamente o adeguatamente fornite dalle strutture nazionali

pubbliche o private convenzionate, ma solo un contributo per gli

aventi titolo, residenti nei comuni della Liguria, in riferimento

agli artt. 3 e 32 Cost.

2. - In punto di fatto, si evince che nel corso del 1988 la

Pellizzari venne tre volte ricoverata presso la London Clinic di

Londra dove venne sottoposta ad intervento di colectomia (ed altri

connessi); che il ricorso in via d'urgenza a tale struttura sanitaria

era stato giudicato necessario dai medici della Divisione

gastroenterologica dell'Ospedale Galliera di Genova in ragione della

gravità della malattia della Pellizzari e dell'alta specializzazione

della London Clinic; che la competente U.S.L., stante il parere

favorevole del collegio di esperti di cui all'art. 1 citata l. reg.

14 dicembre 1976, n. 41, ammise l'interessata al contributo di

rimborso previsto da tale disposizione di legge; che fu corrisposto,

pertanto, alla Pelizzari l'importo di L. 9.952.435 contro una spesa

documentata di circa L. 35.000.000.

Il giudizio a quo verte quindi sulla domanda di accertamento del

diritto soggettivo dell'attrice al rimborso integrale della spesa

sostenuta e viene richiamata, al riguardo, la giurisprudenza della

Corte Costituzionale, secondo cui il bene della salute umana

rappresenta, in forza dell'art. 32 Cost., un diritto primario e

fondamentale che impone piena ed esaustiva tutela (sent. n. 992 del

1988), con conseguente disparità di trattamento in fattispecie e

"violazione degli artt. 3 e 32 Cost. tra gli assistiti che hanno

necessità di prestazioni sanitarie fornite all'estero e quelli per i

quali il bene primario della salute può essere invece idoneamente

tutelato presso le strutture sanitarie nazionali, pubbliche o

convenzionate, essendo noto che le cure ospedaliere, interventi

chirurgici compresi, sono tuttora gratuiti per tutti gli assistiti".

Viene censurato, così, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25

legge n. 833 del 1978 "in quanto questo, demandando alla legge

regionale la previsione di forme straordinarie di assistenza

indiretta, non stabilisce l'obbligatorietà del rimborso integrale

delle spese per prestazioni sanitarie di alta specializzazione

eseguite all'estero perché non tempestivamente o adeguatamente

fornite dalle strutture nazionali pubbliche o private convenzionate",

nonché il disposto conseguente dell'art. 1 della legge Regione

Liguria 14 dicembre 1976, n. 41.

3.1. - Si è costituita in giudizio l'USL XIII rilevando,

precipuamente, l'incongruenza del richiamo alla sentenza della Corte

n. 992 del 1988, giacché nella fattispecie normativa dichiarata

incostituzionale era escluso in assoluto qualsivoglia rimborso.

Rientrerebbe quindi nella discrezionalità del legislatore la

determinazione dei criteri per il rimborso per i controlli e le

modalità di una spesa che, essendo riferita ad una situazione

anomala ed eccezionale, non potrebbe essere programmata e quindi

rapportata al normale finanziamento del sistema sanitario.

3.2. - Si è pure costituita in giudizio la Regione Liguria

svolgendo argomentazioni analoghe a quelle dedotte dalla USL.

4. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri, deducendo l'inammissibilità della questione per essere

"necessario un successivo intervento normativo della Regione diretto

a disciplinare il rimborso, totale o parziale, della spesa sostenuta

all'estero".

E si osserva che il diritto alla salute sarebbe soggetto a

modalità e mezzi strumentali di tutela stabiliti discrezionalmente

dal legislatore anche in relazione alle risorse disponibili. Considerato in diritto

1. - Secondo il Collegio remittente, per il disposto dell'art. 25

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio

sanitario nazionale) e dell'art. 1 della legge della Regione Liguria

14 dicembre 1976, n. 41 (Norme modificative ed integrative in materia

di assistenza ospedaliera) la mancata previsione di un rimborso

integrale della spesa, per prestazioni sanitarie ospedaliere fornite

all'estero, comporterebbe, in punto, la illegittimità costituzionale

delle indicate norme, per loro contrasto con gli articoli 3 e 32

della Costituzione: ferma, infatti, la tutela del bene primario della

salute garantita ex art. 32, sarebbe evidente la disparità di

trattamento (art. 3) rispetto alla disciplina delle prestazioni

presso le strutture sanitarie nazionali pubbliche ovvero

convenzionate.

2.1. - La questione è inammissibile.

Va precisato, intanto, l'inconferenza del richiamo operato dai

giudici a quibus alla precedente sentenza di questa Corte n. 992 del

1988, con la quale ebbe a dichiararsi l'illegittimità costituzionale

in fattispecie di esclusione "in assoluto" di qualsivoglia ristoro

per prestazioni diagnostiche specifiche; il che, come è di tutta

evidenza, veniva a contrastare con il diritto primario e fondamentale

al bene della salute e la relativa tutela.

2.2. - Nell'ipotesi odierna v'è, all'incontro, una previsione

normativa di contribuzione risarcitoria in un sistema che,

finalizzato alla tutela stessa, non rivela - lo si è già ravvisato

in passato - disegni di completa statalizzazione nei contenuti di

attuazione, i quali restano perseguiti in forme non irragionevoli

(cfr. sentenza n. 173 del 1987).

Peraltro, è stato ancora osservato, rimane compito del

legislatore, nella attuazione positiva degli interessi tutelati, il

contemperamento con gli altri criteri costituzionalmente protetti,

tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra

in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone

al momento (sentenza n. 455 del 1990 e ordinanza n. 40 del 1991).

Così non si rinvengono nell'ordinamento odierno normazioni

riduttive tali da far ritenere compresse fuor di misura le

prestazioni, poiché sono attualmente presenti, nella materia,

predisposizioni di ristoro dell'ottanta per cento e più della spesa

(cfr. d.m. 3 novembre 1989 in relazione alla legge 23 ottobre 1985,

n. 595).

Alle considerazioni che precedono consegue, adunque, una

declaratoria di inammissibilità della relativa questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833

(Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 1 della legge

Regione Liguria 14 dicembre 1976, n. 41 (Norme modificative ed

integrative in materia di assistenza ospedaliera), in riferimento

agli artt. 3 e 32 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di

Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:247 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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