Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/11/1986 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, legge 20 febbraio 1958, n. 93 (Assicurazione obbligatoria dei

medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X

e delle sostanze radioattive) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1979 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Sassaroli Sandro e INAIL, iscritta al

n. 865 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 36 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa l'8 maggio 1980 dal Pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Bignami Carlo e INAIL, iscritta al n.

758 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 6 luglio 1981 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Calò Ruggero e INAIL, iscritta al n.

601 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa l'8 febbraio 1985 dal Tribunale di Cagliari nel

procedimento civile vertente tra INAIL e Massenti Sergio, iscritta al

n. 198 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;

5) ordinanza emessa il 21 novembre 1985 dal Tribunale di Pescara

nel procedimento civile vertente tra INAIL e Rosica Luciano, iscritta

al n. 55 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, di Bignami Carlo, di Calò

Ruggero nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

uditi l'avv.to Antonino Catania per l'INAIL e l'Avvocato dello

Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di cinque giudizi civili promossi contro l'INAIL da

altrettanti medici radiologi per ottenere la corresponsione di una

rendita per inabilità permanente parziale - accertata,

rispettivamente, nella misura dell'11, 16, 11, 15 e 15% - i Pretori di

Roma, Milano e Bologna ed i Tribunali di Cagliari e Pescara, con

ordinanze emesse, rispettivamente, il 9 ottobre 1979 (r.o. 865/79), l'8

maggio 1980 (r.o. 758/80), il 6 luglio 1981 (r.o. 601/81) e l'8

febbraio 1985 (r.o. 198/85) ed il 21 novembre 1985 (r.o. 55/86), hanno

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la medesima

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma,

della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina

dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le

lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" -

nella parte in cui limita l'indennizzabilità delle inabilità

permanenti conseguenti a tali agenti ai casi di riduzione della

capacità lavorativa superiori al 20 per cento.

Nelle ordinanze, recanti motivazioni analoghe, i giudici a quibus

richiamavano innanzitutto la sentenza di questa Corte n. 93 del 1977,

con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui,

ai fini della corresponsione della rendita, fissava un diverso grado

minimo di invalidità permanente a seconda che l'inabilità fosse

conseguenza di infortunio (11%) ovvero di malattia professionale (21%):

decisione, questa, fondata sulla considerazione che "concettualmente

non esiste alcuna diversità (se non puramente eziologica) tra malattia

professionale ed infortunio sul lavoro"; che entrambe comportano una

conseguenza (invalidità permanente) di identica natura e direttamente

connessa ad (o quanto meno occasionata da) un'attività lavorativa

comportante un rischio specifico: che, infine, non è consentita una

riduzione dell'obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al

lavoro "in ragione di una distinzione della causa di inabilità che è

ignorata dalla norma" di cui all'art. 38 Cost..

In punto di rilevanza, i giudici a quibus escludevano che la norma

impugnata potesse ritenersi automaticamente caducata per effetto della

citata sentenza 93/77; ricordando, in particolare (ord. 198/85), che

questa Corte, con la sentenza n. 64 del 1981, ha esplicitamente escluso

che la declaratoria d'illegittimità costituzionale del citato art. 74

possa ritenersi automaticamente estesa a norme recanti una disciplina

autonoma rispetto a quella relativa alle malattie professionali in

generale (quali, nella specie, l'art. 145 del medesimo T.U.,

dichiarato con tale sentenza costituzionalmente illegittimo in quanto

richiedeva un grado minimo d'invalidità permanente del 21% ai fini

della corresponsione della rendita in caso di silicosi o asbestosi).

Nel merito i giudici a quibus sostenevano che le medesime ragioni

esposte dalla Corte nella citata sent. 93/77 (ed anche, secondo il

Tribunale di Cagliari, nella sent. 64/81) dovrebbero condurre a

ritenere costituzionalmente illegittima la norma impugnata; osservando,

in particolare (ord. 758/80), che una ragione giustificativa di questa

non potrebbe rinvenirsi nella specificità oggettiva della causa

invalidante (esposizione alle radiazioni e conseguenti lesioni o

malattie), giacché ai fini della protezione assicurativa rilevano

unicamente - sulla base della norma generale di cui al citato art. 74 -

i requisiti qualitativi della essenzialità e persistenza dell'effetto

riduttivo della capacità lavorativa e dell'incidenza dell'invalidità

sull'attitudine al lavoro. Né d'altra parte, - ove sussistano, come

accertato nei casi di specie, i caratteri posti dalla citata norma

generale della permanenza, irreversibilità e sostanziale incidenza

sulla capacità lavorativa - potrebbe dedursi dalla natura delle

lesioni o malattie da radiazioni ionizzanti la non ipotizzabilità di

un'invalidità di grado inferiore al 20%, perché (ritenuta) non

apprezzabile, essendo questo solo un problema di accertamento in

concreto.

Anzi - si osservava ancora nelle ordd. 865/79 e 198/85 - il

deteriore trattamento rispetto alle altre ipotesi di inabilità

riservato a quelle dipendenti da radiazioni ionizzanti risulta tanto

più ingiustificato ove si consideri il particolare rilievo sociale

attribuito dal legislatore a tale rischio ed evidenziato

dall'estensione della protezione assicurativa a lavoratori non

subordinati. Né d'altra parte la disparità di trattamento potrebbe

fondarsi sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, sia per

l'irrilevanza di questa ai fini in discorso, sia perché comunque la

norma impugnata concerne anche i medici radiologi dipendenti (come nel

giudizio di cui all'ord. 865/79, promosso da un medico già dipendente

da enti pubblici).

L'illegittimità della disposizione in questione sussisterebbe,

infine, anche in riferimento all'art. 38 Cost., in quanto essa

introduce, ai fini dell'esistenza dell'obbligo assicurativo, criteri

basati sulla natura dei fattori invalidanti, non contemplati da tale

norma costituzionale.

2. - Intervenendo con memorie di analogo tenore nei primi quattro

dei predetti giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri rilevava

innanzitutto che la citata sentenza 93/77 non riflette direttamente i

suoi effetti sulla normativa impugnata, stante l'autonomia di questa

rispetto alla disciplina contenuta nel d.P.R. 1124/1965 ed atteso che

il rinvio a quest'ultimo operato in tema di rendita dall'art. 8

l.93/1958 non è - anche per effetto del successivo art. 14 -

utilizzabile per la individuazione del rischio protetto.

Ciò premesso, l'interveniente osservava che la Corte, nella

predetta sentenza, ha solo escluso che possa avere una diversa

rilevanza la causa dell'inabilità nell'ambito dello stesso tipo di

attività e con riguardo alla stessa categoria di lavoratori (quelli

dell'industria), ma non ha neanche implicitamente affermato che

l'inabilità debba rilevare in misura identica per ogni altra categoria

di lavoratori. Il diverso trattamento riservato ai medici esposti a

malattie e lesioni causate da raggi X sarebbe d'altra parte

giustificato dalla diversità del tipo di lavoro (attività

intellettuale) e dalla verosimile minore incidenza della stessa

diminuzione della capacità lavorativa sulla residua capacità di

guadagno di un medico rispetto a quella di un lavoratore

dell'industria. Né, infine, susciterebbe violazione dell'art. 38

Cost., essendo "comunque garantito il diritto all'assistenza" e non

prevedendo la norma impugnata una diversa tutela a seconda della causa

(infortunio o malattia) dell'inabilità.

3. - L'INAIL, ritualmente costituitosi in tutti i giudizi,

osservava che i medici radiologi, - essendo in prevalenza lavoratori

autonomi (liberi professionisti) esercenti un'attività intellettuale -

non avrebbero potuto, a differenza dei tecnici di radiologia, essere

ricompresi nel regime generale di cui al T.U. 1124/1965, concernente,

invece la protezione delle attività manuali subordinate. Di qui

l'introduzione, con la legge 93/58, di una peculiare tutela

assicurativa che tiene conto del carattere essenzialmente professionale

- autonomo dell'attività dei medici e prevede particolari regole di

determinazione dei premi e delle prestazioni assicurative; disciplina,

questa, che in ragione del suo carattere speciale è ritenuta non

estensibile ai tecnici di radiologia.

Ciò posto, l'illegittimità della differenziazione censurata non

sarebbe desumibile, ad avviso dell'INAIL, dalla sent. 93/77,

concernendo questa la parificazione di infortuni e malattie

professionali relativi alle medesime attività lavorative e non anche

disparità di trattamento derivanti da attività disuguali; e tale

disparità sarebbe d'altra parte giustificata dall'"intuibile minor

danno "reale" che deriverebbe ai medici dall'inabilità.

4. - Le parti private Bignami Carlo (r.o. 758/80) e Calò Ruggero

(r.o. 601/81), costituitesi a mezzo dell'avv. Franco Agostini,

assumevano invece, in una memoria aggiunta, che le differenze addotte

dall'INAIL - la sedes materiae, la diversità del campo di applicazione

riferito anche a lavoratori non dipendenti, lo stesso onere

assicurativo differenziato - non sarebbero idonee a sostenere

ragionevolmente le denunciate sperequazioni, in quanto "non incidono

sull'essenziale e nella specie decisivo rapporto rischio - indennizzo,

nel quadro di una tutela sostanzialmente identica". Al medesimo rischio

sono infatti sottoposti i tecnici di radiologia, che beneficiano della

più favorevole disciplina generale (voce n. 40 della tabella approvata

con d.P.R. n. 482/1975) pur collaborando con i medici e lavorando negli

stessi locali e con le stesse macchine. Non potrebbe, inoltre, farsi

valere il criterio della natura dell'attività, posto che il T.U.

1124/1965 concerne anche lavoratori autonomi, come gli artigiani (cfr.

art. 4, nonché l'art. 205 per i lavoratori autonomi in agricoltura).

La rilevanza dei criteri della sedes materiae e della particolarità

della disciplina sarebbe, infine smentita dalla già richiamata sent.

n. 64/1981. Considerato in diritto :

1. - Tutte le ordinanze di rimessione prospettano, in riferimento

agli artt. 3, primo comma e 38 Cost., la medesima questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 20

febbraio 1958, n. 93. I relativi giudizi possono pertanto essere

riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a giudicare se l'art. 2, secondo comma,

della legge 20 febbraio 1958, n. 93, in quanto prevede, per

l'indennizzabilità dell'inabilità permanente conseguente a malattie o

lesioni causate ai medici da raggi X e sostanze radioattive, un grado

minimo di riduzione della capacità lavorativa superiore al 20%,

contrasti: a) con l'art. 3 Cost., stante il deteriore trattamento che

ne risulta rispetto alla normativa generale in materia (art. 74 d.P.R.

1124/1965), la quale prevede invece - per l'inabilità permanente

conseguente tanto ad infortuni sul lavoro che a malattie professionali

(a seguito, per queste ultime, della sent. 93/77) - una riduzione

minima della capacità lavorativa dell'11%;

b) con l'art. 38 Cost., sostenendosi che in tal modo vengano

introdotti, ai fini della determinazione dell'esistenza dell'obbligo

assicurativo, criteri basati sulla natura dei fattori invalidanti, non

contemplati da tale norma costituzionale.

Più in particolare, a sostegno della lamentata violazione del

principio di uguaglianza i giudici a quibus richiamano i principi

enunciati da questa Corte nelle sentt. 93/77 e 64/81, osservando che

l'adeguamento al regime generale in tema di minimo indennizzabile della

protezione assicurativa accordata ai medici esposti a radiazioni

ionizzanti si imporrebbe in considerazione del rilievo essenziale da

attribuirsi all'identità della conseguenza considerata (invalidità

permanente) e della sua causa (svolgimento di un'attività lavorativa

rischiosa) e che la denunciata diversità di disciplina non potrebbe

razionalmente giustificarsi né con la specificità oggettiva della

causa invalidante (radiazioni) né con la peculiarità soggettiva della

categoria protetta (liberi professionisti svolgenti attività

intellettuale).

Secondo l'Avvocatura dello Stato e la difesa dell'INAIL, viceversa,

la differenziazione in discorso troverebbe sufficiente ragione

giustificativa sia nella cennata peculiarità soggettiva, sia

nell'autonomia della disciplina dettata per i medici dalla legge n.

93/1958 e nella "verosimile minor incidenza" per costoro - rispetto ai

lavoratori dell'industria - di inabilità non superiore al 20% sulla

residua capacità di guadagno.

3. - La questione è fondata.

Per l'inquadramento della questione in esame, è innanzitutto

opportuno ricordare che la legge 20 febbraio 1958, n. 93 (poi

modificata, per quanto attiene alle contribuzioni ed alle prestazioni,

con le leggi 30 gennaio 1968, n. 47, 17 marzo 1975, n. 68 e 10 maggio

1982, n. 251) fu emanata in relazione all'esigenza - vivamente

avvertita in considerazione della pericolosità delle sostanze

radioattive e del loro sempre più diffuso impiego in campo sanitario -

di assicurare una tutela previdenziale ai medici esposti a radiazioni

ionizzanti; tutela che, in allora, era goduta dal solo personale

ausiliario (radiotecnici, infermieri ecc.), in virtù del n. 34 della

tabella allegata alla legge 15 novembre 1952, n. 1967 (sostitutiva di

quella allegata al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 ed a sua volta più di

recente sostituita dalla tabella n. 4 allegata al d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124 in forza del d.P.R. 9 giugno 1975, n. 482). La legge n.

93 del 1958 rappresenta, perciò, un primo, significativo esempio di un

processo innovativo - poi, peraltro, non sempre coerentemente

realizzato - tendente ad un'espansione della tutela previdenziale in

favore di chiunque, sia lavoratore subordinato od autonomo, svolga

un'attività pericolosa.

Mette conto inoltre di rilevare che all'epoca dell'emanazione della

legge in discorso (1958) - ed anche a quella delle sue prime

modificazioni (1968 - 1975) - la regola dettata in tema di grado minimo

di invalidità, pur se diversa da quella prevista in via generale per

gli infortuni sul lavoro nell'industria (10%), non si discostava dalla

norma concernente le malattie professionali, anch'esse indennizzabili

solo per percentuali superiori al 20% (art. 24, secondo comma, del R.D.

n. 1765/1935 cit., non modificato, su tale punto, dall'art. 74, secondo

comma, del D.P.R. n. 1124/1965).

Le differenziazioni esistenti nel regime generale sono state poi,

peraltro, superate: per quanto attiene agli infortuni, riducendo al 10%

la soglia di indennizzabilità (prima fissata nel 15%) di quelli

occorsi in agricoltura (legge 8 agosto 1972, n. 457); per quanto

riguarda le malattie professionali in genere, attraverso la

dichiarazione di illegittimità del trattamento differenziato di esse

rispetto agli infortuni (sentenza n. 93 del 1977); per quanto infine

attiene alla silicosi ed alla asbestosi - pure assoggettate alla

franchigia del 20% - attraverso una analoga declaratoria

d'illegittimità costituzionale della disparità così determinatasi

rispetto alle altre malattie professionali (sentenza n. 64 del 1981).

Trattasi perciò di verificare se, a fronte della (ormai) omogenea

situazione normativa risultante dai suindicati interventi, possa

tuttora ritenersi giustificata la residua differenziazione posta dalla

disposizione impugnata: differenziazione, che, si badi, concerne

entrambi i tipi di evento sopra considerati, vigendo per i medici il

limite del 20% tanto nel caso di infortuni ("lesioni") quanto in quello

di "malattie" professionali prodotte da radiazioni ionizzanti.

4. - Ai fini della verifica alla stregua del principio

d'uguaglianza, le situazioni da porre a raffronto sono dunque, da un

lato, quella dei soggetti beneficiari del regime generale di cui al

T.U. 1124/1965, che fruiscono di una rendita ove contraggano

un'invalidità permanente di grado tra l'11 ed il 20%, sia essa dovuta

ad infortunio sul lavoro ovvero ad una delle malattie professionali

inserite nell'apposita tabella; e, dall'altro, quella dei medici

"comunque esposti al rischio" di radiazioni ionizzanti, i quali, pur

fruendo per ciò di assicurazione obbligatoria, non hanno titolo alla

percezione di una rendita ove per effetto di tali agenti subiscano

lesioni o malattie cui consegua un'invalidità permanente limitata alla

suddetta percentuale.

Alla stregua dei criteri già precisati nelle citate sentt. 93/ 77

e 64/81, le predette situazioni vanno ritenute omogenee. Tra di esse vi

è infatti coincidenza in quelli che sono i presupposti essenziali per

la corresponsione della rendita, - nell'un caso concessa e nell'altro

negata - : e cioè, da un lato l'evento che vi dà titolo -

invalidità permanente tra l'11 ed il 20% - e dall'altro l'elemento

causale, costituito in entrambi i casi dallo svolgimento di

un'attività lavorativa pericolosa, o meglio dal rischio ad essa

inerente, per il quale lo stesso legislatore ha ritenuto necessaria la

tutela previdenziale.

Una volta che, per una data attività pericolosa, tale protezione

sia stata riconosciuta, la sequenza rischio tutelato - inabilità -

indennizzo non può legittimamente subire alterazioni in dipendenza di

elementi specializzanti inerenti al particolare rapporto assicurativo

considerato. Discende infatti dal principio di uguaglianza che a

parità di inabilità debba corrispondere parità di tutela

previdenziale.

Innanzitutto, non può costituire elemento differenziale la

specificità oggettiva (radiazioni ionizzanti) della causa invalidante,

sia perché essa non altera il dato comune e decisivo della contrazione

di un'invalidità permanente in dipendenza di lesioni o malattie per le

quali la tutela previdenziale è purtuttavia riconosciuta (cfr. sentt.

citt.), sia perché nella specie il medesimo specifico rischio - da

esposizione a radiazioni ionizzanti - dà titolo alla rendita anche per

invalidità della percentuale considerata nei confronti dei soggetti

beneficiari del regime generale (cfr. n. 40 della tabella all. n. 4 al

d.P.R. 1124/1965 cit.). Al riguardo, non può anzi sfuggire

l'irrazionalità di una disciplina che vede, ad es., i medici radiologi

assoggettati ad un trattamento deteriore rispetto ai tecnici sanitari

di radiologia medica, che sono ricompresi nel suddetto regime generale

(la Corte di Cassazione ritiene infatti che il richiamo alla legge n.

93 del 1958 contenuto nell'art. 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103 -

sia nel testo originario che in quello sostituito con l'art. 6 della

legge 31 gennaio 1983, n. 25 - concerna disposizioni diverse da quella

in discussione): e ciò, nonostante che l'attività di tali operatori

tecnici sia soggetta alle direttive dei medici radiologi, il che

comporta per costoro la presenza fisica negli stessi locali e

conseguentemente l'esposizione ai medesimi rischi (cfr. artt. 4 e 8

della legge 31 gennaio 1983, n. 25).

Lo stesso regime generale, del resto, assoggetta alla medesima

disciplina tanto chi presta opera manuale, quanto chi sovraintende al

lavoro altrui senza parteciparvi materialmente (cfr. art. 4, n. 2

d.P.R. n. 1124/1965).

5. - Né possono costituire ragione valida di diversità di

trattamento i presupposti soggettivi dell'assicurazione, ed in

particolare il fatto che i soggetti beneficiari dell'assicurazione

disciplinata dalla legge n. 93 del 1958 siano liberi professionisti che

esercitano un'attività intellettuale, mentre invece la normativa

generale sulla assicurazione obbligatoria ha come destinatari

lavoratori subordinati che svolgono attività manuale.

Con riferimento alla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato,

va innanzitutto riaffermato il principio - già enunciato da questa

Corte nella sentenza n. 221 del 1985 - per cui l'attribuzione di una

garanzia previdenziale, e la specificazione del suo ambito, va in via

generale determinata assumendo come parametro il rischio che con essa

si intende proteggere: sicché, ove, come nella specie, sussista

parità di rischio, dovrà darsi parità di tutela previdenziale, senza

che possano aver rilievo differenziazioni pertinenti ad altri fini e

senza che - come si è già detto - possano operarsi discriminazioni in

relazione al grado di inabilità indennizzabile. L'artificiosità della

distinzione nella materia in esame è, del resto, dimostrata dal fatto

che al medesimo principio è tendenzialmente ispirato il sistema

vigente. Da un lato, infatti, l'assicurazione generale obbligatoria si

estende anche a prestatori d'opera non subordinati, quali gli artigiani

e i soci delle cooperative (art. 4, nn. 3 e 7 del d.P.R. n.

1124/1965); dall'altro, l'assicurazione di cui alla legge n. 93 del

1958 riguarda tutti i medici esposti ai rischi derivanti dalle

radiazioni ionizzanti, siano essi liberi professionisti ovvero

dipendenti legati da un rapporto di lavoro subordinato. Ad analoghe

conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla distinzione tra lavoro

manuale ed intellettuale.

Questa Corte ha invero ripetutamente affermato (sent. 114/77 e

ord. 111/79) che la nozione di "opera manuale retribuita" di cui

all'art. 4, n. 1 d.P.R. cit. va intesa nel senso di ricomprendere

nell'ambito della tutela assicurativa "tutti i lavoratori che operino

in condizioni di rischio, quale che sia la qualità dell'attività,

manuale od intellettuale, dagli stessi prestata". In riferimento, poi,

alla condizione dei medici esposti all'azione delle radiazioni

ionizzanti va ancora ricordato che la giurisprudenza della Cassazione -

ispirandosi al medesimo principio - ha precisato che il rischio

connesso con attività manuali va inteso in relazione non solo ad un

rapporto diretto con la macchina ma anche al rapporto con l'ambiente in

cui questa opera (cfr. anche, nello stesso senso, in tema di rischio

ambientale, la sentenza di questa Corte n. 206/1974).

6. - Quanto, poi, alla tesi dell'Avvocatura e dell'INAIL secondo

cui la differenziazione in esame sarebbe giustificata dalla minore

incidenza della medesima riduzione di capacità lavorativa sulla

residua capacità di guadagno di un medico rispetto a quella di un

lavoratore dell'industria, è sufficiente osservare che trattasi di

mera affermazione, non corroborata - ed anzi secondo taluni contrastata

- da dati di esperienza. Certo è, comunque, che se il legislatore ha

considerato che inabilità permanenti tra l'11 ed il 20% sono tali da

non consentire una normale esplicazione dell'attività lavorativa -

intesa come lavoro generico, secondo quanto comunemente si ritiene - e,

perciò, tali da ridurre in misura significativa la capacità biologica

di guadagno, è incongruo sia distinguere in base alla loro eziologia

(infortunio o malattia professionale), sia escluderne a priori e senza

adeguata dimostrazione la rilevanza per talune categorie professionali.

Ed è d'altra parte evidente che i termini della questione non mutano

allegando eventuali difficoltà di accertamento dell'eziologia di

siffatta inabilità, sia perché trattasi di mere questioni di fatto,

sia perché - rispetto all'esposizione a radiazioni ionizzanti - tale

problematica non è dissimile da quella posta da altre malattie

professionali, per le quali vige ormai la soglia del 10%.

E appena il caso di osservare, infine, che nessuna influenza sulla

soluzione della questione in esame possono avere le specificità della

disciplina di cui alla legge n. 93 del 1958 - quali l'autonomia della

gestione assicurativa e le particolari regole di determinazione dei

premi e delle prestazioni assicurative - trattandosi evidentemente di

aspetti che esulano dal rapporto rischio - indennizzo al quale inerisce

la questione sulla soglia minima di indennizzabilità. Non esula da

tale rapporto, ma non rileva in quanto non dedotta nel presente

giudizio, l'ulteriore distinzione concernente il periodo massimo di

indennizzabilità dalla cessazione dal lavoro, che per le malattie

professionali nell'industria causate da radiazioni ionizzanti è di 30

anni (n. 40 della relativa tabella, come modificata col d.P.R. 9 giugno

1975 n. 482), mentre per i medici esposti allo stesso rischio è di 10

anni (art. 9 legge n. 93 del 1958).

7. - Stante l'accoglimento della questione alla stregua del

principio di uguaglianza, resta assorbita la censura proposta in

riferimento all'art. 38 Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 93 - recante la disciplina

dell'"assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le

lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive" -

nella parte in cui, in caso di malattie o lesioni causate ai medici

dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, richiede, ai fini

della corresponsione della rendita, un grado minimo di inabilità

permanente superiore al 20 %, anziché al 10 %.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:246 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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