Corte costituzionale

Sentenza n. 245/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1982 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10,

lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato

dall'art. 5 della legge 11 aprile 1977, n. 111 (recte: 13 aprile 1977,

n. 114) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 novembre 1981 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Santa Maria Capua Vetere sui ricorsi riuniti proposti

da Iannone Domenico, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 1

settembre 1982;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1981 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Bolzano sul ricorso proposto da Leiter

Peter ed altra, iscritta al n. 496 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6

ottobre 1982;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due distinte ordinanze, datate rispettivamente 7 novembre

1981 (n. 337 del reg. ord. 1982) e 22 dicembre 1981 (n. 496 del reg.

ord. 1982), le Commissioni tributarie di primo grado di Santa Maria

Capua Vetere e di Bolzano hanno sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. d, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 13

aprile 1977, n. 114, nella parte in cui detta norma esclude la

deduzione, ai fini della tassazione IRPEF, delle spese mediche e

chirurgiche sostenute dal contribuente, ove il percipiente non abbia

domicilio o residenza nel territorio dello Stato; si assume violato

l'art. 32 della Costituzione, in quanto la tutela della salute è bene

costituzionalmente tutelato, a garanzia del singolo e della comunità,

sicché non dovrebbe essere soggetto a limitazione alcuna. Consegue da

ciò, ad avviso dei giudici a quibus, Che tale tutela dovrebbe essere

garantita anche nel senso di consentire al singolo scelte libere e

discrezionali, a seconda delle diverse esigenze che possono

presentarsi, e che a tale libera scelta si porrebbe un ostacolo, sia

pure mediato, mediante una disciplina fiscale che non consente la

deducibilità delle spese relative ove il percipiente non abbia

residenza o domicilio nel territorio dello Stato.

Nell'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Santa

Maria Capua Vetere si prospetta altresì la violazione dell'art. 3

della Costituzione in quanto la norma sospetta di incostituzionalità

creerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra coloro

"che si sottopongono a cure nel territorio nazionale e quelli che sono

costretti a recarsi all'estero per carenze delle strutture sanitarie

nazionali".

2. - Non si è avuta costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri; le cause sono state pertanto

trattate in camera di consiglio, a norma del secondo comma dell'art. 26

della legge 11 marzo 1953, n. 87, "Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale". Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di cui in epigrafe propongono all'esame della

Corte questioni sostanzialmente identiche e i relativi giudizi possono

pertanto essere decisi con unica sentenza.

2. - La Corte era già stata investita del problema relativo alla

costituzionalità della disposizione concernente la non deducibilità

ai fini IRPEF delle spese mediche o chirurgiche sostenute a favore di

un percipiente che non abbia il domicilio o la residenza nel territorio

dello Stato, riferita allora alla norma di cui alla lett. F dell'art.

10 dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e ne aveva

riconosciuta la fondatezza con la sentenza n. 142 del 1982,

limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".

Le modifiche che, in forza della legge 13 aprile 1977, n. 114,

recante "Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche", sono state introdotte al citato d.P.R. n. 597 del

1973, con un nuovo testo dell'art. 10, non alterano il contenuto della

norma in questione, che anche se ha sostituito la lett. d alla lett. F,

reca pur sempre il precetto secondo cui la deducibilità delle spese

mediche o chirurgiche è subordinata alla circostanza che il

percipiente abbia domicilio o residenza nel territorio dello Stato.

La disposizione impugnata ha lo stesso contenuto di quella già

dichiarata incostituzionale e pertanto la Corte non può che adottare

la stessa declaratoria di incostituzionalità, per contrasto con gli

artt. 3 e 32 della Costituzione, cui era pervenuta con la citata

sentenza n. 142 del 1982, per le ragioni ivi contenute, e limitatamente

all'inciso "nel territorio dello Stato".

3. - Poiché peraltro il successivo evolversi legislativo ha

portato ad una ulteriore modifica dell'art. 10, lett. d, del d.P.R. n.

597 del 1973, e ciò in forza dell'art. 5 del d.l. 31 ottobre 1980, n.

693, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, recante

"Disposizioni urgenti in materia tributaria", norma questa che, pure

essa, impone l'indicazione del domicilio o della residenza del

percipiente nel territorio dello Stato, la Corte, in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve conseguenzialmente

dichiarare l'incostituzionalità di tale ulteriore norma, sempre

limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, lett. d,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 5 della

legge 13 aprile 1977, n. 114, limitatamente all'inciso "nel territorio

dello Stato";

visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, lett. d,

del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 5 del

d.l. 31 ottobre 1980, n. 693, convertito nella legge 22 dicembre 1980,

n. 891, limitatamente all'inciso "nel territorio dello Stato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:245 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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