Corte costituzionale

Sentenza n. 243/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/05/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, quinto

comma, 4, secondo comma e 5 della legge 20 ottobre 1982, n. 773

("Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore

dei geometri"), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dal

Pretore di Agrigento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Fasulo Francesco ed altri e la Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza a favore dei geometri, iscritta al n. 26 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da alcuni titolari di

pensioni di invalidità o inabilità a carico della Cassa nazionale

di previdenza in favore dei geometri, i quali lamentano che le

rispettive prestazioni sono state liquidate in base al criterio

cosiddetto del sottominimo, il Pretore di Agrigento, con ordinanza

del 3 novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma, e 5

della legge 20 ottobre 1982, n. 773, a norma dei quali la misura

della pensione minima non può in alcun caso superare la media del

reddito professionale degli ultimi dieci anni dichiarati

dall'iscritto ai fini dell'I.R.P.E.F., rivalutato nella misura del

100%.

Secondo il giudice a quo tale criterio contrasta col principio

solidaristico, che deve temperare la correlazione tra contribuzione e

prestazione previdenziale, e appare particolarmente ingiusto nel caso

di lavoratori invalidi o inabili, la cui capacità di reddito è

stata negativamente incisa dall'evoluzione del quadro morboso

anteriormente alla maturazione del diritto alla pensione. Contrasta

altresì col principio di eguaglianza, per l'ingiustificata

disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori soggetti

all'assicurazione generale obbligatoria, disparità che l'art. 7

della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ha provveduto a rimuovere con

effetto soltanto dal 1° gennaio 1989.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura osserva che il criterio censurato è "finalizzato, da

un lato, a una corretta alimentazione della rispettiva posizione

previdenziale da parte dei singoli iscritti, dall'altro ad evitare un

aggravio dell'intera categoria a favore di soggetti solo

marginalmente impegnati nell'attività professionale e percettori

quindi di redditi minimi". Inoltre la limitata durata nel tempo della

disciplina in esame ne confermerebbe la legittimità alla stregua del

principio di gradualità delle scelte legislative in materia

previdenziale. Considerato in diritto

1. - L'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773,

sulla previdenza a favore dei geometri - abrogato, con effetto dal 1°

gennaio 1989, dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, che

ha parificato i trattamenti minimi pensionistici dei liberi

professionisti a quelli corrisposti dal Fondo pensioni lavoratori

dipendenti - dispone che la misura della pensione minima di vecchiaia

non può in alcun caso superare la media dei redditi professionali

dichiarati negli ultimi dieci anni ai fini dell'I.R.P.E.F.,

rivalutati del 100%. In quanto applicabile anche alle pensioni di

inabilità e di invalidità in virtù del rinvio all'art. 2 previsto

nell'art. 4, secondo comma, e del rinvio a quest'ultimo previsto

nell'art. 5, terzo comma, il quinto comma dell'art. 2, insieme con le

norme di rinvio ora citate, sono ritenuti dal Pretore di Agrigento

contrastanti con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione e anche

col principio di eguaglianza di cui all'art. 3.

2. - Occorre preliminarmente precisare i limiti di rilevanza della

questione. Poiché nel giudizio principale si controverte circa i

criteri di liquidazione di pensioni di inabilità e di invalidità,

sono pregiudiziali soltanto le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 4, secondo comma, nella parte in cui, per il

calcolo della pensione di inabilità, rinvia al quinto comma

dell'art. 2, e dell'art. 5, terzo comma, il quale dispone che la

pensione di invalidità è pari al 70 per cento di quella risultante

dall'applicazione dell'art. 4, secondo comma, con ciò rinviando esso

pure all'art. 2, quinto comma.

L'impugnazione diretta del quinto comma dell'art. 2 è invece

inammissibile, trattandosi di norma concernente la pensione di

vecchiaia.

3. - La prima questione è fondata.

Come più volte ha osservato questa Corte (cfr. sentenze n. 1008

del 1988 e n. 99 del 1990), il principio di corrispettività tra

contribuzione e prestazione previdenziale, su cui si fonda la

previdenza delle varie categorie di liberi professionisti secondo il

modello della legge del 1980 sulla riforma della previdenza forense,

è soggetto al correttivo del principio di solidarietà nella misura

necessaria per assicurare a tutti i membri della categoria una

prestazione minima adeguata alle loro esigenze di vita. Nella legge

n. 773 del 1982 questo limite trova attuazione nell'art. 2, quarto

comma, il quale prevede l'integrazione della pensione a un minimo

pari al sestuplo del contributo soggettivo minimo a carico

dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del

diritto. Ai fini del relativo finanziamento la legge prevede: a)

l'obbligo di un contributo minimo indipendente dall'ammontare del

reddito professionale; b) un contributo di solidarietà del 3 per

cento sulla parte di reddito eccedente i 40 milioni, nonché un

contributo anche a carico dei professionisti non iscritti alla Cassa

(art. 10); c) un contributo integrativo sotto forma di maggiorazione

percentuale dei corrispettivi (art. 11).

In contraddizione col quarto comma e con la finalità dei

menzionati flussi finanziari della Cassa, il quinto comma dell'art. 2

ripristina rigorosamente il principio di proporzionalità della

pensione ai redditi professionali in base ai quali sono calcolati i

contributi accreditati nei conti individuali degli iscritti,

escludendo ogni intervento di solidarietà. L'incoerenza della norma,

in contrasto col principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost., e

insieme la contrarietà al principio del minimo vitale garantito

dall'art. 38, si accentuano nell'applicazione al calcolo della

pensione di inabilità e di invalidità, considerata l'incidenza

negativa della patologia da cui è affetto l'iscritto sulla sua

capacità di guadagno.

L'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato, secondo cui il

criterio dell'art. 2, quinto comma, si giustifica in quanto mira ad

evitare alla categoria professionale un aggravio a favore di soggetti

solo marginalmente impegnati nella professione, quale che sia la sua

consistenza in ordine alla pensione di vecchiaia, non è trasferibile

alle pensioni di inabilità e di invalidità. Nell'ambito della

previdenza forense se ne era resa conto già la legge 2 maggio 1983,

n. 175, che per queste due specie di pensioni aveva eliminato

dall'art. 4, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, il

rinvio al criterio del sottominimo previsto per la pensione di

vecchiaia dall'art. 2, quinto comma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, secondo

comma e 5, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei

geometri"), nella parte in cui, per il calcolo delle pensioni di

inabilità e di invalidità, rinviano all'art. 2, quinto comma;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, quinto comma, della legge citata, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal

Pretore di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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